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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7530/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7530 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SONIA BARIGELLO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato ILARIA PARMIGGIANI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 27/11/2025):
“a modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del
25.2.2016:
1 - porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di dicembre 2025, Parte_1
l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € 400,00, soggetto a CP_1 rivalutazione annuale Istat a partire dal mese di gennaio 2027, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , da versare entro il giorno 20 del mese;
Per_1
- porre a carico di il 100% delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
CP_1
- porre a carico di l'obbligo di rimborsare a parte delle spese Parte_1 CP_1 di lite del presente procedimento, liquidate nel complessivo importo di € 1.000,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.a.p.,
- compensazione per il resto delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/06/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite dalle parti con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 25/02/2016; in particolare, egli ha chiesto, in via principale, la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico, e, in via subordinata, Per_1 la riduzione di detto contributo a € 200,00 mensili (importo da intendersi comprensivo delle spese straordinarie).
Si è costituita in giudizio ex coniuge del ricorrente, la quale si è opposta CP_1 alle domande del chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese Pt_1 di lite.
2. Ciò premesso, considerato che , nato il [...], è entrato nel mondo del Per_1 lavoro, pur non essendo ancora del tutto economicamente autosufficiente – egli lavora part-time con contratto a tempo determinato – non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, che sono altresì conformi all'ordine pubblico.
3. In considerazione dell'esito del procedimento, con parziale soccombenza del ricorrente, le spese di lite del presente giudizio devono gravare su nella Parte_1 misura concordata di € 1.000,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.a.p., mentre per il resto devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
2 a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 25/02/2016:
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- condanna a rimborsare a una quota delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio, nella misura concordata di € 1.000,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.a.p.;
- compensa per il resto tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7530 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato SONIA BARIGELLO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato ILARIA PARMIGGIANI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 27/11/2025):
“a modifica delle condizioni di divorzio di cui all'accordo di negoziazione assistita del
25.2.2016:
1 - porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di dicembre 2025, Parte_1
l'obbligo di corrispondere a l'importo mensile di € 400,00, soggetto a CP_1 rivalutazione annuale Istat a partire dal mese di gennaio 2027, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , da versare entro il giorno 20 del mese;
Per_1
- porre a carico di il 100% delle spese straordinarie necessarie per il figlio;
CP_1
- porre a carico di l'obbligo di rimborsare a parte delle spese Parte_1 CP_1 di lite del presente procedimento, liquidate nel complessivo importo di € 1.000,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.a.p.,
- compensazione per il resto delle spese di lite tra le parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 18/06/2025, ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite dalle parti con accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 25/02/2016; in particolare, egli ha chiesto, in via principale, la revoca del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico, e, in via subordinata, Per_1 la riduzione di detto contributo a € 200,00 mensili (importo da intendersi comprensivo delle spese straordinarie).
Si è costituita in giudizio ex coniuge del ricorrente, la quale si è opposta CP_1 alle domande del chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese Pt_1 di lite.
2. Ciò premesso, considerato che , nato il [...], è entrato nel mondo del Per_1 lavoro, pur non essendo ancora del tutto economicamente autosufficiente – egli lavora part-time con contratto a tempo determinato – non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, che sono altresì conformi all'ordine pubblico.
3. In considerazione dell'esito del procedimento, con parziale soccombenza del ricorrente, le spese di lite del presente giudizio devono gravare su nella Parte_1 misura concordata di € 1.000,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.a.p., mentre per il resto devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
2 a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti in data 25/02/2016:
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- condanna a rimborsare a una quota delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio, nella misura concordata di € 1.000,00 per compenso, oltre i.v.a. e c.a.p.;
- compensa per il resto tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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