Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 876
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della notifica

    Il vizio di notifica è insanabile e comporta l'annullamento della cartella.

  • Rigettato
    Nullità della notifica

    Il vizio di notifica è insanabile e comporta l'annullamento della cartella.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Nonostante la validità della notifica iniziale, il tempo trascorso fino all'intimazione di pagamento ha determinato l'estinzione del debito per prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Nonostante la validità della notifica iniziale, il tempo trascorso fino all'intimazione di pagamento ha determinato l'estinzione del debito per prescrizione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Nonostante la validità della notifica iniziale, il tempo trascorso fino all'intimazione di pagamento ha determinato l'estinzione del debito per prescrizione.

  • Accolto
    Validità della notifica e non prescrizione del credito

    La notifica è da considerarsi ritualmente perfezionata e il decorso del tempo inferiore a 10 anni rende la pretesa legittima.

  • Accolto
    Validità della notifica e non prescrizione del credito

    La notifica è da considerarsi ritualmente perfezionata e il decorso del tempo inferiore a 10 anni rende la pretesa legittima.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 876
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 876
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo