TRIB
Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/04/2024, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 31/2020 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Verona, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Maurizio Cimetti, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2020, aveva convenuto in giudizio Parte_1
, domandando che le cartelle n. 02520100074913682000, Controparte_2
notificata in data 2 dicembre 2010, n. 02520110066190467000, notificata in data 17 gennaio 2012,
n. 02520140004294464000, notificata in data 14 maggio 2014, n. 02520150001273260000, notificata in data 15 aprile 2015, n. 02520150028466359000, notificata in data 16 febbraio 2016, venissero ricondotte nell'ambito applicativo del cd. saldo e stralcio, sulla base dell'art. 1, commi
184 e 185 l. 145/2018, per l'importo complessivo di euro 11.003,26.
aveva resistito in giudizio, con articolate difese. Controparte_1
2. Con le note di trattazione scritta depositate in data 12 dicembre 2023, la difesa di Parte_1
ha dichiarato che il ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto i benefici fiscali richiesti,
[...]
chiedendo che venisse pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Con le note depositate in data 14 marzo 2024, la difesa di premettendo che per le cartelle n. CP_3
02520090025162343000, 02520090031594711000 e per gli avvisi di addebito n.
pagina 1 di 2 32520120001425443000, 32520130003472436000, 32520140000944536000,
32520140003168044000 non era stata presentata alcuna istanza di definizione agevolata, ha precisato attualmente le suddette cartelle non presentano alcun residuo a causa dei diversi stralci ex lege e sgravi da parte dell'ente impositore, intervenuti nelle more del giudizio.
Considerato che il ricorrente ha ottenuto nelle more del giudizio quanto richiesto col ricorso introduttivo, al Tribunale non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Sulla concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 30 aprile 2024.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 31/2020 R.A.C.L., promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso, ricorrente contro
elettivamente domiciliata in Verona, presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Maurizio Cimetti, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2020, aveva convenuto in giudizio Parte_1
, domandando che le cartelle n. 02520100074913682000, Controparte_2
notificata in data 2 dicembre 2010, n. 02520110066190467000, notificata in data 17 gennaio 2012,
n. 02520140004294464000, notificata in data 14 maggio 2014, n. 02520150001273260000, notificata in data 15 aprile 2015, n. 02520150028466359000, notificata in data 16 febbraio 2016, venissero ricondotte nell'ambito applicativo del cd. saldo e stralcio, sulla base dell'art. 1, commi
184 e 185 l. 145/2018, per l'importo complessivo di euro 11.003,26.
aveva resistito in giudizio, con articolate difese. Controparte_1
2. Con le note di trattazione scritta depositate in data 12 dicembre 2023, la difesa di Parte_1
ha dichiarato che il ricorrente, nelle more del giudizio, ha ottenuto i benefici fiscali richiesti,
[...]
chiedendo che venisse pronunciata sentenza di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Con le note depositate in data 14 marzo 2024, la difesa di premettendo che per le cartelle n. CP_3
02520090025162343000, 02520090031594711000 e per gli avvisi di addebito n.
pagina 1 di 2 32520120001425443000, 32520130003472436000, 32520140000944536000,
32520140003168044000 non era stata presentata alcuna istanza di definizione agevolata, ha precisato attualmente le suddette cartelle non presentano alcun residuo a causa dei diversi stralci ex lege e sgravi da parte dell'ente impositore, intervenuti nelle more del giudizio.
Considerato che il ricorrente ha ottenuto nelle more del giudizio quanto richiesto col ricorso introduttivo, al Tribunale non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Sulla concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 30 aprile 2024.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2