Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 830/2023 promossa da:
Parte_1 (cod. fisc. Codice Fiscale_1 ) rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Ciappini e Matteo Urbinati del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore sito a Rimini (RN) in Via Pani n. 5 nonché presso i rispettivi domicili telematici di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
RICORRENTE
contro
-P.IVA P.IVA_2 in persona del legale CP_1 (C.F. P.IVA_1 rappresentante pro tempore con sede a Bologna (BO) in Viale Carlo Berti Pichat,
n. 2/4 rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Bonzi del Foro di Bologna ed elettivamente Email_3 domiciliata presso il suo studio sito a Bologna (BO) via Arienti n. 4
RESISTENTE
E
Controparte_2 (C.F.: P.IVA_3 in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in 40126 Bologna via Stalingrado n. 45 rappresentata e difesa dall'avv. Odile Danesi del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito a Rimini in Via D. Angherà n. 28 - odile.danesi@ordineavvocatirimini.it
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Accertare e dichiarare, la civile e penale responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della resistente in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, quale ex datrice di lavoro, nella causazione dell'infortunio subito dal Sig. Parte_1
e, per gli effetti, condannare, la medesima società convenuta a risarcire al ricorrente i danni tutti da questo subiti, già al netto, per singole ed omogenee voci di spesa, delle somme percepite dall' CP_3 per la complessiva somma di € 10.041,64.-, o in quella diversa maggiore o minore che risulterà in corso di causa ad istruttoria terminata, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal
01.05.2025 al saldo.
Con vittoria del compenso di lite e delle spese, oltre a Cpa ed Iva come per legge, di cui se ne chiede la distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dei procuratori antistatari.
Per la parte resistente :
In via principale: in quanto infondate respingere le domande tutte avanzate dal Sig. Parte_1 in fatto ed in diritto, e comunque indimostrate.
In via subordinata :
nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della responsabilità della resistente in ordine ai fatti ad essa addebitati,
i (i) ridurre il quantum richiesto dal ricorrente per l'importo che verrà ritenuto di giustizia, anche a fronte delle eccezioni di cui in narrativa;
e, in ogni caso, ii (ii) dichiarare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, tenuta a (e, per l'effetto, condannarla a) garantire, tenere indenne e manlevata la resistente da ogni conseguenza di CP_1 carattere pregiudizievole che, anche a titolo di spese legali (incluse le eventuali spese di consulenza tecnica di parte sostenute in corso di causa), possa ad essa derivare dalla presente controversia;
e, pertanto, condannare la stessa compagnia di assicurazioni: sia al pagamento, in favore del Sig. Parte_1 di tutte le somme che, in caso di accoglimento della domanda avversaria, dovessero essere accertate e liquidate in suo favore in corso di causa (o, comunque, a rifondere ad tutte le somme che la stessa fosse eventualmente condannata aCP_1 pagare, e in concreto pagasse, al ricorrente); sia al pagamento, in favore di CP_1 di tutte le spese legali da quest'ultima sostenute per la propria difesa, incluse le eventuali spese di consulenza tecnica di parte sostenute in corso di causa (e ciò anche in ipotesi di pronunciata compensazione totale o parziale delle spese tra le parti in causa); il tutto nei limiti di legge e dei massimali della polizza di assicurazione stipulata tra le parti.
Con vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014, IVA e CPA come per legge.
Per la terza chiamata in causa:
Rigettare, con qualsiasi statuizione, la domanda svolta da parte del ricorrente [...] Pt 2 nei confronti di CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto oltre che non provata, sia nell'an che nel quantum per le ragioni esposte in narrativa del presente atto e per quanto si verrà a dedurre nel prosieguo di causa.
CP_1In via alternativa, ma con effetti equivalenti, accertare e dichiarare che va esente da ogni ipotesi di prefigurata responsabilità; per l'effetto, rigettare qualsivoglia domanda di garanzia e manleva, siccome spiegata da parte della soc. resistente nei confronti di Controparte_2
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.
In linea subordinata, laddove denegata ipotesi, venisse accolta anche solo in parte la domanda svolta da parte del ricorrente, accertare e dichiarare la responsabilità concorrente del Parte_1 nel determinismo dell'occorso per cui è causa, da determinarsi nella misura che risulterà giusta, equa e provata in corso di causa.
-Per l'effetto in detta ipotesi previa graduazione, ridurre in proporzione l'ammontare del risarcimento dovuto al ricorrente, che dovrà essere sempre e comunque nei limiti del giusto e del provato, alla luce del grado di colpa e/o di corresponsabilità che gli verrà attribuito ed in ogni caso, tenuto conto delle somme già erogate e/o da erogare da parte di CP_3 (da scomputare dal risarcimento eventuale dovuto, da contenersi nel c.d. danno differenziale).
Limitare e contenere l'obbligo di garanzia e manleva a carico della terza chiamata CP_2 entro i limiti di polizza e dunque detratta la franchigia di € 10.000,00 pattuita e tenuto conto del massimale assicurato.
Respingere ogni altra domanda svolta
contro
CP_2
Spese compensate fra tutte le parti in causa, compreso assicurata chiamante.
MOTIVAZIONE
La domanda presentata da Parte_1 che nel periodo 31\12\2009-
01\07\2021 ha prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore di CP_1 sede di Rimini con mansioni di operaio/operatore ecologico inquadrato al livello 2A del C.C.N.L. SERVIZI AMBIENTALI finalizzata ad ottenere dalla ex datrice di lavoro il risarcimento dei danni relativi ad un infortunio sul lavoro da lui subito in data 24\01\2019 quando, nell'espletamento della sua mansione lavorativa di ritiro di un bene mobile ingombrante ed in particolare nel movimentare insieme ad un collega un voluminoso divano reso più pesante dalla pioggia si procurava le lesioni personali certificate in atti ed indennizzate dall' CP_3 è risultata meritevole di accoglimento per quanto di و
ragione.
La datrice di lavoro convenuta infatti, costituendosi in giudizio, non ha assolto all'onere che su di lei incombeva di provare la dipendenza del danno da causa a lei non imputabile e, quindi, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno non avendo in particolare CP_1 fornito al lavoratore gli idonei mezzi di sollevamento meccanico che avrebbero sicuramente scongiurato l'infortunio di cui è causa.
In punto di diritto va ricordato che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 21590 del 13/08/2008 Rv. 604175; conforme stessa sezione n. 21203 del 14\10\2010).
Ne consegue che, se da una parte il termine di prescrizione del diritto risarcitorio
è decennale (cfr. Cass. Sez. L. n. 3498 del 21/02/2004 Rv. 570377-01), sotto altro profilo il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno: essendo la colpa del datore di lavoro oggetto, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di una presunzione che è possibile vincere con la prova di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.
Nel caso di specie allora il ricorrente ha sicuramente assolto all'onere probatorio che su di lui incombeva mentre la società convenuta non ha invece provato di avere adempiuto all'obbligo di sicurezza posto a suo carico, apprestando tutte le misure per evitare il danno . Non controverso in particolare che l'accadimento dell'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro, essendo stato il nesso causale con la pertinente attività lavorativa già riconosciuto dall' CP_3 che per tale motivo ha accertato un grado di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore nella misura del 6% per "esiti di trauma spalla destra in soggetto affetto da quadro degenerativo della cuffia dei rotatori".
D'altra parte il CTU medico-legale nominato nel corso della istruttoria ha accertato la piena compatibilità causale tra le lesioni personali riportate dal ricorrente e la dinamica del sinistro descritta nel ricorso con le seguenti condivisibili argomentazioni scientifiche: "...Il sig. attualmenteParte_1 di 70 anni, il giorno 24.1.2019 ha dunque riportato un infortunio sul lavoro con un trauma distrattivo alla spalla destra che ha interessato diversi muscoli della cuffia dei rotatori (sovraspinoso, sottospinoso, sottoscapolare) e per il quale ha effettuato accertamenti e è stato trattato con mezzi ortopedici, quindi ha effettuato un periodo di convalescenza. Le lesioni sono ormai stabilizzate e le modalità del fatto descritto indicano la compatibilità dell'infortunio con la prospettata patogenesi professionale. Le indagini di diagnostica per immagini, con ecografia e risonanza magnetica, dimostrano che il trauma della spalla è avvenuto su un distretto anatomico sede di preesistenti alterazioni degenerative (come indicano la retrazione e l'aspetto dei ventri muscolari) ma altrettanto identificano alterazioni (come l'edema e il versamento) che appaiono riferibili al trauma recente, tali da dover essere valutate in riferimento a danno biologico temporaneo e permanente. In considerazione della documentazione esaminata, vi è stato un periodo di invalidità temporanea parziale valutabile a mio avviso in 5 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 35 giorni al 25%. Gli esiti dell'infortunio del
24.1.2019 sono poi identificabili nei reliquati anatomici, nel dolore e nella limitazione funzionale residui, che costituiscono un danno permanente all'integrità psicofisica della persona, valutabile in base ai riferimenti tabellari consueti (tra cui le Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Giuffrè 2016; la Guida orientativa per la valutazione del danno bio-logico permanente SIMLA;
le tabelle della Commissione ex D.M. 26.5.2004; le tabelle delle menomazioni, dei coefficienti e dell'indennizzo del danno biologico e dei relativi criteri applicativi nel testo annesso al D.M. 12 luglio 2000 in Supp. Ord. GU n. 172 del 25 luglio 2000, in ambito CP_3). In queste tabelle, tra l'altro, alla limitazione del movimento di abduzione-elevazione dell'articolazione scapolo-omerale con escursione artico- lare possibile fino a 90° corrisponde nell'arto dominante la valutazione del 12%;
e agli esiti di lesione di due o più tendini, tra i quali il sovraspinoso, non trattata chirurgicamente, corrisponde nell'arto dominante la valutazione tra 4% e 8%. Tenuto conto dell'anamnesi, della documentazione clinica disponibile, dell'obiettività attualmente rilevata, ritengo che la valutazione del danno biologico permanente prodottosi nell'infortunio del 24.1.2019 possa essere adeguatamente esprimibile nella misura del 6%. Il sig. Pt_1 svolgeva un'attività manuale non sedentaria e è attualmente pensionato;
l'incidenza negativa percentuale degli esiti invalidanti sulla sua capacità di lavoro gene-rica e specifica pare sussistente in misura lieve, non dissimile dalla percentuale indicata per il danno biologico permanente. Non sono documentate spese mediche. CONCLUSIONI Sulla base di quanto finora esposto si conclude che:
-
il sig. Parte_1 è affetto dagli esiti del trauma del 24.1.2019 descritti nella diagnosi, che sono stabilizzati e compatibili con la prospettata patogenesi professionale;
- vi è stato un periodo di invalidità temporanea parziale valutabile in 5 (cinque) giorni al 75%, 30 (trenta) giorni al 50% e 35 (trentacinque) giorni al 25%; - sussiste un danno biologico permanente valutabile a mio avviso nella misura del 6% (sei per cento); - il sig. Pt_1 svolgeva un'attività manuale non sedentaria e è attualmente pensionato;
l'incidenza negativa percentuale degli esiti invalidanti sulla sua capacità di lavoro generica e specifica pare sussistente in misura lieve, non dissimile dalla percentuale indicata per il danno biologico permanente;
non sono documentate spese mediche...".
-
La datrice di lavoro non ha invece fornito la prova - che su di lei incombeva stante la natura contrattuale della responsabilità di cui all'art. 2087 cod. civ. ( vedi sul punto: Cass. Sez. L. n. 3788 del 17\02\2009) - di avere adottato nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore infortunato, non avendo in particolare CP_1 provveduto a mettere a disposizione del ricorrente gli idonei mezzi di sollevamento e trasporto dei beni mobili ingombranti che avrebbero evitato il verificarsi dell'infortunio.
Circostanza questa che può dirsi pacifica, essendo stata confermata in aula sia dal collega di lavoro del ricorrente a nome Persona_1 presente al momento del fatto - il quale ha tra l'latro riferito : "...Noi non avevamo a nostra disposizione dei carrelli per spostare il divano. Noi sul mezzo avevamo solo un carrellino per spostare le lavatrici. ADR: Il divano non ci stava sul carrellino che era piccolo....ADR: Quel giorno il ragno (gru con gancio e polipo ) era impegnato su altre chiamate e non era disponibile subito ma noi siamo andati lo stesso perché quella era la chiamata Io ero autista e stavo dentro il posto di guida...Io in quel momento faccio la parte dell'autista e faccio la parte dell'aiuto di - il quale dal canto "
- che da Parte_4 Parte_3 suo ha chiarito che spetti solo all'autista e non al semplice operatore come il Pt_1 chiamare il Capo Area in caso di ritiro di materiali ingombranti: “ 66
Siamo noi autisti a chiamare il Capo Area" - e positivamente riscontrata dalla condotta negativa assunta dal legale rappresentante di CP_1 che alla udienza del 20\11\2024 non ha reso senza giustificato motivo la prova per interpello disposta dal Giudice con l'ordinanza istruttoria in data 01\06\2024, con gli effetti di cui all'art. 232 cpc.
Vertendo l'interrogatorio formale deferito dalla parte ricorrente sui seguenti capitoli di prova tutti confermati in aula dal teste Per_1 " 2) "Vero che in data 24.01.2019 il Sig. Pt 1 addetto, nella specifica occasione, al ritiro su prenotazione di un bene mobile ingombrante, si recava su ordine di CP_1 unicamente al collega (il Sig. Persona_1 in Via Malta a Rimini, per caricare sul mezzo aziendale datogli in dotazione (nella fattispecie un Iveco Daily) un divano?"; 3) "Vero che, giunto in loco, impossibilitati a trascinare il bene sino alla sponda idraulica del mezzo, vuoi perché c'era un marciapiede che ne impediva la manovra, vuoi perché il terreno era sconnesso per la presenza di sampietrini, il Sig. Pt_1 ed il Sig. Per_1 si vedevano costretti a sollevare di forza il grosso oggetto reso ancor più pesante per l'acqua che aveva assorbito per le abbondanti piogge cadute in quei giorni, essendo stato riposto dal proprietario in strada, in attesa del suo prelievo?"; 4) “Vero che non appena veniva alzato il divano, il Sig. Pt_1 avvertiva un dolore alla spalla destra, che lo costringeva a recarsi al pronto soccorso di Rimini?".
Si deve quindi imputare il fatto illecito alla esclusiva responsabilità della società convenuta atteso che l'eventuale imprudenza del lavoratore, trattandosi di concausa ad efficienza marginale, non costituirebbe in ipotesi causa
-
sopravvenuta tale da elidere il nesso causale, non essendo provvista del connotato della esclusiva sufficienza a cagionare l'evento.
Va ricordato allora come la costante giurisprudenza di legittimità sia ferma nel ritenere il datore di lavoro responsabile ex art. 2087 cc. non solo quando lo stesso ometta di adottare le idonee misure protettive ma anche quando ometta di controllare e vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso da parte del dipendente essendo il datore di lavoro esonerato da tale responsabilità solo nel non verificatosi nella presente causa di lavoro - in cui l'infortunio sia caso
-
provocato da un comportamento del tutto imprevedibile ed estraneo alla prestazione lavorativa ( giurisprudenza costante. Vedi Cass. Sez. L. n. 9304 del 26\02\2002 riv. N. 555359 e stessa sezione n. 5920 del 24/03/2004 Rv. 571511,
n. 4980 del 08/03/2006 Rv. 587587, n. 9689 del 23/04/2009 Rv. 607977, n.
19494 del 10/09/2009 Rv. 609782 e n. 22818 del 28/10/2009 Rv. 610329).
Ancora più chiara sul punto Cass. Sez. L. n. 2626 del 5\02\2014 che in materia di tutela di condizioni di lavoro ha precisato come l'art. 2087 c.c., sebbene non introduca una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, obblighi tuttavia il medesimo ad adottare sia le particolari misure imposte dalle leggi e regolamenti in materia infortunistica sia tutte quelle altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratore : essendo in altri termini il datore di lavoro sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore allorché ometta di adottare idonee misure protettive ovvero non accerti e vigili sull'uso corretto di dette misure da parte del lavoratore e potendo la condotta del lavoratore comportare, per contro, l'esonero totale da ogni responsabilità per il datore di lavoro solo quando presenti le caratteristiche dell'abnormità, imprevedibilità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute così da porsi come causa esclusiva dell'evento.
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. n. 4656 del 25/02/2011 Rv. 616154 che ha precisato come le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro siano dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
Tale situazione di palese violazione delle prescrizioni specifiche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro tale da configurare gli estremi della colpa specifica per inosservanza di cautele doverose ( sussiste infatti l'obbligo del datore di lavoro di adottare misure organizzative o mezzi adeguati per elidere o ridurre il rischio derivante dalla utilizzazione di strumenti di lavoro pericolosi qualora non conformi alla normativa di prevenzione), essendo in correlazione causale con l'evento infortunistico specifico (che dette cautele miravano a prevenire) è presupposto necessario e sufficiente per fondare la responsabilità civile del datore di lavoro.
Sul punto pertanto risulta condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. in tal senso, Cass., sez. lav. n. 1523 del 1993) secondo cui l'eventuale concausa della condotta del lavoratore rimane assorbita nella trasgressione del dovere di controllo che incombe sul datore di lavoro e sui
-
suoi preposti allorquando risulti accertato che la situazione di pericolo cui è
-
esposto il dipendente sia imputabile a titolo primario al datore di lavoro, per aver egli omesso di vigilare sul rispetto delle misure necessarie per la tutela della integrità fisica del prestatore di lavoro.
E' quindi dovuto il risarcimento per il danno biologico - ossia per la lesione del diritto alla salute consistente nella menomazione della integrità psicofisica della persona, nella cui ricostruzione si deve prescindere da ogni considerazione dell'attitudine alla produzione di un reddito da attività lavorativa ex art. 13 L.
38\2000 e per il danno morale: entrambi sussumibili nella più ampia categoria- del danno non patrimoniale secondo il principio di diritto enunciato dalle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite della Cassazione.
Come è noto l'intervento delle c.d. sentenze di San Martino ha indubbiamente ricondotto ad unità il concetto di danno non patrimoniale, riclassificando le varie categorie ben conosciute da dottrina e giurisprudenza a mere sottovoci di rilevanza meramente descrittiva.
Secondo le Sezioni Unite il danno civile si ripartisce, esaustivamente, in due grandi categorie, ossia il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, senza spazio residuo per figure ulteriori e in particolare per una sorta di tertium genus.
Il danno patrimoniale implica una lesione del patrimonio, inteso come complesso dei beni presenti e futuri appartenenti al soggetto (art.2740 c.c.), suscettibili di valutazione economica (art. 1174 c.c.).
La categoria del danno non patrimoniale, invece, viene attualmente concepita in modo ampio e onnicomprensivo, in modo tale da includervi ogni ipotesi di pregiudizio alla persona non suscettibile di valutazione economica: infatti il danno non patrimoniale per le Sezioni Unite del 2008 è “la lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica».
A tale ultimo riguardo, alla luce delle condivisibili conclusioni della espletata
CTU medico-legale, può dirsi a definitivamente accertato che Parte_1
[...] in seguito al sinistro avvenuto in data 24\01\2019 abbia riportato un danno biologico permanente valutato nella misura del 6% (sei per cento), una invalidità temporanea parziale al 75 % per 5 giorni, una invalidità temporanea parziale al 50% per 30 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 25 % per ulteriori 35 giorni.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale questo Giudice ritiene che nella fattispecie in esame, per la liquidazione del danno all'integrità psicofisica nonché del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva subiti dal ricorrente, sia appropriato porre a base della decisione le Tabelle attualmente in uso presso il Tribunale di Milano ed applicate da numerosi altri Tribunali di merito.
Parte_1Considerato che, all'epoca dei fatti, aveva 64 anni il danno patrimoniale viene così calcolato sulla base della Tabella di riferimento del Tribunale di Milano 2018 che determina il valore del Punto base I.T.T. in €
98,00 ed il valore del Punto danno biologico in € 1.625,81 :
Invalidità temporanea parziale al 75%
€ 367.50
Invalidità temporanea parziale al 50%
€ 1.470,00 Invalidità temporanea parziale al 25%
€ 857,50
Totale danno biologico temporaneo
€ 2.695,00
Danno non patrimoniale risarcibile
€ 8.353,00
Totale generale:
€ 11.048,00
Non sussistono le condizioni per operare sul valore danno biologico così determinato la personalizzazione massima (max 25% del danno biologico), bastando a tale fine rilevare che la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute effettuata secondo le Tabelle di Milano, nel caso in cui sia accertata la sussistenza tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, deve effettuarsi applicando integralmente i valori tabellari in quanto gli stessi contemplano entrambi i profili di danno e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria (Cass. Sez. III sentenza n. 5119 del 17/02/2023 Rv. 667238-02) e che la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico ( Cass. Sez. III Ordinanza n. 12605 del 10/05/2023 Rv. 667574-01).
Ne deriva in conclusione che il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari a complessivi € 11.048,00 (€ 2.695,00 + € 8.353,00), somma sulla quale, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione.
In particolare, la predetta somma deve essere devalutata secondo gli indici Istat al momento del fatto e sulla somma annualmente rivalutata devono, poi, computarsi gli interessi al tasso legale, secondo il criterio fatto proprio dalle S.U. della Corte di Cassazione (Cass. S.U. Sentenza n. 1712 del 17\02\1995 Rv.
490480-01).
Infine, sull'importo così liquidato, spettano, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi, a seguito di liquidazione, in debito di valuta.
Peraltro, tenuto conto delle indennità riconosciute dall' CP_3, il risarcimento è dovuto soltanto per il c.d. danno differenziale. Infatti l'art. 10 del DPR n. 1124 del 1965, commi sesto e settimo, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' CP_3 in dipendenza dell'infortunio : e questo al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità. (Cass. Civ. Sez. III n. 10035 del 25/05/2004 Rv. 573122).
Sul punto Cass. Sez. III sentenza n. 10035 del 25/05/2004 (Rv.573122) ha chiarito come il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall' CP_3 in dipendenza dell'infortunio, al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità tale danno "differenziale" deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 ss., 2056 ss., c.c.) quello delle prestazioni liquidate dall' CP_3
Più di recente Cass. Sez. L. n. 9166 del 10/04/2017 (Rv. 644028 01) ha precisato che le somme eventualmente versate dall'CP_3 a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà valutare il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'CP_3 in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Tale esigenza di detrazione è confermata da altre recenti pronunce della Corte che hanno chiarito i criteri che presiedono allo scomputo.
Così Cass. Sez. L. n. 20807 del 14\10\2016 Rv. 641425-01 ha affermato il principio secondo cui: "in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa CP_3 in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall CP_3, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs.
n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale".
Sulla stessa linea Cass. Sez. L. n. 9112 del 02/04/2019 Rv. 653452-01 che in tema di danno cd. differenziale ha chiarito che la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione CP_3 ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' CP_3 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota CP 3 rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita CP_3 destinata a ristorare il danno biologico permanente.
Il danno "differenziale" sarà quindi determinato nel caso di specie nella misura di € 6.748,75 vale a dire la differenza per l'appunto tra il danno complessivo liquidato dal giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli artt. 1223 e segg., 2056 e segg., cod. civ. pari complessivamente a € 11.048,00 e le prestazioni liquidate dall' CP_3 a titolo di danno biologico pari a € 4.299,25.
Le spese di lite sostenute dal ricorrente seguono la soccombenza della datrice di lavoro e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di tutte le fasi.
La domanda di manleva spiegata da CP_1 nei confronti di
[...]
Controparte_2 chiamata in garanzia, va accolta siccome fondata.
E' stata infatti prodotta in atti la «Polizza Responsabilità Civile Terzi prestatori d'Opera e Prodotti» n. 767/65/157805753 stipulata con Controparte_2
[...] in forza della quale la predetta compagnia risulta obbligata a rilevare indenne la società assicurata per le somme dovute al ricorrente a titolo risarcitorio nel limite del massimale e previa detrazione della franchigia contrattuale in relazione agli eventi di cui è causa.
In particolare la Polizza stipulata per il periodo 31\12\2017-31\12\2020 all'art. 2.4 «Oggetto dell'Assicurazione» contiene la disciplina relativa alla Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro «RCO»: «La Compagnia di Assicurazioni si obbliga a tenere indenne l' Parte_5 di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del
D.Lgs n. 38/2000 e s.m.i, per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro ed addetti all'attività per la quale è stata prestata l'assicurazione. La Compagnia di Assicurazioni quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall' CP_3 a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
e del D.Lgs n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono» con un massimale per persona pari ad € 1.250.000,00 ed una franchigia relativa del 6%.
Devono correttamente intendersi parimenti poste a carico della società assicuratrice ai sensi dell'art. 1917 c.c. nel limite del massimale di polizza anche le spese sostenute da CP_ 1 per resistere all'azione promossa nei suoi confronti dal ricorrente contro il predetto assicurato.
Va infatti ricordato che per la costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. Civile Sez. III n. 5242 del 15\03\2004 Riv. 571157 e in precedenza le conformi sentenze della Sez. I n. 10170 del 14/10/1993 Rv. 483957 e n. 13088 del
22/12/1995 Rv. 495193) le spese giudiziali al cui pagamento l'assicurato venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, costituiscano un accessorio dell'obbligazione risarcitoria e pertanto, ai sensi dell'art. 1917 cod. civ., gravino sull'assicuratore ( ovviamente se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale di polizza).
E questo a differenza delle spese sopportate dall'assicuratore per resistere alla domanda del danneggiato le quali, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, sono invece a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata, e, quindi, anche oltre il limite del suddetto massimale;
facendo con tutta evidenza le clausole delle polizze assicurative che inibiscono il riconoscimento delle spese incontrate dall' Parte_5 per i legali o tecnici designati dalla Compagnia riferimento esclusivo a quest'ultima ipotesi .
Dovendo conclusivamente intendersi per tale motivo come la compagnia assicuratrice chiamata in causa debba tenere indenne l'assicurato da tutte le conseguenze patrimoniali discendenti dalle statuizioni di cui al dispositivo di seguito riportato .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 04\10\2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con CP_1 e la terza chiamata in causa Controparte_2
1) Accertata la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro per l'infortunio occorso in data 24\01\2019 a ed accertato il diritto di Parte_1 quest'ultimo al risarcimento del danno pari a complessivi € 11.048,00 و condanna CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente la predetta somma di denaro, previa detrazione di quanto corrisposto dall' CP_3 a titolo di danno biologico (€ 4.299,25), oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi secondo le modalità indicate in motivazione e interessi legali sulla somma complessiva così ottenuta dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo.
2) Condanna CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (a totale carico della quale pone le spese della disposta CTU medico-legale) alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano ai sensi del regolamento n.147 del 2022 in € 2.694,00 oltre alle spese generali e ad I.V.A.
e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
3) Dichiara l'obbligo di Controparte_2 di rilevare indenne CP_1 dalle conseguenze patrimoniali discendenti dalle l'assicurata statuizioni che precedono nel limite del massimale
Così deciso a Rimini il giorno 12\06\2025.
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'