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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2025
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 666/2025
Oggi 10 aprile 2025, ore 12.00 innanzi al Giudice Alessandro Bagnoli, sono comparsi:
Per l'avv. Giuseppe Rizzo in sostituzione dell'avv. IANNACCONE Parte_1
SILVIO
Per l'avv. TRENTI ALESSIA Controparte_1
È pure presente la dott.ssa Grano ai fini del tirocinio.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il giudice riserva la decisione.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza a verbale di cui omette la lettura in assenza dei procuratori delle parti nel frattempo allontanatisi.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 6 N. R.G. 666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 666/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE Parte_1 P.IVA_1
SILVIO, elettivamente domiciliato in VIA G. TORNATORE, 3 FORINO presso il difensore avv.
IANNACCONE SILVIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRENTI ALESSIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRASSO ANNAMARIA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 MODENA, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 MODENA presso il difensore avv. TRENTI
ALESSIA
ICA SPA (C.F. , contumace P.IVA_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del GdP in tema di ingiunzione di pagamento, sanzioni in tema di violazione del codice della strada.
CONCLUSIONI
Appellante:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Modena, n. 956/2024, così provvedere: a) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) in integrale accoglimento dei motivi di gravame proposti dall'appellante contro la sentenza impugnata nel
2 di 6 presente atto, ritenere e dichiarare che la stessa sentenza di primo grado è meritevole di riforma;
c) accogliere il ricorso di primo grado con le conclusioni nello stesso rassegnate e da intendersi integralmente riportate e trascritte annullando l'ingiunzione di pagamento;
d) condannare l'appellate anche in solido tra loro o per quanto di ragione, altresì, al pagamento di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da quantificarsi con i criteri di cui al D. M. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Appellato:
“contrariis rejectis, voglia Codesto Tribunale:
-in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare promossa dalla per assenza dei Parte_1
requisiti previsti per legge per il suo accoglimento;
-nel merito in via principale: rigettare l'appello e confermare, per i motivi suesposti, la sentenza nr.
956/2024 del Giudice di Pace di Modena-Dott.ssa Nadia Trifirò depositata in data 13/12/2024.
-sempre nel merito: confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento emessa da ICA spa per conto del Polizia Municipale, prot. 1271 Rif ID Pratica 25684056 del 6/12/2023 e CP_1 CP_1 condannare la società Appellante al pagamento della somma di € 902,00 oltre spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello notificato in data 17/2/2025 ed iscritto al n. 666/2025 R.G. del Tribunale di
Modena, la società impugnava la sentenza n. 956/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Modena, depositata il 13/12/2024 e notificata il 16/01/2025, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento emessa da ICA spa per conto del Controparte_1
La controversia trae origine dall'opposizione promossa dalla società avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 1271 Rif ID Pratica 25684056 del 6/12/2023, notificata il 3/1/2024, per l'importo di € 902,00, emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di accertata violazione alle norme del Codice della Strada (art. 142/8) Ref. Nr. 6910/2022 - Cron. nr. 33570/2022/VM del
26/3/2022, elevato dalla Polizia Locale di alla società ricorrente in qualità di proprietaria del CP_1
veicolo Iveco Magirus tg CT2138BT. La società aveva impugnato il verbale Parte_1
presupposto mediante ricorso al Prefetto di Modena inviato via PEC in data 19/05/2022 all'indirizzo
Email_1
3 di 6 Il Giudice di Pace di Modena, con la sentenza impugnata, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione rilevando che la società ricorrente non aveva dato prova di aver puntualmente e tempestivamente opposto il verbale con ricorso al Prefetto al corretto indirizzo di posta elettronica, con conseguente definitività del provvedimento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello articolando due motivi di gravame: Parte_1
1) erronea interpretazione delle emergenze processuali;
2) errata qualificazione della intimazione di pagamento. L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il con comparsa depositata il 24/03/2025, contestando la Controparte_1
fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, oltre al rigetto dell'istanza di sospensiva.
La causa veniva fissata per la prima udienza al 10/04/2025 all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione
§§§§§§
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle emergenze processuali da parte del Giudice di Pace, sostenendo che la sentenza sarebbe viziata da carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove fornite circa la regolare proposizione del ricorso al Prefetto.
La censura non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
1. In primo luogo, il verbale di accertamento nr. 33570/2022/VM del 26/3/2022 indicava nella sezione
"MODALITÀ DI RICORSO", in modo espresso e tassativo, le forme ammesse per la proposizione del ricorso al Prefetto: a) presentazione diretta presso la sede dell'ufficio accertatore;
b) invio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio accertatore;
c) invio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento direttamente al Prefetto di Modena. L'utilizzo della PEC non era contemplato tra le modalità consentite.
2. In secondo luogo, e in ogni caso, anche volendo ammettere in via generale la possibilità di proporre ricorso al Prefetto mediante PEC, quale strumento equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento in base ai principi generali dell'amministrazione digitale, resta comunque onere del ricorrente individuare ed utilizzare il corretto indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministrazione destinataria.
Nel caso di specie, il verbale conteneva un'espressa e inequivocabile avvertenza circa la destinazione esclusiva dell'indirizzo PEC alla comunicazione Email_2
dei dati del conducente.
4 di 6 Infatti, nel modulo allegato per tale comunicazione era chiaramente specificato: "Si precisa che la casella
PEC suindicata è da utilizzarsi esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore".
Tale avvertimento, lungi dal poter ingenerare un legittimo affidamento sull'utilizzabilità di quell'indirizzo
PEC anche per altre finalità, costituiva anzi un'esplicita indicazione della sua destinazione esclusiva, che avrebbe dovuto indurre l'appellante ad una particolare cautela nell'individuazione del corretto recapito
PEC per la proposizione del ricorso al Prefetto.
La società appellante, invece, pur potendo agevolmente verificare attraverso gli indici pubblici l'indirizzo
PEC ufficiale della per l'inoltro del ricorso, ha utilizzato un indirizzo espressamente CP_2 Parte_2
riservato ad altra finalità, così assumendosi il rischio della non riconducibilità del ricorso all'organo competente a decidere.
Tale comportamento non può essere giustificato dalla mera presenza dell'indirizzo PEC nella prima pagina del verbale, proprio perché lo stesso documento ne specificava la destinazione esclusiva alla comunicazione dei dati del conducente.
L'appellante avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza per individuare il corretto indirizzo PEC dell'amministrazione destinataria del ricorso, tanto più alla luce dell'espressa limitazione funzionale dell'indirizzo utilizzato.
Ne consegue che il ricorso al Prefetto non è stato validamente proposto, con conseguente definitività del verbale di accertamento che costituisce il presupposto dell'ingiunzione di pagamento opposta.
3. La correttezza di tale conclusione rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello, relativo alla qualificazione giuridica dell'ingiunzione di pagamento.
Infatti, una volta accertata la definitività del verbale presupposto per mancata valida proposizione dell'impugnazione, risulta legittima l'attivazione della procedura di riscossione coattiva da parte dell'ente locale, indipendentemente dalla qualificazione formale dell'atto con cui tale procedura è stata avviata.
Il principio di economia processuale impone di ritenere assorbito l'esame delle censure relative alla natura ed alla qualificazione giuridica dell'atto di riscossione, una volta accertata la definitività del provvedimento sanzionatorio presupposto che ne costituisce il titolo esecutivo.
La sentenza di primo grado merita pertanto conferma, seppure con più puntuale motivazione, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento, essendo questa fondata su un verbale di accertamento divenuto definitivo per mancata valida impugnazione.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss modd. per le cause di valore fino a € 1.100,00, tenuto conto della natura e della semplicità delle questioni trattate.
5 di 6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 956/2024 del Giudice di Pace di Modena, ogni Parte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si comunichi.
Modena, 10 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 666/2025
Oggi 10 aprile 2025, ore 12.00 innanzi al Giudice Alessandro Bagnoli, sono comparsi:
Per l'avv. Giuseppe Rizzo in sostituzione dell'avv. IANNACCONE Parte_1
SILVIO
Per l'avv. TRENTI ALESSIA Controparte_1
È pure presente la dott.ssa Grano ai fini del tirocinio.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il giudice riserva la decisione.
All'esito della camera di consiglio il giudice pronuncia sentenza a verbale di cui omette la lettura in assenza dei procuratori delle parti nel frattempo allontanatisi.
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 6 N. R.G. 666/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 666/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IANNACCONE Parte_1 P.IVA_1
SILVIO, elettivamente domiciliato in VIA G. TORNATORE, 3 FORINO presso il difensore avv.
IANNACCONE SILVIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRENTI ALESSIA e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. GRASSO ANNAMARIA VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 34 MODENA, elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ 34 MODENA presso il difensore avv. TRENTI
ALESSIA
ICA SPA (C.F. , contumace P.IVA_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza del GdP in tema di ingiunzione di pagamento, sanzioni in tema di violazione del codice della strada.
CONCLUSIONI
Appellante:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis rejectis, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Modena, n. 956/2024, così provvedere: a) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la efficacia esecutiva della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
b) in integrale accoglimento dei motivi di gravame proposti dall'appellante contro la sentenza impugnata nel
2 di 6 presente atto, ritenere e dichiarare che la stessa sentenza di primo grado è meritevole di riforma;
c) accogliere il ricorso di primo grado con le conclusioni nello stesso rassegnate e da intendersi integralmente riportate e trascritte annullando l'ingiunzione di pagamento;
d) condannare l'appellate anche in solido tra loro o per quanto di ragione, altresì, al pagamento di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, da quantificarsi con i criteri di cui al D. M. 55/2014, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Appellato:
“contrariis rejectis, voglia Codesto Tribunale:
-in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare promossa dalla per assenza dei Parte_1
requisiti previsti per legge per il suo accoglimento;
-nel merito in via principale: rigettare l'appello e confermare, per i motivi suesposti, la sentenza nr.
956/2024 del Giudice di Pace di Modena-Dott.ssa Nadia Trifirò depositata in data 13/12/2024.
-sempre nel merito: confermare la legittimità dell'ingiunzione di pagamento emessa da ICA spa per conto del Polizia Municipale, prot. 1271 Rif ID Pratica 25684056 del 6/12/2023 e CP_1 CP_1 condannare la società Appellante al pagamento della somma di € 902,00 oltre spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio.
Salvo ogni altro diritto.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello notificato in data 17/2/2025 ed iscritto al n. 666/2025 R.G. del Tribunale di
Modena, la società impugnava la sentenza n. 956/2024 del Giudice di Pace di Parte_1
Modena, depositata il 13/12/2024 e notificata il 16/01/2025, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento emessa da ICA spa per conto del Controparte_1
La controversia trae origine dall'opposizione promossa dalla società avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento prot. n. 1271 Rif ID Pratica 25684056 del 6/12/2023, notificata il 3/1/2024, per l'importo di € 902,00, emessa a seguito del mancato pagamento del verbale di accertata violazione alle norme del Codice della Strada (art. 142/8) Ref. Nr. 6910/2022 - Cron. nr. 33570/2022/VM del
26/3/2022, elevato dalla Polizia Locale di alla società ricorrente in qualità di proprietaria del CP_1
veicolo Iveco Magirus tg CT2138BT. La società aveva impugnato il verbale Parte_1
presupposto mediante ricorso al Prefetto di Modena inviato via PEC in data 19/05/2022 all'indirizzo
Email_1
3 di 6 Il Giudice di Pace di Modena, con la sentenza impugnata, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione rilevando che la società ricorrente non aveva dato prova di aver puntualmente e tempestivamente opposto il verbale con ricorso al Prefetto al corretto indirizzo di posta elettronica, con conseguente definitività del provvedimento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza la società proponeva appello articolando due motivi di gravame: Parte_1
1) erronea interpretazione delle emergenze processuali;
2) errata qualificazione della intimazione di pagamento. L'appellante chiedeva inoltre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio il con comparsa depositata il 24/03/2025, contestando la Controparte_1
fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto, oltre al rigetto dell'istanza di sospensiva.
La causa veniva fissata per la prima udienza al 10/04/2025 all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione
§§§§§§
L'appello è infondato e va rigettato.
L'appellante lamenta l'erronea interpretazione delle emergenze processuali da parte del Giudice di Pace, sostenendo che la sentenza sarebbe viziata da carente motivazione in ordine alla valutazione delle prove fornite circa la regolare proposizione del ricorso al Prefetto.
La censura non può trovare accoglimento per un duplice ordine di ragioni.
1. In primo luogo, il verbale di accertamento nr. 33570/2022/VM del 26/3/2022 indicava nella sezione
"MODALITÀ DI RICORSO", in modo espresso e tassativo, le forme ammesse per la proposizione del ricorso al Prefetto: a) presentazione diretta presso la sede dell'ufficio accertatore;
b) invio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio accertatore;
c) invio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento direttamente al Prefetto di Modena. L'utilizzo della PEC non era contemplato tra le modalità consentite.
2. In secondo luogo, e in ogni caso, anche volendo ammettere in via generale la possibilità di proporre ricorso al Prefetto mediante PEC, quale strumento equipollente alla raccomandata con avviso di ricevimento in base ai principi generali dell'amministrazione digitale, resta comunque onere del ricorrente individuare ed utilizzare il corretto indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministrazione destinataria.
Nel caso di specie, il verbale conteneva un'espressa e inequivocabile avvertenza circa la destinazione esclusiva dell'indirizzo PEC alla comunicazione Email_2
dei dati del conducente.
4 di 6 Infatti, nel modulo allegato per tale comunicazione era chiaramente specificato: "Si precisa che la casella
PEC suindicata è da utilizzarsi esclusivamente per la comunicazione dei dati del trasgressore".
Tale avvertimento, lungi dal poter ingenerare un legittimo affidamento sull'utilizzabilità di quell'indirizzo
PEC anche per altre finalità, costituiva anzi un'esplicita indicazione della sua destinazione esclusiva, che avrebbe dovuto indurre l'appellante ad una particolare cautela nell'individuazione del corretto recapito
PEC per la proposizione del ricorso al Prefetto.
La società appellante, invece, pur potendo agevolmente verificare attraverso gli indici pubblici l'indirizzo
PEC ufficiale della per l'inoltro del ricorso, ha utilizzato un indirizzo espressamente CP_2 Parte_2
riservato ad altra finalità, così assumendosi il rischio della non riconducibilità del ricorso all'organo competente a decidere.
Tale comportamento non può essere giustificato dalla mera presenza dell'indirizzo PEC nella prima pagina del verbale, proprio perché lo stesso documento ne specificava la destinazione esclusiva alla comunicazione dei dati del conducente.
L'appellante avrebbe dovuto usare l'ordinaria diligenza per individuare il corretto indirizzo PEC dell'amministrazione destinataria del ricorso, tanto più alla luce dell'espressa limitazione funzionale dell'indirizzo utilizzato.
Ne consegue che il ricorso al Prefetto non è stato validamente proposto, con conseguente definitività del verbale di accertamento che costituisce il presupposto dell'ingiunzione di pagamento opposta.
3. La correttezza di tale conclusione rende superfluo l'esame del secondo motivo di appello, relativo alla qualificazione giuridica dell'ingiunzione di pagamento.
Infatti, una volta accertata la definitività del verbale presupposto per mancata valida proposizione dell'impugnazione, risulta legittima l'attivazione della procedura di riscossione coattiva da parte dell'ente locale, indipendentemente dalla qualificazione formale dell'atto con cui tale procedura è stata avviata.
Il principio di economia processuale impone di ritenere assorbito l'esame delle censure relative alla natura ed alla qualificazione giuridica dell'atto di riscossione, una volta accertata la definitività del provvedimento sanzionatorio presupposto che ne costituisce il titolo esecutivo.
La sentenza di primo grado merita pertanto conferma, seppure con più puntuale motivazione, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione proposta avverso l'ingiunzione di pagamento, essendo questa fondata su un verbale di accertamento divenuto definitivo per mancata valida impugnazione.
4. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss modd. per le cause di valore fino a € 1.100,00, tenuto conto della natura e della semplicità delle questioni trattate.
5 di 6 Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 956/2024 del Giudice di Pace di Modena, ogni Parte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore del delle spese del presente grado Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 232,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si comunichi.
Modena, 10 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
6 di 6