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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1789/2017 R.G. vertente tra
, nato a [...] il venti ottobre 1951, C.F.: Parte_1
rappresenta e difende, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Giovanni Caroè, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Messina, Via
S. Sebastiano n. 13;
– attore –
E
, nato a [...] il cinque dicembre 1961, C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva, via R. C.F._2
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Margherita, 30, presso lo studio dell'Avv. Carlo Mastroeni, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– convenuto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio premettendo che: Controparte_1
- in data 22 dicembre 2009 veniva offeso nell'onore e nel decoro Parte_1
dall'odierno convenuto con espressioni offensive, ricevendo dallo stesso anche minacce;
- per queste ragioni, l' querelava il per minaccia e ingiuria;
Pt_1 CP_1
- costituitosi parte civile nel procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace di Alì
Terme, l' chiedeva la condanna del per i reati contestatigli e il Pt_1 CP_1
risarcimento dei danni materiali e morali subiti;
- il Giudice di Pace, con sentenza n. 14/2014, assolveva il;
CP_1
- l' impugnava la sentenza di primo grado ai soli effetti civili, per la Pt_1
contraddittorietà della motivazione resa dal Giudice di Pace di Alì Terme;
- con sentenza del Tribunale di Messina del 25 febbraio 2015, l'appello veniva accolto ed il veniva condannato al risarcimento dei danni in favore della CP_1
parte civile, da liquidarsi in separata sede;
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- avverso la decisione di secondo grado, l'odierno convenuto presentava ricorso per
Cassazione;
- la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3830/2017, annullava la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al fine di rivalutare i fatti di causa, mediante la nuova assunzione dei testimoni già ascoltati in primo grado.
Ciò premesso, con l'atto di riassunzione, parte attrice chiedeva la condanna di parte convenuta al risarcimento del danno subito a seguito dei fatti verificatisi il 22
dicembre 2009.
Si costituiva il che chiedeva il rigetto delle domande attoree e la CP_1
condanna di parte attrice al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
Espletata la prova per testi, all'udienza del 7 aprile 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve osservarsi che, a seguito della pronuncia di annullamento da parte della Corte di Cassazione, il procedimento è stato rimesso dinanzi a questo Giudice al fine di valutare, innanzitutto, l'esistenza del fatto illecito.
Invero, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., fermi gli effetti penali della sentenza, la
Suprema Corte, se annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di
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proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile.
Ai sensi della citata norma, si assiste alla “definitiva e integrale translatio
iudicii dinanzi al giudice civile”. Difatti, “la funzione di tale pronuncia, al di là della
restituzione dell'azione civile all'organo giudiziario cui essa naturaliter appartiene,
è limitata a quella di operare un trasferimento della competenza funzionale dal
giudice penale a quello civile, essendo propriamente rimessa in discussione la res in
iudicium deducta, nella specie costituita da una situazione soggettiva ed oggettiva
del tutto autonoma (il fatto illecito) rispetto a quella posta a fondamento della
comminatoria della sanzione penale (il reato), attesa la limitata condivisione, tra
l'interesse civilistico e quello penalistico, del solo punto in comune del "fatto" (e non
della sua qualificazione), quale presupposto del diritto al risarcimento, da un lato, e
del dovere di punire, dall'altro” (Cass. 15859/2019).
Pertanto, qualora il Supremo Collegio annulli la sentenza penale, limitatamente alle disposizioni civili, per soli vizi di motivazione, il giudice civile del rinvio conserva tutte le facoltà che gli competono quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio d'appello, egli è tenuto,
nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e delle relative discipline della responsabilità, a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la
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decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. 28011/2021).
Ne discende che il giudice del rinvio, nell'accertare l'esistenza del fatto illecito, può utilizzare il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale per l'accertamento della commissione di un reato, ritualmente introdotto del giudizio civile ed anche indipendentemente dall'esito del procedimento penale, che può essere posto a fondamento del convincimento del giudice per la ricostruzione dei medesimi fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile nei confronti dello stesso soggetto imputato od indagato in sede penale (Cass. 6502/2001, 2200/2001 e
6347/2000).
Dunque, il giudice del rinvio può nell'esercizio della sua discrezionalità
valutare definitivamente e in concreto la sussistenza o meno delle prove del fatto illecito.
Ciò chiarito, ai sensi dell'art. 2043 c.c., colui che assume di aver patito un danno ingiusto ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che consistono nel danno evento e nel danno conseguenza.
In particolare, il danno evento, qualificato dall'art. 2043 c.c. come ingiusto, è la condotta lesiva dell'interesse giuridicamente rilevante e meritevole di tutela risarcitoria;
il danno conseguenza è la perdita (patrimoniale o non patrimoniale) che il soggetto subisce in conseguenza dell'evento lesivo.
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L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno richiede, poi,
l'accertamento di due nessi di causalità: la causalità materiale (esistente tra condotta e danno evento) e la causalità giuridica (tra danno evento e danno conseguenza).
La distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica è una acquisizione risalente della giurisprudenza di legittimità, che ha differenziato nell'ambito dell'illecito aquiliano la causalità materiale, rilevante ai fini dell'imputazione del danno evento ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e la causalità giuridica (di cui sono espressione gli artt. 1223 e 2056 c.c.), la quale, in funzione di selezionare le conseguenze dannose risarcibili, attiene al nesso eziologico fra danno evento e il c.d. danno conseguenza costituente l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria (Cass. Sez. Un. 576/2008; Cass.
Sez. Un. 26972/2008).
La giurisprudenza ha chiarito che “se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è
un danno conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria” (Cass. Sez. Un.
576/2008).
In altri termini, in assenza delle conseguenze previste dall'art. 1223 c.c., non vi
è alcuna responsabilità risarcitoria da accertare, perché non vi è danno da risarcire.
Il danno conseguenza costituisce, quindi, la perdita patrimoniale o non patrimoniale che deriva dell'evento lesivo, cioè dalla lesione della situazione giuridica soggettiva meritevole di tutela risarcitoria, alla cui esistenza viene parametrato il contenuto dell'obbligazione risarcitoria.
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Pertanto, ai fini del risarcimento del danno, che è limitato a compensare la perdita subita, non basta il solo danno evento, occorre anche il danno conseguenza,
che va allegato e provato.
Ebbene, nel caso di specie, l non ha fornito la prova, innanzitutto, del Pt_1
danno evento, cioè del preteso fatto illecito imputabile al , rendendo così CP_1
superfluo l'accertamento dell'esistenza del danno conseguenza.
Più precisamente, l sostiene che, la mattina del 22 dicembre 2009, Pt_1
mentre usciva di casa insieme alla moglie, sopraggiungeva a bordo Persona_1
di un autoveicolo il , che gli rivolgeva delle espressioni ingiuriose e CP_1
minacciose, sferrando calci all'auto dell e ad una fioriera posta dinanzi al Pt_1
portone di ingresso della sua abitazione.
Aggiunge che il , dopo aver rivolto tali frasi offensive e minacciose, CP_1
se ne andava dirigendosi presso il proprio luogo di lavoro -il parco letterario
Quasimodo- che si trovava nelle vicinanze dell'abitazione dell'attore.
Tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi riesaminati anche nel presente procedimento, valutate anche unitamente a quelle rese in sede dibattimentale dinanzi al Giudice penale, deve ritenersi non provato il fatto illecito asseritamente subito dall . Pt_1
Segnatamente, il teste , figlio dell'attore, ha dichiarato di Testimone_1
non aver sentito pronunciare dal Briguglio la frase “cuttia staiu parrannu facci i buttana”, rivolta al padre, e di non avere sentito proferire dallo stesso frasi minacciose
(in particolare, quella “ta fazzu sautari all'aria” -la macchina-, ), ma solamente la frase “ancora ce l'hai a machina, ancora na luasti”.
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Il teste ha riferito soltanto di aver sentito le urla di sua Testimone_1
madre, fuori dalla propria finestra, ma di non essere uscito, poiché Persona_1
trattenuto dal padre , e di aver visto il dare calci ad un Persona_2 CP_1
vaso di cemento posto di fronte al portone di ingresso.
La suddetta versione dei fatti collima con quella resa dallo stesso teste in sede dibattimentale dinanzi al Giudice di Pace.
Anche la teste – che si trovava presente sul luogo dei fatti la Testimone_2
mattina del 22 dicembre 2009, in quanto lavorava come dipendente del CP_1
presso il museo del parco Quasimodo – ha riferito di non aver sentito pronunciare la frase offensiva indicata nel capo di imputazione e nemmeno la minaccia rivolta all' . La teste ha solo precisato che il si lamentava “perché non Pt_1 CP_1
riusciva a passare ed entrare all'interno del parco, perché c'erano tre macchine
posizionate in sosta l'una accanto all'altra e non consentivano il passaggio […]”.
Quanto dichiarato dalla nel presente giudizio coincide con quanto Tes_2
riferito dalla stessa in sede dibattimentale, il che rende tale deposizione attendibile.
Peraltro, la teste ha dichiarato che il giorno in cui si è verificato il fatto lavorava presso il parco letterario Quasimodo e che la sua postazione lavorativa si trovava in una posizione che le permetteva di udire un eventuale diverbio tra l' e il . Pt_1 CP_1
Ed infatti, la teste ha dichiarato di prestare la sua “collaborazione come grafico
e anche come volontariato al parco Quasimodo di Roccalumera, all'interno dei
locali siti in prossimità della piazza antistante la stazione ferroviaria di Roccalumera
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e che si trovavano all'interno di detta stazione […] normalmente la mattina quando
mi reco al museo lo faccio intorno alle ore 9:00, 9:30”.
Inoltre, la teste ha evidenziato che “la mia postazione di lavoro si trova in una
stanza adiacente all'ingresso e da quella stanza posso ascoltare tutte le voci che
provengono dall'interno e dalla piazza e posso dire che quella mattina del 22
dicembre 2009 il sig. ha effettuato l'operazione della merce che ho già CP_1
detto senza parlare con nessuno e manifestando solo con me il fastidio per la solita
presenza delle macchine all'ingresso”.
La teste moglie dell'odierno attore, presente sul luogo dei Persona_1
fatti, ha dichiarato invece che il ha rivolto espressioni offensive e CP_1
minacciose all' -quelle riportate nel capo di imputazione-. Pt_1
In particolare, la ha ricostruito i fatti ricordando che “la macchina era Per_1
parcheggiata nello stallo dei disabili e che mio marito la stava spostando per
consentirmi di salirci sopra. Ricordo che il sig. tirava calci anche al vaso CP_1
posto innanzi l'ingresso di casa […] ho iniziato a gridare e a chiamare mio figlio
ed il sig. se ne è andato […]”. Tes_1 CP_1
La ha, altresì, precisato che “non vi erano apposte telecamere sopra Per_1
l'ingresso di casa nostra;
la stessa telecamera è stata apposta nell'anno 2011 […]”,
la teste ha inoltre aggiunto “di non poter riferire circa i danni patiti dall'autovettura
in data 22 dicembre 2009”.
Quanto affermato dalla deve ritenersi inattendibile. Per_1
Innanzitutto, la è l'unica teste che ha dichiarato di aver sentito le Per_1
espressioni offensive e minacciose rivolte dal nei confronti di suo marito. CP_1
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Infatti, gli altri testi escussi non hanno dichiarato di aver sentito le affermazioni contestate, nonostante si trovassero nelle condizioni di poter perfettamente sentire le ingiurie e le minacce.
Inoltre, l , sentito in dibattimento, ha riferito di aver installato una Pt_1
telecamera “in corrispondenza all'ingresso della mia abitazione, poiché venivo più
volte disturbato […]. Una parte dell'episodio descritto in querela è stato registrato,
ma non l'ho allegato alla querela perché la qualità non è ottimale”.
Eppure, le immagini della telecamera di sorveglianza, installata davanti all'abitazione, non sono mai state prodotte in giudizio.
La mancata produzione in giudizio dei video di sorveglianza mette in dubbio la veridicità delle affermazioni della , dovendosi, pertanto, ritenere Per_1
l'insussistenza del fatto contestato al . CP_1
Peraltro, posto che la deposizione della predetta teste deve essere vagliata con adeguato rigore essendo costei la moglie del danneggiato, l'inattendibilità delle dichiarazioni della emerge anche dal fatto che la stessa ha precisato, nel Per_1
presente procedimento, che nel 2009 (quindi, all'epoca dei fatti) non vi erano apposte telecamere sopra l'ingresso di casa nostra;
“la stessa telecamera è stata apposta nell'anno 2011”, difformemente da quanto riferito invece dal marito.
In sostanza, nel presente procedimento, avrebbero dovuto essere raccolte ulteriori emergenze probatorie che avrebbero potuto comprovare la veridicità dei fatti per come narrati dalla Per_1
Ne discende che quanto dichiarato dalla -moglie dell' non Per_1 Pt_1
risulta sufficiente a dimostrare la responsabilità del , dovendosi attribuire CP_1
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sicura attendibilità alle dichiarazioni, precise e dettagliate, della teste , che ha Tes_2
più volte ribadito – sia in questo procedimento che in sede penale – di non aver sentito il rivolgersi nei confronti dell con espressioni ingiuriose e CP_1 Pt_1
minacciose, dovendosi evidenziare che tale versione dei fatti è stata confermata dall'altro teste, . Testimone_1
Pertanto, deve ritenersi insussistente la prova del contestato fatto illecito.
La domanda attorea va, pertanto, respinta.
Deve essere, inoltre, rigettata la domanda formulata dal , ai sensi CP_1
dell'art. 96 c.p.c., alla luce del fatto che non è stata sufficientemente provata la mala fede o colpa grave da imputare all'attore, il quale si è semplicemente limitato ad agire a tutela di un proprio preteso diritto.
Pertanto, in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale,
secondo cui ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. “non è sufficiente la mera
opinabilità della pretesa azionata, ma occorre la coscienza dell'infondatezza della
domanda e delle tesi sostenute, ovvero la mancata adozione della normale diligenza
per l'acquisizione della predetta consapevolezza” (Cass. 3464/2017), tale ulteriore domanda non merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio riassunto da nei confronti di , in conseguenza della sentenza Parte_1 Controparte_1
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della Corte di Cassazione n. 3830/2017 che ha annullato la sentenza del Tribunale di
Messina del 25 febbraio 2015, rigetta la domanda di . Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in euro 2.552,00 per compensi, oltre IVA e CPA Controparte_1
come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Messina, 7 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Carmelo Mazzeo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa
Valentina Mondello, Funzionaria Addetta all'Ufficio per il Processo, presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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