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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/03/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4553/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1
degli avv.ti Maurizio Ballistreri e Antonella Maiorana che la rappresentano e difendono per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria
Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti,
resistente
oggetto: accertamento negativo di indebito previdenziale.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 1 settembre 2022 adiva questo giudice del lavoro al fine Parte_1
di accertare l'illegittimità del recupero operato dall' a far data dal febbraio 2022 del presunto indebito di CP_1
12.000 euro circa maturato sulla pensione cat. SO n. 20056525 dalla stessa goduta, sull'assunto della mancata comunicazione dei redditi relativi agli anni 2017 e 2018, eccependone comunque l'irripetibilità e chiedendo il ripristino dell'erogazione della prestazione a far data dalla errata procedura d'ufficio con la restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, oltre accessori.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 dal deposito telematico di note scritte CP_1
ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere in fatto che con nota del 19 ottobre 2021 l'ente ha comunicato alla ricorrente che la pensione cat. SO n. 20056525 di cui ella è titolare è stata ricalcolata perchè “… nonostante i solleciti e
l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa ai redditi degli anni
2017 e 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021. Per effetto di tale inadempimento, come comunicato, l' è tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione CP_2 collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 35, comma 10/bis D.L. 217/2008 conv. in legge
n. 14/2009. Il ricalcolo comprende la: - variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995 per le pensioni di reversibilità … Pertanto, da gennaio 2018 a dicembre 2019 sulla pensione numero 20056525 categoria SO CP_ l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro
14.646,32 … L'importo lordo del debito di pensione è stato successivamente ricalcolato in ragione della natura imponibile dello stesso e/o del periodo di riferimento. Sulla base del conguaglio di pensione che si è determinato, si riportano di seguito le informazioni relative all'importo da restituire e al regime fiscale che verrà applicato … L'importo da restituire è quindi pari a euro 12.288,26.”.
L'istante ha eccepito che l' , senza doverosa contestazione preventiva nei termini e nelle forme CP_1
previste dalla legge, provvedeva dal mese di febbraio 2022 al recupero di somme asseritamente percepite indebitamente, con trattenuta sulla pensione erogata mensilmente;
che ella è in possesso dei requisiti per ottenere la pensione di reversibilità poiché la stessa non percepisce alcun altro reddito cumulabile;
che le somme richieste sono state ricevute senza dolo in quanto l'ente era in possesso fin dall'inizio di tutti gli elementi necessari per verificare il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico e per quantificarne gli importi.
L' ha però precisato in memoria che l'indebito non deriva dal superamento del limite reddituale, CP_2
ma dal meccanismo sanzionatorio disciplinato dall'art. 35 del d.l. n. 207/2008, conv. dalla l. n. 14/2009, che nel rendere più efficace e rapido il sistema previdenziale ha imposto un onere di collaborazione ai pensionati percettori delle prestazioni, che viene assolto o con la dichiarazione dei redditi ovvero con la comunicazione dei redditi stessi all' (c.d. modello RED) essendo impossibile per esso verificare periodicamente il diritto CP_1
delle prestazioni collegate al reddito. Nella fattispecie in esame l'indebito è derivato appunto dalla violazione dell'obbligo di comunicazione in questione, non avendo la presentato la dichiarazione dei redditi Pt_1
relativa agli anni 2017-2018, con conseguente revoca definitiva della prestazione, a prescindere dallo stato soggettivo dell'assistito (dolo o semplice negligenza), essendo sufficiente anche il solo silenzio.
Orbene, la violazione di detto obbligo risulta pacifica poiché non specificamente contestata e la ricorrente risulta essere comunque venuta a conoscenza del provvedimento impugnato, che ha ammesso nella narrativa del ricorso di aver acquisito tramite il patronato, sebbene la relativa lettera raccomandata non le sia effettivamente pervenuta (nella relata di notifica risulta non consegnata per destinatario “sconosciuto”).
Tuttavia, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 26036/2019
e n. 10642/2019), che si ritiene di condividere, il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia», con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore.
La S.C. ha, però, precisato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che rientra nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione (cfr.
Cass. n. 10337/2023).
Con particolare riferimento all'ambito previdenziale e alla ripetibilità di prestazioni pensionistiche erogate, come nella specie, per il periodo successivo al 1 gennaio 2001, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 52 l. n. 88/1989 e art. 13 l. n. 412/1991, di interpretazione autentica, qui ratione temporis applicabili
(cfr. Corte Costituzionale n. 93/1993, la quale ha precisato che la disciplina di cui al richiamato art. 13 è applicabile alle indebite erogazioni insorte a partire dal 31 dicembre 1993; v. così anche Cass. S.U. n.
2333/1997).
Esse dettano la disciplina speciale dell'indebito pensionistico , imperniata sull'irripetibilità della CP_1
prestazione al ricorrere di quattro condizioni: - che le somme siano state corrisposte in base a formale e definitivo provvedimento;
- che di tale provvedimento sia stata data espressa comunicazione all'interessato; - che esso risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore;
- che l'indebita percezione non sia dipesa da dolo dell'interessato, al quale viene equiparata, negli effetti, “l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”. La S.C. ha poi chiarito che laddove difetti anche una sola di tali condizioni, riprende pieno vigore la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (così da ultimo, Cass.
n.1337/2023 e n. 5984/2022, conforme a Cass. n. 14517/2020 e n.17417/2016).
E' quanto si riscontra nella fattispecie in esame, in quanto l' ha omesso di provare la regolare CP_1
ricezione da parte della ricorrente delle note con le quali dapprima la invitava a trasmettere i dati reddituali rilevanti per il diritto alla prestazione per gli anni 2017 e 2018 (del 5 marzo e 19 novembre 2019), e poi le comunicava la sospensione della quota collegata ai redditi e la necessità di presentare, onde evitarne la revoca definitiva, di una “domanda di ricostituzione per sospensione” con l'indicazione dei redditi dall'anno 2017 entro il termine del 15 Settembre 2021 (del 24 giugno 2021). Dagli atti si evince che entrambe le raccomandate
AR non sono pervenute nella sua sfera di conoscibilità (per “destinatario sconosciuto”).
Ciò consente di escludere nel caso di specie il “dolo”, ossia quella “omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato su fatti incidenti sul diritto” che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente (v. così Cass. n. 8731/2019), che rappresenta il presupposto per la ripetibilità delle somme indebitamente percepite, ai sensi degli artt. 52, comma 2, Legge n. 88/1989 e 13 Legge n. 412/1991. Invero, come asserito dalla ricorrente e non contestato, i redditi non dichiarati dalla stessa erano già ben noti allo stesso resistente, erogatore della relativa pensione. CP_2 Dunque, la pretesa dell'ente risulta illegittima ed esso va condannato a ripristinare la prestazione revocata
(trattamento minimo), in quanto non può dirsi decorso il termine di 60 giorni dalla sospensione di cui all'art. 35 d.ln. n. 207/2008 cit., nonchè a restituire alla ricorrente le somme già trattenute a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla effettiva trattenuta al soddisfo, salva applicazione dell'art. 16 l. n.
412/1991.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in 2.695,5 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'irripetibilità dell'indebito maturato dall' nel periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre CP_1
2019 sulla pensione cat. SO n. 20056525 percepita da e illegittimo il recupero e la revoca Parte_1
della prestazione collegata al reddito di cui alla nota del 19 ottobre 2021;
2) condanna l' resistente a restituire alla ricorrente le somme già trattenute a tale titolo, con gli CP_2
accessori di legge, a ripristinare detta prestazione e a rimborsarle le spese processuali, liquidate in 2.695,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati.
Messina, 28.3.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro