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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2903/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in Melito di Napoli Parte_1 alla Via Giacomo Puccini n°53, C.F.: rapp.to e difeso giusta C.F._1 procura a margine del ricorso introduttivo (cfr. all.1a) del giudizio iscritto presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro e Previdenza, rubricato al R.G. n°15097/2022 - dall'avv. Emanuele Improta, C.F. presso C.F._2 cui ha eletto domicilio ex art. 47 c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al fax n°0813596654 ed all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f. , giusta procura generale C.F._3 alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313), con indirizzo PEC t Email_2
- Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro n°2472/2023 pubblicata il 30/05/2023, non notificata , resa nel giudizio R.g. 15097/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio incrementativo ai sensi dell'art 38 della legge n. 448/01 per il periodo da Luglio 2020 a Gennaio 2022 e compensate per la metà le spese di lite. La compensazione delle spese veniva giustificata in questi termini, alla luce del criterio della soccombenza virtuale: “…..anche se tale beneficio viene erogato d'ufficio dall' agli invalidi civili al 100 %, è comunque necessario che coloro i CP_1 quali posseggono i requisiti (sanitari e amministrativi), comunichino tali requisiti all' . Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, CP_1 nella misura dovuta, solo di recente in corso di causa l' , per il principio della CP_1 soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce tenuto conto da un lato dell'assenza di attività istruttoria e di rilevanti questioni di fatto o di diritto e dell'altro della maggiorazione di cui all' art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le restanti spese vanno compensate tra le parti in ragione della mancata dimostrazione del requisito reddituale diverso dalla fruizione della pensione in sede amministrativa, essendo il ritardo nell'adempimento dell' almeno in parte CP_1 imputabile alla parte ricorrente”. Il residuo era stato liquidato a carico dell' per complessivi € 639,00 oltre CP_1 spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c.. come integrato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
Ha evidenziato in particolare che erano del tutto insussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione anche solo parziale delle medesime, tenuto conto che ai fini della liquidazione della maggiorazione sociale non era necessario né l'Ap70 né tan meno la domanda amm/va ; che ,in ogni caso
,l' era a conoscenza della situazione reddituale di esso appellante dal CP_1 momento che -il mod. l'Ap70 era stato in realtà regolarmente inviato ai fini della liquidazione della pensione d'invalidità civile e che da tale invio era scaturito il provvedimento di liquidazione Te08 del 04.11.2022 poi impugnato.
Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado quantificate in € CP_1
1.278,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali .Vinte le spese di questo grado con attribuzione con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 , comma 1 bis DM 55/2014 attese le tecniche di redazione utilizzate . L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale. In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”. Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). All'evidenza nella fattispecie non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale( sia pure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, mentre è pacifico ed incontroverso che il pagamento è stato effettuato solo in corso di causa: La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati. Peraltro nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento della parte ricorrente , che non avrebbe trasmesso ai fini della maggiorazione sociale richiesta , i propri redditi all' ovvero inoltrato il mod. AP70 . CP_1
Ma anche sotto tale profilo giuridico la motivazione è del tutto errata e viziata .
Ed infatti dagli atti ( v. doc 1° grado) risulta che l'Ap70 era stato regolarmente inviato dall'istante ai fini della liquidazione della pensione d'invalidità civile e che da tale invio era scaturito il provvedimento di liquidazione Te08 del 04.11.2022 (poi impugnato), senza del quale la pensione d'invalidità giammai avrebbe potuto essere liquidata all'assistito. Deve , pertanto , ritenersi che l' era CP_1 perfettamente a conoscenza della condizione reddituale del ricorrente. Le spese di primo grado, dunque , vanno poste integralmente a carico dell' . Controparte_2
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha invocato la liquidazione – per l'intero – delle spese pari ad euro 1278,00 , senza alcun riferimento alla tariffa professionale forense né allo scaglione tariffario (in ordine ai quali non è stata neppure sollevata censura). La parte ha evidentemente rispettato la quantificazione eseguita dal Giudice, determinando e pretendendo l'intero rispetto al 50% compensato e determinato in euro 639,00.
. Ne consegue la condanna al pagamento della differenza pari ad euro 639,00 a carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge CP_1 con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione., già comprensivi della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis DM 55/2014 ,attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.278,00;
-condanna l' al pagamento della differenza, nella misura di euro 639,00 oltre CP_1
IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 321,00 ( già comprensivi della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis D.M. 55/2014) oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Così deciso in Napoli lì 12.5.2025
Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 12 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2903/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato il [...] a [...] e residente in Melito di Napoli Parte_1 alla Via Giacomo Puccini n°53, C.F.: rapp.to e difeso giusta C.F._1 procura a margine del ricorso introduttivo (cfr. all.1a) del giudizio iscritto presso il Tribunale di Napoli Nord, Sez. Lavoro e Previdenza, rubricato al R.G. n°15097/2022 - dall'avv. Emanuele Improta, C.F. presso C.F._2 cui ha eletto domicilio ex art. 47 c.c. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e 179 co. 4 c.p.c, si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al fax n°0813596654 ed all'indirizzo p.e.c. ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede in via A. de Gasperi, n. 55 Napoli, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Emanuela Calamia (c.f. , giusta procura generale C.F._3 alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.2024 (Repertorio n.37875 Persona_1
Raccolta n.7313), con indirizzo PEC t Email_2
- Appellato
OGGETTO : Appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro n°2472/2023 pubblicata il 30/05/2023, non notificata , resa nel giudizio R.g. 15097/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il riconoscimento del beneficio incrementativo ai sensi dell'art 38 della legge n. 448/01 per il periodo da Luglio 2020 a Gennaio 2022 e compensate per la metà le spese di lite. La compensazione delle spese veniva giustificata in questi termini, alla luce del criterio della soccombenza virtuale: “…..anche se tale beneficio viene erogato d'ufficio dall' agli invalidi civili al 100 %, è comunque necessario che coloro i CP_1 quali posseggono i requisiti (sanitari e amministrativi), comunichino tali requisiti all' . Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, CP_1 nella misura dovuta, solo di recente in corso di causa l' , per il principio della CP_1 soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce tenuto conto da un lato dell'assenza di attività istruttoria e di rilevanti questioni di fatto o di diritto e dell'altro della maggiorazione di cui all' art. 4 co. 1bis D.M. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Le restanti spese vanno compensate tra le parti in ragione della mancata dimostrazione del requisito reddituale diverso dalla fruizione della pensione in sede amministrativa, essendo il ritardo nell'adempimento dell' almeno in parte CP_1 imputabile alla parte ricorrente”. Il residuo era stato liquidato a carico dell' per complessivi € 639,00 oltre CP_1 spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. L'appellante ha impugnato la sentenza di prime cure lamentandone l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite, per violazione dell'art. 92 c.p.c.. come integrato dalla sentenza della Corte Cost. n. 77/2018.
Ha evidenziato in particolare che erano del tutto insussistenti le gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione anche solo parziale delle medesime, tenuto conto che ai fini della liquidazione della maggiorazione sociale non era necessario né l'Ap70 né tan meno la domanda amm/va ; che ,in ogni caso
,l' era a conoscenza della situazione reddituale di esso appellante dal CP_1 momento che -il mod. l'Ap70 era stato in realtà regolarmente inviato ai fini della liquidazione della pensione d'invalidità civile e che da tale invio era scaturito il provvedimento di liquidazione Te08 del 04.11.2022 poi impugnato.
Ha concluso chiedendo la liquidazione delle spese per intero e la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo grado quantificate in € CP_1
1.278,00, oltre IVA CPA e rimborso spese generali .Vinte le spese di questo grado con attribuzione con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4 , comma 1 bis DM 55/2014 attese le tecniche di redazione utilizzate . L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale. In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 ( e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio , in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”. Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. C. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019 - Rv. 652795 – 01). All'evidenza nella fattispecie non sussiste reciproca soccombenza, ma soccombenza totale( sia pure virtuale ) risultando pacifica la fondatezza del buon diritto dell'originaria parte ricorrente. Neppure può ritenersi l'assoluta novità della questione trattandosi di una mera azione di pagamento di prestazione previdenziale e non presentando la questione della spettanza elementi di novità a livello giurisprudenziale. Inoltre non è avvenuto alcun mutamento della giurisprudenza in merito alle questioni dirimenti affrontate nel giudizio di primo grado, trattandosi di prestazione ormai di datata introduzione normativa ed essendo la giurisprudenza sia di legittimità che di merito ormai assolutamente consolidata e unanime in materia Non sussiste infine alcuna ipotesi né di sopravvenienza relative a questioni dirimenti, né di assoluta incertezza della lite. E' evidente che a nessuna delle ipotesi individuate nel nuovo testo dell'art. 92 c.p.c. cit. e dalla Corte Cost. n. 77/2018 è riconducile la fattispecie in esame, mentre è pacifico ed incontroverso che il pagamento è stato effettuato solo in corso di causa: La valutazione effettuata dal primo giudice è quindi del tutto erronea e non appare conforme ai principi di diritto sopra richiamati. Peraltro nell'impugnata sentenza si fa riferimento al comportamento della parte ricorrente , che non avrebbe trasmesso ai fini della maggiorazione sociale richiesta , i propri redditi all' ovvero inoltrato il mod. AP70 . CP_1
Ma anche sotto tale profilo giuridico la motivazione è del tutto errata e viziata .
Ed infatti dagli atti ( v. doc 1° grado) risulta che l'Ap70 era stato regolarmente inviato dall'istante ai fini della liquidazione della pensione d'invalidità civile e che da tale invio era scaturito il provvedimento di liquidazione Te08 del 04.11.2022 (poi impugnato), senza del quale la pensione d'invalidità giammai avrebbe potuto essere liquidata all'assistito. Deve , pertanto , ritenersi che l' era CP_1 perfettamente a conoscenza della condizione reddituale del ricorrente. Le spese di primo grado, dunque , vanno poste integralmente a carico dell' . Controparte_2
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie la parte ha invocato la liquidazione – per l'intero – delle spese pari ad euro 1278,00 , senza alcun riferimento alla tariffa professionale forense né allo scaglione tariffario (in ordine ai quali non è stata neppure sollevata censura). La parte ha evidentemente rispettato la quantificazione eseguita dal Giudice, determinando e pretendendo l'intero rispetto al 50% compensato e determinato in euro 639,00.
. Ne consegue la condanna al pagamento della differenza pari ad euro 639,00 a carico dell' , oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge CP_1 con attribuzione al procuratore anticipatario. Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia (limitata ormai al solo tema delle spese, con condanna al pagamento della differenza rispetto alla liquidazione eseguita in primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con CP_1 attribuzione., già comprensivi della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis DM 55/2014 ,attese le tecniche di redazione tese ad agevolare la consultazione degli atti utilizzate anche nel presente grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida le spese relative al giudizio di primo grado in complessivi € 1.278,00;
-condanna l' al pagamento della differenza, nella misura di euro 639,00 oltre CP_1
IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
-condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del grado che liquida in complessivi € 321,00 ( già comprensivi della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 Bis D.M. 55/2014) oltre IVA,CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del suddetto procuratore.
Così deciso in Napoli lì 12.5.2025
Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.