Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Nr. 2757/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
In composizione collegiale nelle persone di
Loredana Giglio Presidente est.
Gaia Muscato Giudice
Elena Stramaccioni Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al nr. 2757/2024 del registro degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
, , nata ad [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Castiglione del Lago in Via Ignazio Silone n. 35, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , CF. , nato a Persona_1 C.F._2
TE il 26.10.2023 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Maiorca del Foro di Perugia, CF.
ed elettivamente domiciliata in Perugia presso il Suo Studio in Piazza C.F._3
Danti n. 28,
ATTRICE Nei confronti di
, CF. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._4 residente in [...], quale padre ed erede di nato a [...] Persona_2 del Lago il 22.12.2003 e prematuramente deceduto il 10 marzo 2023 a Corciano,; CP_2
CF. , nata a [...] il [...] e residente in Castiglione del Lago
[...] C.F._5 in Via Ignazio Silone n. 35, quale madre ed erede di nonché entrambi anche Persona_2 nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3
CF. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Silone n. 35, fratello ed erede di Persona_2
CONVENUTO
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minorenne
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 4.3.2025
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. anche quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
nato il [...], ha convenuto in giudizio i signori e
[...] Controparte_1 [...]
( anche quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore CP_2 Persona_3 chiedendo accertarsi in via giudiziale che il minore è figlio di figlio e fratello Persona_2 dei convenuti, deceduto in data 10.3.2023 a Corciano. Ha esposto a fondamento della domanda che : il figlio è nato dalla relazione affettiva con nato a [...] Per_1 Persona_2 del Lago il 22.12.2003 e prematuramente deceduto il 10 marzo 2023 a Corciano, a seguito di un sinistro stradale;
i convenuti sono rispettivamente madre, padre e fratello minore, nonché eredi legittimi, del giovane il rapporto affettivo esistente con il giovane Persona_2 Per_2 era noto ai congiunti ed amici;
nel febbraio del 2023, dopo che i due giovani avevano
[...] scoperto di aspettare un bambino, avevano deciso di trasferirsi a vivere in un appartamento della famiglia di lei, sito a Terontola, proprio in vista della nascita del piccolo;
è stato richiesto CP_1
l'esame dell'aplotipo del cromosoma Y ad uso legale, così da evitare la riesumazione del cadavere del giovane l'analisi è stata condotta presso il laboratorio Genetics 2000 srl, sito in Per_2
Perugia in Via Martiri dei Lager 5, che ha effettuato i tamponi buccali sul piccolo Persona_4
e sul nonno paterno, , nato a [...] il [...], genitore di Controparte_1
; e' stata poi eseguita sui campioni prelevati l'indagine molecolare dell'aplotipo Persona_2 del cromosoma y presso il laboratorio AMES group, sito in Casalnuovo di Napoli, in via Padre
Carmine Fico n. 24, che ha accertato che il piccolo condivide con , Per_1 Controparte_1 nonno paterno, lo stesso aplotipo del cromosoma. Ha concluso chiedendo che sia accertato che il minore è figlio di con assegnazione del cognome paterno Persona_1 Persona_2 in sostituzione di quello materno.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio si sono costituiti in giudizio i convenuti che hanno dedotto di essere a conoscenza del rapporto di frequentazione tra il figlio e Parte_1 nonché del suo stato di gravidanza e dell'attesa dei due giovani per la nascita del bambino, drammaticamente interrotta dal sinistro stradale nel quale ha perso la vita;
Persona_2 hanno confermato che è stato eseguito esame aplotipo del cromosoma Y al fine di evitare la riesumazione delle spoglie di ed hanno concluso per l'accoglimento della domanda. La Per_2 causa, non ritenendosi necessario procedere, in assenza di contestazioni ed alla luce della documentazione acquisita in giudizio, è stata discussa all'udienza di comparizione delle parti e rimessa al Collegio per la decisione.
2.L'azione di dichiarazione giudiziale di paternità, di cui all'art. 269 c.c., ha lo scopo di garantire al figlio nato fuori dal matrimonio il diritto a conseguire il riconoscimento in via giudiziale della propria filiazione. L'oggetto dell'accertamento è il dato biologico della procreazione e, a seguito della riforma introdotta con legge 19.05.1975 n. 151, la paternità può essere provata con ogni mezzo, essendo venuta meno l'originaria previsione che vincolava il riconoscimento di paternità naturale alla ricorrenza di casi tassativamente elencati, benché, ai sensi del 4 comma dell'art. 269
c.c., la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione della madre, come pure l'esistenza di rapporti tra madre e preteso padre possono, però, concorrere, in uno ad altri elementi presuntivi, a formare il convincimento del giudice. Essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre, la prova del dato biologico della procreazione da parte di un soggetto che si assume essere padre di altra persona può essere fornita, essenzialmente, per presunzioni. La giurisprudenza ha chiarito che anche il contegno processuale della parte può di per sé solo costituire la base di un ragionamento presuntivo e assurgere così a fondamento della decisione del giudice (ex multis, Cass. n. 9307 del 19/09/1997,
n. 3976 del 19/03/2002, n. 18224 del 22/08/2006, n. 12971 del 24/07/2012). Nel caso in esame non
è contestato che avesse una stabile relazione affettiva con Parte_1 Persona_2 nota ai congiunti ed amici e vissuta alla luce del sole ( cfr. tra l'altro all. 5 atto di citazione) e che al momento del decesso di era in stato di gravidanza ( cfr. certificazione medica all. 4 atto Per_2 di citazione). Il padre di ( nonno del minore) si è spontaneamente sottoposto, Persona_2 prima dell'instaurazione del procedimento, ad esame molecolare del DNA che ha riscontrato che il minore condivide con il padre di lo stesso aplotipo del cromosoma Y a mezzo Persona_2 di test c.d. di paternità “ indiretto” che ha, per notoria valutazione scientifica, un riscontro di attendibilità sul legame “ biologico” paterno pari al 99%. Tali risultanze che non sono state contestate in sede giurisdizionale dai congiunti/eredi del defunto , consentono Persona_2 di ritenere inequivocabilmente accertato che il minore è nato dalla relazione Persona_1 intercorsa tra e e che quest'ultimo è dunque il padre. Parte_1 Persona_2
L'attrice ha chiesto che al figlio minore sia assegnato il cognome paterno in sostituzione di quello materno e tale richiesta può essere accolta posto che l'art. 262 c.c., novellato dal D.Lgs. n.
154/2013, il figlio, a seguito del riconoscimento successivo (nonché a seguito della sentenza dichiarativa dello status filiationis), può conservare il cognome materno oppure può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.
Le spese di lite, considerando l'adesione dei convenuti alla domanda e la natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede, ogni altra domanda o eccezione disattesa :
1) Dichiara che nato a [...] il [...] deceduto il 10 Persona_2 marzo 2023 a Corciano è il padre del minore nato il [...] a Persona_1
TE ( atto di nascita nr. 95 P. 2 anno 2023 Comune di Castiglione del Lago) e dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago provveda alle annotazioni ed adempimenti di legge con sostituzione del cognome materno con quello paterno ( Per_2 2) Dispone che la cancelleria provveda a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castiglione del Lago per provvedere agli adempimenti indicati al capo 1).
Dichiara le spese di lite interamente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 4.4.2025 – 9.4.2025 Il Presidente