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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 9397/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to GIUGNO ALESSIA Parte_1 ed elettivamente domiciliato in via Ricasoli n.48, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 14/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19.6.2024 il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere CP_1 riconosciuto invalido a meno di un terzo della capacità lavorativa ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.84 n.
222, per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..). Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che , a causa delle patologie da cui è Parte_1 affetto, “sia da ritenere soggetto che condizioni cliniche tali da determinare la Parte_2 riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti e, pertanto, tali da potere consentire, ferma restando la sussistenza dei requisiti amministrativi, la concessione, ai sensi della L. 22/84, dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dall'epoca di diagnosi del quadro clinico superiormente descritto: gennaio 2025.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere da gennaio 2025.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso in opposizione appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere da gennaio 2025.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 15/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 9397/2024 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to GIUGNO ALESSIA Parte_1 ed elettivamente domiciliato in via Ricasoli n.48, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato CP_1 legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , CP_1
Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 14/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 19.6.2024 il sig. , contestando le risultanze Parte_1 dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per essere CP_1 riconosciuto invalido a meno di un terzo della capacità lavorativa ai sensi dell'art. 1 della L. 12.6.84 n.
222, per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Resistette in giudizio l' convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiese il CP_2 rigetto.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, eventualmente proposta dalla parte ricorrente e l'irrilevanza dei restanti requisiti richiesti dalla legge
(disoccupazione, reddito etc..). Ciò premesso la domanda è parzialmente fondata ed in tale misura deve essere accolta.
Per quanto riguarda i requisiti sanitari richiesti dalla legge, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che , a causa delle patologie da cui è Parte_1 affetto, “sia da ritenere soggetto che condizioni cliniche tali da determinare la Parte_2 riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti e, pertanto, tali da potere consentire, ferma restando la sussistenza dei requisiti amministrativi, la concessione, ai sensi della L. 22/84, dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dall'epoca di diagnosi del quadro clinico superiormente descritto: gennaio 2025.”
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che il sig. è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere da gennaio 2025.
Poiché l'insorgenza del suddetto requisito sanitario è successiva alla data di proposizione del ricorso in opposizione appare equo compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' , infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già CP_1 liquidate.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che il sig. è in possesso dei Parte_1 requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno ordinario d'invalidità a decorrere da gennaio 2025.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già liquidate. CP_1
Così deciso in Palermo il 15/04/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
Sentenza scritta con la collaborazione del GOP, Dott.ssa Capuano Marta.