Sentenza 18 maggio 2021
Decreto cautelare 7 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/05/2021, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 00656/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00876/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A.C.G.O. - Associazione Commissionari Grossisti Ortofruttico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Curato e Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il primo in Venezia, Santa Croce 468/B;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
Venice Campus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difeso dagli avvocati Chiara Montagner, Alessandro Veronese, Alessio Vianello e Matteo Munarin, con domiclio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’avvocato Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie 19/C P. Libra;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
dell'avviso pubblico per la riqualificazione dell'area del mercato ortofrutticolo di Via Torino a Mestre-Venezia, Gara n. 4/2007, prot. n. 2007.0040029, pubblicato mediante affissione all'albo pretorio dal 26 gennaio 2007 al 1 marzo 2007;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi comprese, in particolare, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 24 luglio 2006, la deliberazione di Giunta Comunale n. 496 del 1 dicembre 2006 e la determinazione dirigenziale PD n. 201/2007 del 19 gennaio 2007;
- quanto ai motivi aggiunti:
- della determinazione, comunicata al patrocinio delle ditte ricorrenti con nota prot. 2007-0458393 pervenuta il 9 novembre 2007, con cui il Comune di Venezia nella procedura di gara n. 4/2007 ha ammesso alle fasi successive a quella della prequalificazione il costituendo raggruppamento di imprese composto da Venice Campus S.r.l. (mandataria), Società Esercizi Commerciali Industriali S.p.a. (mandante), Seci Real Estate S.p.a. (mandante), Adanti S.p.a. (mandante), RO & IL Ingegneria S.r.l. (mandante), Impresa Costruzioni Pellicciari S.r.l. (mandante);
- della nota prot. 341197 del 14.8.2007, a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Salvatore Vento, con cui " si ritiene che si possa procedere fino alla conclusione procedimentale con la Ditta Venice Campus S.r.l. di Mestre, unico candidato che ha superato la fase di prequalificazione ";
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, tra cui la nota prot. 2007.0379353 del 13.9.2007 con cui si è comunicato al costituendo R.T.I. guidato da Venice Campus S.r.l. l'ammissione alla gara della propria domanda di partecipazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Venice Campus S.r.l.;
Vista la nota del 16 aprile 2021 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visto l’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 11 maggio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con dichiarazione del 16 aprile 2021, la parte ricorrente ha comunicato che è venuto meno l’interesse alla decisione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del gravame con compensazione delle spese di lite;
- che le restanti parti costituite hanno sottoscritto tale dichiarazione e aderito alla richiesta di compensazione delle spese;
Ritenuto:
- che, a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c ), dev’essere pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- che le spese di lite devono essere compensate in ragione dell’accordo intervenuto in tal senso tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO