Sentenza 9 giugno 1972
Massime • 1
La legge 22 maggio 1971 n 280, nel regolare la particolare ipotesi di ineleggibilita per debito di imposta verso il comune, fa derivare la ineleggibilita in questione non piu dalla sola notificazione della cartella esattoriale, ma dall'avvenuto compimento di un ulteriore atto, ossia la notificazione dell'avviso di mora, che l'esattore deve previamente effettuare, con l'invito ad adempiere entro cinque giorni, quando intenda iniziare l'espropriazione contro il debitore moroso. La legge predetta, nonostante il suo carattere innovativo, trova immediata applicazione, poiche non incide sul fatto compiuto, ma regola l'effetto di esso autonomamente considerato, espandendo la capacita soggettiva di diritto pubblico di essere eletti. ( V 858'69, mass n 339217; 2926'67, mass n 330594).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1972, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1972 |
Testo completo
La legge 22 maggio 1971 n 280, nel regolare la particolare ipotesi di ineleggibilita per debito di imposta verso il comune, fa derivare la ineleggibilita in questione non piu dalla sola notificazione della cartella esattoriale, ma dall'avvenuto compimento di un ulteriore atto, ossia la notificazione dell'avviso di mora, che l'esattore deve previamente effettuare, con l'invito ad adempiere entro cinque giorni, quando intenda iniziare l'espropriazione contro il debitore moroso. La legge predetta, nonostante il suo carattere innovativo, trova immediata applicazione, poiche non incide sul fatto compiuto, ma regola l'effetto di esso autonomamente considerato, espandendo la capacita soggettiva di diritto pubblico di essere eletti. ( V 858'69, mass n 339217; 2926'67, mass n 330594).*