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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/03/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 6308/2023
All'udienza collegiale del giorno 06/03/2025 ore 12:00
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ROMITI MASSIMO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti GRECO VALENTINA;
presente
***
Le parti discutono oralmente la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento, ed opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esisto della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale. L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Mariarosaria Budetta
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 6308/2023
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12/02/2019 ZA di ha convenuto in giudizio al Controparte_1 Parte_1
fine di sentir dichiarare la responsabilità della convenuta in ordine all' evento occorso in data 3 ottobre 2015 ore 13.00 allorquando, mentre si trovava a percorrere a piedi Via Cassia in Loc. La Storta (RM), rimaneva incastrato con il piede sinistro in una fenditura fra i sampietrini, cadendo a terra e riportando lesioni personali. Ha chiesto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale d Roma rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro occorso al sig. è da ascrivere all' esclusiva Controparte_1
responsabilità di a norma dell' art. 2051 c.c. e, per l' Parte_1
effetto, condannare in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore, a corrispondere in favore dell' attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, la somma pari ad € 320.700,84 comprensiva del danno fisico e morale nonché delle spese mediche – ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia così come
verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, anche mediante
CTU ed anche in via equitativa, con refusione delle spese sostenute, rivalutazione monetaria, interessi legali dal giorno del fatto all'
effettivo soddisfo ed interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla notifica del presente atto all' effettivo soddisfo…”.
2. si è costituita in giudizio opponendosi all'avversa Parte_1
domanda e chiedendone il rigetto;
in subordine ha chiesto ridursi la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma cod. civ., secondo la gravità della colpa dell'attore in una misura pari almeno al
50% in mancanza di altri criteri utilizzabili e, per l'effetto, condannare essa convenuta al pagamento di quanto sarà ritenuto di giustizia.
3. Con sentenza del 16/ 17.11.2023 il Giudice accoglieva la domanda giudiziale del sig. di CO condannando la Controparte_1
convenuta al pagamento della somma di 161.067,00 Parte_1 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza , le spese di
CTU per € 914,00 e gli onorari legali per € 14.103,00, le spese per €
1.241,00 oltre accessori di legge.
4. Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello
[...]
censurando :1) Arbitraria ed erronea interpretazione delle Pt_1
risultanze istruttorie per omessa valutazione di prove, errata valutazione degli elementi oggettivi, travisamento dei fatti, carenza di
motivazione sulla istruttoria e sulla documentazione prodotta. Omessa
e/o errata valutazione del Giudicante sulla dichiarazione resa dal testimone . Errore nei presupposti ed errata Testimone_1
valutazione degli elementi oggettivi, travisamento dei fatti. Omessa valutazione del Giudicante di prove documentali fotografiche dedotte
in giudizio contraddittorie con la dinamica della dichiarazione del teste
. Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie Testimone_1
per omessa valutazione di prove, per contraddittorietà/discordanza
della dinamica resa dal teste con la posizione della fessura 4) Errore del Giudicante per non aver preso in considerazione che la fessura non
si trovava tra le due auto parcheggiate, bensì tra le auto parcheggiate parallelamente alla strada ed il muro di cinta nella parte interna dell' ampio marciapiede, ovvero in una zona non interessata dal parcheggio delle auto ma un percorso “possibile “ per il transito dei pedoni. Tale situazione rendeva impossibile alla teste di vedere la reale dinamica della caduta dell' attore sia perché vi erano delle vetture parcheggiate parallelamente, sia perché in quel momento il teste stava conducendo una vettura con la guida a sinistra, sia infine perché era troppo distante. …Il giudicante nelle motivazioni della sentenza non ha preso atto di quanto dichiarato dall' attore ovvero che in quel momento “ andava di fretta”
5.Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza.
6.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione orale ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. nella quale i procuratori si sono riportati ai rispettivi atti difensivi la Corte ha deciso la causa mediante lettura del presente provvedimento .
7.L' appello è fondato.
L' appellante censura, in primo luogo, la erronea ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale sulla scorta delle inattendibili dichiarazioni rese dalla testimone , in quanto contrastanti con la documentazione Testimone_1
fotografica allegata e confermata dalla medesima .Documentazione che,
peraltro, risulterebbe incompatibile con la descrizione dei fatti contenuta negli atti difensivi di parte attrice e con le modalità della caduta . E ciò sia per quanto attiene alla individuazione del punto ove la stessa si è verificata
(ovverossia nello spazio esistente tra una di queste autovetture e il muro di cinta che corre parallelo alla strada piuttosto che dopo le autovetture parcheggiate in sosta vietata come dedotto dall' attore , bensì nello spazio esistente tra una di queste autovetture e il muro di cinta che corre parallelo alla strada ) , che all' esatta ubicazione e alle dimensioni della fessura dedotta (risultando dalle fotografie allegate trasversale rispetto alla strada e al muro di cinta laddove, secondo la versione descritta in citazione, la stessa sarebbe stata verticale e per la sua dimensione inidonea a determinare la caduta). Dalla reale dinamica dei fatti deriverebbe la inattendibilità della testimone anche sotto altri profili, non avendo la medesima potuto vedere dalla posizione in cui si trovava ( alla guida dell' autovettura che percorreva la strada costeggiata a sinistra dal marciapiede lastricato di sampietrini ),
come si era verificata la caduta né tantomeno la fessura tra sampietrini descritta nelle dichiarazioni rese .
Le censure sulla erronea ricostruzione della dinamica dei fatti sono fondate.
Non risulta invero condivisibile quanto ritenuto in motivazione : “…Ciò premesso, si ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per
affermare la responsabilità della p.a. convenuta. Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese dalla teste sig.ra , sulle quali non Testimone_1
vi è motivo di dubitare, anche perché non contrastate da alcun altro elemento in contrario. Risulta in particolare che l'attore stava passando tra
le autovetture in sosta vietata per salire sul marciapiede in un tratto
ricoperto di sampietrini allorquando gli si bloccava la gamba e cadeva a terra;
la teste ha aggiunto di essere scesa dalla sua autovettura per soccorrere l'attore e di aver notato che il piede sinistro si era incastrato tra due sampietrini;
ha anche confermato che la fenditura tra i due sampietrini
si trovava fra i veicoli parcheggiati in sosta vietata sul marciapiede ed ha
anche confermato che le fotografie prodotte da parte attrice ritraggono lo stato dei luoghi e la fenditura presente tra i due sampietrini. Va dunque affermata la responsabilità di in ordine all'accaduto, avendo Parte_1
il danneggiato provato il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre
l'amministrazione convenuta non ha fornito la prova liberatoria del fortuito che su di essa incombeva non avendo dimostrato che il danno si è verificato per un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale..
La sentenza si fonda principalmente sulla convergenza tra le dichiarazioni rese dalla testimone escussa e le fotografie prodotte da parte Tes_1
attrice che secondo il Tribunale confermerebbero l' assunto della caduta dell'attore secondo le modalità dedotte in citazione.
Tuttavia. per quanto attiene alla dichiarazione resa dalla testimone
[...]
sussistono valide ragioni per dubitare della sua attendibilità, Tes_1
attesochè la medesima conferma sia le circostanze dedotte nel cap.n. 2 della memoria istruttoria ex art. 13 n. 2 c.p.c.( 2.”Vero che, dopo aver superato sulla sinistra l'ufficio postale di Piazza della Visione, rallentava per cercare un posto per parcheggiare la sua autovettura lungo la strada, quando
vedeva sul marciapiede alla sua destra il sig. che, salito Controparte_1
sul medesimo marciapiede, districandosi fra le auto in sosta vietata, ivi parcheggiate, rimaneva incastrato con il piede sinistro in una fenditura fra
i sanpietrini mentre il resto del corpo veniva proiettato in avanti, girando su se stesso per poi ripiombare di schianto sul marciapiede”), che la riferibilità delle fotografie che le vengono mostrate alla situazione dei luoghi ove si verificò la caduta. Fotografie che, tuttavia, sconfessano la descrizione delle modalità della verificazione della caduta contenute negli atti difensivi, in quanto ritraggono uno spazio di marciapiede lastricato da sampietrini, ricompreso tra un' autovettura a sinistra in sosta vietata e un muro di cinta che corre parallelo alla strada, ovverossia uno spazio destinato al passaggio dei pedoni diversamente da quanto dedotto nei capitoli di prova , ed evidenziano una fessura verticale tra due sampietrini che deve ritenersi incompatibile con le modalità dell' attraversamento descritte . Invero l' attore affermava di essere caduto a terra mentre passava tra alcune autovetture parcheggiate in sosta vietata e che nel salire su un marciapiede ricoperto di sampietrini , restava incastrato con il piede sinistro nella fessura esistente tra due sampietrini .
Orbene la contraddittorietà tra la versione dei fatti dedotta nei capitoli della prova testimoniale e la documentazione fotografica allegata non può non inficiare la veridicità dei fatti e la stessa validità delle ragioni di accoglimento della domanda nei confronti dell' amministrazione comunale responsabile del fatto ex art. 2051 c.c. , laddove dalla disamina completa degli elementi probatori emerge che la danneggiata non ha assolto all' onere probatorio gravante sulla medesima di provare in modo certo le modalità della caduta come descritte in citazione .
In disparte tale pur assorbente questione non è ravvisabile la responsabilità dell' amministrazione comunale per l' interruzione del nesso causale dovuto alla condotta colposa del danneggiato .
Secondo i principi ribaditi anche recentemente dal giudice di legittimità
(Cass. 11152/23, in richiamo a Cass. ordd. da 2478 a 2482 del 2018) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e non previbilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Inoltre è stato precisato (v. Cass., Sez. Un. 576/2008) , che la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale
, ovverossia come un antecedente dell' evento stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o di c.d. regolarità causale).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che a fronte della responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi , fa riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa che sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela(Cassazione. civ. Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro (per desumerne l'oggettiva potenzialità dannosa assunta dalla cosa) e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto.
Infatti, allorquando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea
- che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato
– si rientra nell'ambito del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. E' poi noto che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. ( tra le varie , cfr. Cass. 2480/2018, in motivazione: “In altri termini, se è vero
che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare
della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni
prevedibili a chi con quella entri in contatto, è altrettanto vero che
l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata”).
In applicazione dei suestesi principi l' accertamento del nesso di causalità
tra la res e la caduta deve essere rapportato alle caratteristiche peculiari della pavimentazione in sampietrini, che per la loro struttura e conformazione impongono all' utente della strada una maggiore attenzione, oltre che alle condizioni di visibilità e alla prevedibilità della situazione di pericolo desumibile dalle prove .
Per contro dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che nessun rilievo è stato dato alla visibilità e prevedibilità della pavimentazione nonostante che la sua particolare conformazione e struttura irregolare imponeva all' utente della strada di prestare una particolare attenzione, nella fattispecie senz' altro esigibile considerata anche l' ora diurna e le condizioni di tempo che consentivano la perfetta visibilità dei luoghi. Si
segnala sulla necessità di rapportare gli obblighi di manutenzione alla conformazione della pavimentazione realizzata in sampietrini , la recente pronunzia di legittimità Cass. n. 33074/2023 . Nè- si rileva- il Tribunale ha dato atto della conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, seppur risultante da quanto dal medesimo dichiarato in sede di interrogatorio formale, in ordine alla vicinanza della sua abitazione rispetto ai luoghi di causa , così come alle sfavorevoli dichiarazioni rese, sempre in sede di interrogatorio, sulla sua andatura(“andavo di fretta”). Dichiarazioni che seppur temperate dalla attenzione prestata dal' attore nel passaggio , non certo depongono in favore della osservanza delle normali cautele esigibili dall' utente della strada (v. per la sufficiente colposità del comportamento del danneggiato ai fini della incidenza causale concorrente o esclusiva rispetto all' evento dannoso, ordinanza Cass. n. 14228 del 23/05/2023).
In considerazione di quanto sopra l' appello deve accogliersi e in riforma della impugnata sentenza, e rigettarsi le domande proposte con l' atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado sono poste a carico di parte appellata e si liquidano , nella misura indicata nella parte dispositiva in favore di parte appellante, a valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e l' impegno richiesto nello studio e redazione degli atti difensivi , tenendo conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 applicabile ratione temporis, per le controversie di valore indeterminabile complessità bassa , con espunzione delle voci relative alla fase di trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattese , in accoglimento dell' appello e in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma n.16701/2023 pubblicata il 16/11/2023 , così provvede:
-rigetta le domande proposte da di Controparte_1 CP_1
nei confronti di con atto notificato in data 12/2/2019. Parte_1
-condanna di a rifondere a Controparte_1 CP_1 [...]
le spese di lite del doppio grado di giudizio che quanto al primo Pt_1
grado liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, e quanto al secondo grado, in euro 1.138,50 per esborsi ed euro 3.470,03,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge .
Così deciso nella camera di consiglio del 6/3/ 2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta
Sezione V civile
R.G. 6308/2023
All'udienza collegiale del giorno 06/03/2025 ore 12:00
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv./Avv.ti ROMITI MASSIMO;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv./Avv.ti GRECO VALENTINA;
presente
***
Le parti discutono oralmente la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento, ed opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esisto della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale. L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO LA PRESIDENTE
Dott. Claudio Danilo Gallinaro Dott.ssa Mariarosaria Budetta
La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado causa instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero r.g. 6308/2023
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 12/02/2019 ZA di ha convenuto in giudizio al Controparte_1 Parte_1
fine di sentir dichiarare la responsabilità della convenuta in ordine all' evento occorso in data 3 ottobre 2015 ore 13.00 allorquando, mentre si trovava a percorrere a piedi Via Cassia in Loc. La Storta (RM), rimaneva incastrato con il piede sinistro in una fenditura fra i sampietrini, cadendo a terra e riportando lesioni personali. Ha chiesto
“Voglia l'Ill.mo Tribunale d Roma rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione in via principale, accertare e dichiarare che il sinistro occorso al sig. è da ascrivere all' esclusiva Controparte_1
responsabilità di a norma dell' art. 2051 c.c. e, per l' Parte_1
effetto, condannare in persona del Sindaco pro Parte_1
tempore, a corrispondere in favore dell' attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, la somma pari ad € 320.700,84 comprensiva del danno fisico e morale nonché delle spese mediche – ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia così come
verrà accertata e quantificata nel corso del giudizio, anche mediante
CTU ed anche in via equitativa, con refusione delle spese sostenute, rivalutazione monetaria, interessi legali dal giorno del fatto all'
effettivo soddisfo ed interessi moratori ex art. 1284 c.c. dalla notifica del presente atto all' effettivo soddisfo…”.
2. si è costituita in giudizio opponendosi all'avversa Parte_1
domanda e chiedendone il rigetto;
in subordine ha chiesto ridursi la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma cod. civ., secondo la gravità della colpa dell'attore in una misura pari almeno al
50% in mancanza di altri criteri utilizzabili e, per l'effetto, condannare essa convenuta al pagamento di quanto sarà ritenuto di giustizia.
3. Con sentenza del 16/ 17.11.2023 il Giudice accoglieva la domanda giudiziale del sig. di CO condannando la Controparte_1
convenuta al pagamento della somma di 161.067,00 Parte_1 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza , le spese di
CTU per € 914,00 e gli onorari legali per € 14.103,00, le spese per €
1.241,00 oltre accessori di legge.
4. Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello
[...]
censurando :1) Arbitraria ed erronea interpretazione delle Pt_1
risultanze istruttorie per omessa valutazione di prove, errata valutazione degli elementi oggettivi, travisamento dei fatti, carenza di
motivazione sulla istruttoria e sulla documentazione prodotta. Omessa
e/o errata valutazione del Giudicante sulla dichiarazione resa dal testimone . Errore nei presupposti ed errata Testimone_1
valutazione degli elementi oggettivi, travisamento dei fatti. Omessa valutazione del Giudicante di prove documentali fotografiche dedotte
in giudizio contraddittorie con la dinamica della dichiarazione del teste
. Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie Testimone_1
per omessa valutazione di prove, per contraddittorietà/discordanza
della dinamica resa dal teste con la posizione della fessura 4) Errore del Giudicante per non aver preso in considerazione che la fessura non
si trovava tra le due auto parcheggiate, bensì tra le auto parcheggiate parallelamente alla strada ed il muro di cinta nella parte interna dell' ampio marciapiede, ovvero in una zona non interessata dal parcheggio delle auto ma un percorso “possibile “ per il transito dei pedoni. Tale situazione rendeva impossibile alla teste di vedere la reale dinamica della caduta dell' attore sia perché vi erano delle vetture parcheggiate parallelamente, sia perché in quel momento il teste stava conducendo una vettura con la guida a sinistra, sia infine perché era troppo distante. …Il giudicante nelle motivazioni della sentenza non ha preso atto di quanto dichiarato dall' attore ovvero che in quel momento “ andava di fretta”
5.Si è costituito l' appellato chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza.
6.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione orale ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. nella quale i procuratori si sono riportati ai rispettivi atti difensivi la Corte ha deciso la causa mediante lettura del presente provvedimento .
7.L' appello è fondato.
L' appellante censura, in primo luogo, la erronea ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale sulla scorta delle inattendibili dichiarazioni rese dalla testimone , in quanto contrastanti con la documentazione Testimone_1
fotografica allegata e confermata dalla medesima .Documentazione che,
peraltro, risulterebbe incompatibile con la descrizione dei fatti contenuta negli atti difensivi di parte attrice e con le modalità della caduta . E ciò sia per quanto attiene alla individuazione del punto ove la stessa si è verificata
(ovverossia nello spazio esistente tra una di queste autovetture e il muro di cinta che corre parallelo alla strada piuttosto che dopo le autovetture parcheggiate in sosta vietata come dedotto dall' attore , bensì nello spazio esistente tra una di queste autovetture e il muro di cinta che corre parallelo alla strada ) , che all' esatta ubicazione e alle dimensioni della fessura dedotta (risultando dalle fotografie allegate trasversale rispetto alla strada e al muro di cinta laddove, secondo la versione descritta in citazione, la stessa sarebbe stata verticale e per la sua dimensione inidonea a determinare la caduta). Dalla reale dinamica dei fatti deriverebbe la inattendibilità della testimone anche sotto altri profili, non avendo la medesima potuto vedere dalla posizione in cui si trovava ( alla guida dell' autovettura che percorreva la strada costeggiata a sinistra dal marciapiede lastricato di sampietrini ),
come si era verificata la caduta né tantomeno la fessura tra sampietrini descritta nelle dichiarazioni rese .
Le censure sulla erronea ricostruzione della dinamica dei fatti sono fondate.
Non risulta invero condivisibile quanto ritenuto in motivazione : “…Ciò premesso, si ritiene che nel caso in esame sussistano i presupposti per
affermare la responsabilità della p.a. convenuta. Va rilevato al riguardo che le modalità dell'incidente risultano sufficientemente accertate alla stregua delle dichiarazioni rese dalla teste sig.ra , sulle quali non Testimone_1
vi è motivo di dubitare, anche perché non contrastate da alcun altro elemento in contrario. Risulta in particolare che l'attore stava passando tra
le autovetture in sosta vietata per salire sul marciapiede in un tratto
ricoperto di sampietrini allorquando gli si bloccava la gamba e cadeva a terra;
la teste ha aggiunto di essere scesa dalla sua autovettura per soccorrere l'attore e di aver notato che il piede sinistro si era incastrato tra due sampietrini;
ha anche confermato che la fenditura tra i due sampietrini
si trovava fra i veicoli parcheggiati in sosta vietata sul marciapiede ed ha
anche confermato che le fotografie prodotte da parte attrice ritraggono lo stato dei luoghi e la fenditura presente tra i due sampietrini. Va dunque affermata la responsabilità di in ordine all'accaduto, avendo Parte_1
il danneggiato provato il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre
l'amministrazione convenuta non ha fornito la prova liberatoria del fortuito che su di essa incombeva non avendo dimostrato che il danno si è verificato per un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale..
La sentenza si fonda principalmente sulla convergenza tra le dichiarazioni rese dalla testimone escussa e le fotografie prodotte da parte Tes_1
attrice che secondo il Tribunale confermerebbero l' assunto della caduta dell'attore secondo le modalità dedotte in citazione.
Tuttavia. per quanto attiene alla dichiarazione resa dalla testimone
[...]
sussistono valide ragioni per dubitare della sua attendibilità, Tes_1
attesochè la medesima conferma sia le circostanze dedotte nel cap.n. 2 della memoria istruttoria ex art. 13 n. 2 c.p.c.( 2.”Vero che, dopo aver superato sulla sinistra l'ufficio postale di Piazza della Visione, rallentava per cercare un posto per parcheggiare la sua autovettura lungo la strada, quando
vedeva sul marciapiede alla sua destra il sig. che, salito Controparte_1
sul medesimo marciapiede, districandosi fra le auto in sosta vietata, ivi parcheggiate, rimaneva incastrato con il piede sinistro in una fenditura fra
i sanpietrini mentre il resto del corpo veniva proiettato in avanti, girando su se stesso per poi ripiombare di schianto sul marciapiede”), che la riferibilità delle fotografie che le vengono mostrate alla situazione dei luoghi ove si verificò la caduta. Fotografie che, tuttavia, sconfessano la descrizione delle modalità della verificazione della caduta contenute negli atti difensivi, in quanto ritraggono uno spazio di marciapiede lastricato da sampietrini, ricompreso tra un' autovettura a sinistra in sosta vietata e un muro di cinta che corre parallelo alla strada, ovverossia uno spazio destinato al passaggio dei pedoni diversamente da quanto dedotto nei capitoli di prova , ed evidenziano una fessura verticale tra due sampietrini che deve ritenersi incompatibile con le modalità dell' attraversamento descritte . Invero l' attore affermava di essere caduto a terra mentre passava tra alcune autovetture parcheggiate in sosta vietata e che nel salire su un marciapiede ricoperto di sampietrini , restava incastrato con il piede sinistro nella fessura esistente tra due sampietrini .
Orbene la contraddittorietà tra la versione dei fatti dedotta nei capitoli della prova testimoniale e la documentazione fotografica allegata non può non inficiare la veridicità dei fatti e la stessa validità delle ragioni di accoglimento della domanda nei confronti dell' amministrazione comunale responsabile del fatto ex art. 2051 c.c. , laddove dalla disamina completa degli elementi probatori emerge che la danneggiata non ha assolto all' onere probatorio gravante sulla medesima di provare in modo certo le modalità della caduta come descritte in citazione .
In disparte tale pur assorbente questione non è ravvisabile la responsabilità dell' amministrazione comunale per l' interruzione del nesso causale dovuto alla condotta colposa del danneggiato .
Secondo i principi ribaditi anche recentemente dal giudice di legittimità
(Cass. 11152/23, in richiamo a Cass. ordd. da 2478 a 2482 del 2018) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e non previbilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Inoltre è stato precisato (v. Cass., Sez. Un. 576/2008) , che la cosa non deve trovarsi rispetto all'evento in un rapporto di mera occasionalità, dovendo invece porsi in una relazione rispondente ad un criterio di regolarità causale
, ovverossia come un antecedente dell' evento stesso secondo un criterio di regolarità statistica, sì che possa affermarsi che l'evento sia una conseguenza normale e oggettivamente prevedibile di quell'antecedente secondo l'id quod plerumque accidit (principio della c.d. causalità adeguata o di c.d. regolarità causale).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che a fronte della responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ., volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi , fa riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa che sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela(Cassazione. civ. Sez. III, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013).
Tale verifica presuppone la valutazione delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il sinistro (per desumerne l'oggettiva potenzialità dannosa assunta dalla cosa) e la valutazione della congruità della condotta del danneggiato rispetto alle circostanze del caso concreto.
Infatti, allorquando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed
è svilita a mero tramite del danno provocato da una causa ad essa estranea
- che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato
– si rientra nell'ambito del caso fortuito, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. E' poi noto che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno va adeguato alla natura della cosa e alla sua pericolosità, nel senso che quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente di quest'ultimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. ( tra le varie , cfr. Cass. 2480/2018, in motivazione: “In altri termini, se è vero
che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare
della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni
prevedibili a chi con quella entri in contatto, è altrettanto vero che
l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata”).
In applicazione dei suestesi principi l' accertamento del nesso di causalità
tra la res e la caduta deve essere rapportato alle caratteristiche peculiari della pavimentazione in sampietrini, che per la loro struttura e conformazione impongono all' utente della strada una maggiore attenzione, oltre che alle condizioni di visibilità e alla prevedibilità della situazione di pericolo desumibile dalle prove .
Per contro dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince che nessun rilievo è stato dato alla visibilità e prevedibilità della pavimentazione nonostante che la sua particolare conformazione e struttura irregolare imponeva all' utente della strada di prestare una particolare attenzione, nella fattispecie senz' altro esigibile considerata anche l' ora diurna e le condizioni di tempo che consentivano la perfetta visibilità dei luoghi. Si
segnala sulla necessità di rapportare gli obblighi di manutenzione alla conformazione della pavimentazione realizzata in sampietrini , la recente pronunzia di legittimità Cass. n. 33074/2023 . Nè- si rileva- il Tribunale ha dato atto della conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, seppur risultante da quanto dal medesimo dichiarato in sede di interrogatorio formale, in ordine alla vicinanza della sua abitazione rispetto ai luoghi di causa , così come alle sfavorevoli dichiarazioni rese, sempre in sede di interrogatorio, sulla sua andatura(“andavo di fretta”). Dichiarazioni che seppur temperate dalla attenzione prestata dal' attore nel passaggio , non certo depongono in favore della osservanza delle normali cautele esigibili dall' utente della strada (v. per la sufficiente colposità del comportamento del danneggiato ai fini della incidenza causale concorrente o esclusiva rispetto all' evento dannoso, ordinanza Cass. n. 14228 del 23/05/2023).
In considerazione di quanto sopra l' appello deve accogliersi e in riforma della impugnata sentenza, e rigettarsi le domande proposte con l' atto introduttivo del giudizio di primo grado.
In applicazione del principio della soccombenza le spese del doppio grado sono poste a carico di parte appellata e si liquidano , nella misura indicata nella parte dispositiva in favore di parte appellante, a valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e l' impegno richiesto nello studio e redazione degli atti difensivi , tenendo conto dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 applicabile ratione temporis, per le controversie di valore indeterminabile complessità bassa , con espunzione delle voci relative alla fase di trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
domanda ed eccezione disattese , in accoglimento dell' appello e in totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma n.16701/2023 pubblicata il 16/11/2023 , così provvede:
-rigetta le domande proposte da di Controparte_1 CP_1
nei confronti di con atto notificato in data 12/2/2019. Parte_1
-condanna di a rifondere a Controparte_1 CP_1 [...]
le spese di lite del doppio grado di giudizio che quanto al primo Pt_1
grado liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, e quanto al secondo grado, in euro 1.138,50 per esborsi ed euro 3.470,03,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge .
Così deciso nella camera di consiglio del 6/3/ 2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta