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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.136/2023
promossa da elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Parte_1 Piazza A. Costa n.5, presso lo studio dell'avv. Luca Cattini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tem- Controparte_1 pore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Piazza Vallisneri n.5, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Del Sante, che, unita- mente all'avv. Luana Copelli, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio Emilia, al fine sentirlo condannare al pagamento della somma Parte_1 di € 28.283,40 oltre accessori di legge, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in suo favore e non onorate.
Più in dettaglio, la società ricorrente ha allegato: che il le aveva conferito incarico per la ristrut- Parte_1 turazione edilizia di un fabbricato con tipologia a prevalente funzione abitativa, sito in Reggio Emilia, Via San Martino;
che le parti avevano pattuito, come corrispettivo, la somma di € 30.000,00 oltre accessori di legge;
che aveva eseguito le attività pattuite e, comunque, necessarie per l'esecuzione CP_1 dell'incarico (tutte descritte in ricorso e documentate); che il aveva corrisposto, a titolo di ac- Parte_1 conto sul maggior dovuto, la somma di € 13.904,00 oltre accessori;
che all'atto della conclusione delle attività prodromiche all'inizio lavori e all'approvazione del progetto di ristrutturazione avente ad oggetto la realizzazione di quattro unità abitative, oltre ad una autorimessa, aveva richiesto il paga- CP_1 mento di un ulteriore acconto di cui al consuntivo prodotto, a fronte dell'impegnativa attività svolta, non prevedibile all'atto del conferimento dell'incarico, ricevendo risposta negativa;
che il committente, sia nel corso del rapporto, che in occasione delle numerose riunioni, non aveva sollevato contestazioni in ordine all'attività svolta da;
che alla richiesta di pagamento del 16.05.2018, il aveva CP_1 Parte_1
1 manifestato la volontà di interrompere, con effetto immediato, il rapporto professionale con CP_1 che quest'ultima, con comunicazione del 27.07.2018, aveva chiesto al il pagamento del credito Parte_1 residuo pari ad € 28.283,40 oltre accessori di legge, pari alla differenza tra quanto risultante dal conteggio del dovuto a consuntivo e quanto corrisposto dal convenuto a titolo di acconto;
che, non avendo ricevuto alcun riscontro, era stata costretta a ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione, chiedendo, in via principale, Parte_1 il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, nulla essendo dovuto “a titolo di compenso per le prestazioni rese di cui al Preventivo del 05.10.2018”, e in via subordinata, in caso di riconoscimento di un credito in favore di , ha chiesto la compensazione di ogni voce di credito con quanto CP_1 dovutogli a titolo di “ristoro dei disagi e pregiudizi patiti a fronte del comportamento assunto da
[...]
. CP_1
Più in dettaglio, il resistente ha contestato le avverse pretese, assumendo di non aver mai richiesto o au- torizzato attività o prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di preventivo, su cui si era formato l'ac- cordo delle parti e che, in ogni caso, la pretesa di di vedersi riconoscere un corrispettivo CP_1 superiore a quello contrattualmente pattuito, avrebbe dovuto essere oggetto di prova da parte della ricor- rente. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, ha provveduto all'espletamento dell'istruttoria conferendo incarico ad un CTU al fine di verificare se le prestazioni professionali, docu- mentate in atti, fossero già oggetto del preventivo, nonché la congruità degli importi di cui al consuntivo. Quindi, all'esito di detto incombente istruttorio, con sentenza n. 1286/2022, ha accolto la domanda con la seguente motivazione. agisce per il pagamento delle prestazioni professionali eseguite in favore del sig. Controparte_1
Parte_1
Alcune delle prestazioni per le quali è chiesto il pagamento del compenso sono oggetto del preventivo datato 5.10.2017, prodotto sia dalla parte attrice, quale documento n. 2, che dalla parte convenuta, quale documento n. 3, altre sono oggetto del consuntivo datato 18.7.2018, prodotto sia dall'attrice, quale do- cumento n. 20, che dal convenuto, quale documento n. 14.
Il compenso pattuito per le prestazioni oggetto di preventivo non è oggetto di contestazione, avendo lo stesso convenuto allegato che “Il Preventivo esprime appieno la volontà delle parti in ordine anche al corrispettivo per le prestazioni in esso indicate, quantificato in Euro 34.000,00 oltre IVA, e poi “arroton- dato” in Euro 30.000,00 […]. Il tutto poi espressamente riportato nel Preventivo di pari data (doc. 3)” (pag. 2 della comparsa di costituzione). Né è contestata l'esecuzione delle prestazioni di cui al predetto preventivo. Come noto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. La generica contestazione pro- duce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi, rendendo pacifici i fatti ex adverso allegati. In argomento, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di pren- dere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. ordi- nanza 23.3.2022, n. 9439; in senso conforme anche Cass. sentenza 6.10.2015, n. 19896, 17.2.2016, n.
3023, 29.9.2020, n. 20525).
Tale principio di diritto si attaglia alla fattispecie in esame.
2 Sui fatti di causa puntualmente allegati dalla difesa attorea, il convenuto non ha preso posizione, essen- dosi limitato a contestare, nella comparsa di costituzione, che “Il non ha mai richiesto o auto- Parte_1 rizzato attività o prestazioni ulteriori o non preventivabili, né queste gli sono state sottoposte, illustrate o comunicate”, e ancora che “La pretesa di di vedersi riconoscere un corrispettivo ben su- CP_1 periore a quello contrattualmente stabilito soggiace, peraltro, a precisi oneri probatori che allo stato risultano completamente assenti”. Ne deriva che, ex art. 115 c.p.c. i fatti allegati dalla difesa attorea debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova. Quanto all'ulteriore somma richiesta per le prestazioni professionali oggetto di consuntivo, come supe- riormente osservato il convenuto ha allegato di non avere mai richiesto o autorizzato attività o prestazioni diverse da quelle oggetto di preventivo. E dunque anche l'esecuzione delle prestazioni di cui al consuntivo è incontestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., essendosi il convenuto limitato ad allegare di non averle richieste o autorizzate. In ogni caso, l'esecuzione di tali prestazioni risulta provata in via documentale (docc. da 3 a 18 dell'at- trice), e confermata dallo stesso C.T.U., Ing. che a pagina 13 del proprio elaborato, Persona_1 datato 29.12.2021, e nelle integrazioni successive, ha dichiarato: “Per quanto riguarda la documenta- zione di cui sopra, si sottolinea che è completa ed esaustiva, come precisato all'incontro peritale del 15/04/2021 in cui veniva verbalizzato che “alla presenza del sottoscritto C.T.U. e di entrambi i CTP, si svolgeva un secondo incontro peritale durante il quale il collegio peritale visionava tutta la documenta- zione agli atti, con particolare attenzione alla documentazione tecnica depositata da parte ricorrente, che è apparsa completa ed esaustiva”. Ciò posto, e ribadito che non è contestata la sussistenza dell'accordo sul compenso di euro 30.000,00 per le attività oggetto di preventivo, si osserva, quanto alle prestazioni di cui al consuntivo, diverse da quelle oggetto di preventivo, che è accertato, sulla base della c.t.u., che tali prestazioni risultavano, o già svolte al momento della redazione del preventivo e per questo, quindi, non ricomprese in esso, o in ogni caso necessarie per l'esecuzione della prestazione di ristrutturazione edilizia, oggetto dell'incarico conferito a indipendentemente, dunque, dal fatto che fossero state, o meno, previamente auto- Controparte_1 rizzate dal convenuto. Ne consegue il diritto al compenso, in capo all'attrice, anche per esse, nella misura da determinarsi ex D.M. 140/2012, in mancanza di un accordo sul compenso…
Pertanto, il compenso complessivamente spettante a per le attività oggetto di preven- Controparte_1 tivo e consuntivo ammonta a complessivi euro 37.847,28.
Avendo il convenuto pagato acconti per complessivi euro 13.904,00 oltre c.n.g. e IVA (doc. 19 dell'at- trice), il compenso residuo spettante all'attrice è di euro 23.943,28 oltre c.n.g, IVA e interessi, dal dovuto al saldo. Tale importo non può compensarsi “integralmente con i danni- disagi-pregiudizi subiti dal Parte_1 in conseguenza del comportamento di concretizzatisi nel ritardo nella consegna dei CP_1 documenti, nel fermo cantiere, nella necessità di trovare professionisti in sostituzione di
[...] per proseguire i lavori, nel tempo speso a calmierare i fornitori e le maestranze di cantiere”, CP_1 come richiesto dal convenuto in comparsa, non essendo stata offerta la relativa prova.
Inoltre, mette conto rilevare che è stato il convenuto ad interrompere, con effetto immediato, ogni rap- porto di natura professionale con l'attrice (vedasi pec di cui al documento n. 21 dell'attrice e n. 8 del convenuto).
3 Pertanto, e concludendo, il convenuto va condannato a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 23.943,28 oltre c.n.g, IVA e interessi di mora, dal dovuto al saldo”. Avverso detta sentenza, ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta l'erronea valutazione delle norme in materia contrattuale e sull'onere della prova.
Con riferimento al preventivo, osserva che nella sentenza si legge che “non è contestata l'esecuzione delle prestazioni di cui al preventivo “(pag. 5 cpv.4)”.
Sostiene che si tratta di affermazione non corrispondente al vero in quanto, già nella comparsa di costitu- zione e risposta (pag. 4 n. VI), l'odierno appellante aveva ribadito che “è stata sicuramente CP_1 remunerata per quanto compiuto “.
Ciò significa l'avvenuto pagamento di € 15.000,00 a titolo di acconto (rispetto al prezzo pattuito comples- sivo di € 30.000,00) costituiva per il giusto compenso per quanto svolto fino all'interruzione del Parte_1 rapporto e che non aveva certo lavorato per € 30.000,00. CP_1
Con riferimento al consuntivo, osserva che nella sentenza si legge che “anche l'esecuzione delle presta- zioni di cui al consuntivo è incontestata essendosi il convenuto limitato ad allegare di non averle richieste
o autorizzate “. Rileva che, il richiamo all'art.115 c.p.c. da parte del Tribunale sul punto, è del tutto errato in quanto ciò significherebbe ammettere il principio secondo il quale un soggetto, una volta sottoscritto un accordo, è libero di presentare, a distanza di mesi, un diverso accordo e pretendere che il “nuovo “contenuto di tale accordo (oggetto e corrispettivo), unilateralmente predisposto, sia vincolante per il destinatario, in viola- zione degli artt. 1175, 1372 e 1375 c.c. Sostiene che la questione non era quella di accertare come avesse “preso posizione “, bensì Parte_1 quella di verificare se la pretesa di fosse legittima e provata. CP_1
Con il secondo motivo, lamenta l'erronea valutazione delle risultanze della CTU e la contraddittorietà della decisione rispetto alle determinazioni del perito.
Rileva che nella sentenza si legge che “in ogni caso l'esecuzione delle prestazioni risulta provata in via documentale e confermata dal CTU, il quale ha dichiarato la documentazione tecnica depositata da parte ricorrente è apparsa completa ed esaustiva “(pag. 6 cpv.3).
Sostiene che l'affermazione è errata, in quanto il CTU ha definito “completa ed esaustiva “la documenta- zione di allo scopo di elaborare il proprio parere, ma non ha certo voluto attribuire a tale CP_1 espressione il significato dell'accertamento della legittimità e della fondatezza del credito lamentato. Lamenta ancora il fatto che, contrariamente a quanto dedotto dal CTU, il Tribunale ha dato per scontato che tutto il preventivo (€ 30.000,00) fosse stato eseguito, e che, a questo, si sarebbero dovute semplice- mente aggiungere voci (compensi) ulteriori di cui al consuntivo per un totale di € 37.847,28 oltre oneri di legge;
più di quanto determinato dallo stesso perito.
Ritiene quindi, in subordine, che si dovrà quantificare l'importo dovuto in € 5.427,83 o comunque in una somma inferiore a quella indicata dal Tribunale.
Evidenzia ancora che, se determinate prestazioni inserite nel consuntivo erano già presenti nel preventivo o addirittura già svolte, ciò significa che le aveva già considerate ricomprese nel prezzo di CP_1
€ 30.000,00; ed ancora, se alcune ulteriori prestazioni erano comunque necessarie per svolgere l'incarico, ciò significa che avrebbe dovuto tenerne conto quando ha redatto il preventivo. CP_1
Con il terzo motivo, lamenta l'erronea motivazione sugli interessi. Sostiene che il Tribunale ha condannato l'appellante al pagamento degli interessi di mora “dal dovuto al saldo “(pag.7 cpv.4) senza specificarne la decorrenza.
4 Sostiene che tali interessi ex Dlgs.n.231/2002 non si applicano ai rapporti tra professionisti e consumatori privati, come è indiscutibilmente nella fattispecie in esame.
Osserva ancora che ha richiesto gli interessi moratori ex art.1284 c.c. solo nella memoria di CP_1 trattazione scritta, depositata prima dell'udienza dello 07.12.2022 ex art 281 sexies c.p.c., mentre, nel ricorso introduttivo (conclusioni pag. 8), ha reclamato solo gli interessi legali.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda o la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, rileva la correttezza della sentenza impugnata e osserva che l'appellante, non solo ha riconosciuto di avere conferito l'incarico a e di avere pattuito la somma di € 30.000,00, oltre CP_1 accessori di legge a titolo di compenso, ma non ha neppure contestato l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo (doc. n. 2 di parte ricorrente e doc. n. 3 di parte resistente), ma, senza fornire alcuna prova, ma si è limitato ad affermare che “non ha mai richiesto o autorizzato attività
o prestazioni ulteriori o non preventivabili, né queste gli sono state sottoposte, illustrate o comunicate”. Nel corso del giudizio di primo grado il non ha né affermato, né provato che la somma già Parte_1 corrisposta rappresentasse il giusto compenso per l'attività svolta da anzi, tale affermazione CP_1
è stata smentita nel corso del giudizio di primo grado dai documenti amministrativi, non contestati
(docc.nn.3c, 5c, 9b, 10b e 11b), nonché da quanto affermato dal CTU.
Richiama giurisprudenza (Cass.Civ.n.37788, 01.12.2021) pronunziatasi sull'onere della prova in caso di contestazione, da parte del committente, del compenso richiesto dal professionista. Rileva che nel giudizio di primo grado ha riepilogato e provato tutte le prestazioni eseguite CP_1 fino a quel momento, con la relativa quantificazione del compenso (docc. da n. 3 a n. 17 e n. 20) mentre, come correttamente affermato dal Tribunale, il non ha contestato l'esecuzione delle opere ma, Parte_1 solo genericamente, la quantificazione dei compensi.
Sul secondo motivo, osserva che, dalla lettura della sentenza impugnata (pagina 6, 2° capoverso), si evince chiaramente che il Tribunale ha interpretato correttamente quanto esposto dal CTU, affermando che l'ese- cuzione delle prestazioni, per cui richiede il pagamento, è risultata provata in via documen- CP_1 tale e confermata dallo stesso CTU. Rileva poi che l'appellante prosegue detto motivo, contestando le motivazioni esposte dal Giudice di primo grado per quanto riguarda la determinazione del quantum. Sostiene che il ragionamento del Giudice di primo grado si è correttamente basato sulle prove, sui docu- menti di causa e sulle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, nel corso del giudizio di primo grado è risultato provato che le parti avevano pattuito la somma di € 30.000,00 oltre accessori di legge per le attività ivi indicate (doc. 2 fasc. I grado appellata). Il nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha confermato la pattui- Parte_1 zione tra le parti di un compenso dell'importo di € 30.000,00, oltre accessori di legge, indicato nel pre- ventivo. Tale concetto è stato ribadito anche nell'atto introduttivo del presente giudizio (pag.2), mentre, per le attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo, il compenso è stato quantificato da CP_1 secondo i criteri di legge. Il Tribunale, quindi, ha motivato la propria decisione sulla base delle risultanze della CTU senza alcuna contraddittorietà rispetto alle determinazioni del perito;
difatti, i dati richiamati dal Giudice di primo grado
5 corrispondono esattamente a quelli indicati dal CTU a pagina 19, 22 e 23 (ove questi riporta dettagliata- mente le sole prestazioni eseguite e non oggetto del preventivo), oltre alle spese anticipate e documentate riportate nell'”Integrazione II e aggiornamento della relazione finale di consulenza tecnica di ufficio” depositata telematicamente in data 06.07.2022, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.
Difatti, se all'importo concordato tra le parti e indicato nel preventivo, pari ad € 30.000,00, si somma l'importo delle prestazioni che il CTU ha accertato essere state eseguite e non oggetto di preventivo pari ad € 7.847,28, si ottiene il risultato di € 37.847,28 oltre c.n.g., IVA e interessi, esattamente come indivi- duato dal Giudice di primo grado.
Contesta poi che siano stati utilizzati impropriamente dal Tribunale i concetti di prevedibilità e di neces- sarietà, contenuti invece al punto c) del quesito assegnato al CTU
Sul terzo motivo, osserva che nel ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto il CP_1 pagamento degli interessi dal dovuto al saldo effettivo, mentre, nelle note scritte, sostitutive della verba- lizzazione di udienza e decisione depositate in data 31.03.2022, ha chiesto gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo;
pertanto, l'appellante sin dal primo atto introduttivo del giudizio di primo grado ha avuto la possibilità di prendere posizione sulla richiesta di interessi formulata da
[...]
CP_1
Per quanto riguarda la misura degli interessi, richiama il quarto comma dell'art 1284 c.c., secondo il quale
“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pa- gamento nelle transazioni commerciali”. In sede di atti difensivi conclusivi del presente grado di giudizio, ha dichiarato che, all'esito dell'esecu- zione forzata, il Giudice dell'Esecuzione ha calcolato tali interessi con decorrenza dalla presentazione della domanda giudiziale e ha riconosciuto dovuto a il relativo importo. CP_1
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 04.06.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che è passata in giudicato, in difetto di specifico motivo di appello, la statui- zione della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha rigettato, per carenza di prova, la domanda del di risarcimento di danni, asseritamente conseguiti all'inadempimento di Parte_1 CP_1
Ciò premesso, il proposto appello è parzialmente meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Il primo e il secondo motivo, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono meritevoli di accoglimento nei seguenti limiti. All'esito della disposta CTU e delle successive integrazioni, apportate dall'ausiliario in ossequio ai chia- rimenti richiesti dal Tribunale, non oggetto di ulteriore contestazione delle parti in questa sede, è emerso che alcune prestazioni, non incluse nel preventivo, erano già state compiute prima ancora di detto preven- tivo.
Si intende fare riferimento, più in dettaglio alle seguenti voci contenute nella Tabella redatta dal CTU
(pag.19 relazione peritale): assistenza al rogito (€ 280); SCIA in sanatoria con opere (€ 840); pratica strutturale ampliamento portone (€ 946,48); pratica DoCFa (€ 250,00). Per un totale complessivo di € 2.316,48 oltre c.n.g. e IVA. Ebbene tali somme non sono dovute dall'appellante, perché evidentemente frutto di un accordo anteriore di cui non c'è neppure allegazione.
6 Per tale ragione, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non possono essere separatamente re- munerate in aggiunta a quelle già oggetto di preventivo.
È invece dovuto il compenso per le prestazioni eseguite da non specificamente contestate, CP_1 ulteriori e, in ogni caso, necessarie per l'esecuzione della prestazione di ristrutturazione edilizia, oggetto dell'incarico conferito. Più precisamente, sempre richiamando la citata Tabella (pag.19 relazione CTU), risulta che sono dovute dal (e ritenute congrue dal CTU) le somme corrispondenti alle seguenti voci: revisione progetto Parte_1 per riduzione budget di spesa (€ 2.800); revisione per budget spesa (€ 1.400); presentazione richiesta voltura pratica edilizia (€ 300,00); redazione contratto di appalto (€ 500). Per un totale complessivo di € 5000 oltre c.n.g e IVA, cui deve aggiungersi l'importo di € 530,80 corri- spondente alle spese varie per diritti segreteria. Quindi, tenuto conto dell'importo dell'originario preventivo concordato tra le parti pari ad € 30.000 oltre c.n.g. e IVA e degli acconti già pacificamente versati dal a pari ad € 13.904 oltre Parte_1 CP_1
c.n.g, IVA, alla luce di quanto sopra dedotto, si deve ricalcolare la residua somma dovuta dall'appellante in complessivi € 18.779,52 oltre c.n.g. e IVA (così ottenuta: 16.096 + 5.000 – 2.316,48), oltre ulteriori € 530,80 per spese esenti, in luogo della somma indicata nella sentenza impugnata di € 23.943,28 oltre c.n.g. e IVA. L'importo da restituire deve essere maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal paga- mento al saldo. In considerazione del fatto che, come dichiarato e documentato dalle parti, il all'esito di un Parte_1 procedimento di esecuzione forzata, ha già pagato quanto dovuto secondo quanto statuito nella sentenza impugnata in questa sede e tenuto conto delle conclusioni rassegnate dall'appellante in sede di note di trattazione scritta, si dispone la restituzione da parte di al di quanto da questi CP_1 Parte_1 versato in eccedenza rispetto alle somme dovute a come ricalcolate nella presente sentenza. CP_1
Non è invece meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello per le seguenti ragioni. Non è ravvisabile un attuale interesse dell'appellante ad impugnare questo capo della sentenza. Difatti il Tribunale ha riconosciuto quanto richiesto con il ricorso ex art. 702 bis. La frase contenuta nella sentenza impugnata “dal dovuto…” non implica una decorrenza anteriore alla domanda;
mentre, la condanna agli interessi senza specificazione, non implica interessi superiori a quelli previsti dall'art. 1284 comma 1 c.c. Ciò premesso, da quanto emerge dagli scritti difensivi e dalla documentazione depositata nel corso del presente grado di giudizio, relativa alla procedura di esecuzione forzata, risulta che detti interessi sono stati effettivamente calcolati dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 28.12.2023 (allegato E fasc.II grado appellata) proprio con decorrenza dalla data del decreto di fissazione di udienza del ricorso intro- duttivo (23.07.2019).
L'interpretazione della sentenza spetta al giudice dell'esecuzione e pertanto, laddove il avesse Parte_1 voluto contestarla, avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 615 (ma non l'ha fatto).
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto nei suddetti limiti, con parziale riforma dell'impugnata sen- tenza confermata nel resto.
Le spese del doppio grado di giudizio, compensate nella misura di 1/3 in ragione della reciproca soccom- benza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta
(con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
7 La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accogli- mento del proposto appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, così de- cide:
- dichiara tenuto il a pagare la complessiva somma di € 18.779,52 oltre c.n.g. e IVA, nonché € Parte_1 530,80 per spese esenti, in luogo della somma indicata nella sentenza impugnata di € 23.943,28 oltre c.n.g. e IVA, oltre interessi legali come indicati nella sentenza impugnata;
-condanna a restituire a quanto da questi versato in eccedenza Controparte_1 Parte_1 rispetto alle somme effettivamente dovute, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudi- Parte_1 Controparte_1 zio, compensate nella misura di 1/3 che si liquidano, per la parte residua, per il primo grado, in complessivi
€ 190,70 per spese ed € 3.385 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in € 3.260 oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Mariacolomba Giuliano - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.136/2023
promossa da elettivamente domiciliato in Reggio Emilia, Parte_1 Piazza A. Costa n.5, presso lo studio dell'avv. Luca Cattini, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
Contro
, in persona del legale rappresentante pro-tem- Controparte_1 pore, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Piazza Vallisneri n.5, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Del Sante, che, unita- mente all'avv. Luana Copelli, la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione del presente grado di giudizio
- Appellata-
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis, ritualmente depositato, ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio Emilia, al fine sentirlo condannare al pagamento della somma Parte_1 di € 28.283,40 oltre accessori di legge, a titolo di compenso per prestazioni professionali svolte in suo favore e non onorate.
Più in dettaglio, la società ricorrente ha allegato: che il le aveva conferito incarico per la ristrut- Parte_1 turazione edilizia di un fabbricato con tipologia a prevalente funzione abitativa, sito in Reggio Emilia, Via San Martino;
che le parti avevano pattuito, come corrispettivo, la somma di € 30.000,00 oltre accessori di legge;
che aveva eseguito le attività pattuite e, comunque, necessarie per l'esecuzione CP_1 dell'incarico (tutte descritte in ricorso e documentate); che il aveva corrisposto, a titolo di ac- Parte_1 conto sul maggior dovuto, la somma di € 13.904,00 oltre accessori;
che all'atto della conclusione delle attività prodromiche all'inizio lavori e all'approvazione del progetto di ristrutturazione avente ad oggetto la realizzazione di quattro unità abitative, oltre ad una autorimessa, aveva richiesto il paga- CP_1 mento di un ulteriore acconto di cui al consuntivo prodotto, a fronte dell'impegnativa attività svolta, non prevedibile all'atto del conferimento dell'incarico, ricevendo risposta negativa;
che il committente, sia nel corso del rapporto, che in occasione delle numerose riunioni, non aveva sollevato contestazioni in ordine all'attività svolta da;
che alla richiesta di pagamento del 16.05.2018, il aveva CP_1 Parte_1
1 manifestato la volontà di interrompere, con effetto immediato, il rapporto professionale con CP_1 che quest'ultima, con comunicazione del 27.07.2018, aveva chiesto al il pagamento del credito Parte_1 residuo pari ad € 28.283,40 oltre accessori di legge, pari alla differenza tra quanto risultante dal conteggio del dovuto a consuntivo e quanto corrisposto dal convenuto a titolo di acconto;
che, non avendo ricevuto alcun riscontro, era stata costretta a ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
si è costituito in giudizio, con comparsa di costituzione, chiedendo, in via principale, Parte_1 il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, nulla essendo dovuto “a titolo di compenso per le prestazioni rese di cui al Preventivo del 05.10.2018”, e in via subordinata, in caso di riconoscimento di un credito in favore di , ha chiesto la compensazione di ogni voce di credito con quanto CP_1 dovutogli a titolo di “ristoro dei disagi e pregiudizi patiti a fronte del comportamento assunto da
[...]
. CP_1
Più in dettaglio, il resistente ha contestato le avverse pretese, assumendo di non aver mai richiesto o au- torizzato attività o prestazioni ulteriori rispetto a quelle oggetto di preventivo, su cui si era formato l'ac- cordo delle parti e che, in ogni caso, la pretesa di di vedersi riconoscere un corrispettivo CP_1 superiore a quello contrattualmente pattuito, avrebbe dovuto essere oggetto di prova da parte della ricor- rente. Il Tribunale, disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, ha provveduto all'espletamento dell'istruttoria conferendo incarico ad un CTU al fine di verificare se le prestazioni professionali, docu- mentate in atti, fossero già oggetto del preventivo, nonché la congruità degli importi di cui al consuntivo. Quindi, all'esito di detto incombente istruttorio, con sentenza n. 1286/2022, ha accolto la domanda con la seguente motivazione. agisce per il pagamento delle prestazioni professionali eseguite in favore del sig. Controparte_1
Parte_1
Alcune delle prestazioni per le quali è chiesto il pagamento del compenso sono oggetto del preventivo datato 5.10.2017, prodotto sia dalla parte attrice, quale documento n. 2, che dalla parte convenuta, quale documento n. 3, altre sono oggetto del consuntivo datato 18.7.2018, prodotto sia dall'attrice, quale do- cumento n. 20, che dal convenuto, quale documento n. 14.
Il compenso pattuito per le prestazioni oggetto di preventivo non è oggetto di contestazione, avendo lo stesso convenuto allegato che “Il Preventivo esprime appieno la volontà delle parti in ordine anche al corrispettivo per le prestazioni in esso indicate, quantificato in Euro 34.000,00 oltre IVA, e poi “arroton- dato” in Euro 30.000,00 […]. Il tutto poi espressamente riportato nel Preventivo di pari data (doc. 3)” (pag. 2 della comparsa di costituzione). Né è contestata l'esecuzione delle prestazioni di cui al predetto preventivo. Come noto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c. il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. La generica contestazione pro- duce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi, rendendo pacifici i fatti ex adverso allegati. In argomento, anche di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di pren- dere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. ordi- nanza 23.3.2022, n. 9439; in senso conforme anche Cass. sentenza 6.10.2015, n. 19896, 17.2.2016, n.
3023, 29.9.2020, n. 20525).
Tale principio di diritto si attaglia alla fattispecie in esame.
2 Sui fatti di causa puntualmente allegati dalla difesa attorea, il convenuto non ha preso posizione, essen- dosi limitato a contestare, nella comparsa di costituzione, che “Il non ha mai richiesto o auto- Parte_1 rizzato attività o prestazioni ulteriori o non preventivabili, né queste gli sono state sottoposte, illustrate o comunicate”, e ancora che “La pretesa di di vedersi riconoscere un corrispettivo ben su- CP_1 periore a quello contrattualmente stabilito soggiace, peraltro, a precisi oneri probatori che allo stato risultano completamente assenti”. Ne deriva che, ex art. 115 c.p.c. i fatti allegati dalla difesa attorea debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova. Quanto all'ulteriore somma richiesta per le prestazioni professionali oggetto di consuntivo, come supe- riormente osservato il convenuto ha allegato di non avere mai richiesto o autorizzato attività o prestazioni diverse da quelle oggetto di preventivo. E dunque anche l'esecuzione delle prestazioni di cui al consuntivo è incontestata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., essendosi il convenuto limitato ad allegare di non averle richieste o autorizzate. In ogni caso, l'esecuzione di tali prestazioni risulta provata in via documentale (docc. da 3 a 18 dell'at- trice), e confermata dallo stesso C.T.U., Ing. che a pagina 13 del proprio elaborato, Persona_1 datato 29.12.2021, e nelle integrazioni successive, ha dichiarato: “Per quanto riguarda la documenta- zione di cui sopra, si sottolinea che è completa ed esaustiva, come precisato all'incontro peritale del 15/04/2021 in cui veniva verbalizzato che “alla presenza del sottoscritto C.T.U. e di entrambi i CTP, si svolgeva un secondo incontro peritale durante il quale il collegio peritale visionava tutta la documenta- zione agli atti, con particolare attenzione alla documentazione tecnica depositata da parte ricorrente, che è apparsa completa ed esaustiva”. Ciò posto, e ribadito che non è contestata la sussistenza dell'accordo sul compenso di euro 30.000,00 per le attività oggetto di preventivo, si osserva, quanto alle prestazioni di cui al consuntivo, diverse da quelle oggetto di preventivo, che è accertato, sulla base della c.t.u., che tali prestazioni risultavano, o già svolte al momento della redazione del preventivo e per questo, quindi, non ricomprese in esso, o in ogni caso necessarie per l'esecuzione della prestazione di ristrutturazione edilizia, oggetto dell'incarico conferito a indipendentemente, dunque, dal fatto che fossero state, o meno, previamente auto- Controparte_1 rizzate dal convenuto. Ne consegue il diritto al compenso, in capo all'attrice, anche per esse, nella misura da determinarsi ex D.M. 140/2012, in mancanza di un accordo sul compenso…
Pertanto, il compenso complessivamente spettante a per le attività oggetto di preven- Controparte_1 tivo e consuntivo ammonta a complessivi euro 37.847,28.
Avendo il convenuto pagato acconti per complessivi euro 13.904,00 oltre c.n.g. e IVA (doc. 19 dell'at- trice), il compenso residuo spettante all'attrice è di euro 23.943,28 oltre c.n.g, IVA e interessi, dal dovuto al saldo. Tale importo non può compensarsi “integralmente con i danni- disagi-pregiudizi subiti dal Parte_1 in conseguenza del comportamento di concretizzatisi nel ritardo nella consegna dei CP_1 documenti, nel fermo cantiere, nella necessità di trovare professionisti in sostituzione di
[...] per proseguire i lavori, nel tempo speso a calmierare i fornitori e le maestranze di cantiere”, CP_1 come richiesto dal convenuto in comparsa, non essendo stata offerta la relativa prova.
Inoltre, mette conto rilevare che è stato il convenuto ad interrompere, con effetto immediato, ogni rap- porto di natura professionale con l'attrice (vedasi pec di cui al documento n. 21 dell'attrice e n. 8 del convenuto).
3 Pertanto, e concludendo, il convenuto va condannato a pagare all'attrice la complessiva somma di euro 23.943,28 oltre c.n.g, IVA e interessi di mora, dal dovuto al saldo”. Avverso detta sentenza, ha proposto appello fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, lamenta l'erronea valutazione delle norme in materia contrattuale e sull'onere della prova.
Con riferimento al preventivo, osserva che nella sentenza si legge che “non è contestata l'esecuzione delle prestazioni di cui al preventivo “(pag. 5 cpv.4)”.
Sostiene che si tratta di affermazione non corrispondente al vero in quanto, già nella comparsa di costitu- zione e risposta (pag. 4 n. VI), l'odierno appellante aveva ribadito che “è stata sicuramente CP_1 remunerata per quanto compiuto “.
Ciò significa l'avvenuto pagamento di € 15.000,00 a titolo di acconto (rispetto al prezzo pattuito comples- sivo di € 30.000,00) costituiva per il giusto compenso per quanto svolto fino all'interruzione del Parte_1 rapporto e che non aveva certo lavorato per € 30.000,00. CP_1
Con riferimento al consuntivo, osserva che nella sentenza si legge che “anche l'esecuzione delle presta- zioni di cui al consuntivo è incontestata essendosi il convenuto limitato ad allegare di non averle richieste
o autorizzate “. Rileva che, il richiamo all'art.115 c.p.c. da parte del Tribunale sul punto, è del tutto errato in quanto ciò significherebbe ammettere il principio secondo il quale un soggetto, una volta sottoscritto un accordo, è libero di presentare, a distanza di mesi, un diverso accordo e pretendere che il “nuovo “contenuto di tale accordo (oggetto e corrispettivo), unilateralmente predisposto, sia vincolante per il destinatario, in viola- zione degli artt. 1175, 1372 e 1375 c.c. Sostiene che la questione non era quella di accertare come avesse “preso posizione “, bensì Parte_1 quella di verificare se la pretesa di fosse legittima e provata. CP_1
Con il secondo motivo, lamenta l'erronea valutazione delle risultanze della CTU e la contraddittorietà della decisione rispetto alle determinazioni del perito.
Rileva che nella sentenza si legge che “in ogni caso l'esecuzione delle prestazioni risulta provata in via documentale e confermata dal CTU, il quale ha dichiarato la documentazione tecnica depositata da parte ricorrente è apparsa completa ed esaustiva “(pag. 6 cpv.3).
Sostiene che l'affermazione è errata, in quanto il CTU ha definito “completa ed esaustiva “la documenta- zione di allo scopo di elaborare il proprio parere, ma non ha certo voluto attribuire a tale CP_1 espressione il significato dell'accertamento della legittimità e della fondatezza del credito lamentato. Lamenta ancora il fatto che, contrariamente a quanto dedotto dal CTU, il Tribunale ha dato per scontato che tutto il preventivo (€ 30.000,00) fosse stato eseguito, e che, a questo, si sarebbero dovute semplice- mente aggiungere voci (compensi) ulteriori di cui al consuntivo per un totale di € 37.847,28 oltre oneri di legge;
più di quanto determinato dallo stesso perito.
Ritiene quindi, in subordine, che si dovrà quantificare l'importo dovuto in € 5.427,83 o comunque in una somma inferiore a quella indicata dal Tribunale.
Evidenzia ancora che, se determinate prestazioni inserite nel consuntivo erano già presenti nel preventivo o addirittura già svolte, ciò significa che le aveva già considerate ricomprese nel prezzo di CP_1
€ 30.000,00; ed ancora, se alcune ulteriori prestazioni erano comunque necessarie per svolgere l'incarico, ciò significa che avrebbe dovuto tenerne conto quando ha redatto il preventivo. CP_1
Con il terzo motivo, lamenta l'erronea motivazione sugli interessi. Sostiene che il Tribunale ha condannato l'appellante al pagamento degli interessi di mora “dal dovuto al saldo “(pag.7 cpv.4) senza specificarne la decorrenza.
4 Sostiene che tali interessi ex Dlgs.n.231/2002 non si applicano ai rapporti tra professionisti e consumatori privati, come è indiscutibilmente nella fattispecie in esame.
Osserva ancora che ha richiesto gli interessi moratori ex art.1284 c.c. solo nella memoria di CP_1 trattazione scritta, depositata prima dell'udienza dello 07.12.2022 ex art 281 sexies c.p.c., mentre, nel ricorso introduttivo (conclusioni pag. 8), ha reclamato solo gli interessi legali.
Conclude chiedendo l'accoglimento del proposto appello, con conseguente rigetto della domanda o la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è regolarmente costituita in giudizio con comparsa di costituzione con la quale ha Controparte_1 chiesto il rigetto del proposto appello per le seguenti ragioni.
Sul primo motivo, rileva la correttezza della sentenza impugnata e osserva che l'appellante, non solo ha riconosciuto di avere conferito l'incarico a e di avere pattuito la somma di € 30.000,00, oltre CP_1 accessori di legge a titolo di compenso, ma non ha neppure contestato l'esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo (doc. n. 2 di parte ricorrente e doc. n. 3 di parte resistente), ma, senza fornire alcuna prova, ma si è limitato ad affermare che “non ha mai richiesto o autorizzato attività
o prestazioni ulteriori o non preventivabili, né queste gli sono state sottoposte, illustrate o comunicate”. Nel corso del giudizio di primo grado il non ha né affermato, né provato che la somma già Parte_1 corrisposta rappresentasse il giusto compenso per l'attività svolta da anzi, tale affermazione CP_1
è stata smentita nel corso del giudizio di primo grado dai documenti amministrativi, non contestati
(docc.nn.3c, 5c, 9b, 10b e 11b), nonché da quanto affermato dal CTU.
Richiama giurisprudenza (Cass.Civ.n.37788, 01.12.2021) pronunziatasi sull'onere della prova in caso di contestazione, da parte del committente, del compenso richiesto dal professionista. Rileva che nel giudizio di primo grado ha riepilogato e provato tutte le prestazioni eseguite CP_1 fino a quel momento, con la relativa quantificazione del compenso (docc. da n. 3 a n. 17 e n. 20) mentre, come correttamente affermato dal Tribunale, il non ha contestato l'esecuzione delle opere ma, Parte_1 solo genericamente, la quantificazione dei compensi.
Sul secondo motivo, osserva che, dalla lettura della sentenza impugnata (pagina 6, 2° capoverso), si evince chiaramente che il Tribunale ha interpretato correttamente quanto esposto dal CTU, affermando che l'ese- cuzione delle prestazioni, per cui richiede il pagamento, è risultata provata in via documen- CP_1 tale e confermata dallo stesso CTU. Rileva poi che l'appellante prosegue detto motivo, contestando le motivazioni esposte dal Giudice di primo grado per quanto riguarda la determinazione del quantum. Sostiene che il ragionamento del Giudice di primo grado si è correttamente basato sulle prove, sui docu- menti di causa e sulle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, nel corso del giudizio di primo grado è risultato provato che le parti avevano pattuito la somma di € 30.000,00 oltre accessori di legge per le attività ivi indicate (doc. 2 fasc. I grado appellata). Il nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ha confermato la pattui- Parte_1 zione tra le parti di un compenso dell'importo di € 30.000,00, oltre accessori di legge, indicato nel pre- ventivo. Tale concetto è stato ribadito anche nell'atto introduttivo del presente giudizio (pag.2), mentre, per le attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel preventivo, il compenso è stato quantificato da CP_1 secondo i criteri di legge. Il Tribunale, quindi, ha motivato la propria decisione sulla base delle risultanze della CTU senza alcuna contraddittorietà rispetto alle determinazioni del perito;
difatti, i dati richiamati dal Giudice di primo grado
5 corrispondono esattamente a quelli indicati dal CTU a pagina 19, 22 e 23 (ove questi riporta dettagliata- mente le sole prestazioni eseguite e non oggetto del preventivo), oltre alle spese anticipate e documentate riportate nell'”Integrazione II e aggiornamento della relazione finale di consulenza tecnica di ufficio” depositata telematicamente in data 06.07.2022, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.
Difatti, se all'importo concordato tra le parti e indicato nel preventivo, pari ad € 30.000,00, si somma l'importo delle prestazioni che il CTU ha accertato essere state eseguite e non oggetto di preventivo pari ad € 7.847,28, si ottiene il risultato di € 37.847,28 oltre c.n.g., IVA e interessi, esattamente come indivi- duato dal Giudice di primo grado.
Contesta poi che siano stati utilizzati impropriamente dal Tribunale i concetti di prevedibilità e di neces- sarietà, contenuti invece al punto c) del quesito assegnato al CTU
Sul terzo motivo, osserva che nel ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto il CP_1 pagamento degli interessi dal dovuto al saldo effettivo, mentre, nelle note scritte, sostitutive della verba- lizzazione di udienza e decisione depositate in data 31.03.2022, ha chiesto gli interessi moratori ex art. 1284 c.c. dal dovuto al saldo effettivo;
pertanto, l'appellante sin dal primo atto introduttivo del giudizio di primo grado ha avuto la possibilità di prendere posizione sulla richiesta di interessi formulata da
[...]
CP_1
Per quanto riguarda la misura degli interessi, richiama il quarto comma dell'art 1284 c.c., secondo il quale
“se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pa- gamento nelle transazioni commerciali”. In sede di atti difensivi conclusivi del presente grado di giudizio, ha dichiarato che, all'esito dell'esecu- zione forzata, il Giudice dell'Esecuzione ha calcolato tali interessi con decorrenza dalla presentazione della domanda giudiziale e ha riconosciuto dovuto a il relativo importo. CP_1
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese di lite.
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza dello 04.06.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che è passata in giudicato, in difetto di specifico motivo di appello, la statui- zione della sentenza impugnata, laddove il Tribunale ha rigettato, per carenza di prova, la domanda del di risarcimento di danni, asseritamente conseguiti all'inadempimento di Parte_1 CP_1
Ciò premesso, il proposto appello è parzialmente meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Il primo e il secondo motivo, che si esaminano congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono meritevoli di accoglimento nei seguenti limiti. All'esito della disposta CTU e delle successive integrazioni, apportate dall'ausiliario in ossequio ai chia- rimenti richiesti dal Tribunale, non oggetto di ulteriore contestazione delle parti in questa sede, è emerso che alcune prestazioni, non incluse nel preventivo, erano già state compiute prima ancora di detto preven- tivo.
Si intende fare riferimento, più in dettaglio alle seguenti voci contenute nella Tabella redatta dal CTU
(pag.19 relazione peritale): assistenza al rogito (€ 280); SCIA in sanatoria con opere (€ 840); pratica strutturale ampliamento portone (€ 946,48); pratica DoCFa (€ 250,00). Per un totale complessivo di € 2.316,48 oltre c.n.g. e IVA. Ebbene tali somme non sono dovute dall'appellante, perché evidentemente frutto di un accordo anteriore di cui non c'è neppure allegazione.
6 Per tale ragione, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale, non possono essere separatamente re- munerate in aggiunta a quelle già oggetto di preventivo.
È invece dovuto il compenso per le prestazioni eseguite da non specificamente contestate, CP_1 ulteriori e, in ogni caso, necessarie per l'esecuzione della prestazione di ristrutturazione edilizia, oggetto dell'incarico conferito. Più precisamente, sempre richiamando la citata Tabella (pag.19 relazione CTU), risulta che sono dovute dal (e ritenute congrue dal CTU) le somme corrispondenti alle seguenti voci: revisione progetto Parte_1 per riduzione budget di spesa (€ 2.800); revisione per budget spesa (€ 1.400); presentazione richiesta voltura pratica edilizia (€ 300,00); redazione contratto di appalto (€ 500). Per un totale complessivo di € 5000 oltre c.n.g e IVA, cui deve aggiungersi l'importo di € 530,80 corri- spondente alle spese varie per diritti segreteria. Quindi, tenuto conto dell'importo dell'originario preventivo concordato tra le parti pari ad € 30.000 oltre c.n.g. e IVA e degli acconti già pacificamente versati dal a pari ad € 13.904 oltre Parte_1 CP_1
c.n.g, IVA, alla luce di quanto sopra dedotto, si deve ricalcolare la residua somma dovuta dall'appellante in complessivi € 18.779,52 oltre c.n.g. e IVA (così ottenuta: 16.096 + 5.000 – 2.316,48), oltre ulteriori € 530,80 per spese esenti, in luogo della somma indicata nella sentenza impugnata di € 23.943,28 oltre c.n.g. e IVA. L'importo da restituire deve essere maggiorato degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dal paga- mento al saldo. In considerazione del fatto che, come dichiarato e documentato dalle parti, il all'esito di un Parte_1 procedimento di esecuzione forzata, ha già pagato quanto dovuto secondo quanto statuito nella sentenza impugnata in questa sede e tenuto conto delle conclusioni rassegnate dall'appellante in sede di note di trattazione scritta, si dispone la restituzione da parte di al di quanto da questi CP_1 Parte_1 versato in eccedenza rispetto alle somme dovute a come ricalcolate nella presente sentenza. CP_1
Non è invece meritevole di accoglimento il terzo motivo di appello per le seguenti ragioni. Non è ravvisabile un attuale interesse dell'appellante ad impugnare questo capo della sentenza. Difatti il Tribunale ha riconosciuto quanto richiesto con il ricorso ex art. 702 bis. La frase contenuta nella sentenza impugnata “dal dovuto…” non implica una decorrenza anteriore alla domanda;
mentre, la condanna agli interessi senza specificazione, non implica interessi superiori a quelli previsti dall'art. 1284 comma 1 c.c. Ciò premesso, da quanto emerge dagli scritti difensivi e dalla documentazione depositata nel corso del presente grado di giudizio, relativa alla procedura di esecuzione forzata, risulta che detti interessi sono stati effettivamente calcolati dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 28.12.2023 (allegato E fasc.II grado appellata) proprio con decorrenza dalla data del decreto di fissazione di udienza del ricorso intro- duttivo (23.07.2019).
L'interpretazione della sentenza spetta al giudice dell'esecuzione e pertanto, laddove il avesse Parte_1 voluto contestarla, avrebbe dovuto proporre opposizione ex art. 615 (ma non l'ha fatto).
Per tali ragioni l'appello deve essere accolto nei suddetti limiti, con parziale riforma dell'impugnata sen- tenza confermata nel resto.
Le spese del doppio grado di giudizio, compensate nella misura di 1/3 in ragione della reciproca soccom- benza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e s.m., tenuto conto del grado di complessità della controversia, dell'attività svolta
(con fase istruttoria limitata in difetto di istruzione probatoria) e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
7 La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in parziale accogli- mento del proposto appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, così de- cide:
- dichiara tenuto il a pagare la complessiva somma di € 18.779,52 oltre c.n.g. e IVA, nonché € Parte_1 530,80 per spese esenti, in luogo della somma indicata nella sentenza impugnata di € 23.943,28 oltre c.n.g. e IVA, oltre interessi legali come indicati nella sentenza impugnata;
-condanna a restituire a quanto da questi versato in eccedenza Controparte_1 Parte_1 rispetto alle somme effettivamente dovute, oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal pagamento al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite del doppio grado di giudi- Parte_1 Controparte_1 zio, compensate nella misura di 1/3 che si liquidano, per la parte residua, per il primo grado, in complessivi
€ 190,70 per spese ed € 3.385 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA e, per il presente grado, in € 3.260 oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 03.04.2025.
Il Presidente dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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