Articolo 2 della Legge 27 novembre 1939, n. 1960
Articolo 1
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24 gennaio 1940
Art. 2.

Gli organici del personale del comune di Spadafora e del ricostituito comune di Venetico saranno stabiliti, sentita la Giunta, provinciale amministrativa, dal prefetto. Il personale in servizio presso il comune di Spadafora sara' inquadrato nei predetti organici con posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto del l'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 novembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 24 gennaio 1940