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Decreto 12 marzo 2025
Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2923/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
Parte_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
ritenuto ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di Controparte_1 cui al ricorso, senza dilazione:
1. la somma lorda di € 1.559,78;
2. gli interessi e rivalutazione come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n.55/2014, nonché oltre contributo unificato se dovuto e pagato, e comunque nella misura ridotta prevista per le cause di lavoro;
AUTORIZZA l'esecuzione provvisoria del decreto in mancanza di immediato pagamento;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivamente esecutivo.
Milano, 13 marzo 2025
Il giudice
Franco Caroleo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
Il giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
Parte_1
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;
ritenuto ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.;
INGIUNGE A
di pagare alla parte ricorrente, per le causali di Controparte_1 cui al ricorso, senza dilazione:
1. la somma lorda di € 1.559,78;
2. gli interessi e rivalutazione come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 400,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n.55/2014, nonché oltre contributo unificato se dovuto e pagato, e comunque nella misura ridotta prevista per le cause di lavoro;
AUTORIZZA l'esecuzione provvisoria del decreto in mancanza di immediato pagamento;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivamente esecutivo.
Milano, 13 marzo 2025
Il giudice
Franco Caroleo