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18 agosto 2015
18 agosto 2015
Art. 21. Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006 1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 , e' sostituito dal seguente:
«3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'».
2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , sono abrogati.
Note all' art. 21 :
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). - (Omissis).
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'.
(Omissis).".
I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), abrogati dalla presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.
«3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'».
2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 , sono abrogati.
Note all' art. 21 :
Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 4 (Cattura temporanea e inanellamento). - (Omissis).
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'.
(Omissis).".
I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), abrogati dalla presente legge, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 15/04/2016, n. 724Provvedimento: N. 02354/2015 REG.RIC. N. 00724/2016 REG.PROV.COLL. N. 02354/2015 REG.RIC. N. 02355/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2354 del 2015, proposto da: Regione Lombardia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pio Dario Vivone e Sabrina Gallonetto, domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 contro ISPRA - Istituto superiore della protezione e la ricerca ambientale, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, Via Freguglia, 1; …Leggi di più...
- annullamento di delibera regionale·
- improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse·
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- diritto ambientale·
- deroghe alla Direttiva Uccelli 2009/147/CE·
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- sospensione delle attività di cattura degli uccelli selvatici·
- art. 19 bis legge 157/1992·
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- natura endoprocedimentale del parere·
- soluzioni alternative alle catture