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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/12/2025, n. 41470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41470 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SESTA SEZIONE PENALE Composta da RC IL - Presidente - Sent. n. sez. 1419/25 CA SO - Relatore - PU –10/12/2025 LL LL R.G.N.25844/2025 LO Di IM RE Di NE ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da RI AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA SO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. LO Giovanni Ramaioli, difensore di AN RI che ha concluso per l'annullamento della sentenza. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lodi in data 23 maggio 2023 nei confronti di AN RI per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, T.U. Stup. commessi dall’agosto 2020 al 22 ottobre 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41470 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 10/12/2025 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, AN chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla inutilizzabilità delle fotografie (cd. screenshot) delle chat whatsapp estratte dal telefono cellulare dell’imputato ed acquisite con modalità illegittime nel corso della perquisizione eseguita nei confronti del ricorrente dopo il sequestro eseguito su iniziativa della Polizia Giudiziaria del suo telefono cellulare. Il ricorrente lamenta che la Polizia Giudiziaria nell’immediatezza abbia fatto accesso al contenuto del telefono procedendo a scattare una serie di fotografie delle schermate (screenshot) raffiguranti le chat relative alla messaggistica Instagram e Telegram, solo successivamente trasmesse al Pubblico Ministero e senza la sua previa autorizzazione, come previsto per il sequestro di corrispondenza. Trattandosi di conversazioni equiparabili alla corrispondenza il loro contenuto non è utilizzabile secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023 (nel caso “Renzi”), con riguardo alla natura di corrispondenza dei messaggi telefonici anche se già letti dal destinatario, con conseguente applicazione dell’art. 254 cod.proc.pen. Si rappresenta la decisività di tali elementi di prova per l’accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata, la cui inutilizzabilità è rilevabile anche nel giudizio abbreviato trattandosi di atti affetti da inutilizzabilità c.d. patologica perché assunti in violazione dei diritti di difesa. A tale riguardo si osserva che il quantitativo modesto di sostanza stupefacente (g.12, 90 di marijuana, pari a 76 dosi di principio attivo e g.
3.30 di hashish, pari a 33 dosi) è stato ritenuto destinato alla cessione a terzi proprio sulla base del contenuto delle chat da ritenere inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione dell’imputato. A tale riguardo si rappresenta che il dato delle dosi medie singole è fuorviante atteso che la droga sequestrata aveva un percentuale di principio attivo che rapportata al peso lordo della sostanza corrisponderebbe di fatto ad un numero di dosi molto inferiore a quello considerato dal Tribunale compatibile e di poco superiore con le soglie stabilite per legge per determinare il quantitativo massimo detenibile per uso personale. 1. Il ricorso è inammissibile. Sebbene la questione dell’inutilizzabilità delle “chat” estrapolate dal contenuto del telefono in possesso dell’imputato senza il previo sequestro disposto dal pubblico ministero potrebbe astrattamente essere ritenuta fondata, deve rilevarsi per un verso la genericità delle censure volte a dimostrare la decisività di tali risultanze ai fini dell’accertamento della responsabilità, sotto il profilo della c.d. prova di resistenza, e per altro verso la genericità della stessa questione di inutilizzabilità. Costituisce principio consolidato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. In particolare, appare carente la critica sviluppata dal ricorrente con riferimento all’elemento centrale posto a fondamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, costituito dalle dichiarazioni confessore rese dal complice minorenne separatamente giudicato. In altri termini, la prova di resistenza che avrebbe giustificato l’annullamento della sentenza di condanna andava articolata sulla base della elisione dal compendio probatorio, ritenuto validamente acquisito ai fini della decisione, non solo delle chat, ma anche delle dichiarazioni del complice e dei riscontri acquisiti relativi al giudizio definitosi nei confronti del predetto davanti al Tribunale per i minorenni. Il ricorrente non descrive esattamente il fondamento probatorio della condanna, omettendo totalmente di fare riferimento alla prova principale che è costituita dal verbale delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato minorenne (separatamente giudicato), presso la cui abitazione è stato eseguito un ulteriore sequestro di sostanza stupefacente il 22/10/2020, e che ha confermato di svolgere l’attività di spaccio della sostanza rifornitagli dall’AN, oltre che dall’acquisizione delle chat estrapolate dal cellulare del minorenne nel separato procedimento svoltosi a suo carico, sulla cui modalità di acquisizione nulla è stato specificato. Ciò rende generico il motivo di ricorso sotto il profilo dell’articolazione della prova del carattere decisivo, ai fini del giudizio di responsabilità, dell’unico elemento di prova ritenuto in ipotesi inutilizzabile costituito dalle chat estratte dal telefono cellulare dell’imputato. 2. Con riguardo, poi, al merito della inutilizzabilità delle chat, va osservato che la questione sebbene rilevabile di ufficio presuppone che il ricorrente fornisca una descrizione precisa dei suoi presupposti di fatto. Costituisce principio consolidato che la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall’art. 15 Cost., ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico ma senza accesso diretto al suo contenuto, analogamente a quanto previsto per l’invio della corrispondenza postale dall’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., e fermo quanto disposto dall’art. 353 cod. proc. pen. sull’apertura dei plichi o di corrispondenza con l’autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l’assicurazione elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo (Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504; Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Saraco, Rv. 286467). Ma essendo stata dedotta per la prima volta in cassazione e non essendo stata oggetto di valutazione nel giudizio di appello con riferimento ai suoi presupposti di fatto, era preciso onere del ricorrente, a pena di inammissibilità per aspecificità del motivo, chiarire se il Pubblico Ministero avesse autorizzato ulteriori indagini tecniche sul contenuto del telefono, di cui si fa cenno nel motivo di ricorso, con la conseguente successiva acquisizione rituale dei contenuti delle chat. La questione non è stata affrontata in sede di merito perché non dedotta, ma trattandosi di inutilizzabilità assoluta e patologica rilevabile anche di ufficio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen. in ogni stato e grado del procedimento, era necessario che venissero specificati i profili di fatto essenziali per verificarne la fondatezza. Nel motivo di ricorso si assume che la polizia giudiziaria ”successivamente, solo in sede di annotazione chiedeva alla Procura di procedere con un’analisi più approfondita del telefono, dal quale, di fatto aveva già estrapolato numerosi contenuti”. Non è stato, perciò, chiarito se dopo il primo accesso non autorizzato alle chat, sia stata disposta ed autorizzata dal Pubblico Ministero una legittima consulenza sul contenuto delle chat e con quali esiti, atteso che nella stessa motivazione della sentenza si fa riferimento non solo alle chat estrapolate attraverso gli screenshot ma anche ad una successiva e più approfondita indagine operata sul telefono sequestrato il 12 ottobre 2020 (vedi pp. 4 e 5 della motivazione della sentenza impugnata). Si deve ricordare e ribadire che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. 6, n.1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 5 n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260404; Sez. 5, n.30102 del 19/04/2018, Porretto, Rv. 273511). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA SO RC IL
udita la relazione svolta dal Consigliere CA SO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ON Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. LO Giovanni Ramaioli, difensore di AN RI che ha concluso per l'annullamento della sentenza. 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Lodi in data 23 maggio 2023 nei confronti di AN RI per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, T.U. Stup. commessi dall’agosto 2020 al 22 ottobre 2020. Penale Sent. Sez. 6 Num. 41470 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 10/12/2025 2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, AN chiede l’annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in riferimento alla inutilizzabilità delle fotografie (cd. screenshot) delle chat whatsapp estratte dal telefono cellulare dell’imputato ed acquisite con modalità illegittime nel corso della perquisizione eseguita nei confronti del ricorrente dopo il sequestro eseguito su iniziativa della Polizia Giudiziaria del suo telefono cellulare. Il ricorrente lamenta che la Polizia Giudiziaria nell’immediatezza abbia fatto accesso al contenuto del telefono procedendo a scattare una serie di fotografie delle schermate (screenshot) raffiguranti le chat relative alla messaggistica Instagram e Telegram, solo successivamente trasmesse al Pubblico Ministero e senza la sua previa autorizzazione, come previsto per il sequestro di corrispondenza. Trattandosi di conversazioni equiparabili alla corrispondenza il loro contenuto non è utilizzabile secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n. 170 del 2023 del 7 giugno 2023 (nel caso “Renzi”), con riguardo alla natura di corrispondenza dei messaggi telefonici anche se già letti dal destinatario, con conseguente applicazione dell’art. 254 cod.proc.pen. Si rappresenta la decisività di tali elementi di prova per l’accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente sequestrata, la cui inutilizzabilità è rilevabile anche nel giudizio abbreviato trattandosi di atti affetti da inutilizzabilità c.d. patologica perché assunti in violazione dei diritti di difesa. A tale riguardo si osserva che il quantitativo modesto di sostanza stupefacente (g.12, 90 di marijuana, pari a 76 dosi di principio attivo e g.
3.30 di hashish, pari a 33 dosi) è stato ritenuto destinato alla cessione a terzi proprio sulla base del contenuto delle chat da ritenere inutilizzabili. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione dell’imputato. A tale riguardo si rappresenta che il dato delle dosi medie singole è fuorviante atteso che la droga sequestrata aveva un percentuale di principio attivo che rapportata al peso lordo della sostanza corrisponderebbe di fatto ad un numero di dosi molto inferiore a quello considerato dal Tribunale compatibile e di poco superiore con le soglie stabilite per legge per determinare il quantitativo massimo detenibile per uso personale. 1. Il ricorso è inammissibile. Sebbene la questione dell’inutilizzabilità delle “chat” estrapolate dal contenuto del telefono in possesso dell’imputato senza il previo sequestro disposto dal pubblico ministero potrebbe astrattamente essere ritenuta fondata, deve rilevarsi per un verso la genericità delle censure volte a dimostrare la decisività di tali risultanze ai fini dell’accertamento della responsabilità, sotto il profilo della c.d. prova di resistenza, e per altro verso la genericità della stessa questione di inutilizzabilità. Costituisce principio consolidato che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. In particolare, appare carente la critica sviluppata dal ricorrente con riferimento all’elemento centrale posto a fondamento della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, costituito dalle dichiarazioni confessore rese dal complice minorenne separatamente giudicato. In altri termini, la prova di resistenza che avrebbe giustificato l’annullamento della sentenza di condanna andava articolata sulla base della elisione dal compendio probatorio, ritenuto validamente acquisito ai fini della decisione, non solo delle chat, ma anche delle dichiarazioni del complice e dei riscontri acquisiti relativi al giudizio definitosi nei confronti del predetto davanti al Tribunale per i minorenni. Il ricorrente non descrive esattamente il fondamento probatorio della condanna, omettendo totalmente di fare riferimento alla prova principale che è costituita dal verbale delle dichiarazioni confessorie rese dall’imputato minorenne (separatamente giudicato), presso la cui abitazione è stato eseguito un ulteriore sequestro di sostanza stupefacente il 22/10/2020, e che ha confermato di svolgere l’attività di spaccio della sostanza rifornitagli dall’AN, oltre che dall’acquisizione delle chat estrapolate dal cellulare del minorenne nel separato procedimento svoltosi a suo carico, sulla cui modalità di acquisizione nulla è stato specificato. Ciò rende generico il motivo di ricorso sotto il profilo dell’articolazione della prova del carattere decisivo, ai fini del giudizio di responsabilità, dell’unico elemento di prova ritenuto in ipotesi inutilizzabile costituito dalle chat estratte dal telefono cellulare dell’imputato. 2. Con riguardo, poi, al merito della inutilizzabilità delle chat, va osservato che la questione sebbene rilevabile di ufficio presuppone che il ricorrente fornisca una descrizione precisa dei suoi presupposti di fatto. Costituisce principio consolidato che la messaggistica archiviata nei telefoni cellulari non può più essere considerata alla stregua di un mero documento, liberamente acquisibile senza la garanzia costituzionale prevista dall’art. 15 Cost., ma richiede l’assoggettamento alla disciplina dell’art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, necessariamente motivato al fine di giustificare il sacrificio della segretezza della corrispondenza, senza la possibilità di accesso diretto da parte della Polizia Giudiziaria, che ha solo il potere di acquisire materialmente il dispositivo elettronico ma senza accesso diretto al suo contenuto, analogamente a quanto previsto per l’invio della corrispondenza postale dall’art. 254, comma 2, cod. proc. pen., e fermo quanto disposto dall’art. 353 cod. proc. pen. sull’apertura dei plichi o di corrispondenza con l’autorizzazione del pubblico ministero quando ciò sia necessario per l’assicurazione elementi di prova che potrebbero andare persi a causa del ritardo (Sez. 6, n. 1269 del 20/11/2024, dep. 2025, Lato, Rv. 287504; Sez. 2, n. 25549 del 15/05/2024, Saraco, Rv. 286467). Ma essendo stata dedotta per la prima volta in cassazione e non essendo stata oggetto di valutazione nel giudizio di appello con riferimento ai suoi presupposti di fatto, era preciso onere del ricorrente, a pena di inammissibilità per aspecificità del motivo, chiarire se il Pubblico Ministero avesse autorizzato ulteriori indagini tecniche sul contenuto del telefono, di cui si fa cenno nel motivo di ricorso, con la conseguente successiva acquisizione rituale dei contenuti delle chat. La questione non è stata affrontata in sede di merito perché non dedotta, ma trattandosi di inutilizzabilità assoluta e patologica rilevabile anche di ufficio ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen. in ogni stato e grado del procedimento, era necessario che venissero specificati i profili di fatto essenziali per verificarne la fondatezza. Nel motivo di ricorso si assume che la polizia giudiziaria ”successivamente, solo in sede di annotazione chiedeva alla Procura di procedere con un’analisi più approfondita del telefono, dal quale, di fatto aveva già estrapolato numerosi contenuti”. Non è stato, perciò, chiarito se dopo il primo accesso non autorizzato alle chat, sia stata disposta ed autorizzata dal Pubblico Ministero una legittima consulenza sul contenuto delle chat e con quali esiti, atteso che nella stessa motivazione della sentenza si fa riferimento non solo alle chat estrapolate attraverso gli screenshot ma anche ad una successiva e più approfondita indagine operata sul telefono sequestrato il 12 ottobre 2020 (vedi pp. 4 e 5 della motivazione della sentenza impugnata). Si deve ricordare e ribadire che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. 6, n.1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; Sez. 5 n. 19553 del 25/03/2014, Naso, Rv. 260404; Sez. 5, n.30102 del 19/04/2018, Porretto, Rv. 273511). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CA SO RC IL