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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2754/2020 R.G., vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi ivi residenti a[...], rappresentati e difesi dall'avv. Silvestro
Mercone, C.F. in virtù di procura in calce all'atto di appello;
CodiceFiscale_3
Appellanti
E
, nato a [...] il [...], e residente a [...]
(NA), via Torre Dentice n. 50, , , nata a [...]_2
AN (NA) il2.10.66, e residente a [...],
, nata a [...] ilprimo .01.80, e CodiceFiscale_5 CP_3
residente a [...] , CodiceFiscale_6 [...]
, nata a [...] il04.01.81, e residente a [...]
8, 1^ piano, int. 1c.f. , nata a [...]F._7 Parte_3
Pozzuoli(NA) il 6.06.82, e residente in [...] p.t., int. 2 c.f.
, , nato a [...] il C.F._8 Parte_4 2.03.54, ed ivi residente a[...],C.F. , C.F._9 [...]
, nata a [...] [...] ed ivi residente a[...]
Giarrusso 15,C.F. , nato a [...] C.F._10 Parte_6
il03/05/76 residente in [...]
, nata a [...] il02/09/77 CodiceFiscale_11 CP_3
residente a [...] C.F. , C.F._12
nato a [...]il [...] residente a [...]
Pavese 8, p. T, int. 1,C.F. , nato a [...] C.F._13 Parte_8
il 17/09/85 residente in [...] , CodiceFiscale_14
, nata a [...] il29.01.86, e residente in [...]
Pendine, Casa Lanno, 69, C.F. , , nato C.F._15 Parte_10
a Napoli il 11.12.89, e residente in [...], C.F.
, nata a [...] il [...] ed ivi C.F._16 Parte_11
residente a[...] c.f. , , C.F._17 Parte_12
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] c.f.
, nato a [...] [...], e C.F._18 Parte_13
residente a [...], cf C.F._19 Pt_14
nato a [...] il [...], e residente a [...] via Cesare Pavese
[...]
18, C.F. , , nato a [...] il C.F._20 Parte_15
5.01.48, e residente a [...], , CodiceFiscale_21
, nata a [...], l'[...], e residente Pozzuoli (NA) Via Parte_16
Vicinale Grotta del Sole 29, C.F. , nata a [...]F._22 Parte_17
Quarto (NA), il 15.05.53, e residente in [...]in Campania (NA), Via S. Nullo
137, C.F. , , nato a [...] l'[...], e C.F._23 Parte_18
residente a [...] Pt_19
nato a [...], il [...], ed ivi residente a[...], C.F.
[...]
, nato a [...] il [...], ed ivi C.F._25 Parte_20
residente a[...], C.F. , C.F._26 Parte_21
nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...] c.f. , nata a [...] il [...] ed C.F._27 Parte_22
ivi residente a[...], c.f. , tutti nella qualità C.F._28
di eredi del sig. NONCHÈ la sig.ra (o Persona_1 Per_2
) , nata a [...] il [...], e residente in [...]
(NA) Via M.Curie 2 c.f. in proprio e nella qualità di erede CodiceFiscale_29
del signor , tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'avvocato Giovanni Persona_1
Marino c.f. in Quarto (NA) alla Via E. De Nicola n.9 che li C.F._30
rapp.ta e difende in virtù delle procure in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n°4017/2020 emessa nel giudizio recante n
5126 /2016 RG dal Tribunale di Napoli, XII sezione civile, pubblicata il 12 giugno
2020, convenendo in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, gli eredi di come in epigrafe individuati nonché (o ) , Persona_1 Per_2 Per_3 Per_1
in proprio e nella indicata qualità.
In particolare, con il proposto gravame i signori e Parte_2 Parte_1
chiedevano di: “ 1. via cautelare, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in forza della ricorrenza dei presupposti di legge, in specie in considerazione della fondatezza delle ragioni di diritto e di fatto, nonché il grave ed irreparabile danno che deriverebbe agli appellanti dalla condanna alla restituzione del terreno;
2. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del dovere di collaborazione tra il Giudice e parti, per i motivi esplicati nella parte motiva;
3. nel merito ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta dagli odierni appellanti per la mancata comparizione personale degli stessi alla procedura di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità;
4. sempre nel merito ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare tardivo il disconoscimento e, in ogni caso, dichiarando ammissibili l'istanza di verificazione, l'interrogatorio formale e la prova testimoniale;
5. ancora nel merito ed in riforma della impugnata sentenza:- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo dedotto nel contratto preliminare da parte del promittente alienante, sig. , dando atto che il sig. ha già Persona_1 Parte_2
integralmente adempiuto alla propria obbligazione e la sig.ra è tenuta Parte_1
a corrispondere la sola residua somma di € 18.130.00 (diciottomilacentotrenta/00), tasferire:- in favore della sig.ra ed in danno degli appellati, ai sensi Parte_1
dell'art. 2932 c.c., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti la piena proprietà degli immobili siti in Quarto (NA), località “Dentice oggetti” oggetto del preliminare di vendita……., - ordinare agli appellati la liberazione degli immobili da ipoteche, pegni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, cose, persone e vincoli;
- condizionare l'effetto traslativo derivante dalla emittenda sentenza al pagamento del residuo prezzo decurtato di tutte le somme già corrisposte, da effettuarsi a seguito della trascrizione;
6. In via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo dedotto nel contratto preliminare da parte del promittente alienante, sig. , dando atto che il sig. ha già Persona_1 Parte_2
integralmente adempiuto alla propria obbligazione e la sig.ra è tenuta Parte_1
a corrispondere la sola residua somma di € 18.130.00 (diciottomilacentotrenta/00), trasferire la proprietà della quota del de cuius sig. :- in favore della Persona_1
sig.ra ed in danno degli appellati, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con Parte_1
sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti la piena proprietà degli immobili siti in Quartto (NA), località “Dentice oggetti” oggetto del preliminare di vendita e precisamente i seguenti………..; - ordinare agli appellati la liberazione degli immobili da ipoteche, pegni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, cose, persone e vincoli;
- condizionare l'effetto traslativo derivante dalla emitenda sentenza al pagamento del residuo prezzo decurtato di tutte le somme già corrisposte, da effettuarsi a seguito della trascrizione;
7. In via ulteriormente gradata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo dedotto nel contratto preliminare da parte del promittente alienante, sig. , condannare gli appellati, quali eredi del Persona_1
sig. , alla restituzione di tutte le somme già corrisposte dagli appellanti Persona_1
a titolo di prezzo, caparra confirmatoria e acconti sul prezzo convenuto per la vendita del bene, con gli interessi e la maggior somma per la intervenuta rivalutazione monetaria;
8. Condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) o a quella somma maggiore o minore da valutarsi anche in via equitativa, per i danni patiti e patiendi per la mancata titolarità giuridica degli immobili per cui è causa entro il termine stabilito dal compromesso di vendita che ha causato, tra l'altro, l'impossibilità di alienare gli immobili e/o concederli in locazione, con relativa perdita di chance, il tutto con gli interessi e la maggior somma per la intervenuta rivalutazione monetaria;
9. Condannare, inoltre, gli appellati al pagamento in favore degli appellanti della ulteriore somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) o a quella somma maggiore o minore da valutarsi anche in via equitativa, per il danno patrimoniale derivante dai mancati profitti che gli stessi avrebbero potuto percepire dall'investimento e/o dal mantenimento di investimenti in titoli mobiliari della somma versata a titolo di caparra confirmatoria a favore del de cuius, il tutto con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì dell'illecito fino all'effettivo soddisfo;
10. Condannare, infine, gli appellati al pagamento di tutte le spese del doppio grado di giudizio, compenso professionale, rimborso forfettario ed oneri fiscali;
11. Adottare ogni altra statuizione di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli appellati come in epigrafe indicati spiegando le seguenti conclusioni: “ a) Rigettare integralmente l'atto di appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza di primo grado. b) In via gradata e subordinata ove mai il Collegio dovesse ritenere fondato l'appello proposto, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati dagli attuali appellati ed espletamento degli stessi: b1) dichiarare la nullità del contratto preliminare di cui si parla a seguito della trasformazione del fondo sito in Quarto identificato al NCT al foglio 5 particelle n° 707, 708 e 709, da parte dei promissari acquirenti, attesa l'attuale incommerciabilità del bene e per l'effetto sopra meglio identificati, a ministero del proprio procuratore condannare i signori Parte_2
e alla restituzione del terreno di cui si parla nei confronti degli attori, Parte_1
ognuno per quanto di ragione, previo abbattimento, a loro spese, dei manufatti abusivamente realizzati dai promissari acquirenti;
b2) In via ulteriormente gradata, dichiarare la risoluzione del preliminare di vendita di cui è parola per mancato pagamento, integrale, del prezzo di vendita e per la mancata stipula del contratto definitivo nei termini di scadenza perentori stabiliti nel predetto preliminare e per l'effetto condannare i signori e alla restituzione del Parte_2 Parte_1
terreno nei confronti degli attori, ognuno per quanto di ragione, previo abbattimento,
a loro spese, dei manufatti abusivamente realizzati dai promissari acquirenti;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In corso di giudizio, le parti non depositavano note scritte per la trattazione dell'udienza in forma alternativa scritta del 16.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza in presenza del 23.10.2025.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria, le parti omettevano di comparire anche all'udienza da ultimo indicata per cui la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 16.10.2025 e dell'omessa comparizione delle parti alla successiva udienza del 23.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”. I menzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, il 24 ottobre 2025
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE dott. Michele Magliulo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2754/2020 R.G., vertente
TRA
, nata il [...] a [...], C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato il [...] a [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_2
entrambi ivi residenti a[...], rappresentati e difesi dall'avv. Silvestro
Mercone, C.F. in virtù di procura in calce all'atto di appello;
CodiceFiscale_3
Appellanti
E
, nato a [...] il [...], e residente a [...]
(NA), via Torre Dentice n. 50, , , nata a [...]_2
AN (NA) il2.10.66, e residente a [...],
, nata a [...] ilprimo .01.80, e CodiceFiscale_5 CP_3
residente a [...] , CodiceFiscale_6 [...]
, nata a [...] il04.01.81, e residente a [...]
8, 1^ piano, int. 1c.f. , nata a [...]F._7 Parte_3
Pozzuoli(NA) il 6.06.82, e residente in [...] p.t., int. 2 c.f.
, , nato a [...] il C.F._8 Parte_4 2.03.54, ed ivi residente a[...],C.F. , C.F._9 [...]
, nata a [...] [...] ed ivi residente a[...]
Giarrusso 15,C.F. , nato a [...] C.F._10 Parte_6
il03/05/76 residente in [...]
, nata a [...] il02/09/77 CodiceFiscale_11 CP_3
residente a [...] C.F. , C.F._12
nato a [...]il [...] residente a [...]
Pavese 8, p. T, int. 1,C.F. , nato a [...] C.F._13 Parte_8
il 17/09/85 residente in [...] , CodiceFiscale_14
, nata a [...] il29.01.86, e residente in [...]
Pendine, Casa Lanno, 69, C.F. , , nato C.F._15 Parte_10
a Napoli il 11.12.89, e residente in [...], C.F.
, nata a [...] il [...] ed ivi C.F._16 Parte_11
residente a[...] c.f. , , C.F._17 Parte_12
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] c.f.
, nato a [...] [...], e C.F._18 Parte_13
residente a [...], cf C.F._19 Pt_14
nato a [...] il [...], e residente a [...] via Cesare Pavese
[...]
18, C.F. , , nato a [...] il C.F._20 Parte_15
5.01.48, e residente a [...], , CodiceFiscale_21
, nata a [...], l'[...], e residente Pozzuoli (NA) Via Parte_16
Vicinale Grotta del Sole 29, C.F. , nata a [...]F._22 Parte_17
Quarto (NA), il 15.05.53, e residente in [...]in Campania (NA), Via S. Nullo
137, C.F. , , nato a [...] l'[...], e C.F._23 Parte_18
residente a [...] Pt_19
nato a [...], il [...], ed ivi residente a[...], C.F.
[...]
, nato a [...] il [...], ed ivi C.F._25 Parte_20
residente a[...], C.F. , C.F._26 Parte_21
nata a [...] il [...], ed ivi residente a[...] c.f. , nata a [...] il [...] ed C.F._27 Parte_22
ivi residente a[...], c.f. , tutti nella qualità C.F._28
di eredi del sig. NONCHÈ la sig.ra (o Persona_1 Per_2
) , nata a [...] il [...], e residente in [...]
(NA) Via M.Curie 2 c.f. in proprio e nella qualità di erede CodiceFiscale_29
del signor , tutti elett.te dom.ti presso lo studio dell'avvocato Giovanni Persona_1
Marino c.f. in Quarto (NA) alla Via E. De Nicola n.9 che li C.F._30
rapp.ta e difende in virtù delle procure in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato e Parte_2 Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n°4017/2020 emessa nel giudizio recante n
5126 /2016 RG dal Tribunale di Napoli, XII sezione civile, pubblicata il 12 giugno
2020, convenendo in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, gli eredi di come in epigrafe individuati nonché (o ) , Persona_1 Per_2 Per_3 Per_1
in proprio e nella indicata qualità.
In particolare, con il proposto gravame i signori e Parte_2 Parte_1
chiedevano di: “ 1. via cautelare, disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata in forza della ricorrenza dei presupposti di legge, in specie in considerazione della fondatezza delle ragioni di diritto e di fatto, nonché il grave ed irreparabile danno che deriverebbe agli appellanti dalla condanna alla restituzione del terreno;
2. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del dovere di collaborazione tra il Giudice e parti, per i motivi esplicati nella parte motiva;
3. nel merito ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziale proposta dagli odierni appellanti per la mancata comparizione personale degli stessi alla procedura di mediazione obbligatoria e, in ogni caso, per il mancato assolvimento della condizione di procedibilità;
4. sempre nel merito ed in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare tardivo il disconoscimento e, in ogni caso, dichiarando ammissibili l'istanza di verificazione, l'interrogatorio formale e la prova testimoniale;
5. ancora nel merito ed in riforma della impugnata sentenza:- accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo dedotto nel contratto preliminare da parte del promittente alienante, sig. , dando atto che il sig. ha già Persona_1 Parte_2
integralmente adempiuto alla propria obbligazione e la sig.ra è tenuta Parte_1
a corrispondere la sola residua somma di € 18.130.00 (diciottomilacentotrenta/00), tasferire:- in favore della sig.ra ed in danno degli appellati, ai sensi Parte_1
dell'art. 2932 c.c., con sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti la piena proprietà degli immobili siti in Quarto (NA), località “Dentice oggetti” oggetto del preliminare di vendita……., - ordinare agli appellati la liberazione degli immobili da ipoteche, pegni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, cose, persone e vincoli;
- condizionare l'effetto traslativo derivante dalla emittenda sentenza al pagamento del residuo prezzo decurtato di tutte le somme già corrisposte, da effettuarsi a seguito della trascrizione;
6. In via subordinata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo dedotto nel contratto preliminare da parte del promittente alienante, sig. , dando atto che il sig. ha già Persona_1 Parte_2
integralmente adempiuto alla propria obbligazione e la sig.ra è tenuta Parte_1
a corrispondere la sola residua somma di € 18.130.00 (diciottomilacentotrenta/00), trasferire la proprietà della quota del de cuius sig. :- in favore della Persona_1
sig.ra ed in danno degli appellati, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con Parte_1
sentenza sostitutiva di rogito ed avente efficacia traslativa tra le parti la piena proprietà degli immobili siti in Quartto (NA), località “Dentice oggetti” oggetto del preliminare di vendita e precisamente i seguenti………..; - ordinare agli appellati la liberazione degli immobili da ipoteche, pegni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, cose, persone e vincoli;
- condizionare l'effetto traslativo derivante dalla emitenda sentenza al pagamento del residuo prezzo decurtato di tutte le somme già corrisposte, da effettuarsi a seguito della trascrizione;
7. In via ulteriormente gradata, accertato e dichiarato l'inadempimento dell'obbligo dedotto nel contratto preliminare da parte del promittente alienante, sig. , condannare gli appellati, quali eredi del Persona_1
sig. , alla restituzione di tutte le somme già corrisposte dagli appellanti Persona_1
a titolo di prezzo, caparra confirmatoria e acconti sul prezzo convenuto per la vendita del bene, con gli interessi e la maggior somma per la intervenuta rivalutazione monetaria;
8. Condannare, in ogni caso, gli appellati al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) o a quella somma maggiore o minore da valutarsi anche in via equitativa, per i danni patiti e patiendi per la mancata titolarità giuridica degli immobili per cui è causa entro il termine stabilito dal compromesso di vendita che ha causato, tra l'altro, l'impossibilità di alienare gli immobili e/o concederli in locazione, con relativa perdita di chance, il tutto con gli interessi e la maggior somma per la intervenuta rivalutazione monetaria;
9. Condannare, inoltre, gli appellati al pagamento in favore degli appellanti della ulteriore somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) o a quella somma maggiore o minore da valutarsi anche in via equitativa, per il danno patrimoniale derivante dai mancati profitti che gli stessi avrebbero potuto percepire dall'investimento e/o dal mantenimento di investimenti in titoli mobiliari della somma versata a titolo di caparra confirmatoria a favore del de cuius, il tutto con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dì dell'illecito fino all'effettivo soddisfo;
10. Condannare, infine, gli appellati al pagamento di tutte le spese del doppio grado di giudizio, compenso professionale, rimborso forfettario ed oneri fiscali;
11. Adottare ogni altra statuizione di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano gli appellati come in epigrafe indicati spiegando le seguenti conclusioni: “ a) Rigettare integralmente l'atto di appello in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza di primo grado. b) In via gradata e subordinata ove mai il Collegio dovesse ritenere fondato l'appello proposto, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati dagli attuali appellati ed espletamento degli stessi: b1) dichiarare la nullità del contratto preliminare di cui si parla a seguito della trasformazione del fondo sito in Quarto identificato al NCT al foglio 5 particelle n° 707, 708 e 709, da parte dei promissari acquirenti, attesa l'attuale incommerciabilità del bene e per l'effetto sopra meglio identificati, a ministero del proprio procuratore condannare i signori Parte_2
e alla restituzione del terreno di cui si parla nei confronti degli attori, Parte_1
ognuno per quanto di ragione, previo abbattimento, a loro spese, dei manufatti abusivamente realizzati dai promissari acquirenti;
b2) In via ulteriormente gradata, dichiarare la risoluzione del preliminare di vendita di cui è parola per mancato pagamento, integrale, del prezzo di vendita e per la mancata stipula del contratto definitivo nei termini di scadenza perentori stabiliti nel predetto preliminare e per l'effetto condannare i signori e alla restituzione del Parte_2 Parte_1
terreno nei confronti degli attori, ognuno per quanto di ragione, previo abbattimento,
a loro spese, dei manufatti abusivamente realizzati dai promissari acquirenti;
c) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In corso di giudizio, le parti non depositavano note scritte per la trattazione dell'udienza in forma alternativa scritta del 16.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza in presenza del 23.10.2025.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria, le parti omettevano di comparire anche all'udienza da ultimo indicata per cui la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza dell'omesso deposito di note scritte per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 16.10.2025 e dell'omessa comparizione delle parti alla successiva udienza del 23.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”. I menzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli, il 24 ottobre 2025
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE dott. Michele Magliulo