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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3968 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI RO
Sezione VI civile
R.G. 3322/2020
All'udienza collegiale del giorno 24/06/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. CERTO ELETTRA presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
RO AL
Avv. TAURASI RICCARDO avv. Bozzone in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI RO
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3322/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elettra Certo (C.F.: Parte_1 C.F._1
), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in RO, via Renzo da Ceri C.F._2
n. 188, l giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
RO AL (C.F. ), nella persona del Sindaco, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
Riccardo Taurasi (Cod. Fisc. ) in virtù di procura generale alle liti, atto del C.F._3
Notaio Dott. repertorio n. 22013, raccolta n. 11730, stipulato in RO il 04.08.2022, Persona_1
e presso la stessa elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in RO, Via del Tempio di Giove, n. 21
-APPELLATO-
E
Con Controparte_2
[...]
CONTUMACE –
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale Ordinario di RO, n. 1917/2020, pubblicata in data 29.01.2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “ , Parte_1 qualificatosi non vedente, ha riferito di essere stato domiciliato presso il Centro di Assistenza alloggiativa temporanea (C.A.A.T.), sito in RO, Viale della Torre di Pratolungo, 14 in forza di assegnazione di alloggio disposta, il 13 maggio 2015, dal Dipartimento delle Politiche Abitative di
RO IT in ragione della sua grave situazione di disagio;
di avere subito, in data 11 gennaio
2016, ad opera di personale riconducibile alla Parte_2 gestore del C.A.A.T. di RO, Viale della Torre di Pratolungo, 14 su disposizione del Dipartimento delle Politiche Abitative di RO IT il forzoso e illegittimo distacco dell'utenza idrica relativa all'alloggio assegnatogli;
di avere con lettere legali dell'11 gennaio 2016 e del 12 gennaio 2016, inutilmente diffidato il affinché ripristinasse Controparte_3
l'utenza idrica;
di avere successivamente chiesto altro alloggio C.A.A.T., ferma restando una pregressa richiesta di alloggio S.A.A.T.; di avere subito, in data 19 gennaio 2016, ad opera di personale della , gestore del C.A.A.T. di RO, Viale Parte_2 della Torre di Pratolungo, 14 il distacco dell'utenza elettrica relativa al locale assegnatogli;
di avere subito, da parte dei gestori del C.A.A.T. in parola, sottrazioni di corrispondenza e violazioni del proprio domicilio (locale assegnatogli); di avere richiesto l'intervento della Polizia Locale del
Comando di RO - San Basilio e, nell'occasione, di avere subito sputi in faccia da personale del
C.A.A.T.; di avere proposto, in data 22 gennaio 2016, denunzia-querela per i delitti previsti e puniti negli articoli 392 e 616 del codice penale;
di avere, in data e febbraio 2016, l'assistente sociale inutilmente Controparte_4 richiesto l'immediato ripristino delle utenze e, comunque, l'assegnazione di un alloggio idoneo e, Part adeguato;
di avere il personale della competente, all'esito di un sopralluogo, dichiarato
l'alloggio "antigienico e insalubre"; di, avere ricevuto, l'11 maggio 2016, la notificazione dell'ordine di sgombero del locale già assegnatogli e di avere tempestivamente impugnato tale provvedimento innanzi il TAR Lazio, ottenendo, per effetto della sola notificazione del ricorso, l'assegnazione di un altro più idoneo alloggio presso il C.A.A.T. . Tanto premesso l'attore ha chiesto il Per_2 risarcimento dei danni non patrimoniali subiti: "a seguito dell'assegnazione da parte del
Dipartimento delle Politiche Abitative di RO IT di un alloggio divenuto inagibile ed insalubre, nonché causati dall'arbitrario distacco del servizio idrico ed elettrico, nonché dall'omessa manutenzione dell'alloggio C.A.A.T sito in RO, viale della Torre di Pratolungo n. 14 da parte di ." RO IT si è costituita in giudizio contestando Parte_2 puntualmente le avverse allegazioni e deduzioni, eccependo la propria carenza di passiva legittimazione e, comunque, chiedendo il rigetto della domanda di controparte. La
[...]
non si è costituita in giudizio rimanendo contumace”. Parte_2
Il Tribunale nella sentenza ha così deciso: “1) dichiara la carenza di passiva legittimazione di RO
IT; 2) rigetta la domanda attorea nei confronti della Parte_2
; 3) condanna a pagare immediatamente in favore di RO IT le spese
[...] Parte_1 processuali liquidate in euro 2.750,00 oltre oneri previdenziali e tributari se e come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni tutte come precisate da parte attrice nel giudizio di primo grado, respingendo le avverse domande, come proposte nell'atto introduttivo, siccome infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio RO IT che ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento delle richieste avanzate in atti: - in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per mancanza dei requisiti previsti dall'art.
342 cpc;
- sempre in via pregiudiziale, in subordine, dichiarare inammissibile la produzione documentale effettuata in appello in violazione dell'art. 345 cpc e disporre, conseguenzialmente, lo stralcio dei predetti documenti “nuovi”; - nel merito, in ulteriore subordine, rigettare l'appello appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare
l'impugnata sentenza del Tribunale n. 1917/2020; - con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Dichiarata la contumacia di all'udienza del 23.6.2021, all'odierna udienza, i Parte_2
difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
Preliminarmente va affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. come sollevata da RO IT. Essa non ha pregio.
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022); aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “1) Omessa corretta valutazione delle istanze istruttorie a) sulla presunta carenza di legittimazione passiva di RO IT b) sulla presunta carenza di responsabilità di ”, l'appellante censura la gravata Parte_2
sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha riconosciuto la carenza di legittimazione passiva di RO IT, nonché nella parte in cui ha statuito che l'occupazione del dell'alloggio Pt_1
del C.A.A.T. fosse abusiva. Secondo parte appellante il Tribunale nel decidere avrebbe omesso di considerare i documenti comprovanti il legittimo inserimento del (a far data dal 14/03/2015) Pt_1
nel servizio di assistenza alloggiativa temporanea presso il residence C.A.A.T. sito in RO, Viale
Pratolungo n. 14, da parte del Dipartimento di RO IT. Il giudicante Controparte_5
non avrebbe poi adeguatamente valutato la sussistenza della proroga del servizio di assistenza alloggiativa temporanea richiesta dal Dipartimento Politiche Sociali e Sussidiarietà e Salute di RO
IT in favore di , la quale avrebbe accolto 28 nuclei Parte_2 familiari, tra cui anche il . Pt_1
L'appellante, inoltre, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha riconosciuto la carenza di responsabilità della circa i Parte_2 danni non patrimoniali riportati dal . Il giudice, erroneamente, avrebbe ritenuto l'alloggio sito Pt_1 in via Pratolungo n. 14 assoggettato a procedura di dismissione, nell'ambito della quale sarebbero avvenuti i distacchi delle utenze.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “3) sulla presunta carenza di prova dei danni non patrimoniali” l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice non ha ritenuto provati i danni patrimoniali riportati dal a seguito del distacco delle utenze dell'acqua e Pt_1 dell'energia elettrica e per la carenza di manutenzione dell'alloggio oggetto del presente giudizio.
Secondo parte appellante l'alloggio sarebbe stato in condizioni di scarsa manutenzione a causa della carenza di acqua ed energia elettrica, infiltrazioni d'acqua, umidità e condense, del tutto non attrezzato per un individuo portatore di handicap.
La sentenza impugnata ha così motivato: “L'eccezione di carenza di passiva legittimazione formulata da RO IT è risultata fondata e, per quanto di interesse, dirimente.
L'attore non ha mai ricevuto alcuna assegnazione di alloggi ricompresi nel C.A.A.T. sito Parte_1 in RO, Viale della Torre di Pratolungo, 14. Sul punto risulta illuminante e risolutiva la nota inviata il 16 marzo 2015 dal Dipartimento Politiche
Sociali, Sussidiarietà e Salute all'Assessorato alle Politiche Sociali, Salute, Casa ed Emergenza
Abitativa: "...si rammenta che non: è possibile provvedere alla accoglienza in struttura della persona da voi segnalata in quanto le attività ditale CAA T (RO, Viale della Torre di Pratolungo,14) sono residuali ed in esaurimento..." (allegato 3 del fascicolo di RO IT).
Non soltanto, contrariamente a quanto rappresentato nell'atto di citazione, l'attore, non è mai stato assegnatario, da parte di RO IT, di assistenza alloggiativa nel C.A.A.T. di RO, Viale della
Torre di Pratolungo, 14 ma, correttamente, è stato qualificato occupante abusivo.
La nota del Dipartimento Politiche Abitative del 18 gennaio 2016 (allegato 4 del fascicolo di RO
IT) non consente incertezze sul punto: "...si ribadisce che il sig. occupa Parte_1 abusivamente un alloggio presso la struttura di Via Torre di Pratolungo, 14— RO...".
Peraltro come chiarito nella nota Dipartimento Politiche Abitative del 26 gennaio 2016 (allegato 5 del fascicolo di RO IT) il C.A.A.T. di RO, Viale della Torre di Pratolungo, 14 è stato dismesso il 30 novembre2015.
La Difesa attorea ha insistito nell'affermare che a è stata assegnata l'assistenza Parte_1 alloggiativa presso il C.A. A.T. di RO, Viale della Torre di Pratolungo, 14 a far data dal 13 maggio
2015 ma la circostanza non risulta provata.
Al contrario le allegazioni di RO IT risultano tutte documentalmente supportate e riscontrate.
La documentazione prodotta dall'attore si sostanzia in massima parte in note di parte non conferenti
o, comunque, prive di qualsivoglia rilievo istruttorio.
In proposito, risulta esemplificativo il paragrafo 1) delle premesse dell'atto di citazione ove l'attore si qualifica assegnatario di alloggio nel C.A.A.T. di RO, Viale della Torre di Pratolungo, 14 a far data, dal 13 maggio 2015 non richiamando il provvedimento di assegnazione ma un certificato medico e un'attestazione ISEE. Peraltro, neppure nel ricorso proposto innanzi il TAR Lazio per
l'annullamento dell'ordine amministrativo di sgombero, è stato in grado di specificare e Parte_1 produrre il provvedimento di assegnazione.
Conclusivamente l'attore ha abusivamente occupato un alloggio nel dismesso C.A.A.T. di RO,
Viale della Torre di Pratolungo, 14 e non può pretendere di fondare una pretesa risarcitoria sulla propria condotta illecita.
Non risulta configurabile alcun illecito a carico di RO IT che, anzi, ha subito la condotta illecita reiteratamente posta in essere dall'attore e che, all'epoca dei fatti lamentati, risultava ormai estranea alla gestione del dismesso C.A.A.T. in parola. Accertata e dichiarata la carenza di passiva legittimazione di RO IT la domanda attorea deve essere rigettata, per ragioni di merito, nei Par confronti della . Parte_2
I distacchi delle utenze lamentati dall'attore sono stati posti in essere dalla Parte_2
, nell'ambito della procedura di dismissione del C.A.A.T. e non certamente in
[...] odio all'attore stesso.
Al contrario ha continuato ad occupare abusivamente una struttura non più idonea tanto Parte_1 da essere stata dismessa.
Sul punto risulta significativa la parallela vicenda penale poiché dopo oltre tre anni (considerata la scadenza delle repliche al 4 marzo 2019) nulla si conosce sull'esito della denunzia-querela proposta, in data 22 gennaio 2016, per i delitti previsti e puniti negli articoli 392 e 616 del codice penale in relazione ai fatti di causa.
In ogni caso le doglianze attoree non soltanto sono risultate del tutto sfornite di prova ma sembrerebbero riferibili a persona estranea al presente giudizio.
Nella denunzia-querela proposta, in data 22 gennaio 2016 la chiusura dell'utenza idrica e la sottrazione della corrispondenza risultano addebitate al proprietario della struttura alberghiera ove era allocato il C.A.A.T. sino al 30 novembre 2015.
Le spese processuali, fra le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri economici di riferimento”.
Orbene, il primo motivo di appello non è fondato.
Il giudice di prime cure, infatti, ha correttamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
RO IT in considerazione del fatto che il non ha fornito alcuna prova in merito Pt_1 all'assegnazione dell'alloggio ricompreso nel C.A.A.T. sito in RO, Viale della Torre di Pratolungo
n. 14. Ne deriva, quindi, l'occupazione abusiva di detto alloggio da parte dell'odierno appellante.
A supporto della mancanza di un idoneo provvedimento di collocazione, a cui consegue l'abusiva occupazione, vi è un serie di documentazione prodotta in atti da RO IT già nel giudizio di primo grado, tra cui la nota invita il 16 marzo 2015 del Dipartimento Politiche Sociali, sussidiarietà
e Salute all'Assessorato alle Politiche Sociali, salute, Casa ed Emergenza Abitativa ove si legge che
“si rammenta che non è possibile provvedere all'accoglienza in struttura della persona da voi segnalata in quanto le attività di tale CAAT sono residuali ed in esaurimento “(doc. 3 fascicolo I grado di RO IT). Ad essa si aggiungono la nota Prot. 1852 del 18/01/2016 (doc. 4 fascicolo di I° grado di RO IT), dalla quale emerge senza incertezza che “si ribadisce che il sig.
[...] occupa abusivamente un alloggio presso la struttura di Via Torre di Pratolungo, 14 – RO”, Pt_1 nonché la nota prot. 3007 del 26.1.2016 (doc. 5 fascicolo di I grado di RO IT). In quest'ultima il Dipartimento delle Politiche Abitative evidenzia chiaramente che “il Sig.
[...] non è mai stato collocato dal Dipartimento Politiche Abitative con propria disposizione di Pt_1 assegnazione nella ex struttura C.A.A.T. “Residence Torre di Pratolungo” in quanto non presentava
e non presenta requisiti tali da consentire la collocazione in assistenza alloggiativa”; aggiungendo altresì che tale struttura sia stata dismessa come CAAT in data 30 Novembre 2015.
Pertanto, appare condivisibile quanto sostenuto dal giudice di prime cure alla pag. 3 della sentenza impugnata: “Non soltanto, contrariamente a quanto rappresentato nell'atto di citazione, l'attore, non
è mai stato assegnatario, da parte di RO IT, di assistenza alloggiativa nel C.A.A.T. di RO,
Viale della Torre di Pratolungo, 14 ma, correttamente, è stato qualificato occupante abusivo. La nota del Dipartimento Politiche Abitative del 18 gennaio 2016 (allegato 4 del fascicolo di RO IT) non consente incertezze sul punto: "...si ribadisce che il sig. occupa abusivamente un Parte_1 alloggio presso la struttura di Via Torre di Pratolungo, 14— RO...". Peraltro come chiarito nella nota Dipartimento Politiche Abitative del 26 gennaio 2016 (allegato 5 del fascicolo di RO
IT) il C.A.A.T. di RO, Viale della Torre di Pratolungo, 14 è stato dismesso il 30 novembre
2015. La Difesa attorea ha insistito nell'affermare che a è stata assegnata l'assistenza Parte_1 alloggiativa presso il C.A. A.T. di RO, Viale della Torre di Pratolungo, 14 a far data dal 13 maggio
2015 ma la circostanza non risulta provata”.
Ebbene, correttamente il tribunale ha messo in luce che l'odierno appellante non abbia alcun modo provato l'assegnazione dell'alloggio come dallo stesso sostenuto in primo grado, e ribadito nel presente grado di giudizio.
A ciò si aggiunga che il D'Orso, anche nella proposizione del ricorso presso il TAR avverso il provvedimento N. Rep. EL/657/2016 del 6/05/2016 del Dirigente del Dipartimento Politiche
Abitative di RO IT di accesso e di sgombero dell'Immobile C.A.A.T., sito in RO, Viale della Torre di Pratolungo n. 14 notificato l'11/05/2016, non ha provveduto a depositare alcun provvedimento dalla quale si evinca l'assegnazione dell'alloggio allo stesso.
Inoltre, parte appellante pone a sostegno del proprio atto di appello, con il quale lamenta l'omessa valutazione delle istanze istruttorie da parte del Tribunale che avrebbe comportato il rigetto delle proprie pretese, tutta una serie di documenti, nello specifico i documenti n. 4 (corrispondente alla
Determinazione Dirigenziale del dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute di RO
IT, n. 1520 del 30/04/2015) n.5, (nota Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute del
19/05/2015 prot. 37731), n.6 (missiva dell'8/07/2015), Parte_2
n.7 (dichiarazione di accoglienza del 10/10/2017) e n.8 Parte_4
(estratto visura camerale storica ), Parte_5 indicati a pp. 14-15 del proprio scritto difensivo. Ebbene, i documenti n. 4,5 e 6 sono tutti del 2015 e pertanto potevano essere depositati unitamente alla memoria ex art. 186, n. 2 c.p.c. datata 5.09.2017; la visura della ed il documento 7, datato 10.10.2017, sono in ogni caso ed a tal fine irrilevanti, Pt_2 quest'ultimo facendo riferimento ad un alloggio del tutto diverso da quello per cui è causa.
I predetti documenti sono dunque da ritenersi in parte irrilevanti ed in parte inammissibili, in quanto prodotti per la prima volta nel giudizio di appello
Infatti, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile solo nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. Parte appellante avrebbe potuto produrre in precedenza siffatta documentazione (trattandosi di documenti tutti risalenti a data precedente rispetto alla sentenza di primo grado), ma così non ha fatto sicché la detta produzione gli è oramai preclusa in questo grado. Come chiarito dalla Suprema Corte, il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, è superabile dalla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile. (cf. Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023; conforme Cass. sez. 3, sentenza n. 26522 del 9.11.2017).
Nel caso di specie non si è profilata siffatta ipotesi con conseguente inammissibilità della documentazione prodotta.
Sempre, nel primo motivo di censura, parte appellante si duole della carenza di responsabilità di un
; doglianza argomentata e fondata su due documenti Parte_2 prodotti dal . Nello specifico, la missiva della datata 10.04.2015 (doc. 3 Pt_1 Parte_2 allegato all'atto di appello) e la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento delle Politiche abitative di RO IT (doc. 4 allegato all'atto di appello).
Il primo documento, prodotto dall'appellante in forma non integra a causa di ripetute cancellazioni ed abrasioni, è però stato versato in atti in primo grado dal nella sua integrità; da esso si CP_6 evince: “…la mancanza di una determinazione dirigenziale di affidamento o altro provvedimento di natura formale, con una conseguente impossibilità da parte dell'Ente gestore di fatturare l'impegno di spesa”. Sicché è ulteriormente comprovata l'abusività della collocazione nell'alloggio di via della
Torre di Pratolungo.
Quanto, al secondo documento esso è stato prodotto per la prima volta in appello e pertanto è inammissibile.
Parte appellante lamenta, inoltre, che erroneamente il giudice di prime cure avrebbe ritenuto che i distacchi delle utenze erano avvenuti nell'ambito della procedura di dismissione degli alloggi.
Risulta invece accertato, alla luce della documentazione in atti, che i distacchi delle utenze abbiano fatto seguito alla dismissione degli stessi. Come chiaramente emerge dalla nota prot. 3007 del 26.1.2016 (doc. 5 fascicolo I grado RO
IT) la struttura di via della Torre di Pratolungo ha svolto la propria funzione sino al 30.11.2015, mentre i fatti da cui deriverebbe il danno richiesto dal riguardano un periodo successivo. Pt_1
Infatti, il distacco dell'utenza idrica e dell'utenza elettrica risalgono rispettivamente all'11 gennaio e al 19 gennaio del 2016.
Del resto, la stessa pacifica occupazione abusiva, preclude qualsivoglia pretesa risarcitoria, a cui si aggiunge che le interruzioni dei servizi idrico ed elettrico, nonché le carenze igieniche e di manutenzione lamentate dall'appellante sono risultate conseguenza della dismissione degli alloggi occupati dal;
occupazione non autorizzata, quella del , che risulta essere stata Pt_1 Pt_1 ulteriormente confermata dalla Determinazione Dirigenziale di sgombero rep. 657/2016 (doc. 7 fascicolo I grado RO IT).
Il motivo propugnato deve essere respinto.
Con il secondo motivo di appello il lamenta il fatto che il giudice di prime cure non ha ritenuto Pt_1 provati i danni patrimoniali riportati. Nello specifico l'appellante si duole del fatto che l'alloggio era carente di manutenzione, a causa della scarsità di acqua ed energia elettrica, oltre che per la presenza di infiltrazioni di umidità, condense e muffe.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
Infatti, stante la occupazione non autorizzata dell'appellante, nessuna pretesa risarcitoria può essere avanzata dallo stesso. Condivisibilmente il giudice di prime cure ha evidenziato che: “l'attore ha abusivamente occupato un alloggio nel dismesso C.A.A.T. di RO, Viale della Torre di Pratolungo,
14 e non può pretendere di fondare una pretesa risarcitoria sulla propria condotta illecita”. A ciò si aggiunga che i distacchi delle utenze sono stati posti in essere dalla come in precedenza Parte_2 chiarito, a seguito della procedura di dismissione del C.A.A.T. e nonostante ciò, come affermato in sentenza ha continuato ad occupare abusivamente una struttura non più idonea tanto Parte_1 da essere stata dismessa”.
Tra l'altro, parte appellante non ha provveduto a fornire adeguata prova del nesso causale sussistente tra le presunte condizioni di insalubrità in cui versava l'alloggio (occupato abusivamente, lo si ribadisce) e le patologie lamentate.
Come noto, infatti, l'accertamento del danno non patrimoniale, esige necessariamente che venga allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è derivata.
Il D'Orso, invero, si è limitato a depositare un certificato medico del Dott. (e datato Per_3
8/09/2015) dove si attesta concisamente: “il Sig. è affetto da sindrome depressiva in Parte_1 terapia. È afflitto da grave deficit visivo”. Dalla suddetta certificazione nulla emerge in merito ai danni non patrimoniali asseritamente subiti da parte appellante. Non sussiste prova alcuna delle spese mediche sostenute per l'eventuale terapia eseguita, né sono stati depostati ulteriori documenti che possano supportare la pretesa risarcitoria avanzata.
Da ultimo deve evidenziarsi che al D'Orso, come si evince dalla numerosa documentazione prodotta da RO IT (Vedasi doc. 10, 11, 12, 13 e 14 del fascicolo di primo grado di RO IT), sono state proposte dal Servizio Sociale del Municipio I molteplici differenti soluzioni alloggiative, tra cui la possibilità di essere accolto anche presso la struttura S. AL (stabile appositamente dedicato alla cura di persone non vedenti).
Dette soluzioni, certamente congrue alle condizioni di salute del , sono state tutte in più Pt_1 occasioni rifiutate dallo stesso (come risulta dalle Note Dipartimento Politiche Sociali n. 46221 del
17/06/2015, n. 21345 del 15/03/2016, n.9902 dell'8/02/2016, n. 37522 dell'11/05/2916 e n.19409 del
19/05/2016). Anche il detto motivo deve pertanto essere respinto.
In definitiva, alla luce delle motivazioni sopra riportate, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (valore della controversia: 25.000,00 euro) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di RO, n. 1917/2020, pubblicata il 19/01/2020, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di RO IT le spese del presente grado, liquidate Parte_1 in complessivi € 4.888 per compensi oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
nulla per la parte contumace;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in RO il 24 giugno 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-