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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 186/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 186/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Menicagli
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio CP_1 C.F._2
Menicagli
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 22.1.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in San EN (LI) il 18/10/2014 e che dalla loro unione è nata la figlia il 18.3.2008. Per_1
Con provvedimento in data 27.1.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 10.4.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San EN (LI) di procedere alla
[...] annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San EN (LI) il 18/10/2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 7 parte 1 anno 2017 DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritario alternato (presso ciascun genitore), su base settimanale;
3) la casa familiare di San EN (LI), Via Don Giovanni Minzoni, n. 34 è assegnata e resta nella disponibilità del mentre la si impegna, entro tre mesi CP_1 Pt_1 dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a trasferire la propria residenza in un diverso immobile, sito nel Comune di San EN (LI) ovvero in uno dei Comuni confinanti;
4) la riconosce che la casa familiare di San EN (LI), Via Don Giovanni Pt_1
Minzoni, n. 34 (distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di San EN (LI) nel foglio 2 con la particella 2768, categoria A/2, classe 3°, vani 7, superficie catastale totale mq 151, totale escluse aree scoperte mq 142, R.C. Euro 1.066,48) è stata acquistata dai coniugi con fondi quasi esclusivamente provenienti dal e CP_1 dai genitori di quest'ultimo e, pertanto, si obbliga, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a trasferire la propria quota (pari al 50%) di proprietà dell'immobile al marito, per il prezzo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), da corrispondersi in tre rate mensili di pari importo;
5) il si impegna, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di CP_1 separazione, ad acquistare la quota (pari al 50%) di proprietà della moglie sull'immobile di San EN (LI), Via Don Giovanni Minzoni, n. 34 per il prezzo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), da corrispondersi in tre rate mensili di pari importo;
6) il , dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si accolla CP_1 integralmente la residua parte del mutuo (n. 4014088 acceso presso il Banco BPM) contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare di San EN (LI), Via Don Giovanni Minzoni, n. 34;
7) la figlia coabiterà con ciascun genitore a settimane alterne, con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione della madre e salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, attesa l'età di (compirà diciassette anni il 18.03.2025), il suddetto Per_1 criterio dell'alternanza sarà improntato ai criteri della libera frequentazione, stabilità e continuità di relazione, tenendo conto delle diverse esigenze scolastiche della minore legate all'età evolutiva, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici;
8) per le principali festività, varrà il criterio dell'alternanza annuale;
9) il corrisponderà alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. CP_1 Pt_1
300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Con il raggiungimento da parte della figlia della maggiore età, il cesserà Per_1 CP_1 di corrispondere il suddetto assegno di mantenimento alla per versarlo Pt_1 invece direttamente alla figlia, sino a quando dovuto ex lege;
10) Le spese straordinarie della figlia saranno sostenute al 100% dal padre. Si intendono per spese straordinarie quelle necessarie per la crescita e la salute della figlia, quali spese mediche e sanitarie non mutuabili, spese scolastiche (tasse, libri, gite, corredo scolastico, mensa scolastica, abbonamenti, mezzi di trasposto), ludiche ed in genere ogni altra spesa che rivesta il carattere della straordinarietà necessaria per la minore e previamente concordata;
11) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
12) Spese di lite al definitivo;
13) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 186/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Claudio Menicagli
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio CP_1 C.F._2
Menicagli
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 22.1.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in San EN (LI) il 18/10/2014 e che dalla loro unione è nata la figlia il 18.3.2008. Per_1
Con provvedimento in data 27.1.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10.4.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 10.4.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di San EN (LI) di procedere alla
[...] annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in San EN (LI) il 18/10/2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto n. 7 parte 1 anno 2017 DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la figlia minorenne resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento paritario alternato (presso ciascun genitore), su base settimanale;
3) la casa familiare di San EN (LI), Via Don Giovanni Minzoni, n. 34 è assegnata e resta nella disponibilità del mentre la si impegna, entro tre mesi CP_1 Pt_1 dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a trasferire la propria residenza in un diverso immobile, sito nel Comune di San EN (LI) ovvero in uno dei Comuni confinanti;
4) la riconosce che la casa familiare di San EN (LI), Via Don Giovanni Pt_1
Minzoni, n. 34 (distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di San EN (LI) nel foglio 2 con la particella 2768, categoria A/2, classe 3°, vani 7, superficie catastale totale mq 151, totale escluse aree scoperte mq 142, R.C. Euro 1.066,48) è stata acquistata dai coniugi con fondi quasi esclusivamente provenienti dal e CP_1 dai genitori di quest'ultimo e, pertanto, si obbliga, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, a trasferire la propria quota (pari al 50%) di proprietà dell'immobile al marito, per il prezzo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), da corrispondersi in tre rate mensili di pari importo;
5) il si impegna, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di CP_1 separazione, ad acquistare la quota (pari al 50%) di proprietà della moglie sull'immobile di San EN (LI), Via Don Giovanni Minzoni, n. 34 per il prezzo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), da corrispondersi in tre rate mensili di pari importo;
6) il , dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si accolla CP_1 integralmente la residua parte del mutuo (n. 4014088 acceso presso il Banco BPM) contratto dalle parti per l'acquisto della casa familiare di San EN (LI), Via Don Giovanni Minzoni, n. 34;
7) la figlia coabiterà con ciascun genitore a settimane alterne, con residenza Per_1 anagrafica presso l'abitazione della madre e salvo diverso accordo tra le parti. In ogni caso, attesa l'età di (compirà diciassette anni il 18.03.2025), il suddetto Per_1 criterio dell'alternanza sarà improntato ai criteri della libera frequentazione, stabilità e continuità di relazione, tenendo conto delle diverse esigenze scolastiche della minore legate all'età evolutiva, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici;
8) per le principali festività, varrà il criterio dell'alternanza annuale;
9) il corrisponderà alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €. CP_1 Pt_1
300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT. Con il raggiungimento da parte della figlia della maggiore età, il cesserà Per_1 CP_1 di corrispondere il suddetto assegno di mantenimento alla per versarlo Pt_1 invece direttamente alla figlia, sino a quando dovuto ex lege;
10) Le spese straordinarie della figlia saranno sostenute al 100% dal padre. Si intendono per spese straordinarie quelle necessarie per la crescita e la salute della figlia, quali spese mediche e sanitarie non mutuabili, spese scolastiche (tasse, libri, gite, corredo scolastico, mensa scolastica, abbonamenti, mezzi di trasposto), ludiche ed in genere ogni altra spesa che rivesta il carattere della straordinarietà necessaria per la minore e previamente concordata;
11) Ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento;
12) Spese di lite al definitivo;
13) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 10.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai