Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9036 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Glenda Piu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Glenda Piu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi vicendevolmente la residenza.
2. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza.
3. Le decisioni di maggior interesse per i figli minori tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione ad attività formative extrascolastiche, la scelta di attività sportive di svago, verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, e delle possibilità economiche dei genitori.
4. Ai fini delle registrazioni anagrafiche i figli, ed , Persona_1 Persona_2 manterranno la propria residenza presso la madre, in Quartu Sant'Elena, nella
Via Monteverdi n. 37, nella casa familiare, che verrà dunque abitata in via esclusiva dalla SI.ra e dai minori ed Parte_1 Persona_1 Per_2
[...]
5. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
6.
Considerato che
il SI. svolge la propria attività lavorativa 5 giorni su 7, in Per_2 orario dalle 10.00 alle 20.00, i ricorrenti intendono regolare le modalità ed i tempi della presenza dei minori presso ciascun genitore, come effettivamente già fanno, compatibilmente con i turni di lavoro del SI. il quale si occuperà Per_2 dei minori al di fuori dei turni di lavoro, trascorrendo con loro weekend alternati e pomeriggi in settimana da concordarsi in base ai turni di lavoro forniti
Pag. 2 di 4 settimanalmente, salvo diverso accordo con l'altro coniuge, nel pieno rispetto delle esigenze lavorative, del ritmo fisiologico, delle condizioni di salute, degli appuntamenti ludici, scolastici e sportivi dei bambini, affinché possano mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
7. Nel periodo delle vacanze natalizie i minori trascorreranno, la vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; parimenti i minori staranno con ciascun genitore, alternativamente di anno in anno, il 31 dicembre/1° gennaio ed il 6 gennaio.
Trascorreranno alternativamente di anno in anno con ciascun genitore i giorni di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi;
ogni altra festività del calendario sarà trascorsa dai minori con alternanza cronologica con ciascuno dei genitori.
8. Salvo diverso accordo, ciascun genitore terrà con sé continuativamente i minori per almeno 7 giorni nel periodo estivo, preferibilmente coincidenti con le rispettive ferie, per la restante parte del tempo estivo si continuerà a seguire la turnazione consueta.
9. Qualora un genitore intenda trascorrere con i figli più di una giornata fuori dall'ambito del proprio domicilio (ad es. vacanze prolungate in altre località della Sardegna, in Continente e/o all'estero), il medesimo avrà l'onere di informare l'altro genitore con congruo anticipo.
10. Nella restante parte del periodo extrascolastico, salvo diverso accordo tra le parti, verrebbe dunque seguita la medesima gestione prevista per il resto dell'anno.
Inoltre compatibilmente con le condizioni economiche e la loro personale inclinazione e decisione, i genitori potranno optare per la frequentazione di un campo estivo.
11. Non avendo la SI.ra una occupazione stabile, essendosi sino ad ora Pt_1 dedicata prevalentemente alla cura della famiglia, e non essendo possibile un accudimento quotidiano in via paritaria, a causa degli orari di lavoro del SI.
quest'ultimo si impegna a versare alla SI.ra entro il giorno 20 di Per_2 Pt_1 ogni mese, un contributo al mantenimento per i figli minori pari ad € 300,00 a bambino, per un totale di € 600,00.
Le parti si impegnano a suddividere al 50% le spese relative al corredo scolastico, allo sport di entrambi i bambini, i quali praticano rispettivamente danza classica e calcio e le spese mediche di qualsivoglia natura.
Le restanti spese straordinarie verranno suddivise al 50% come da elenco del Contr
Gli assegni familiari verranno invece percepiti dalla sola SI.ra . Pt_1
12. In relazione invece alla casa familiare, sita in Quartu Sant'Elena, nella Via
Monteverdi n. 37, meglio distinta in catasto al Foglio 29, Part. 820, Sub. 50 e per
Pag. 3 di 4 quanto riguarda la pertinenza al Foglio 29, Part. 820, Sub. 10 queste sono ad oggi di proprietà di entrambi i coniugi per ½ ciascuno.
Il SI. si obbliga sin da ora a trasferire a titolo gratuito alla SI.ra il Per_2 Pt_1 proprio 50% di proprietà con separato atto notarile.
Il trasferimento della quota di proprietà sopra citata verrà effettuato con separato atto notarile, le cui spese saranno ad esclusivo carico della SI.ra . Pt_1
Detto trasferimento viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione.
Il predetto immobile verrà dunque abitato, come già accade, della sola SI.ra
, unitamente ai figli minori. Pt_1
La medesima si impegna dunque, come già accade, al pagamento dell'intero prestito ipotecario sulla stessa gravante, acceso presso il Banco di Sardegna, facendosi carico anche di ogni spesa ordinaria e straordinaria riguardante il predetto immobile.
13. Il SI. ha invece trasferito la propria dimora, impegnandosi al Per_2 trasferimento anche della relativa residenza, nell'immobile della propria famiglia di origine e di cui è per 1/6 proprietario, sito in Solanas nella Via Su
Portu n. 2.
Poiché alcuni degli effetti del SI. sono ancora presenti nella casa Per_2 familiare questi si impegna ad asportarli entro la fine del mese di febbraio 2026.
I coniugi non dispongono di autovetture in comune.
14. Fatta eccezione per quanto sopra emarginato, i coniugi dichiarano di non avere null'altro da pretendere dal punto di vista patrimoniale.
15. I coniugi si danno fin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto per gli stessi.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 09/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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