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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 876/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1474/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2905/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028 2021 90028960 10 000 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7893/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, annullando sette di nove cartelle di pagamento impugnate:
1) n. 02820110056845603000, di € 1.211,08, relativa a saldo IRAP e relative sanzioni ed interessi per l'anno
2008; data di notifica indicata 02.08.2013;
2) n. 02820120011296913000, di € 911,06, relativa ad IRPEF e addizionali anno 2008; data di notifica indicata 02.08.2013
3) n. 02820120029320515000, di € 108,12, relativa a canone radioaudizioni circolari e relative sanzioni ed interessi anno 2008; data di notifica indicata 15.11.2012;
4) n. 02820120036622631000, di € 712,13, relativa ad IRAP, sanzioni ed interessi per l'anno 2009; data di notifica indicata 10.01.2013;
5) n. 02820130016768730000, di € 1.356,86, relativa a IVA (studi di settore-adeguamento), IRPEF, addizionale comunale e regionale relative sanzioni ed interessi anno 2009; data di notifica indicata
18.01.2014;
6) n. 02820130019828329000, di € 57,30, relativa a canone radioaudizioni circolari e relative sanzioni ed interessi, anno 2009; data di notifica indicata 09.01.2014;
7) n. 02820130029273889000, di € 108,39, relativa a canone radioaudizioni circolari e relative sanzioni ed interessi, anno 2009; data di notifica indicata 07.01.2014;
8) n. 0282015006367450000, di € 3.439,31, relativa IRPEF, addizionale comunale e regionale e relative sanzioni ed interessi, anno 2011; data di notifica indicata 10.08.2015;
9) n. 02820120018947421000, di € 1.162,73, relativa a IRPEF, addizionale comunale e regionale e relative sanzioni ed interessi, anno 2011, data di notifica indicata 25.09.2015.
LA Corte così decideva: “La Corte dichiara il ricorso inammissibile in relazione alle cartelle 5) n.
02820130016768730000 e 9) n. 02820120018947421000; mentre lo accoglie per le cartelle 1) n.
02820110056845603000, 2) n.02820120011296913000, 3) n. 02820120029320515000, 4) n.
02820120036622631000, 6) n . 02820130019828329000, 7) n. 02820130029273889000, 8) n.
0282015006367450000” Il Giudice di prime cure aveva fondato la decisione principalmente sull'inesistenza o nullità delle notifiche degli atti prodromici e, per alcune cartelle relative a tributi minori (Canone RAI), sull'intervenuta prescrizione triennale.
L'Ufficio appellante lamentava l'erroneità della decisione, sostenendo la piena validità delle notifiche e producendo in questo grado di giudizio, in ottemperanza all'Ordinanza istruttoria n. 314/2025, le copie integrali delle relate di notifica.
L'appellato non si costituiva nel presente grado
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione integrativa prodotta dall'Ufficio (Doc.
1-8 allegati alla risposta all'ordinanza), questa Corte osserva che le notifiche effettuate presso il domicilio di Luogo_1 sono da considerarsi ritualmente perfezionate. Tuttavia, ai fini della decisione, è necessario distinguere tra la validità della notifica e la successiva prescrizione del credito, diversificata in base alla natura del tributo.
Il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica delle cartelle (avvenute tra il 2012 e il 2015), ma il successivo atto interruttivo (l'Intimazione di Pagamento oggetto del ricorso originario) è stato notificato solo l'8 novembre 2022. È trascorso, dunque, un lasso di tempo variabile tra i 7 e i 10 anni.
1. BU AR (IRPEF, IRAP)
Per i tributi erariali diretti (IRPEF, IRAP, IVA), si applica il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.), non sussistendo per tali imposte una norma che preveda termini abbreviati, nemmeno a seguito di iscrizione a ruolo (salvo giudicato). Pertanto, per le seguenti cartelle, la notifica valida e il decorso del tempo inferiore a 10 anni rendono la pretesa legittima:
Cartella n. 02820120036622631000 (Doc. 4): Oggetto: IRAP 2009. Notificata il 10/01/2013. Tra il 2013 e il
2022 non sono trascorsi 10 anni. La notifica è valida (a mani di familiare convivente) e il credito non è prescritto.
Cartella n. 02820150006367450000 (Doc. 8): Oggetto: IRPEF 2011. Notificata il 03/07/2015 (perfezionata ex art. 140 c.p.c. il 31/07/2015). Tra il 2015 e il 2022 non sono trascorsi 10 anni.
Per questi atti, l'appello dell'Ufficio è accolto e le cartelle sono dichiarate dovute.
2. BU Locali/Periodici (Canone RAI) - Appello RIGETTATO (per prescrizione) Diversa è la sorte per i crediti relativi a tributi locali o prestazioni periodiche (nello specifico, Canone RAI), per i quali opera la prescrizione breve (quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o, secondo l'orientamento del primo giudice, triennale per le sanzioni amministrative collegate). Anche ammettendo la validità della notifica delle cartelle (che costituisce dies a quo), il decorso del tempo fino all'intimazione del 2022 ha determinato l'estinzione del debito per prescrizione:
Cartella n. 02820120029320515000 (Doc. 3): Oggetto: Canone RAI. Notificata il 15/11/2012. Al momento dell'intimazione (2022) erano trascorsi 10 anni esatti (o quasi), ma trattandosi di tributo a periodicità annuale, il termine prescrizionale è quinquennale. Il credito è prescritto.
Cartella n. 02820130019828329000 (Doc. 6): Oggetto: Canone RAI. Notificata il 14/01/2014. Fino al 2022 sono trascorsi oltre 8 anni. Il credito è prescritto.
Cartella n. 02820130029273889000 (Doc. 7): Oggetto: Canone RAI. Notificata il 14/01/2014. Fino al 2022 sono trascorsi oltre 8 anni. Il credito è prescritto.
Per tali cartelle, sebbene l'Ufficio abbia dimostrato la validità della notifica iniziale (contrariamente a quanto affermato in primo grado), l'eccezione di prescrizione sostanziale assorbe la questione procedurale, imponendo la conferma dell'annullamento.
2. Notifiche Nulle (in Castel Volturno) –
Si conferma infine l'annullamento per le cartelle notificate illegittimamente a Castel Volturno con procedura di irreperibilità assoluta, mentre il contribuente era reperibile a Luogo_1 (vizio di notifica insanabile):
Cartella n. 02820110056845603000 (Doc. 1);
Cartella n. 02820120011296913000 (Doc. 2).
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello dell'Agenzia delle Entrate limitatamente alle cartelle di pagamento n. 02820120036622631000 (IRAP) e n. 02820150006367450000 (IRPEF), riformando sul punto la sentenza impugnata e dichiarando la legittimità della pretesa erariale.
RIGETTA l'appello per la restante parte, confermando l'annullamento delle cartelle n.
02820120029320515000, n. 02820130019828329000 e n. 02820130029273889000 per intervenuta prescrizione, e delle cartelle n. 02820110056845603000 e n. 02820120011296913000 per nullità della notifica.
COMPENSA integralmente le spese del giudizio, stante la soccombenza reciproca e la parziale fondatezza delle eccezioni di entrambe le parti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Relatore
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1474/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2905/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
8 e pubblicata il 28/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 028 2021 90028960 10 000 IVA-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7893/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, annullando sette di nove cartelle di pagamento impugnate:
1) n. 02820110056845603000, di € 1.211,08, relativa a saldo IRAP e relative sanzioni ed interessi per l'anno
2008; data di notifica indicata 02.08.2013;
2) n. 02820120011296913000, di € 911,06, relativa ad IRPEF e addizionali anno 2008; data di notifica indicata 02.08.2013
3) n. 02820120029320515000, di € 108,12, relativa a canone radioaudizioni circolari e relative sanzioni ed interessi anno 2008; data di notifica indicata 15.11.2012;
4) n. 02820120036622631000, di € 712,13, relativa ad IRAP, sanzioni ed interessi per l'anno 2009; data di notifica indicata 10.01.2013;
5) n. 02820130016768730000, di € 1.356,86, relativa a IVA (studi di settore-adeguamento), IRPEF, addizionale comunale e regionale relative sanzioni ed interessi anno 2009; data di notifica indicata
18.01.2014;
6) n. 02820130019828329000, di € 57,30, relativa a canone radioaudizioni circolari e relative sanzioni ed interessi, anno 2009; data di notifica indicata 09.01.2014;
7) n. 02820130029273889000, di € 108,39, relativa a canone radioaudizioni circolari e relative sanzioni ed interessi, anno 2009; data di notifica indicata 07.01.2014;
8) n. 0282015006367450000, di € 3.439,31, relativa IRPEF, addizionale comunale e regionale e relative sanzioni ed interessi, anno 2011; data di notifica indicata 10.08.2015;
9) n. 02820120018947421000, di € 1.162,73, relativa a IRPEF, addizionale comunale e regionale e relative sanzioni ed interessi, anno 2011, data di notifica indicata 25.09.2015.
LA Corte così decideva: “La Corte dichiara il ricorso inammissibile in relazione alle cartelle 5) n.
02820130016768730000 e 9) n. 02820120018947421000; mentre lo accoglie per le cartelle 1) n.
02820110056845603000, 2) n.02820120011296913000, 3) n. 02820120029320515000, 4) n.
02820120036622631000, 6) n . 02820130019828329000, 7) n. 02820130029273889000, 8) n.
0282015006367450000” Il Giudice di prime cure aveva fondato la decisione principalmente sull'inesistenza o nullità delle notifiche degli atti prodromici e, per alcune cartelle relative a tributi minori (Canone RAI), sull'intervenuta prescrizione triennale.
L'Ufficio appellante lamentava l'erroneità della decisione, sostenendo la piena validità delle notifiche e producendo in questo grado di giudizio, in ottemperanza all'Ordinanza istruttoria n. 314/2025, le copie integrali delle relate di notifica.
L'appellato non si costituiva nel presente grado
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della documentazione integrativa prodotta dall'Ufficio (Doc.
1-8 allegati alla risposta all'ordinanza), questa Corte osserva che le notifiche effettuate presso il domicilio di Luogo_1 sono da considerarsi ritualmente perfezionate. Tuttavia, ai fini della decisione, è necessario distinguere tra la validità della notifica e la successiva prescrizione del credito, diversificata in base alla natura del tributo.
Il termine di prescrizione è stato interrotto dalla notifica delle cartelle (avvenute tra il 2012 e il 2015), ma il successivo atto interruttivo (l'Intimazione di Pagamento oggetto del ricorso originario) è stato notificato solo l'8 novembre 2022. È trascorso, dunque, un lasso di tempo variabile tra i 7 e i 10 anni.
1. BU AR (IRPEF, IRAP)
Per i tributi erariali diretti (IRPEF, IRAP, IVA), si applica il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.), non sussistendo per tali imposte una norma che preveda termini abbreviati, nemmeno a seguito di iscrizione a ruolo (salvo giudicato). Pertanto, per le seguenti cartelle, la notifica valida e il decorso del tempo inferiore a 10 anni rendono la pretesa legittima:
Cartella n. 02820120036622631000 (Doc. 4): Oggetto: IRAP 2009. Notificata il 10/01/2013. Tra il 2013 e il
2022 non sono trascorsi 10 anni. La notifica è valida (a mani di familiare convivente) e il credito non è prescritto.
Cartella n. 02820150006367450000 (Doc. 8): Oggetto: IRPEF 2011. Notificata il 03/07/2015 (perfezionata ex art. 140 c.p.c. il 31/07/2015). Tra il 2015 e il 2022 non sono trascorsi 10 anni.
Per questi atti, l'appello dell'Ufficio è accolto e le cartelle sono dichiarate dovute.
2. BU Locali/Periodici (Canone RAI) - Appello RIGETTATO (per prescrizione) Diversa è la sorte per i crediti relativi a tributi locali o prestazioni periodiche (nello specifico, Canone RAI), per i quali opera la prescrizione breve (quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. o, secondo l'orientamento del primo giudice, triennale per le sanzioni amministrative collegate). Anche ammettendo la validità della notifica delle cartelle (che costituisce dies a quo), il decorso del tempo fino all'intimazione del 2022 ha determinato l'estinzione del debito per prescrizione:
Cartella n. 02820120029320515000 (Doc. 3): Oggetto: Canone RAI. Notificata il 15/11/2012. Al momento dell'intimazione (2022) erano trascorsi 10 anni esatti (o quasi), ma trattandosi di tributo a periodicità annuale, il termine prescrizionale è quinquennale. Il credito è prescritto.
Cartella n. 02820130019828329000 (Doc. 6): Oggetto: Canone RAI. Notificata il 14/01/2014. Fino al 2022 sono trascorsi oltre 8 anni. Il credito è prescritto.
Cartella n. 02820130029273889000 (Doc. 7): Oggetto: Canone RAI. Notificata il 14/01/2014. Fino al 2022 sono trascorsi oltre 8 anni. Il credito è prescritto.
Per tali cartelle, sebbene l'Ufficio abbia dimostrato la validità della notifica iniziale (contrariamente a quanto affermato in primo grado), l'eccezione di prescrizione sostanziale assorbe la questione procedurale, imponendo la conferma dell'annullamento.
2. Notifiche Nulle (in Castel Volturno) –
Si conferma infine l'annullamento per le cartelle notificate illegittimamente a Castel Volturno con procedura di irreperibilità assoluta, mentre il contribuente era reperibile a Luogo_1 (vizio di notifica insanabile):
Cartella n. 02820110056845603000 (Doc. 1);
Cartella n. 02820120011296913000 (Doc. 2).
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello dell'Agenzia delle Entrate limitatamente alle cartelle di pagamento n. 02820120036622631000 (IRAP) e n. 02820150006367450000 (IRPEF), riformando sul punto la sentenza impugnata e dichiarando la legittimità della pretesa erariale.
RIGETTA l'appello per la restante parte, confermando l'annullamento delle cartelle n.
02820120029320515000, n. 02820130019828329000 e n. 02820130029273889000 per intervenuta prescrizione, e delle cartelle n. 02820110056845603000 e n. 02820120011296913000 per nullità della notifica.
COMPENSA integralmente le spese del giudizio, stante la soccombenza reciproca e la parziale fondatezza delle eccezioni di entrambe le parti.