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5 agosto 2009
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28 febbraio 2010
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Art. 10. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27)) --------------- AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355." --------------- AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Commentari • 2
- 1. Nullità e inesistenza del contratto. Dichiarazioni inesatte o reticenti e polizza stipulata con compagnia non autorizzataAlessandro Carli · https://www.diritto.it/ · 27 dicembre 2019 · 17.859814
[…] Polizza stipulata con compagnia non autorizzata a contrarre Fattispecie particolare nella quale il contratto di assicurazione viene ritenuto altresì nullo per contrasto con la disposizione dell'articolo 10 della Legge 990/1969[5] (alla quale si attribuisce carattere di norma imperativa) va rinvenuta nel contratto stipulato da società assicuratrice sprovvista di preventiva autorizzazione ministeriale rilasciata dall'IVASS per l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo della responsabilità civile da circolazione di veicolo, ovvero destinato ad operare in relazione a sinistri verificatesi in un'area entro cui è territorialmente inefficace tale provvedimento autorizzatorio[6]. […]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2004, n. 10817Provvedimento: […] Art. 360 n. 3 c.p.c. nonché vizio di motivazione - Violazione art. 360 c.p.c. in relazione agli artt. 10-21 e 22 della legge 990/1969 e art. 1224 c.c.". […]Leggi di più...
- esclusione·
- limite del massimale·
- vincolatività·
- eccezione di superamento dei limiti del massimale·
- natura·
- proposizione in appello·
- autonoma domanda di parte·
- obbligazione risarcitoria del danneggiante ed obbligazione indennitaria dell'assicuratore·
- proposizione per la prima volta in appello·
- conseguenze in caso di risarcimento del danno direttamente al danneggiato·
- inammissibilità·
- differenze·
- causa pendente al 30.4.1995·
- necessità·
- responsabilità ultramassimale