Ordinanza cautelare 6 aprile 2022
Sentenza 23 giugno 2023
Accoglimento
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/04/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03302/2025REG.PROV.COLL.
N. 08620/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8620 del 2023, proposto da AS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Gentile, Dario Adolfo Maria Zamboni, Elen Gioli Murgi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Nicola Gentile, sito in Roma, via Quirinale, n. 21;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione seconda) n. 10654/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 e l’avv. Dario Adolfo Maria Zamboni per AS;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il signor -OMISSIS-, agente assicurativo e broker, iscritto nella sezione B del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) impugnava in prime cure, con richiesta di annullamento, il provvedimento prot. n. 242689/21 del 29 dicembre 2021, con il quale l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (AS), in conformità alla deliberazione n. 102432/21 del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, assunta nell’adunanza del 20 aprile 2021, aveva disposto la sua radiazione dal RUI (Registro unico intermediari).
2.- Il provvedimento era adottato ai sensi dell’art. 324, comma 1, lettera d) d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 119- bis del medesimo Codice e dell’art. 54 del regolamento AS n. 40 del 2018.
3.- Le ragioni della radiazione erano compendiate nell’intervenuto accertamento, da parte di AS, nei confronti del medesimo -OMISSIS- in qualità di « responsabile dell’attività di distribuzione della società -OMISSIS- s.r.l. », della « mancata rimessa alla compagnia assicuratrice di riferimento dei premi incassati dai clienti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2019 pari a € 316.793,08, al netto provvigioni (norme violate: art. 119- bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e art. 54 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) » (pagg. 2 e 3 del provvedimento impugnato). Evidenziava AS nel medesimo provvedimento che:
- nell’ambito della società di brokeraggio, il responsabile dell’attività di intermediazione sarebbe titolare di una posizione di controllo e verifica in senso giuridico sull’attività della società, posizione cui sono collegati specifici obblighi e responsabilità da omissione – connaturati alla qualifica– non rilevando esimenti da mancato esercizio, in concreto, delle funzioni;
- il mancato versamento dei premi costituirebbe una lesione particolarmente grave dei doveri professionali dell’intermediario in quanto i premi riscossi costituiscono somme dell’impresa non disponibili, a destinazione vincolata e, per il particolare regime pubblicistico che le contraddistingue, non possono essere distratte da tale destinazione;
- in virtù della normativa di settore e di consolidata interpretazione della giurisprudenza amministrativa, sarebbe comunque fatto divieto all’intermediario di compensare il saldo agenziale a debito derivante dalla distrazione di premi riscossi e le eventuali partite di credito dallo stesso vantate nei confronti dell’impresa;
- la gravità della condotta sarebbe stata, nel caso di specie, valutata tenuto conto, in particolare, dell’entità delle somme non rimesse e del pericolo di reiterazione dell’illecito.
4.1.- All’esito del giudizio di prime cure – in cui il ricorrente rappresentava la asserita sua completa estraneità ai fatti, per aver dismesso, sin dal 2017, la carica di componente del Consiglio di amministrazione di -OMISSIS-s.r.l. e responsabile per l’intermediazione, con contestuale nomina del dottor -OMISSIS-quale amministratore unico e responsabile dell’attività di intermediazione – il T.a.r., previo rigetto dei primi due motivi di doglianza, accoglieva il ricorso in ragione della fondatezza del terzo motivo, involgente i censurati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.
4.2.- La statuizione di accoglimento era così motivata:
« Emerge dagli atti di causa che, nella memoria difensiva pervenuta a AS il 23 giugno 2020, il difensore della -OMISSIS-, del dottor -OMISSIS-e del dottor -OMISSIS-, pur sostenendo, in generale, l’insussistenza delle violazioni disciplinari in capo a tutti i suoi assistiti, specificava, con riferimento alla posizione del ricorrente, l’estraneità dello stesso alla gestione sociale nel periodo di riferimento, chiedendone l’estromissione dal procedimento disciplinare (allegato 8 produzione AS).
La richiesta veniva reiterata nel verbale di audizione del 20 aprile 2021 (allegato 10 produzione AS).
Da ultimo, nelle “ulteriori memorie” depositate dal difensore dopo la comunicazione della proposta sanzionatoria del Collegio, si esplicitavano più diffusamente le ragioni di estraneità del signor -OMISSIS- alla gestione sociale, con espressa affermazione del fatto che egli non esercitava, al momento dei fatti, funzioni amministrative, contabili o decisionali (allegato 13 della produzione AS).
Come emerge dalla lettura della proposta formulata dal Collegio di garanzia, tuttavia, la rappresentata estraneità del ricorrente alla concreta gestione degli affari sociali, è stata ritenuta irrilevante sulla base del mero dato formale del risultare il dottor -OMISSIS-, da una visura dello storico del RUI, responsabile dell’intermediazione all’epoca dei fatti.
Il Collegio, senza alcun approfondimento in ordine alle circostanze esimenti, pur sinteticamente prospettate dal procuratore del ricorrente, ha dunque collegato la responsabilità disciplinare del dottor -OMISSIS- per mancata rimessa di € 316.793,08 al mero dato formale della posizione da questi rivestita di responsabile per l’intermediazione, senza attribuire alcun rilievo alla circostanza che vi fosse, al momento dei fatti, altro soggetto, del pari responsabile per l’intermediazione, che aveva ammesso di aver materialmente gestito gli affari sociali.
Con modalità argomentativa sostanzialmente analoga, il Direttorio, non riscontrando profili di novità rispetto alla valutazione contenuta nella proposta, ha poi irrogato al ricorrente la massima sanzione edittale, rappresentando come lo stesso, in ragione della posizione rivestita, era titolare di una posizione di controllo cui corrispondeva una responsabilità per omessa vigilanza – a nulla rilevando le ragioni per la quale non la aveva esercitata – diffondendosi, infine, sulla gravità dell’illecito, consistito nella mancata rimessa nei premi, e sulla impossibilità di compensazione tra crediti della compagnia di assicurazione e crediti dell’agenzia.
Osserva il Collegio come nella fattispecie concreta – pur aderendo la ricostruzione di AS secondo cui l’avvenuta nomina del nuovo amministratore non esonerava il ricorrente dall’onere di comunicare la sua cessazione dall’incarico di responsabile dell’intermediazione – la circostanza che dagli atti istruttori acquisiti da AS emergesse la rilevanza assolutamente secondaria della condotta del ricorrente in ordine ai fatti oggetto del procedimento – sostanzialmente riconducibili alla condotta di altro soggetto che aveva agito in nome e per conto della società nei mesi nei quali si era verificata la mancata rimessa – importava la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi istruttori, quantomeno al fine di far emergere, nella motivazione dell’atto, le ragioni per le quali la sanzione in concreto irrogata rispondeva a un principio di proporzionalità.
A tanto non possono supplire le argomentazioni di AS in ordine alla rimproverabilità al ricorrente della mancata comunicazione della cessazione della funzione, all’incertezza sulla data della cessazione o all’obbligo dello stesso di cancellarsi dal RUI a seguito della detta cessazione, atteso che si tratta, per alcuni versi, di circostanza che avrebbero potuto essere acquisite a mezzo di apposita istruttoria e, per altri, di ragioni non esplicitate nel provvedimento impugnato ».
5.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello AS la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di due motivi di doglianza così articolati:
1) Error in iudicando; erroneità della sentenza nell’esame e decisione sul terzo motivo di ricorso; presupposto erroneo, travisamento dei fatti ed errata interpretazione delle norme. Sostiene AS che:
- il sig. -OMISSIS- è stato espressamente sanzionato nella qualità di « responsabile dell’attività di distribuzione »: tale la posizione di « responsabile dell’attività d’intermediazione assicurativa » si distinguerebbe nettamente (e prescinderebbe) da quella dell’amministratore e/o consigliere della società di brokeraggio, cui sono demandati i compiti della « gestione sociale »: il T.a.r. avrebbe sovrapposto le due funzioni e – in tesi, erroneamente – dichiarato il -OMISSIS- esente da responsabilità in ragione della cessazione della qualifica di consigliere di amministrazione della società;
- gli atti di causa e i documenti citati nell’impugnata sentenza confermerebbero il ruolo di responsabile dell’attività di distribuzione del -OMISSIS- il quale avrebbe esercitato le funzioni di « responsabile dell’attività di intermediazione »;
- nessun rilievo avrebbe avuto la presenza di un « altro soggetto [sig. -OMISSIS-, n.d.e.] del pari responsabile per l’intermediazione che aveva ammesso di aver materialmente gestito gli affari sociali » in considerazione che: I) quest’ultimo non avrebbe mai affermato di essere stato l’unico responsabile dell’attività di distribuzione, né tantomeno di essere stato l’unico responsabile dell’ammanco contestato; II) l’esistenza di un altro soggetto « del pari » responsabile, non eliderebbe, né attenuerebbe, la responsabilità del sig. -OMISSIS- in ragione della carica rivestita e dell’attività svolta, né risulta provato che il -OMISSIS- si sia adoperato per impedire la condotta illecita;
- le dichiarazioni di terzi versate in primo grado a sostegno dell’estraneità del -OMISSIS- alla violazione contestata, non sarebbero state prodotte nel corso del procedimento, sarebbero successive al provvedimento impugnato, e sarebbero in contrasto con gli scritti difensivi;
- dagli atti istruttori non sarebbe emerso il carattere ‘secondario’ della condotta del -OMISSIS- ma, diversamente, il suo (asserito) pieno coinvolgimento nell’attività distributiva e – più in generale – nell’attività della società, con mancato esercizio dei doveri connessi al ruolo di responsabile dell’attività di distribuzione (costui avrebbe assunto, in sostanza, una posizione di garanzia nei confronti delle compagnie che collaboravano con la -OMISSIS-s.r.l. e, più in generale, del mercato);
- il -OMISSIS- avrebbe tratto vantaggio dall’aver mantenuto il suo ruolo di responsabile nell’iscrizione al RUI, in quanto a fronte del suo asserito allontanamento dalla società e dal ruolo, avrebbe proseguito ad accreditarsi presso « i propri clienti » (quale iscritto alla sezione B, intermediario di primo livello, in violazione della normativa ‘CAP’);
2) Error in iudicando nell’esame e decisione sul terzo motivo di ricorso sotto ulteriore profilo; presupposto erroneo, travisamento dei fatti, in relazione all’asserita carenza di istruttoria e di motivazione relativa al ruolo di « responsabile dell’attività di distribuzione » assunto dall’appellato. Sostiene AS che:
- l’istruttoria computa dall’Amministrazione sarebbe adeguata ed erroneamente sarebbe la affermata connotazione ‘secondaria’ della condotta del -OMISSIS-, il quale: I) non avrebbe mai provato di aver rassegnato le dimissioni dal ruolo di responsabile dell’attività di distribuzione; II) avrebbe affermato di esercitare le funzioni di « responsabile dell’attività di intermediazione » con svolgimento di attività distributiva-commerciale; II) avrebbe ingiustificatamente omesso l’esercizio dei doveri di vigilanza;
- la sanzione irrogata sarebbe in linea con la regola di proporzionalità e adeguatamente motivata rispetto alla « gravità » degli illeciti da cui essa sarebbe derivata.
6.- Il sig. -OMISSIS-, seppur raggiunto dalla notificazione dell’appello, non si è costituito in giudizio.
7.- In prossimità dell’udienza AS ha depositato documenti.
8.- All’udienza pubblica del 13 marzo 2025, presente il procuratore di parte appellante il quale si è riportato alle già rassegnate domande e conclusioni, l’appello, su richiesta dello stesso, è stato trattenuto in decisione.
9.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è meritevole di accoglimento.
10.- Come si è detto, AS ha accertato nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di responsabile dell’attività di distribuzione della società -OMISSIS-s.r.l., la mancata rimessa ad una compagnia assicuratrice di riferimento dei premi incassati dai clienti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2019 pari a € 316.793,08, al netto delle provvigioni ed ha, conseguentemente, irrogato la sanzione amministrativa della radiazione ai sensi dell’art. 324, comma 1, lett. d), d., lhgs. n. 209 del 2005 («Codice assicurazioni private»).
L’applicazione della misura sanzionatoria è intervenuta avuto riguardo, quanto alla connotazione soggettiva del -OMISSIS-, alla sua qualifica di « responsabile dell’attività di intermediazione » della società di brokeraggio cui erano correlati specifici obblighi, al di là del concreto esercizio delle predette funzioni.
In prime cure la parte privata aveva lamentato il difetto di istruttoria nella scelta di non ritenerla estranea alle responsabilità imputate, le quali avrebbero riguardato più soggetti e con un diverso grado di coinvolgimento.
Il T.a.r., pur aderendo espressamente alla ricostruzione di AS secondo cui l’avvenuta nomina del nuovo amministratore non esonerava il ricorrente dall’onere di comunicare la sua cessazione dall’incarico di responsabile dell’intermediazione, ha evidenziato la circostanza che dagli atti istruttori acquisiti da AS emergeva la rilevanza secondaria della condotta del ricorrente in ordine ai fatti oggetto del procedimento – sostanzialmente riconducibili alla condotta di altro soggetto che aveva agito in nome e per conto della società nei mesi nei quali si era verificata la mancata rimessa – e che ciò avrebbe determinato la necessità « di acquisire, sul punto, ulteriori elementi istruttori, quantomeno al fine di far emergere, nella motivazione dell’atto, le ragioni per le quali la sanzione in concreto irrogata rispondeva a un principio di proporzionalità ».
La tesi del primo Giudice non può essere condivisa.
In primo luogo va osservato che l’art. 112, comma 2 d. lgs. n. 209 del 2005 stabilisce che « Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di distribuzione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione ».
La titolarità della responsabilità dell’attività di distribuzione comporta in capo al soggetto destinatario della misura specifici obblighi di vigilanza in ragione anche della posizione di garanzia rivestita nei confronti delle compagnie assicuratrici, nel caso di specie colpite dall’ammanco, e ciò al di là di un concorso di responsabilità di vigilanza e di gestione con altri soggetti: assetto, questo, che escludeva la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori da parte di AS. Tali approfondimenti non si palesavano necessari neppure al fine di assicurare l’attuazione del principio di proporzionalità considerato che: I) il complessivo contesto degli atti istruttori non deponeva per un temperamento o elisione della responsabilità del -OMISSIS-; II) non veniva manifestamente meno il rapporto di congruità tra la sanzione e la gravità dell’illecito sanzionato; III) la cancellazione dal RUI non risultava manifestamente sproporzionata per eccesso rispetto al disvalore concreto dei fatti contestati.
Assetto, questo, non infirmato dalle produzioni documentali di prime cure volte a sostenere la dequotazione, sul piano concreto, della responsabilità di cui trattasi, quantunque in presenza di formale iscrizione nel RUI. La mancata cancellazione dall’elenco pubblico ha determinato, quantunque cessate le – distinte – cariche sociali del -OMISSIS-, il permanere degli obblighi (e dello ‘status’), oltre che l’attestazione dell’idoneità del soggetto allo svolgimento dell’attività e la connessa funzione pubblicistica, irrilevante la concorrente presenza in posizione di responsabilità di altri soggetti.
11.- Conclusivamente, l’appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e integrale rigetto del ricorso di primo grado.
12.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna il sig. -OMISSIS- alla rifusione, in favore di AS, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 8.000,00 (euro ottomila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti privati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.