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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composiZIne monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4741/2018 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), in qualità di prossimi congiunti del defunto C.F._3 _1
, rappresentati e difesi in giudiZI i primi due dall'Avv. Salvatore Staiano, per
[...] procura in calce alla comparsa di costituZIne di nuovo difensore del 22/9/2020 e la terza dall'Avv. Salvatore Nardò, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituZIne di nuovo difensore del 16/9/2020;
-ATTORI-
E
(C.F. e P.I. , quale Impresa Designata dal Controparte_1 P.IVA_1
Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudiZI dall'Avv. Sergio Campise
1 (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituZIne e C.F._4 risposta;
-CONVENUTA-
NONCHE'
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Yser n. 14;
-TERZO CONTUMACE-
NONCHE'
, residente in 88060 Badolato (CZ) Corso Umberto I n. 35; Controparte_3
-TERZO CONTUMACE-
NONCHE'
(IA I grado del de cuius ) (C.F. Controparte_4 A_
), (GI I grado del de cuius C.F._5 CP_5 _1
) (C.F. ), (ZI I grado del de
[...] C.F._6 Controparte_6 cuius ) (C.F. , A_ C.F._7 Controparte_7
(GI I grado del de cuius (C.F.
[...] A_
), (NN del de cuius C.F._8 A_ _1
) (C.F. ),
[...] C.F._9 Controparte_8
(IN I grado del de cuius ) (C.F. ), A_ C.F._10 [...]
(NO del de cuius ) (C.F. ), tutti CP_9 A_ C.F._11 rappresentati e difesi in giudiZI dall'Avv. Teresa Ermocida (C.F. ), C.F._12 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di intervento volontario principale ex art. 105
c.p.c.;
-TERZI INTERVENUTI -
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 08/07/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattaZIne scritte depositate telematicamente.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citaZIne ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 [...]
quali – rispettivamente – fratello, OR e madre del defunto Parte_2 _1
, hanno citato in giudiZI nella qualità di Impresa Designata
[...] Controparte_1 quale Fondo Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_10
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la Controparte_3 responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2054 c.c. di conducente del motoveicolo Yamaha tg Controparte_3
AK87282 nella causaZIne del sinistro occorso in data 20/07/2014 in Badolato Superiore ed in dui è deceduto sul medesimo motoveicolo come accertato dalla sentenza di condanna emessa dal A_
Tribunale Penale di Catanzaro n. 249/2917 irrevocabile in data 11/11/2017; 2) Condannare in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo, nella sua qualità di conducente del motoveicolo e autore Controparte_3 materiale del decesso, nonché in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
Consap - Fondo di GaranIA Vittime della Strada in qualità di garante per la RC del motoveicolo, a pagare agli attori le somme di seguito riportate:
1 A) a , madre del de cuius la somma di € 438.681,00 quale Parte_2 A_ danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzaZIne del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
1B) € 272.745,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzaZIne dell'importo nella sua massima estensione;
2 A) a fratello del de cuius la somma di € 268.869,00 quale danno Parte_1 A_ non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzaZIne del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
2B) € 188.100,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzaZIne dell'importo nella sua massima estensione;
3 A) a , OR del de cuius la somma di € 283.020,00 quale danno Parte_3 A_ non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzaZIne del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
2B) € 188.100,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzaZIne dell'importo nella sua massima estensione;
3) Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, nella sua qualità di Controparte_3 conducente del motoveicolo a autore materiale del decesso, nonché in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la Consap - Fondo di GaranIA Vittime della Strada in qualità di garante per la
3 RC del motoveicolo, alla refusione delle spese legali di assistenza stragiudiIAle, calcolate sulla base degli importi prima della notifica dell'atto di citaZIne;
4) Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, nella sua qualità di Controparte_3 conducente del motoveicolo a autore materiale del decesso, nonché in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la Consap - Fondo di GaranIA Vittime della Strada in qualità di garante per la
RC del motoveicolo, alla refusione delle spese e competenze di giudiZI da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, gli odierni attori hanno dedotto quanto di seguito:
-che, in data 20/07/2014 alle ore 04.00 circa, in Badolato Superiore (CZ), si A_ trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del motoveicolo YAMAHA, modello R6, targato
AK87282 di proprietà di e condotto da;
Parte_2 Controparte_3
-che, in particolare, il motoveicolo condotto da percorreva Corso Umberto Controparte_3
I, direZIne di marcia Badolato – santa Caterina sullo Ionio, allorquando urtava violentemente contro il veicolo Ape Piaggio, targato X5DF4L, di proprietà di , regolarmente Parte_4 parcheggiato sul marciapiede destro all'altezza del civico n. 35 di Corso Umberto I;
-che a causa del violento urto, veniva sbalzato sul marciapiede e, A_ nonostante l'uso del casco protettivo, decedeva sul colpo per arresto cardio-circolatorio da shock traumatico secondario a trauma cranio facciale e toracico con laceraZIne degli organi interni da trauma stradale;
-che sul luogo del sinistro interveniva la Legione Carabinieri di Soverato, la quale redigeva verbale dell'accaduto e constatava, altresì, che il motoveicolo era privo di assicuraZIne;
-che il conducente del motoveicolo, veniva indagato del reato di cui all'art. Controparte_3
589 commi 2 e 3 c.p., poiché per colpa consistita in imperiIA, imprudenza e negligenza e violaZIne delle norme in materia di circolaZIne stradale, ed in particolare dell'art. 186 Dlgs. n.
285/1992 si poneva alla guida del motoveicolo Yamaha in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche con tasso alcolemico pari a 242 mg/dl, cagionava la morte di _1
, in qualità di terzo trasportato;
[...]
-che, in data 21/07/2014, il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, al fine di accertare le cause del decesso di , disponeva gli accertamenti A_ tecnici non ripetibili mediante ispeZIne esterna del cadavere, nominando quale CTU la dott.ssa
; Persona_2
4 - che, in data 13/02/2015, il CTU depositava la relaZIne medico-legale necroscopica sulle cause del decesso di , concludendo che: “la causa della morte di A_ _1
è da ricondurre ad arresto cardio-circolatorio da shock traumatico secondario a trauma cranio facciale e
[...] toracico con laceraZIne degli organi interni da trauma stradale. Invero la morte di è dunque A_ in nesso causale materiale diretta con il sinistro de quo. La presenza delle lesioni ecchimotiche al collo precedentemente descritte è compatibile con l'uso del casco protettivo”;
- che, in data 24/01/2017, il Tribunale penale di Catanzaro ha definito il procedimento penale a carico del conducente del motoveicolo con sentenza di condanna n. Controparte_3
249/2017, applicando l'art. 444 c.p. nei confronti di , su accordo tra le parti, Controparte_3 lo ha condannato alla pena di 2 anni e 20 giorni di reclusione;
-che, in data 03/09/2014, gli odierni attori hanno inviato formale messa in mora alla compagnia assicurativa e alla senza Controparte_11 Controparte_10 ottenere alcun riscontro;
- che con successiva nota del 19/06/2018 indirizzata al Fondo di garanIA ed alla
[...]
gli attori hanno diffidato nuovamente i convenuti al pagamento del risarcimento CP_11 del danno;
-che, con nota del 05/07/2018, la compagnia assicurativa ha comunicato Controparte_11 il rigetto della richiesta risarcitoria sostenendo, da un lato, che la mancanza del casco di proteZIne costituisce elemento da porre in stretto nesso causale con il decesso, dall'altro, che risulta essere anche il soggetto passivo dell'eventuale aZIne di regresso Parte_2 quale proprietaria del veicolo, mentre per quanto riguarda gli altri germani: CP_5
(GI di I grado del defunto), (NO del defunto), (NN CP_9 A_ del defunto), (IN di I grado del defunto), Controparte_8 Controparte_7
(GI di I grado del defunto), (ZI di I grado del defunto),
[...] Controparte_6
(IA di I grado del defunto) ha eccepito la carenza di legittimaZIne attiva Controparte_4 essedo del tutto indimostrato il legame affettivo con il de cuius;
- che, pertanto, gli odierni attori, in qualità prossimi congiunti del defunto , A_ hanno deciso di adire l'autorità giudiIAria per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio a seguito della morte del proprio congiunto e, in particolare, il danno da perdita parentale e danno morale e danno esistenIAle.
5 Con comparsa del 6/12/2018, si è costituita la quale Impresa Designata Controparte_11 dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D. lgs n. 209/2005, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo di: “1) In via preliminare: accertare e dichiarare
l'inammissibilità o la nullità della domanda per la mancata messa in mora alla Impresa Designata ed alla
Consap; 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimaZIne attiva ad ogni pretesa della Sig. ra
[...]
, avanzata nei confronti dell'Impresa Designata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 III Parte_2 comma c.c., essendo la stessa proprietaria del motoveicolo e quindi responsabile in solido con il conducente, per tutte le motivaZIni dedotte in premessa, con ogni consequenIAle statuiZIne;
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimaZIne passiva di in qualità di Impresa Designata dal FGVS, con Controparte_1 ogni consequenIAle statuiZIne, tanto in relaZIne all'art. 283 D. Lgs. 209/2005, ipotesi sub b); quanto in relaZIne all'art. 283 D. Lgs. 209/2005, ipotesi sub d); 4) Accertare e dichiarare nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Impresa Designata, il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti di e Pt_2 ex art. 292 D. Lgs. 209/2005, con ogni consequenIAle statuiZIne;
5) Accertato il limite del _1 massimale di legge in relaZIne all'art. 291 D. Lgs. 209/2005, e tenuto conto di tutti i potenIAli parenti, eredi ed aventi causa danneggiati di che hanno già inoltrato diffida al risarcimento, valutare A_ in correlaZIne all'ammontare del massimale, l'eventuale integraZIne del contraddittorio con tutti gli altri eredi, ed in ogni caso, provvedere alla riduZIne e ripartiZIne proporZInale del massimale, fino alla concorrenza del limite di risarcibilità; 6) Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare che la domanda spiegata dagli attori è infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur, per tutte le motivaZIni di cui alla premessa, con ogni consequenIAle statuiZIne;
7) In via subordinata: dare atto che il sinistro si è verificato per concorso di colpa prevalente di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., in A_ quanto lo stesso ha omesso di indossare il prescritto casco protettivo;
8) Rigettare e respingere la domanda di risarcimento del danno da perdita della vita per tutte le motivaZIni dedotte in premessa con ogni consequenIAle statuiZIne;
9) Rigettare e respingere la domanda degli attori, in quanto allo stato non viene fornita prova dell'affectio e del vincolo parentale per come descritto in citaZIne;
10) In ogni caso nella denegata ipotesi di eventuale condanna della convenuta concludente, contenere la stessa entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, così come stabilito dall'art. 21 ultimo comma della L. 990/69 , art. 291 DPR 254/06
e dell'art. 1 del D.P.R. 19 4 1993, pari ad € 5.000.000,00; 11) Condannare e Parte_2 ex art. 292 Dlgs n. 209/2005 ( già art 29 della L. 990/69 ) a rivalere Controparte_3 Controparte_1 delle somme che questa fosse condannata a pagare, per i motivi di cui in premessa a qualsiasi titolo in
[...] favore degli attori;
12) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudiZI”.
6 In seguito, con propria comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 18/01/2019, si sono costituiti in giudiZI (IA I grado del defunto ), Controparte_4 A_
(GI I grado del defunto ), (ZI I CP_5 A_ Controparte_6 grado del defunto ), (GI I grado del defunto A_ Controparte_7
), (NN del defunto ) A_ A_ A_ [...]
(IN I grado del defunto ), (NO del Controparte_8 A_ CP_12 defunto ), i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1)Accertare e A_ dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. conducente del motoveicolo Yamaha tg Controparte_3
AK87282 nella causaZIne del sinistro occorso in data 20/07/2014 in Badolato Superiore, in cui è deceduto il Sig. trasportato sul motoveicolo targato AK87282, responsabilità esclusiva accertata A_ anche con sentenza di condanna emessa dal Tribunale Penale di Catanzaro n. 249/2017, divenuta irrevocabile in data 11/11/2017, e conseguentemente condannare il responsabile civile e la quale Controparte_1 impresa designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs 209/2005 in persona del
l.r.p.t., Via Marocchesa n. 14 31021- Mogliano Veneto (TV) in qualità di garante per la RC del motoveicolo, a corrispondere agli intervenuti le somme di seguito riportate:
a) a , IA di I grado del de cuius la somma di € 150.944,00 quale Controparte_4 A_ danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA a seguito dell'espletanda istruttoria;
b) a , ZI I grado del de cuius, la somma di € 150.944,00 la quale danno non patrimoniale Controparte_6 da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
c) a , NO paterna del de cuius, la somma di € 141.510,00 la quale danno non patrimoniale da CP_12 perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
d) a NN paterno del de cuius, la somma di € 141.510,00 quale danno non A_ patrimoniale da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
e) a IN I grado del de cuius, la somma di € 132.076,00 quale danno non Controparte_8 patrimoniale da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
f) a GI I grado del de cuius, la somma di € 122.642,00 quale danno non patrimoniale CP_5 da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
g) a , GI I grado del de cuius, la somma di € 122.642,00 quale danno non CP_5 CP_7 patrimoniale da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
2)
7 Con vittoria di spese e competenze di giudiZI da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Invece, la della Strada in p.l.r.p.t. e , Controparte_13 Controparte_3 nonostante la regolarità della notificaZIne dell'atto di citaZIne nei loro confronti, non si sono costituiti nel presente giudiZI.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 21/01/2019 è stata dichiarata la contumacia della e di e sono stati concessi alle Controparte_14 Controparte_3 parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nel frattempo, con comparsa di costituZIne di nuovo difensore del 19/02/2020, si è costituito in giudiZI l'Avv. Teresa Ermocida (C.F. ) quale nuovo difensore di C.F._12
(madre del defunto ), (fratello del Parte_2 A_ Parte_1 defunto ) e (OR del defunto ) in A_ Parte_3 A_ sostituZIne dell'Avv. Francesco Saraco.
Quindi, con successive istanze depositate in data 16/09/2020, si sono costituiti in giudiZI
l'avv. Salvatore Nardò (C.F. ) quale nuovo difensore di fiducia di C.F._13
(OR del defunto ), (NN del Parte_3 A_ A_ defunto ), (ZI di I grado del defunto ) A_ Controparte_6 A_
e (IN di I grado del defunto ) in Controparte_8 A_ sostituZIne dell'Avv. Francesco Saraco, nonché l'Avv. Salvatore Staiano (C.F.
) quale nuovo difensore di fiducia di (madre del C.F._14 Parte_2 defunto ), (fratello del defunto ), A_ Parte_1 A_ [...]
(NO del defunto ), (IA di I grado del defunto CP_9 A_ Controparte_4
), (GI di I grado del defunto ) A_ CP_5 A_
(GI di I grado del defunto ) in sostituZIne Controparte_7 A_ degli Avv.ti Francesco Saraco e Teresa Ermocida.
La causa è stata, quindi, istruita mediante produZIne documentale nonché prova per testi e, con provvedimento del 23/11/2021, è stata rinviata per la precisaZIne delle conclusioni dapprima all'udienza del 06/07/2023 e, successivamente, all'udienza del 08/07/2024 per espletare il tentativo di bonario componimento della controversia.
Infine, all'udienza del 08/07/2024, preso atto della mancata conciliaZIne delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note
8 scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In via preliminare deve essere esaminata l'ecceZIne di improponibilità ed inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta relativa alla mancata messa in mora ai Controparte_11 sensi dell'art 287 D.lgs. n. 209/2005 in quanto l'aZIne può essere proposta solo dopo che il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo raccomandata a/r all'Impresa
Designata ed alla Consap.
Tale ecceZIne è infondata poiché, al contrario, dalla documentaZIne versata in atti da parte attrice e da parte degli intervenuti è emerso come sia stata regolarmente presentata la diffida e la messa in mora, al fine di richiedere il risarcimento dei danni sia alla quale Controparte_11
Impresa Designata dal Fondo di Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005 e sia alla
( v all. n. 1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte Controparte_10 attrice).
Sempre in via preliminare deve essere affrontata l'ecceZIne di carenza di legittimaZIne attiva della madre del defunto , , la quale agisce in giudiZI, A_ Parte_2 pur essendo proprietaria del motoveicolo, senza provare quanto richiesto dall'art. 2054, comma
3, c.c., ossia che la circolaZIne del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
Sostiene la che, in caso di condanna della Compagnia al risarcimento dei danni Controparte_1 in favore della la Compagnia avrebbe diritto di rivalsa, rectius di compensaZIne delle Pt_2 somme, che eventualmente dovrà corrispondere alla medesima, in quanto l'attrice Pt_2 riveste la doppia qualità di cd. “danneggiata”, ma anche responsabile del sinistro, ai sensi del richiamato art. 2054 III comma c.c..
Orbene, sul punto si osserva che la legittimaZIne attiva di quest'ultima discende dall'essere madre di e parte danneggiata dal decesso del proprio figlio. A_
In merito, poi, al diritto di rivalsa da parte della Compagnia di assicuraZIne si rammenta che secondo il consolidato orientamento giurisprudenIAle: L'impresa designata dal Fondo di garanIA per le vittime della strada assume la stessa posiZIne giuridica, con i relativi diritti ed obblighi, del comune assicuratore.
Conseguentemente, se la circolaZIne è avvenuta in situaZIne da escludere la responsabilità del proprietario, secondo il disposto dell'art. 2054 c.c., comma 3, e, cioè, si sia verificata non solo
9 all'insaputa del proprietario medesimo, ma anche contro la sua volontà, estrinsecatasi nell'adoZIne di misure idonee ad impedirla, secondo criteri di ordinaria diligenza,
l'assicuratore, il quale è ugualmente obbligato verso il terzo danneggiato, non può avere aZIne di rivalsa nei confronti del proprietario assicurato e, pertanto, analogamente a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29 va escluso a carico del proprietario del veicolo non coperto da assicuraZIne l'obbligo di rimborsare, in ogni caso, all'impresa designata l'indennizzo erogato in favore del soggetto danneggiato in conseguenza del sinistro cagionato dalla circolaZIne del veicolo stesso se il proprietario provi che la circolaZIne è avvenuta contro la sua volontà.
Ne consegue che il giudiZI instaurato dal danneggiato dal sinistro per ottenere il risarcimento del danno e quello di regresso instaurato dall'impresa designata nel caso di veicolo non assicurato nei confronti dei responsabili del sinistro, si fondano sullo stesso fatto illecito prodotto dalla circolaZIne del veicolo e sull'accertamento di responsabilità in ordine ad esso, e perciò se è esclusa la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, non si può accogliere l'aZIne di regresso nei suoi confronti che si basa sulla presunZIne della sua responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l'obbligaZIne del fondo di garanIA per le , avente natura risarcitoria e non indennitaria, è Controparte_10 sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lett. a) e b) dell'art. 19 dell'art. 19 e perciò l'aZIne di regresso dell'assicuratore e quella di rivalsa dell'impresa designata sono correlate all'astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime ecceZIni opponibili al danneggiato.
Invero, l'art. 18 della legge n. 990 del 1969 riconosce il diritto della compagnia assicuratrice al regresso nei confronti di chi è responsabile del sinistro.
Infatti, è ius receptum che se al momento del sinistro il motoveicolo era condotto da persona diversa del proprietario, quest'ultimo non assume nessuna responsabilità civile nei confronti del danneggiato, e non essendo responsabile non può assumere la qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1904 cc e non può trovarsi esposto all'eventuale aZIne di regresso da parte dell'assicuraZIne.
Infine, il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per recuperare l'indennità nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestaZIne sorge per effetto del pagamento dell'indennizzo al terzo danneggiato;
prima di quel momento nessun credito ha
10 l'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e quindi nessun diritto da esercitare nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 10351/2000; Cass. n. 6893/2005; Cass. n. 17963/2017).
Ciò premesso, nel caso in esame la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, è del tutto esclusa poiché è stato accertato - in sede di procedimento penale versato in atti - che la madre del defunto , , non è A_ Parte_2 stata neppure indagata, atteso che, la circolaZIne del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
(v. doc. n.
2-3 fasc. parte attrice).
Per tali motivi, la suddetta ecceZIne preliminare di difetto di legittimaZIne attiva di
[...] come sollevata da parte convenuta è da ritenersi del tutto infondata. Parte_2
Per ciò che concerne, ancora, l'ecceZIne di difetto di legittimaZIne passiva della
[...] quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzie Vittime della Strada ex art. 286 CP_11
D.lgs. n. 209/2005 occorre innanzitutto precisare che l'art. 283 D. Lgs. 209/2005 dispone che:
“Il di garanIA per le vittime della strada, costituito presso la Consap, risarcisce i danni CP_10 causati dalla circolaZIne dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicuraZIne, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicuraZIne;
d) il veicolo sia posto in circolaZIne contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locaZIne finanIAria”.
Orbene, secondo quanto eccepito da parte della Compagnia in primo Controparte_11 luogo, non vi sarebbe nessuna prova in giudiZI in ordine alla circostanza secondo la quale il motoveicolo non fosse coperto da assicuraZIne al momento del fatto.
Tale circostanza, però, è stata smentita dalla documentaZIne allegata in atti da parte attrice e, in particolare, dal verbale dei Carabinieri della StaZIne di Soverato, nel quale è stato accertato che il motoveicolo al momento del sinistro fosse sprovvisto della necessaria assicuraZIne per responsabilità civile (v. Verbale dei Carabinieri di Soverato, doc. n. 1 fasc. parte attrice).
In secondo luogo, parte convenuta, richiamandosi alla lettera D del D.lgs. n. 209/2005, ritiene che parte attrice non abbia fornito prova del fatto che il motoveicolo era stato posto in circolaZIne contro la volontà del proprietario e che il de cuius fosse consapevole della circolaZIne illegale.
Al riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che:
“In tema di assicuraZIne obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolaZIne dei veicoli a
11 motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislaZIni naZInali in materia di assicuraZIne della responsabilità civile derivante dalla circolaZIne di autoveicoli, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposiZIni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitaZIne alla guida”. (cfr. Cass.
n. 15982/2023 Cass., n. 12687/2015; Cass. n. 19963/2013; Cass. n 13738/2020; Cass. n.
34788/2021).
La Suprema Corte prosegue precisando che alla luce della direttiva europea sopra richiamata, la non indennizzabilità del danno patito dal terzo trasportato sarebbe prevista solo ove l'organismo offra dimostraZIne che questi era a conoscenza della illegale circolaZIne del veicolo.
Quindi, l'onus probandi della consapevolezza del difetto di assicuraZIne, incombe, secondo la norma comunitaria in capo all'assicuratore.
Peraltro, la stessa Suprema Corte ha chiarito che: “l'onere di provare la consapevolezza dell'illegale circolaZIne del mezzo deve essere posta, in base ad una lettura orientata in senso euro unitario, è in capo all'assicuratore, al fine di garantire la massima proteZIne possibile dei diritti del terzo danneggiato” (Cass. n.
12231/2019).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame non vi è alcuna prova della circostanza che il defunto fosse consapevole del difetto di assicuraZIne, né della circolaZIne illegale A_ del motoveicolo, né tantomeno la convenuta Compagnia di AssicuraZIne ha fornito tale prova, nonostante fosse suo preciso onere.
Di conseguenza, l'ecceZIne di difetto di legittimaZIne passiva della in Controparte_11 qualità di Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 d.lgs. n.
09/2005 non può trovare alcun accoglimento nel presente giudiZI.
Entrando, invece nel merito della presente controversia, si ritiene che la stessa sia fondata e viene accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre premettere che in tema di onere probatorio occorre richiamare quanto statuito nell'art. 2697 cod. civ. il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
12 Ebbene, con riferimento all'importanza che assume la prova sulla ricorrenza del nesso di causalità, in generale è da tenere presente che in materia di responsabilità civile da fatto illecito, come quella per cui è controversia, il nesso eZIlogico, essendo uno degli elementi costitutivi della fattispecie che dà luogo all'aZIne risarcitoria, fa parte della res in iudicium deducta da parte dell'attore, sicché l'onere della prova in ordine all'esistenza del nesso causale tra evento e danno incombe al danneggiato.
Per questo motivo, chi intende richiedere il risarcimento, deve sempre dimostrare che il pregiudiZI si trovi in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta antigiuridica del danneggiante.
Ne consegue che le parti, qualora vogliano sciogliersi da ogni responsabilità nella causaZIne del sinistro, devono dimostrare di aver osservato le norme sulla circolaZIne stradale e, più in generale, le comuni regole di prudenza, e dunque di aver fatto tutto quanto era possibile, date le circostanze del caso concreto, per evitare il verificarsi dello scontro e il prodursi di eventuali danni (cfr.Cass. n. 21228/2016).
Ciò detto, per ciò che concerne l'an debeatur, dalla documentaZIne versata in atti, è emersa la l'esclusiva responsabilità per la morte di di , conducente A_ Controparte_3 del motoveicolo Yamaha, modello R6, targato AK 87282.
In particolare, nell'informativa redatta dalla StaZIne dei Carabinieri di Badolato e di Soverato, intervenuti sul logo del sinistro, si legge che: “Il si poneva alla guida del motociclo Controparte_3 incurante degli inviti a desistere delle persone lì presenti che avevano intuito il pericolo in quanto coscienti del fatto che entrambi avevano bevuto. Il NO (in stato di forte ebbrezza alcolica come poi constatato), alla CP_3 guida del mezzo percorreva C.so Umberto I di Badolato superiore in salita con direZIne S. Caterina Jonio ed impattava contro la parte posteriore bassa del cassone relativo al ciclomotore Ape Piaggio di che Parte_4 era parcato sul marciapiede dello stesso C.so Umberto I tra due alberelli e ciò, con tutta probabilità, a seguito di perdita di controllo del mezzo, stante i lievi danni riscontrabili nella parte posteriore sul ciclomotore Piaggio Ape
50 ed i danni relativi alla parte anteriore causati con tutta probabilità dall'urto della parte anteriore del ciclomotore contro un albero situato subito dinanzi sullo stesso marciapiede a seguito della spinta in avanti ricevuta dopo dall'impatto del motociclo Yamaha”.
Sempre nella prefata informativa si legge “all'esito degli esami, è risultato positivo al Controparte_3 test di alcolemia per un livello pari a 242 mg/dl (range di riferimento 50)”
13 Inoltre, la responsabilità esclusiva in capo a nella causaZIne del sinistro Controparte_3 stradale nel quale ha perso la vita è stata riconosciuta successivamente dal A_
Tribunale di Catanzaro, il quale ha condannato il alla pena di anni 2 e 20 Persona_3 giorni di reclusione ex art. 444 c.p.p..
Pertanto, da quanto emerso dai rilievi contenuti nella suddetta informativa dei Carabinieri e tenuto conto della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 24/10/2017 è indubbia la responsabilità del nella causaZIne del sinistro stradale. CP_3
A questo punto, si osserva che la ha eccepito altresì il mancato utilizzo Controparte_11 del casco protettivo da parte della vittima, quale elemento da porre in stretto nesso causale con il decesso dello stesso, in quanto l'uso del casco avrebbe potuto evitare o almeno diminuire le conseguenze dell'incidente.
Al riguardo, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, detta circostanza è stata smentita dalle dichiaraZIni rese dai testimoni.
In particolare, il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 05/03/2020 ha Testimone_1 così dichiarato: “posso dire che quando sono arrivato io, dopo pochi minuti, ho visto a A_ terra con il casco” (v. verbale del 05/03/2020).
Anche il teste escusso alla medesima udienza ha precisato: “posso dire che quando Testimone_2 il ha preso la moto ed il ha occupato la parte posteriore, ho visto che Controparte_3 A_ aveva il casco. Ho visto anche dopo lo scontro il corpo del che indossava il casco” (v. A_ verbale del 05/03/2020).
Di contro, i testi e , Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, Testimone_3 Testimone_4 escussi rispettivamente in data 05/03/2020 e il 01/03/2021 hanno invece riferito di non aver trovato il casco protettivo e di non averlo rinvenuto nelle vicinanze del sinistro (v. dichiaraZIni verbale d'udienza del 05/03/2020 e 01/03/2020, all. in atti).
Orbene, di particolare importanza appare quanto accertato in sede di CTU nel procedimento penale, dott.ssa , la quale nella propria relaZIne medico-legale ha così concluso: Persona_2
“la causa della morte del Sig. è da ricondurre ad arresto cardio circolatorio da shock A_ traumatico secondario a trauma cranio facciale e toracico con laceraZIne degli organi interni da trauma stradale.
Invero la morte del è dunque in nesso causale materiale diretta con il sinistro de quo. La A_ presenza delle lesioni ecchimotiche al collo precedentemente descritte è compatibile con l'uso del casco protettivo (v. pag. 9 relaZIne medico-legale CTU dott.ssa , doc. n. 4 fasc. parte attrice). Persona_2
14 Si può ritenere provato l'uso del caso da parte di al momento dell'incidente A_
Quindi, accertata la presenza del nesso causale ed esclusa la circostanza del mancato uso del casco, deve essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dagli odierni attori e degli intervenuti, i quali hanno chiesto iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al danno morale e danno parentale per la morte del proprio congiunto . A_
Preliminarmente, si osserva che, a prescindere dal nomen iuris attribuito al danno, il risarcimento dello stesso deve essere riferito al concreto pregiudiZI allegato, senza la possibilità di duplicaZIni risarcitorie (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).
Passando ad esaminare singolarmente le sopra riportate voci di danno, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, si ritiene che le domande iure proprio relative a danno morale ed esistenIAle dovute al venir meno del legame con il deceduto devono essere valutate unitariamente posto che il danno da perdita del rapporto parentale, secondo costante interpretaZIne della giurisprudenza di legittimità, intende ristorare il familiare dal pregiudiZI subito sotto il duplice profilo morale, quanto alla sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto di comunanza familiare, e dinamico relaZInale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 28989 del 11/11/2019, di recente, n.
5769/2024).
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relaZInale nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in consideraZIne dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. n. 9010/2022, Cass. n. 28989/2019, Cass. n.
28220/2019 e Cass. n. 25843/2020).
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che ST e vittima, nonostante il legame di parentela, fossero tra loro indifferenti o in odio, al punto tale da escludere che il primo abbia sofferto per la morte della seconda.
15 Tanto chiarito, nulla quaestio sulla risarcibilità del danno subito dalla madre Parte_2
dal fratello convivente e dalla OR convivente
[...] Parte_1 Parte_3 in quanto relativo a soggetti legati da uno strettissimo vincolo di parentela, la cui estinZIne lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci, tenendo anche conto della convivenza, che implica un rapporto quotidiano di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto, assistita da una presunZIne "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo" (cfr. Cass. n. 9010/2022).
Anche per ciò che concerne la posiZIne degli intervenuti, (GI di I grado CP_5 del defunto), (NO del defunto), (NN del defunto), CP_12 A_
(IN di I grado del defunto), (GI Controparte_8 Controparte_7 di I grado del defunto), (ZI di I grado del defunto), (IA Controparte_6 Controparte_4 di I grado del defunto) la recente giurisprudenza della CassaZIne ha riconosciuto la risarcibilità del danno nei loro confronti a titolo di danno da rapporto parentale, a seguito del decesso del proprio familiare (cfr. Cass. n. 25541/2022; Cass. n. 24140/2023; Cass. Ord. n. 13540/2023).
Ciò premesso, in sede di prova testimoniale, la teste rispondendo al Testimone_5 capitolo di prova secondo cui: “Vero che, il de cuius aveva con i fratelli e la madre un A_ rapporto familiare di grande affetto, in particolare con la mamma che rappresentava un importante punto di riferimento?”, ha così risposto: “vera la circostanza, all'epoca dei fatti mio fidanzato e A_ che riconosco nelle foto allegate, aveva con la madre e con i fratelli un rapporto di grande affetto”, mentre l'altra teste ha riferito: “vera la circostanza, tanto posso dire perché sono la fidanzata ormai Testimone_6 da dieci anni del fratello ovvero e pertanto posso riferire che i rapporti A_ Parte_1 erano molto stretti”;
Ancora, rispondendo alla domanda “vero che, de cuius essendo venuto a mancare la A_ figura paterna in tenera età, ricomprendo il ruolo di fratello maggiore, è stato sempre considerato come un padre dai fratelli e mantenendo con gli stessi un rapporto affettivo costante e Parte_1 Parte_3 duraturo”, ha riferito “posso riferire che essendo il primogenito Testimone_5 A_ della famiglia era cresciuto in fretta vista la mancanza del padre in tenera età e ricopriva un ruolo di riferimento all'interno del nucleo familiare”, mentre la teste ha dichiarato: “Posso riferire che Testimone_6
vedeva il fratello come un padre, ritenendolo più grande ed avendolo come punto di Parte_1 _1 riferimento”. Sul capitolo di prova “Vero che il de cuius ritratto nelle foto dall'all 1 A_ all'all. 6 ha attivamente partecipato alla vita della famiglia composta da madre e fratelli e Pt_3 Pt_1
16 condividendo con gli stessi ogni momento di vita quotidiana partecipando attivamente e con gioia a _1 qualunque ricorrenza speciale”, sempre la teste ha riferito “confermo la circostanza Testimone_5 come sopra detto avendo un rapporto abbastanza stretto con i familiari. Tanto posso dire perché con _1 eravamo fidanzati ufficialmente e spesso frequentavo la sua casa anche in occasioni di festività ed eventi particolari”, mentre la sig.ra ha riferito: “confermo la circostanza come sopra detto avendo Testimone_6 un rapporto abbastanza stretto con i familiari”.
Inoltre, rispondendo alla domanda “Vero che, il defunto era considerato, trattato e A_ sostenuto dagli zii e come un figlio ed aveva con gli stessi un rapporto familiare di CP_4 Controparte_6 grande affetto costante e duraturo” e “Vero che , il defunto era considerato come un fratello A_ dai cugini e , ed aveva con gli stessi un rapporto familiare CP_5 CP_7 Controparte_8 di grande affetto costante e duraturo”, la teste ha precisato: “confermo la circostanza perché Testimone_7 io abito vicino e vedevo spesso questi nipoti andare dalla IA e con me la stessa trattava con Controparte_4 grande affetto gli stessi, era quasi come una seconda madre e lo stesso posso dire anche per i cugini che si trattavano come fratelli”, mentre il successivo teste ha riferito: “confermo la Testimone_8 circostanza perché io ero molto amico con sin da quando eravamo ragazzi, vedevo spesso A_ andare dalla IA ed aveva buoni rapporti con questa e con i cugini”. _1
Quindi, dalla documentaZIne versata in atti da parte attrice e dalla prova testimoniale, si può ritenere che gli odierni attori e intervenuti abbiano fornito adeguata prova in giudiZI in ordine alla circostanza che tra gli stessi e vi sia stato un stretto rapporto affettivo A_ nonché di convivenza stabile con la madre e il fratello e la OR minori, protrattosi ininterrottamente fino alla morte del loro congiunto avvenuto in data 20/07/2014.
Conseguentemente, si ritiene che debba essere riconosciuto nei confronti degli attori e degli intervenuti il risarcimento del danno da perdita da rapporto parentale.
Tanto premesso, in punto di quantificaZIne di tale danno, si osserva che, in mancanza di parametri di quantificaZIne analitica, il danno da perdita del rapporto parentale è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6059/2022), sulla base delle tabelle integrate a punti ed elaborate dall'Osservatorio di Milano, in quanto risultano coerenti con i principi di diritto enunciati dalla sentenza della Corte di CassaZIne n. 10579/2021 («In tema di liquidaZIne equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutaZIne delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudiZI a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto
17 parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adoZIne del criterio a punto, l'estraZIne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaZIne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del ST, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicaZIne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaZIne, salvo che l'ecceZInalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaZIne, una liquidaZIne del danno senza fare ricorso a tale tabella») e possono essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidaZIne equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
La conferma dell'applicabilità anche delle tabelle di Milano per la liquidaZIne del danno in esame è stata poi confermata dalla pronuncia della Suprema Corte n. 37009 del 16/12/2022, che ha riconosciuto che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidaZIne equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulaZIne "a forbice") che prevede l'attribuZIne dei punti in funZIne dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relaZIne affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutaZIne equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivaZIne” (cfr. ordinanza citata e, in senso conforme, n. 5948 del 28/02/2023, n. 8265 del 22/03/2023).
Orbene, in applicaZIne delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti”, aggiornate al 2024, il danno da perdita del rapporto parentale va pertanto liquidato secondo i criteri di seguito specificati:
1) in favore della madre convivente che all'epoca dei fatti aveva 43 anni, Parte_2 dovrà essere corrisposta la somma di € 340.257,00 per 72 punti totali riconosciuti (valore del punto base € 3.911,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), della convivenza (16 punti), dell'età della vittima (25 anni: 24 punti), dell'età del genitore ST
(43 anni: 20 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (2 figli: 12 punti);
2) in favore del fratello convivente la somma di € 140.934,00 per 68 punti Parte_1 totali riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 20 punti), dell'età del fratello ST
(24 anni: 18 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (12 punti);
18 3) in favore della OR convivente , la somma di € 144.330,00 per 70 punti Parte_3 totali riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 20 punti), dell'età della OR ST
(15 anni: 20 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (12 punti);
4) in favore della IA la somma di € 106.974,00 per 48 punti totali Controparte_4 riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età della IA ST (47 anni: 14 punti);
5) in favore dello ZI la somma di € 103.578,00 per 46 punti totali Controparte_6 riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età dello ZI ST (52 anni: 12 punti);
6) in favore del NN , la somma di € 100.182,00 per 44 punti totali A_ riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età del NN ST (69 anni: 10 punti);
7) in favore della NO la somma di € 96.786,00 per 42 punti totali riconosciuti CP_12
(valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età della NO ST (74 anni: 8 punti);
8) in favore della GI la somma di € 61.321,00 per 40 punti totali CP_5 riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (12 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età della GI ST (27 anni: 10 punti);
9) in favore del IN , la somma di € 66.038,00 per 42 punti totali Controparte_8 riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (12 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età del IN ST (19 anni: 12 punti);
10) in favore della GI la somma di somma di € 61.321,00 per 40 Controparte_7 punti totali riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (12 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età della GI ST (29 anni: 10 punti).
19 Sulla menZInata somma, devalutata al giorno del decesso (20/07/2014) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicaZIne della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo.
In merito, poi, al riconoscimento del danno morale ed esistenIAle in favore dei congiunti della vittima, si osserva che, come già in precedenza esposto, le domande relative al risarcimento del danno morale ed esistenIAle dovute al venir meno del legame con il deceduto sono da ritenersi valutate unitariamente e ricomprese nel danno da perdita del rapporto parentale, in quanto tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudiZI subito sotto il duplice profilo morale, quanto alla sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto di comunanza familiare, e dinamico relaZInale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita
(Cass. Civ., sez. III, n. 28989 del 11/11/2019, di recente n. 5769/2024).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere la domanda formulata nel presente giudiZI dagli attori (madre del defunto Parte_2 _1
) , (fratello del defunto ),
[...] Parte_1 A_ Parte_3
(OR del defunto ) e dagli intervenuti (NN del A_ A_ defunto ), (ZI di I grado del defunto A_ Controparte_6 _1
), (IN di I grado del defunto ),
[...] Controparte_8 A_
(NO del defunto ), (IA di I grado del CP_9 A_ Controparte_4 defunto ), (GI di I grado del defunto A_ CP_5 _1
) (GI di I grado del defunto ), nei
[...] Controparte_7 A_ confronti della in persona del suo legale rappresentante pro tempore quale Controparte_11
Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, nei seguenti termini: risarcimento del danno da perdita del congiunto : A_
- in favore del madre convivente , la somma di € 340.257,00; Parte_2
- in favore del fratello convivente , somma di € 140.934,00; Parte_1
- in favore della OR convivente , la somma di € 144.330,00; Parte_3
- in favore della IA la somma di € 106.974,00; Controparte_4
20 - in favore dello ZI la somma di € 103.578,00; Controparte_6
- in favore del NN , la somma di € 100.182,00; A_
- in favore della NO la somma di € 96.786,00; CP_12
- in favore della GI la somma di € 61.321,00; CP_5
- in favore del IN , la somma di € 66.038,00; Controparte_8
- in favore della GI , la somma di somma di € 61.321,00; Controparte_7 sulle menZInate somme, devalutate al giorno del decesso (20/07/2014) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicaZIne della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo.
Infine, si respinge la domanda di refusione delle spese stragiudiIAli sostenute prima della notifica dell'atto di citaZIne in quanto sfornita di prova.
Le spese di lite sono poste a carico della secondo il principio della Controparte_11 soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicaZIne dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, scaglione come da valore della causa individuato sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021) in quello da € 260.001 ad € 520.000 nei confronti di , e in quello da € 52.001 ad € 260,000 per Parte_2
e e gli intervenuti, con distraZIne ex art. 93 c.p.c. in favore Parte_1 Parte_3 dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari e ne hanno fatto richiesta.
Nulla sulle spese nei confronti di e Consap in ragione della loro contimacia. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, ecceZIne e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata nel presente giudiZI da (madre Parte_2 del defunto ) , (fratello del defunto A_ Parte_1 _1
), (OR del defunto ) e dagli intervenuti
[...] Parte_3 A_
(NN del defunto ), (ZI di I A_ A_ Controparte_6 grado del defunto ), (IN di I grado A_ Controparte_8 del defunto ), (NO del defunto ), A_ CP_9 A_
21 (IA di I grado del defunto ), Controparte_4 A_ CP_5
(GI di I grado del defunto ) (GI di I A_ Controparte_7 grado del defunto ), nei confronti della in A_ Controparte_11 persona del suo legale rappresentante pro tempore quale Impresa Designata dal Fondo di
GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, e per l'effetto:
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_11 quale Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n.
209/2005, al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto:
- in favore del madre convivente , la somma di € 340.257,00; Parte_2
- in favore del fratello convivente , somma di € 140.934,00; Parte_1
- in favore della OR convivente , la somma di € 144.330,00; Parte_3
- in favore della IA la somma di € 106.974,00; Controparte_4
- in favore dello ZI la somma di € 103.578,00; Controparte_6
- in favore del NN , la somma di € 100.182,00; A_
- in favore della NO , la somma di € 96.786,00; CP_9
- in favore della GI la somma di € 61.321,00; CP_5
- in favore del IN , la somma di € 66.038,00; Controparte_8
- in favore della GI , la somma di somma di € 61.321,00; Controparte_7 sulle menZInate somme, devalutate al giorno del decesso (20/07/2014) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicaZIne della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo;
- Respinge la domanda di rifusione delle spese stragiudiIAli affrontate prima del l'introduZIne del presente giudiZI;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_11 quale Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n.
209/2005, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_2 liquidate in € 11.229,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatore Staiano;
22 - Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_11 quale Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n.
209/2005, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
, che si CP_9 Controparte_4 CP_5 Controparte_7 liquidano in € 7.052,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, per ciascuno di loro, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatore Staiano;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_11 quale Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n.
209/2005, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , Parte_3 _1
, , che si liquidano in € 7.052,00,
[...] Controparte_6 Controparte_8 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, per ciascuno di loro, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatore Nardò;
- nulla sulle spese di lite nei confronti di e Consap in ragione della Controparte_3 loro contumacia.
Catanzaro, lì 12/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
23
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composiZIne monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4741/2018 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), in qualità di prossimi congiunti del defunto C.F._3 _1
, rappresentati e difesi in giudiZI i primi due dall'Avv. Salvatore Staiano, per
[...] procura in calce alla comparsa di costituZIne di nuovo difensore del 22/9/2020 e la terza dall'Avv. Salvatore Nardò, per procura rilasciata in calce alla comparsa di costituZIne di nuovo difensore del 16/9/2020;
-ATTORI-
E
(C.F. e P.I. , quale Impresa Designata dal Controparte_1 P.IVA_1
Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudiZI dall'Avv. Sergio Campise
1 (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituZIne e C.F._4 risposta;
-CONVENUTA-
NONCHE'
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Via Yser n. 14;
-TERZO CONTUMACE-
NONCHE'
, residente in 88060 Badolato (CZ) Corso Umberto I n. 35; Controparte_3
-TERZO CONTUMACE-
NONCHE'
(IA I grado del de cuius ) (C.F. Controparte_4 A_
), (GI I grado del de cuius C.F._5 CP_5 _1
) (C.F. ), (ZI I grado del de
[...] C.F._6 Controparte_6 cuius ) (C.F. , A_ C.F._7 Controparte_7
(GI I grado del de cuius (C.F.
[...] A_
), (NN del de cuius C.F._8 A_ _1
) (C.F. ),
[...] C.F._9 Controparte_8
(IN I grado del de cuius ) (C.F. ), A_ C.F._10 [...]
(NO del de cuius ) (C.F. ), tutti CP_9 A_ C.F._11 rappresentati e difesi in giudiZI dall'Avv. Teresa Ermocida (C.F. ), C.F._12 giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di intervento volontario principale ex art. 105
c.p.c.;
-TERZI INTERVENUTI -
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 08/07/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattaZIne scritte depositate telematicamente.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citaZIne ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_3 [...]
quali – rispettivamente – fratello, OR e madre del defunto Parte_2 _1
, hanno citato in giudiZI nella qualità di Impresa Designata
[...] Controparte_1 quale Fondo Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_10
, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la Controparte_3 responsabilità esclusiva ai sensi dell'art. 2054 c.c. di conducente del motoveicolo Yamaha tg Controparte_3
AK87282 nella causaZIne del sinistro occorso in data 20/07/2014 in Badolato Superiore ed in dui è deceduto sul medesimo motoveicolo come accertato dalla sentenza di condanna emessa dal A_
Tribunale Penale di Catanzaro n. 249/2917 irrevocabile in data 11/11/2017; 2) Condannare in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo, nella sua qualità di conducente del motoveicolo e autore Controparte_3 materiale del decesso, nonché in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e la Controparte_1
Consap - Fondo di GaranIA Vittime della Strada in qualità di garante per la RC del motoveicolo, a pagare agli attori le somme di seguito riportate:
1 A) a , madre del de cuius la somma di € 438.681,00 quale Parte_2 A_ danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzaZIne del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
1B) € 272.745,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzaZIne dell'importo nella sua massima estensione;
2 A) a fratello del de cuius la somma di € 268.869,00 quale danno Parte_1 A_ non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzaZIne del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
2B) € 188.100,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzaZIne dell'importo nella sua massima estensione;
3 A) a , OR del de cuius la somma di € 283.020,00 quale danno Parte_3 A_ non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ovvero la maggiore somma ritenuta equa a seguito di personalizzaZIne del danno in ragione dell'istruttoria espletata;
2B) € 188.100,00 a titolo di danno biologico derivante dalla personalizzaZIne dell'importo nella sua massima estensione;
3) Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, nella sua qualità di Controparte_3 conducente del motoveicolo a autore materiale del decesso, nonché in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la Consap - Fondo di GaranIA Vittime della Strada in qualità di garante per la
3 RC del motoveicolo, alla refusione delle spese legali di assistenza stragiudiIAle, calcolate sulla base degli importi prima della notifica dell'atto di citaZIne;
4) Condannare in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo, nella sua qualità di Controparte_3 conducente del motoveicolo a autore materiale del decesso, nonché in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e la Consap - Fondo di GaranIA Vittime della Strada in qualità di garante per la
RC del motoveicolo, alla refusione delle spese e competenze di giudiZI da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda, gli odierni attori hanno dedotto quanto di seguito:
-che, in data 20/07/2014 alle ore 04.00 circa, in Badolato Superiore (CZ), si A_ trovava in qualità di terzo trasportato a bordo del motoveicolo YAMAHA, modello R6, targato
AK87282 di proprietà di e condotto da;
Parte_2 Controparte_3
-che, in particolare, il motoveicolo condotto da percorreva Corso Umberto Controparte_3
I, direZIne di marcia Badolato – santa Caterina sullo Ionio, allorquando urtava violentemente contro il veicolo Ape Piaggio, targato X5DF4L, di proprietà di , regolarmente Parte_4 parcheggiato sul marciapiede destro all'altezza del civico n. 35 di Corso Umberto I;
-che a causa del violento urto, veniva sbalzato sul marciapiede e, A_ nonostante l'uso del casco protettivo, decedeva sul colpo per arresto cardio-circolatorio da shock traumatico secondario a trauma cranio facciale e toracico con laceraZIne degli organi interni da trauma stradale;
-che sul luogo del sinistro interveniva la Legione Carabinieri di Soverato, la quale redigeva verbale dell'accaduto e constatava, altresì, che il motoveicolo era privo di assicuraZIne;
-che il conducente del motoveicolo, veniva indagato del reato di cui all'art. Controparte_3
589 commi 2 e 3 c.p., poiché per colpa consistita in imperiIA, imprudenza e negligenza e violaZIne delle norme in materia di circolaZIne stradale, ed in particolare dell'art. 186 Dlgs. n.
285/1992 si poneva alla guida del motoveicolo Yamaha in stato di ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche con tasso alcolemico pari a 242 mg/dl, cagionava la morte di _1
, in qualità di terzo trasportato;
[...]
-che, in data 21/07/2014, il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, al fine di accertare le cause del decesso di , disponeva gli accertamenti A_ tecnici non ripetibili mediante ispeZIne esterna del cadavere, nominando quale CTU la dott.ssa
; Persona_2
4 - che, in data 13/02/2015, il CTU depositava la relaZIne medico-legale necroscopica sulle cause del decesso di , concludendo che: “la causa della morte di A_ _1
è da ricondurre ad arresto cardio-circolatorio da shock traumatico secondario a trauma cranio facciale e
[...] toracico con laceraZIne degli organi interni da trauma stradale. Invero la morte di è dunque A_ in nesso causale materiale diretta con il sinistro de quo. La presenza delle lesioni ecchimotiche al collo precedentemente descritte è compatibile con l'uso del casco protettivo”;
- che, in data 24/01/2017, il Tribunale penale di Catanzaro ha definito il procedimento penale a carico del conducente del motoveicolo con sentenza di condanna n. Controparte_3
249/2017, applicando l'art. 444 c.p. nei confronti di , su accordo tra le parti, Controparte_3 lo ha condannato alla pena di 2 anni e 20 giorni di reclusione;
-che, in data 03/09/2014, gli odierni attori hanno inviato formale messa in mora alla compagnia assicurativa e alla senza Controparte_11 Controparte_10 ottenere alcun riscontro;
- che con successiva nota del 19/06/2018 indirizzata al Fondo di garanIA ed alla
[...]
gli attori hanno diffidato nuovamente i convenuti al pagamento del risarcimento CP_11 del danno;
-che, con nota del 05/07/2018, la compagnia assicurativa ha comunicato Controparte_11 il rigetto della richiesta risarcitoria sostenendo, da un lato, che la mancanza del casco di proteZIne costituisce elemento da porre in stretto nesso causale con il decesso, dall'altro, che risulta essere anche il soggetto passivo dell'eventuale aZIne di regresso Parte_2 quale proprietaria del veicolo, mentre per quanto riguarda gli altri germani: CP_5
(GI di I grado del defunto), (NO del defunto), (NN CP_9 A_ del defunto), (IN di I grado del defunto), Controparte_8 Controparte_7
(GI di I grado del defunto), (ZI di I grado del defunto),
[...] Controparte_6
(IA di I grado del defunto) ha eccepito la carenza di legittimaZIne attiva Controparte_4 essedo del tutto indimostrato il legame affettivo con il de cuius;
- che, pertanto, gli odierni attori, in qualità prossimi congiunti del defunto , A_ hanno deciso di adire l'autorità giudiIAria per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio a seguito della morte del proprio congiunto e, in particolare, il danno da perdita parentale e danno morale e danno esistenIAle.
5 Con comparsa del 6/12/2018, si è costituita la quale Impresa Designata Controparte_11 dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D. lgs n. 209/2005, contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo di: “1) In via preliminare: accertare e dichiarare
l'inammissibilità o la nullità della domanda per la mancata messa in mora alla Impresa Designata ed alla
Consap; 2) Accertare e dichiarare la carenza di legittimaZIne attiva ad ogni pretesa della Sig. ra
[...]
, avanzata nei confronti dell'Impresa Designata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 III Parte_2 comma c.c., essendo la stessa proprietaria del motoveicolo e quindi responsabile in solido con il conducente, per tutte le motivaZIni dedotte in premessa, con ogni consequenIAle statuiZIne;
3) Accertare e dichiarare la carenza di legittimaZIne passiva di in qualità di Impresa Designata dal FGVS, con Controparte_1 ogni consequenIAle statuiZIne, tanto in relaZIne all'art. 283 D. Lgs. 209/2005, ipotesi sub b); quanto in relaZIne all'art. 283 D. Lgs. 209/2005, ipotesi sub d); 4) Accertare e dichiarare nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'Impresa Designata, il diritto di rivalsa di quest'ultima nei confronti di e Pt_2 ex art. 292 D. Lgs. 209/2005, con ogni consequenIAle statuiZIne;
5) Accertato il limite del _1 massimale di legge in relaZIne all'art. 291 D. Lgs. 209/2005, e tenuto conto di tutti i potenIAli parenti, eredi ed aventi causa danneggiati di che hanno già inoltrato diffida al risarcimento, valutare A_ in correlaZIne all'ammontare del massimale, l'eventuale integraZIne del contraddittorio con tutti gli altri eredi, ed in ogni caso, provvedere alla riduZIne e ripartiZIne proporZInale del massimale, fino alla concorrenza del limite di risarcibilità; 6) Nel merito, in via principale: Accertare e dichiarare che la domanda spiegata dagli attori è infondata in fatto ed in diritto sia in ordine all'an che al quantum debeatur, per tutte le motivaZIni di cui alla premessa, con ogni consequenIAle statuiZIne;
7) In via subordinata: dare atto che il sinistro si è verificato per concorso di colpa prevalente di ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., in A_ quanto lo stesso ha omesso di indossare il prescritto casco protettivo;
8) Rigettare e respingere la domanda di risarcimento del danno da perdita della vita per tutte le motivaZIni dedotte in premessa con ogni consequenIAle statuiZIne;
9) Rigettare e respingere la domanda degli attori, in quanto allo stato non viene fornita prova dell'affectio e del vincolo parentale per come descritto in citaZIne;
10) In ogni caso nella denegata ipotesi di eventuale condanna della convenuta concludente, contenere la stessa entro i limiti dei massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, così come stabilito dall'art. 21 ultimo comma della L. 990/69 , art. 291 DPR 254/06
e dell'art. 1 del D.P.R. 19 4 1993, pari ad € 5.000.000,00; 11) Condannare e Parte_2 ex art. 292 Dlgs n. 209/2005 ( già art 29 della L. 990/69 ) a rivalere Controparte_3 Controparte_1 delle somme che questa fosse condannata a pagare, per i motivi di cui in premessa a qualsiasi titolo in
[...] favore degli attori;
12) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudiZI”.
6 In seguito, con propria comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 18/01/2019, si sono costituiti in giudiZI (IA I grado del defunto ), Controparte_4 A_
(GI I grado del defunto ), (ZI I CP_5 A_ Controparte_6 grado del defunto ), (GI I grado del defunto A_ Controparte_7
), (NN del defunto ) A_ A_ A_ [...]
(IN I grado del defunto ), (NO del Controparte_8 A_ CP_12 defunto ), i quali hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1)Accertare e A_ dichiarare la responsabilità esclusiva del Sig. conducente del motoveicolo Yamaha tg Controparte_3
AK87282 nella causaZIne del sinistro occorso in data 20/07/2014 in Badolato Superiore, in cui è deceduto il Sig. trasportato sul motoveicolo targato AK87282, responsabilità esclusiva accertata A_ anche con sentenza di condanna emessa dal Tribunale Penale di Catanzaro n. 249/2017, divenuta irrevocabile in data 11/11/2017, e conseguentemente condannare il responsabile civile e la quale Controparte_1 impresa designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs 209/2005 in persona del
l.r.p.t., Via Marocchesa n. 14 31021- Mogliano Veneto (TV) in qualità di garante per la RC del motoveicolo, a corrispondere agli intervenuti le somme di seguito riportate:
a) a , IA di I grado del de cuius la somma di € 150.944,00 quale Controparte_4 A_ danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA a seguito dell'espletanda istruttoria;
b) a , ZI I grado del de cuius, la somma di € 150.944,00 la quale danno non patrimoniale Controparte_6 da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
c) a , NO paterna del de cuius, la somma di € 141.510,00 la quale danno non patrimoniale da CP_12 perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
d) a NN paterno del de cuius, la somma di € 141.510,00 quale danno non A_ patrimoniale da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
e) a IN I grado del de cuius, la somma di € 132.076,00 quale danno non Controparte_8 patrimoniale da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
f) a GI I grado del de cuius, la somma di € 122.642,00 quale danno non patrimoniale CP_5 da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
g) a , GI I grado del de cuius, la somma di € 122.642,00 quale danno non CP_5 CP_7 patrimoniale da perdita del rapporto parentale o la somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustiIA;
2)
7 Con vittoria di spese e competenze di giudiZI da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Invece, la della Strada in p.l.r.p.t. e , Controparte_13 Controparte_3 nonostante la regolarità della notificaZIne dell'atto di citaZIne nei loro confronti, non si sono costituiti nel presente giudiZI.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 21/01/2019 è stata dichiarata la contumacia della e di e sono stati concessi alle Controparte_14 Controparte_3 parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Nel frattempo, con comparsa di costituZIne di nuovo difensore del 19/02/2020, si è costituito in giudiZI l'Avv. Teresa Ermocida (C.F. ) quale nuovo difensore di C.F._12
(madre del defunto ), (fratello del Parte_2 A_ Parte_1 defunto ) e (OR del defunto ) in A_ Parte_3 A_ sostituZIne dell'Avv. Francesco Saraco.
Quindi, con successive istanze depositate in data 16/09/2020, si sono costituiti in giudiZI
l'avv. Salvatore Nardò (C.F. ) quale nuovo difensore di fiducia di C.F._13
(OR del defunto ), (NN del Parte_3 A_ A_ defunto ), (ZI di I grado del defunto ) A_ Controparte_6 A_
e (IN di I grado del defunto ) in Controparte_8 A_ sostituZIne dell'Avv. Francesco Saraco, nonché l'Avv. Salvatore Staiano (C.F.
) quale nuovo difensore di fiducia di (madre del C.F._14 Parte_2 defunto ), (fratello del defunto ), A_ Parte_1 A_ [...]
(NO del defunto ), (IA di I grado del defunto CP_9 A_ Controparte_4
), (GI di I grado del defunto ) A_ CP_5 A_
(GI di I grado del defunto ) in sostituZIne Controparte_7 A_ degli Avv.ti Francesco Saraco e Teresa Ermocida.
La causa è stata, quindi, istruita mediante produZIne documentale nonché prova per testi e, con provvedimento del 23/11/2021, è stata rinviata per la precisaZIne delle conclusioni dapprima all'udienza del 06/07/2023 e, successivamente, all'udienza del 08/07/2024 per espletare il tentativo di bonario componimento della controversia.
Infine, all'udienza del 08/07/2024, preso atto della mancata conciliaZIne delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note
8 scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
In via preliminare deve essere esaminata l'ecceZIne di improponibilità ed inammissibilità della domanda sollevata dalla convenuta relativa alla mancata messa in mora ai Controparte_11 sensi dell'art 287 D.lgs. n. 209/2005 in quanto l'aZIne può essere proposta solo dopo che il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno a mezzo raccomandata a/r all'Impresa
Designata ed alla Consap.
Tale ecceZIne è infondata poiché, al contrario, dalla documentaZIne versata in atti da parte attrice e da parte degli intervenuti è emerso come sia stata regolarmente presentata la diffida e la messa in mora, al fine di richiedere il risarcimento dei danni sia alla quale Controparte_11
Impresa Designata dal Fondo di Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005 e sia alla
( v all. n. 1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte Controparte_10 attrice).
Sempre in via preliminare deve essere affrontata l'ecceZIne di carenza di legittimaZIne attiva della madre del defunto , , la quale agisce in giudiZI, A_ Parte_2 pur essendo proprietaria del motoveicolo, senza provare quanto richiesto dall'art. 2054, comma
3, c.c., ossia che la circolaZIne del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
Sostiene la che, in caso di condanna della Compagnia al risarcimento dei danni Controparte_1 in favore della la Compagnia avrebbe diritto di rivalsa, rectius di compensaZIne delle Pt_2 somme, che eventualmente dovrà corrispondere alla medesima, in quanto l'attrice Pt_2 riveste la doppia qualità di cd. “danneggiata”, ma anche responsabile del sinistro, ai sensi del richiamato art. 2054 III comma c.c..
Orbene, sul punto si osserva che la legittimaZIne attiva di quest'ultima discende dall'essere madre di e parte danneggiata dal decesso del proprio figlio. A_
In merito, poi, al diritto di rivalsa da parte della Compagnia di assicuraZIne si rammenta che secondo il consolidato orientamento giurisprudenIAle: L'impresa designata dal Fondo di garanIA per le vittime della strada assume la stessa posiZIne giuridica, con i relativi diritti ed obblighi, del comune assicuratore.
Conseguentemente, se la circolaZIne è avvenuta in situaZIne da escludere la responsabilità del proprietario, secondo il disposto dell'art. 2054 c.c., comma 3, e, cioè, si sia verificata non solo
9 all'insaputa del proprietario medesimo, ma anche contro la sua volontà, estrinsecatasi nell'adoZIne di misure idonee ad impedirla, secondo criteri di ordinaria diligenza,
l'assicuratore, il quale è ugualmente obbligato verso il terzo danneggiato, non può avere aZIne di rivalsa nei confronti del proprietario assicurato e, pertanto, analogamente a norma della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 29 va escluso a carico del proprietario del veicolo non coperto da assicuraZIne l'obbligo di rimborsare, in ogni caso, all'impresa designata l'indennizzo erogato in favore del soggetto danneggiato in conseguenza del sinistro cagionato dalla circolaZIne del veicolo stesso se il proprietario provi che la circolaZIne è avvenuta contro la sua volontà.
Ne consegue che il giudiZI instaurato dal danneggiato dal sinistro per ottenere il risarcimento del danno e quello di regresso instaurato dall'impresa designata nel caso di veicolo non assicurato nei confronti dei responsabili del sinistro, si fondano sullo stesso fatto illecito prodotto dalla circolaZIne del veicolo e sull'accertamento di responsabilità in ordine ad esso, e perciò se è esclusa la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, non si può accogliere l'aZIne di regresso nei suoi confronti che si basa sulla presunZIne della sua responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l'obbligaZIne del fondo di garanIA per le , avente natura risarcitoria e non indennitaria, è Controparte_10 sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lett. a) e b) dell'art. 19 dell'art. 19 e perciò l'aZIne di regresso dell'assicuratore e quella di rivalsa dell'impresa designata sono correlate all'astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime ecceZIni opponibili al danneggiato.
Invero, l'art. 18 della legge n. 990 del 1969 riconosce il diritto della compagnia assicuratrice al regresso nei confronti di chi è responsabile del sinistro.
Infatti, è ius receptum che se al momento del sinistro il motoveicolo era condotto da persona diversa del proprietario, quest'ultimo non assume nessuna responsabilità civile nei confronti del danneggiato, e non essendo responsabile non può assumere la qualità di assicurato ai sensi dell'art. 1904 cc e non può trovarsi esposto all'eventuale aZIne di regresso da parte dell'assicuraZIne.
Infine, il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato per recuperare l'indennità nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la propria prestaZIne sorge per effetto del pagamento dell'indennizzo al terzo danneggiato;
prima di quel momento nessun credito ha
10 l'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e quindi nessun diritto da esercitare nei confronti di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 10351/2000; Cass. n. 6893/2005; Cass. n. 17963/2017).
Ciò premesso, nel caso in esame la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 3, è del tutto esclusa poiché è stato accertato - in sede di procedimento penale versato in atti - che la madre del defunto , , non è A_ Parte_2 stata neppure indagata, atteso che, la circolaZIne del veicolo è avvenuta contro la sua volontà
(v. doc. n.
2-3 fasc. parte attrice).
Per tali motivi, la suddetta ecceZIne preliminare di difetto di legittimaZIne attiva di
[...] come sollevata da parte convenuta è da ritenersi del tutto infondata. Parte_2
Per ciò che concerne, ancora, l'ecceZIne di difetto di legittimaZIne passiva della
[...] quale Impresa Designata dal Fondo di Garanzie Vittime della Strada ex art. 286 CP_11
D.lgs. n. 209/2005 occorre innanzitutto precisare che l'art. 283 D. Lgs. 209/2005 dispone che:
“Il di garanIA per le vittime della strada, costituito presso la Consap, risarcisce i danni CP_10 causati dalla circolaZIne dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicuraZIne, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicuraZIne;
d) il veicolo sia posto in circolaZIne contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locaZIne finanIAria”.
Orbene, secondo quanto eccepito da parte della Compagnia in primo Controparte_11 luogo, non vi sarebbe nessuna prova in giudiZI in ordine alla circostanza secondo la quale il motoveicolo non fosse coperto da assicuraZIne al momento del fatto.
Tale circostanza, però, è stata smentita dalla documentaZIne allegata in atti da parte attrice e, in particolare, dal verbale dei Carabinieri della StaZIne di Soverato, nel quale è stato accertato che il motoveicolo al momento del sinistro fosse sprovvisto della necessaria assicuraZIne per responsabilità civile (v. Verbale dei Carabinieri di Soverato, doc. n. 1 fasc. parte attrice).
In secondo luogo, parte convenuta, richiamandosi alla lettera D del D.lgs. n. 209/2005, ritiene che parte attrice non abbia fornito prova del fatto che il motoveicolo era stato posto in circolaZIne contro la volontà del proprietario e che il de cuius fosse consapevole della circolaZIne illegale.
Al riguardo, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha statuito che:
“In tema di assicuraZIne obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolaZIne dei veicoli a
11 motore, in conformità a quanto stabilito dalle direttive 84/5/CEE e 90/232/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislaZIni naZInali in materia di assicuraZIne della responsabilità civile derivante dalla circolaZIne di autoveicoli, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale ne sia la veste e la qualità, non potendo l'assicuratore avvalersi per negare il risarcimento di disposiZIni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitaZIne alla guida”. (cfr. Cass.
n. 15982/2023 Cass., n. 12687/2015; Cass. n. 19963/2013; Cass. n 13738/2020; Cass. n.
34788/2021).
La Suprema Corte prosegue precisando che alla luce della direttiva europea sopra richiamata, la non indennizzabilità del danno patito dal terzo trasportato sarebbe prevista solo ove l'organismo offra dimostraZIne che questi era a conoscenza della illegale circolaZIne del veicolo.
Quindi, l'onus probandi della consapevolezza del difetto di assicuraZIne, incombe, secondo la norma comunitaria in capo all'assicuratore.
Peraltro, la stessa Suprema Corte ha chiarito che: “l'onere di provare la consapevolezza dell'illegale circolaZIne del mezzo deve essere posta, in base ad una lettura orientata in senso euro unitario, è in capo all'assicuratore, al fine di garantire la massima proteZIne possibile dei diritti del terzo danneggiato” (Cass. n.
12231/2019).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame non vi è alcuna prova della circostanza che il defunto fosse consapevole del difetto di assicuraZIne, né della circolaZIne illegale A_ del motoveicolo, né tantomeno la convenuta Compagnia di AssicuraZIne ha fornito tale prova, nonostante fosse suo preciso onere.
Di conseguenza, l'ecceZIne di difetto di legittimaZIne passiva della in Controparte_11 qualità di Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 d.lgs. n.
09/2005 non può trovare alcun accoglimento nel presente giudiZI.
Entrando, invece nel merito della presente controversia, si ritiene che la stessa sia fondata e viene accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Innanzitutto, occorre premettere che in tema di onere probatorio occorre richiamare quanto statuito nell'art. 2697 cod. civ. il quale afferma che: “l'onere della prova relativo ai fatti costitutivi del diritto per cui si agisce grava sull'attore, laddove l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha provato l'esistenza dei fatti costitutivi”.
12 Ebbene, con riferimento all'importanza che assume la prova sulla ricorrenza del nesso di causalità, in generale è da tenere presente che in materia di responsabilità civile da fatto illecito, come quella per cui è controversia, il nesso eZIlogico, essendo uno degli elementi costitutivi della fattispecie che dà luogo all'aZIne risarcitoria, fa parte della res in iudicium deducta da parte dell'attore, sicché l'onere della prova in ordine all'esistenza del nesso causale tra evento e danno incombe al danneggiato.
Per questo motivo, chi intende richiedere il risarcimento, deve sempre dimostrare che il pregiudiZI si trovi in rapporto di causa-effetto rispetto alla condotta antigiuridica del danneggiante.
Ne consegue che le parti, qualora vogliano sciogliersi da ogni responsabilità nella causaZIne del sinistro, devono dimostrare di aver osservato le norme sulla circolaZIne stradale e, più in generale, le comuni regole di prudenza, e dunque di aver fatto tutto quanto era possibile, date le circostanze del caso concreto, per evitare il verificarsi dello scontro e il prodursi di eventuali danni (cfr.Cass. n. 21228/2016).
Ciò detto, per ciò che concerne l'an debeatur, dalla documentaZIne versata in atti, è emersa la l'esclusiva responsabilità per la morte di di , conducente A_ Controparte_3 del motoveicolo Yamaha, modello R6, targato AK 87282.
In particolare, nell'informativa redatta dalla StaZIne dei Carabinieri di Badolato e di Soverato, intervenuti sul logo del sinistro, si legge che: “Il si poneva alla guida del motociclo Controparte_3 incurante degli inviti a desistere delle persone lì presenti che avevano intuito il pericolo in quanto coscienti del fatto che entrambi avevano bevuto. Il NO (in stato di forte ebbrezza alcolica come poi constatato), alla CP_3 guida del mezzo percorreva C.so Umberto I di Badolato superiore in salita con direZIne S. Caterina Jonio ed impattava contro la parte posteriore bassa del cassone relativo al ciclomotore Ape Piaggio di che Parte_4 era parcato sul marciapiede dello stesso C.so Umberto I tra due alberelli e ciò, con tutta probabilità, a seguito di perdita di controllo del mezzo, stante i lievi danni riscontrabili nella parte posteriore sul ciclomotore Piaggio Ape
50 ed i danni relativi alla parte anteriore causati con tutta probabilità dall'urto della parte anteriore del ciclomotore contro un albero situato subito dinanzi sullo stesso marciapiede a seguito della spinta in avanti ricevuta dopo dall'impatto del motociclo Yamaha”.
Sempre nella prefata informativa si legge “all'esito degli esami, è risultato positivo al Controparte_3 test di alcolemia per un livello pari a 242 mg/dl (range di riferimento 50)”
13 Inoltre, la responsabilità esclusiva in capo a nella causaZIne del sinistro Controparte_3 stradale nel quale ha perso la vita è stata riconosciuta successivamente dal A_
Tribunale di Catanzaro, il quale ha condannato il alla pena di anni 2 e 20 Persona_3 giorni di reclusione ex art. 444 c.p.p..
Pertanto, da quanto emerso dai rilievi contenuti nella suddetta informativa dei Carabinieri e tenuto conto della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 24/10/2017 è indubbia la responsabilità del nella causaZIne del sinistro stradale. CP_3
A questo punto, si osserva che la ha eccepito altresì il mancato utilizzo Controparte_11 del casco protettivo da parte della vittima, quale elemento da porre in stretto nesso causale con il decesso dello stesso, in quanto l'uso del casco avrebbe potuto evitare o almeno diminuire le conseguenze dell'incidente.
Al riguardo, da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, detta circostanza è stata smentita dalle dichiaraZIni rese dai testimoni.
In particolare, il teste di parte attrice , escusso all'udienza del 05/03/2020 ha Testimone_1 così dichiarato: “posso dire che quando sono arrivato io, dopo pochi minuti, ho visto a A_ terra con il casco” (v. verbale del 05/03/2020).
Anche il teste escusso alla medesima udienza ha precisato: “posso dire che quando Testimone_2 il ha preso la moto ed il ha occupato la parte posteriore, ho visto che Controparte_3 A_ aveva il casco. Ho visto anche dopo lo scontro il corpo del che indossava il casco” (v. A_ verbale del 05/03/2020).
Di contro, i testi e , Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, Testimone_3 Testimone_4 escussi rispettivamente in data 05/03/2020 e il 01/03/2021 hanno invece riferito di non aver trovato il casco protettivo e di non averlo rinvenuto nelle vicinanze del sinistro (v. dichiaraZIni verbale d'udienza del 05/03/2020 e 01/03/2020, all. in atti).
Orbene, di particolare importanza appare quanto accertato in sede di CTU nel procedimento penale, dott.ssa , la quale nella propria relaZIne medico-legale ha così concluso: Persona_2
“la causa della morte del Sig. è da ricondurre ad arresto cardio circolatorio da shock A_ traumatico secondario a trauma cranio facciale e toracico con laceraZIne degli organi interni da trauma stradale.
Invero la morte del è dunque in nesso causale materiale diretta con il sinistro de quo. La A_ presenza delle lesioni ecchimotiche al collo precedentemente descritte è compatibile con l'uso del casco protettivo (v. pag. 9 relaZIne medico-legale CTU dott.ssa , doc. n. 4 fasc. parte attrice). Persona_2
14 Si può ritenere provato l'uso del caso da parte di al momento dell'incidente A_
Quindi, accertata la presenza del nesso causale ed esclusa la circostanza del mancato uso del casco, deve essere esaminato il quantum della pretesa risarcitoria formulata dagli odierni attori e degli intervenuti, i quali hanno chiesto iure proprio il risarcimento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al danno morale e danno parentale per la morte del proprio congiunto . A_
Preliminarmente, si osserva che, a prescindere dal nomen iuris attribuito al danno, il risarcimento dello stesso deve essere riferito al concreto pregiudiZI allegato, senza la possibilità di duplicaZIni risarcitorie (Cass. Sez. Un. n. 26972/2008).
Passando ad esaminare singolarmente le sopra riportate voci di danno, con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, si ritiene che le domande iure proprio relative a danno morale ed esistenIAle dovute al venir meno del legame con il deceduto devono essere valutate unitariamente posto che il danno da perdita del rapporto parentale, secondo costante interpretaZIne della giurisprudenza di legittimità, intende ristorare il familiare dal pregiudiZI subito sotto il duplice profilo morale, quanto alla sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto di comunanza familiare, e dinamico relaZInale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 28989 del 11/11/2019, di recente, n.
5769/2024).
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico relaZInale nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in consideraZIne dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno con il danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cass. n. 9010/2022, Cass. n. 28989/2019, Cass. n.
28220/2019 e Cass. n. 25843/2020).
Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che ST e vittima, nonostante il legame di parentela, fossero tra loro indifferenti o in odio, al punto tale da escludere che il primo abbia sofferto per la morte della seconda.
15 Tanto chiarito, nulla quaestio sulla risarcibilità del danno subito dalla madre Parte_2
dal fratello convivente e dalla OR convivente
[...] Parte_1 Parte_3 in quanto relativo a soggetti legati da uno strettissimo vincolo di parentela, la cui estinZIne lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci, tenendo anche conto della convivenza, che implica un rapporto quotidiano di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto, assistita da una presunZIne "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo" (cfr. Cass. n. 9010/2022).
Anche per ciò che concerne la posiZIne degli intervenuti, (GI di I grado CP_5 del defunto), (NO del defunto), (NN del defunto), CP_12 A_
(IN di I grado del defunto), (GI Controparte_8 Controparte_7 di I grado del defunto), (ZI di I grado del defunto), (IA Controparte_6 Controparte_4 di I grado del defunto) la recente giurisprudenza della CassaZIne ha riconosciuto la risarcibilità del danno nei loro confronti a titolo di danno da rapporto parentale, a seguito del decesso del proprio familiare (cfr. Cass. n. 25541/2022; Cass. n. 24140/2023; Cass. Ord. n. 13540/2023).
Ciò premesso, in sede di prova testimoniale, la teste rispondendo al Testimone_5 capitolo di prova secondo cui: “Vero che, il de cuius aveva con i fratelli e la madre un A_ rapporto familiare di grande affetto, in particolare con la mamma che rappresentava un importante punto di riferimento?”, ha così risposto: “vera la circostanza, all'epoca dei fatti mio fidanzato e A_ che riconosco nelle foto allegate, aveva con la madre e con i fratelli un rapporto di grande affetto”, mentre l'altra teste ha riferito: “vera la circostanza, tanto posso dire perché sono la fidanzata ormai Testimone_6 da dieci anni del fratello ovvero e pertanto posso riferire che i rapporti A_ Parte_1 erano molto stretti”;
Ancora, rispondendo alla domanda “vero che, de cuius essendo venuto a mancare la A_ figura paterna in tenera età, ricomprendo il ruolo di fratello maggiore, è stato sempre considerato come un padre dai fratelli e mantenendo con gli stessi un rapporto affettivo costante e Parte_1 Parte_3 duraturo”, ha riferito “posso riferire che essendo il primogenito Testimone_5 A_ della famiglia era cresciuto in fretta vista la mancanza del padre in tenera età e ricopriva un ruolo di riferimento all'interno del nucleo familiare”, mentre la teste ha dichiarato: “Posso riferire che Testimone_6
vedeva il fratello come un padre, ritenendolo più grande ed avendolo come punto di Parte_1 _1 riferimento”. Sul capitolo di prova “Vero che il de cuius ritratto nelle foto dall'all 1 A_ all'all. 6 ha attivamente partecipato alla vita della famiglia composta da madre e fratelli e Pt_3 Pt_1
16 condividendo con gli stessi ogni momento di vita quotidiana partecipando attivamente e con gioia a _1 qualunque ricorrenza speciale”, sempre la teste ha riferito “confermo la circostanza Testimone_5 come sopra detto avendo un rapporto abbastanza stretto con i familiari. Tanto posso dire perché con _1 eravamo fidanzati ufficialmente e spesso frequentavo la sua casa anche in occasioni di festività ed eventi particolari”, mentre la sig.ra ha riferito: “confermo la circostanza come sopra detto avendo Testimone_6 un rapporto abbastanza stretto con i familiari”.
Inoltre, rispondendo alla domanda “Vero che, il defunto era considerato, trattato e A_ sostenuto dagli zii e come un figlio ed aveva con gli stessi un rapporto familiare di CP_4 Controparte_6 grande affetto costante e duraturo” e “Vero che , il defunto era considerato come un fratello A_ dai cugini e , ed aveva con gli stessi un rapporto familiare CP_5 CP_7 Controparte_8 di grande affetto costante e duraturo”, la teste ha precisato: “confermo la circostanza perché Testimone_7 io abito vicino e vedevo spesso questi nipoti andare dalla IA e con me la stessa trattava con Controparte_4 grande affetto gli stessi, era quasi come una seconda madre e lo stesso posso dire anche per i cugini che si trattavano come fratelli”, mentre il successivo teste ha riferito: “confermo la Testimone_8 circostanza perché io ero molto amico con sin da quando eravamo ragazzi, vedevo spesso A_ andare dalla IA ed aveva buoni rapporti con questa e con i cugini”. _1
Quindi, dalla documentaZIne versata in atti da parte attrice e dalla prova testimoniale, si può ritenere che gli odierni attori e intervenuti abbiano fornito adeguata prova in giudiZI in ordine alla circostanza che tra gli stessi e vi sia stato un stretto rapporto affettivo A_ nonché di convivenza stabile con la madre e il fratello e la OR minori, protrattosi ininterrottamente fino alla morte del loro congiunto avvenuto in data 20/07/2014.
Conseguentemente, si ritiene che debba essere riconosciuto nei confronti degli attori e degli intervenuti il risarcimento del danno da perdita da rapporto parentale.
Tanto premesso, in punto di quantificaZIne di tale danno, si osserva che, in mancanza di parametri di quantificaZIne analitica, il danno da perdita del rapporto parentale è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Trib. Milano, sent. n. 6059/2022), sulla base delle tabelle integrate a punti ed elaborate dall'Osservatorio di Milano, in quanto risultano coerenti con i principi di diritto enunciati dalla sentenza della Corte di CassaZIne n. 10579/2021 («In tema di liquidaZIne equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutaZIne delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudiZI a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto
17 parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adoZIne del criterio a punto, l'estraZIne del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencaZIne delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del ST, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicaZIne dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situaZIne, salvo che l'ecceZInalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivaZIne, una liquidaZIne del danno senza fare ricorso a tale tabella») e possono essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidaZIne equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
La conferma dell'applicabilità anche delle tabelle di Milano per la liquidaZIne del danno in esame è stata poi confermata dalla pronuncia della Suprema Corte n. 37009 del 16/12/2022, che ha riconosciuto che “Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidaZIne equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulaZIne "a forbice") che prevede l'attribuZIne dei punti in funZIne dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relaZIne affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutaZIne equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivaZIne” (cfr. ordinanza citata e, in senso conforme, n. 5948 del 28/02/2023, n. 8265 del 22/03/2023).
Orbene, in applicaZIne delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti”, aggiornate al 2024, il danno da perdita del rapporto parentale va pertanto liquidato secondo i criteri di seguito specificati:
1) in favore della madre convivente che all'epoca dei fatti aveva 43 anni, Parte_2 dovrà essere corrisposta la somma di € 340.257,00 per 72 punti totali riconosciuti (valore del punto base € 3.911,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), della convivenza (16 punti), dell'età della vittima (25 anni: 24 punti), dell'età del genitore ST
(43 anni: 20 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (2 figli: 12 punti);
2) in favore del fratello convivente la somma di € 140.934,00 per 68 punti Parte_1 totali riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 20 punti), dell'età del fratello ST
(24 anni: 18 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (12 punti);
18 3) in favore della OR convivente , la somma di € 144.330,00 per 70 punti Parte_3 totali riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 20 punti), dell'età della OR ST
(15 anni: 20 punti) e della presenza nel nucleo familiare di altri familiari conviventi (12 punti);
4) in favore della IA la somma di € 106.974,00 per 48 punti totali Controparte_4 riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età della IA ST (47 anni: 14 punti);
5) in favore dello ZI la somma di € 103.578,00 per 46 punti totali Controparte_6 riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età dello ZI ST (52 anni: 12 punti);
6) in favore del NN , la somma di € 100.182,00 per 44 punti totali A_ riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età del NN ST (69 anni: 10 punti);
7) in favore della NO la somma di € 96.786,00 per 42 punti totali riconosciuti CP_12
(valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (15 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età della NO ST (74 anni: 8 punti);
8) in favore della GI la somma di € 61.321,00 per 40 punti totali CP_5 riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (12 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età della GI ST (27 anni: 10 punti);
9) in favore del IN , la somma di € 66.038,00 per 42 punti totali Controparte_8 riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (12 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età del IN ST (19 anni: 12 punti);
10) in favore della GI la somma di somma di € 61.321,00 per 40 Controparte_7 punti totali riconosciuti (valore del punto base € 1.698,00) in consideraZIne della qualità e intensità della relaZIne (12 punti), dell'età della vittima (25 anni: 18 punti), dell'età della GI ST (29 anni: 10 punti).
19 Sulla menZInata somma, devalutata al giorno del decesso (20/07/2014) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicaZIne della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo.
In merito, poi, al riconoscimento del danno morale ed esistenIAle in favore dei congiunti della vittima, si osserva che, come già in precedenza esposto, le domande relative al risarcimento del danno morale ed esistenIAle dovute al venir meno del legame con il deceduto sono da ritenersi valutate unitariamente e ricomprese nel danno da perdita del rapporto parentale, in quanto tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudiZI subito sotto il duplice profilo morale, quanto alla sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il rapporto di comunanza familiare, e dinamico relaZInale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita
(Cass. Civ., sez. III, n. 28989 del 11/11/2019, di recente n. 5769/2024).
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene di dover accogliere la domanda formulata nel presente giudiZI dagli attori (madre del defunto Parte_2 _1
) , (fratello del defunto ),
[...] Parte_1 A_ Parte_3
(OR del defunto ) e dagli intervenuti (NN del A_ A_ defunto ), (ZI di I grado del defunto A_ Controparte_6 _1
), (IN di I grado del defunto ),
[...] Controparte_8 A_
(NO del defunto ), (IA di I grado del CP_9 A_ Controparte_4 defunto ), (GI di I grado del defunto A_ CP_5 _1
) (GI di I grado del defunto ), nei
[...] Controparte_7 A_ confronti della in persona del suo legale rappresentante pro tempore quale Controparte_11
Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, nei seguenti termini: risarcimento del danno da perdita del congiunto : A_
- in favore del madre convivente , la somma di € 340.257,00; Parte_2
- in favore del fratello convivente , somma di € 140.934,00; Parte_1
- in favore della OR convivente , la somma di € 144.330,00; Parte_3
- in favore della IA la somma di € 106.974,00; Controparte_4
20 - in favore dello ZI la somma di € 103.578,00; Controparte_6
- in favore del NN , la somma di € 100.182,00; A_
- in favore della NO la somma di € 96.786,00; CP_12
- in favore della GI la somma di € 61.321,00; CP_5
- in favore del IN , la somma di € 66.038,00; Controparte_8
- in favore della GI , la somma di somma di € 61.321,00; Controparte_7 sulle menZInate somme, devalutate al giorno del decesso (20/07/2014) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicaZIne della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo.
Infine, si respinge la domanda di refusione delle spese stragiudiIAli sostenute prima della notifica dell'atto di citaZIne in quanto sfornita di prova.
Le spese di lite sono poste a carico della secondo il principio della Controparte_11 soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, facendo applicaZIne dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n.147/2022, scaglione come da valore della causa individuato sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. 10984/2021) in quello da € 260.001 ad € 520.000 nei confronti di , e in quello da € 52.001 ad € 260,000 per Parte_2
e e gli intervenuti, con distraZIne ex art. 93 c.p.c. in favore Parte_1 Parte_3 dei procuratori costituiti che si sono dichiarati antistatari e ne hanno fatto richiesta.
Nulla sulle spese nei confronti di e Consap in ragione della loro contimacia. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, ecceZIne e difesa respinte:
- Accoglie la domanda formulata nel presente giudiZI da (madre Parte_2 del defunto ) , (fratello del defunto A_ Parte_1 _1
), (OR del defunto ) e dagli intervenuti
[...] Parte_3 A_
(NN del defunto ), (ZI di I A_ A_ Controparte_6 grado del defunto ), (IN di I grado A_ Controparte_8 del defunto ), (NO del defunto ), A_ CP_9 A_
21 (IA di I grado del defunto ), Controparte_4 A_ CP_5
(GI di I grado del defunto ) (GI di I A_ Controparte_7 grado del defunto ), nei confronti della in A_ Controparte_11 persona del suo legale rappresentante pro tempore quale Impresa Designata dal Fondo di
GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n. 209/2005, e per l'effetto:
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_11 quale Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n.
209/2005, al pagamento delle seguenti somme a titolo di risarcimento del danno da perdita del congiunto:
- in favore del madre convivente , la somma di € 340.257,00; Parte_2
- in favore del fratello convivente , somma di € 140.934,00; Parte_1
- in favore della OR convivente , la somma di € 144.330,00; Parte_3
- in favore della IA la somma di € 106.974,00; Controparte_4
- in favore dello ZI la somma di € 103.578,00; Controparte_6
- in favore del NN , la somma di € 100.182,00; A_
- in favore della NO , la somma di € 96.786,00; CP_9
- in favore della GI la somma di € 61.321,00; CP_5
- in favore del IN , la somma di € 66.038,00; Controparte_8
- in favore della GI , la somma di somma di € 61.321,00; Controparte_7 sulle menZInate somme, devalutate al giorno del decesso (20/07/2014) e rivalutate anno per anno in base all'indice ISTAT FOI fino alla presente pronuncia, dovranno essere corrisposti gli interessi compensativi a tasso legale, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicaZIne della presente sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo;
- Respinge la domanda di rifusione delle spese stragiudiIAli affrontate prima del l'introduZIne del presente giudiZI;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_11 quale Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n.
209/2005, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_2 liquidate in € 11.229,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatore Staiano;
22 - Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_11 quale Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n.
209/2005, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...]
, che si CP_9 Controparte_4 CP_5 Controparte_7 liquidano in € 7.052,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, per ciascuno di loro, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatore Staiano;
- Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_11 quale Impresa Designata dal Fondo di GaranIA Vittime della Strada ex art. 286 D.lgs. n.
209/2005, alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , Parte_3 _1
, , che si liquidano in € 7.052,00,
[...] Controparte_6 Controparte_8 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura prevista dalla normativa vigente, per ciascuno di loro, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Salvatore Nardò;
- nulla sulle spese di lite nei confronti di e Consap in ragione della Controparte_3 loro contumacia.
Catanzaro, lì 12/01/2025 Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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