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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/06/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3914/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 04/06/2025
TRA
), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
ZOTTI VALENTINA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente allega Parte_1
d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 06/04/2017, unione dalla quale non Controparte_2
sono nati figli. Con sentenza n. 1367/2023 dell'11/04/2023, questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rego- lando i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente ces- sata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricor- rono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex co- niugi, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO” – La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e me- rita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno
2 della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b),
L. Div.) della sottoscrizione della sentenza di separazione e del ter- mine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'av- venuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribu- nale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio con- tratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta tra- scritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la mo- glie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anzi- ché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia,
e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata
3 di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contuma- ciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 28/03/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Corato (BA) in data 06/04/2017 tra , nata in Parte_1
GEORGIA in data 03/08/1974, e , nato in Controparte_1
GEORGIA in data 05/07/1955, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2017;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi
4 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge per il capo 4.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3914/2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio” e riservata per la decisione all'udienza del 04/06/2025
TRA
), con l'Avv.to Parte_1 C.F._1
ZOTTI VALENTINA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ) Controparte_1 C.F._2
– PARTE RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – La parte ricorrente allega Parte_1
d'avere contratto matrimonio civile con la parte resistente
[...]
in data 06/04/2017, unione dalla quale non Controparte_2
sono nati figli. Con sentenza n. 1367/2023 dell'11/04/2023, questo
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rego- lando i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Allega, altresì, che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre dodici mesi dal provvedimento di cui innanzi, ovvero i coniugi non si sono più riconciliati, essendo irrimediabilmente ces- sata ogni comunione di spirito, materiale e di intenti, per cui ricor- rono i presupposti per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
Chiede che il Tribunale dichiari lo scioglimento del matrimonio sopra citato, regoli i rapporti personali e patrimoniali tra gli ex co- niugi, come meglio specificato in ricorso;
dichiari che la moglie perde il cognome che ha aggiunto al proprio con il matrimonio;
or- dini al Cancelliere di trasmettere copia della sentenza, dopo il pas- saggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per le annotazioni ed incombenze di legge;
condanni parte resistente al pagamento delle spese processuali.
“SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO” – La domanda di scioglimento del matrimonio celebrato tra ricorrente e resistente è fondata e me- rita, pertanto, accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato quando ricorra la condizione di carattere soggettivo del venir meno
2 della comunione spirituale e materiale tra i coniugi in presenza di una delle cause oggettive di cui al successivo art. 3.
E che nel caso di specie la comunione materiale e spirituale tra le parti in causa sia venuta meno e non possa essere ricostruita risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è risultato vano per la mancata comparizione della parte resistente ma soprattutto dal fatto che i coniugi vivono ormai separati di fatto da tempo.
Ricorre, poi, la condizione obiettiva (art. 3, c. 1, n. 2), lett. b),
L. Div.) della sottoscrizione della sentenza di separazione e del ter- mine di un anno (come ridotto dalla legge 6/5/2015 n. 55) dall'av- venuta comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribu- nale nella medesima procedura.
Pertanto, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio con- tratto dalle parti e, conseguentemente, va ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio risulta tra- scritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la mo- glie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza anche in base al principio di causalità, avendo la parte resistente costretto l'altra parte ad agire in giudizio per ottenere la declaratoria invocata anzi- ché utilizzare strumenti alternativi di definizione della controversia,
e vengono liquidate come da dispositivo che segue (involgente le sole fasi introduttiva e di studio, nonché quella decisoria decurtata
3 di 3/4 ai sensi dell'art. 4 del D.M., trattandosi di giudizio contuma- ciale e non essendo stati depositati scritti conclusivi).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 28/03/2024 da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Corato (BA) in data 06/04/2017 tra , nata in Parte_1
GEORGIA in data 03/08/1974, e , nato in Controparte_1
GEORGIA in data 05/07/1955, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 5, parte I, anno 2017;
2. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva ag- giunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. CONDANNA la parte resistente contumace al pagamento integrale delle spese processuali, che liquida in complessivi
4 2.759,75, oltre Cna, Iva ed accessori come per legge;
5. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge per il capo 4.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 17/06/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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