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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/10/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.3722/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Mirko Parentini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R. G. 3722/2025, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Massa (MS), Parte_1 C.F._1
Viale Stazione n. 94, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Violante, C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende;
Attore
contro
, C.F. ), elettivamente domiciliata presso in Genova, CP_1 CodiceFiscale_3
Via Galata 36/9, presso lo studio dell'Avv. Enrico Romanelli C.F. , che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende;
Convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
A) In via principale:
Accertare e per l'effetto dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, da parte del sig. Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...], dante causa della
[...] C.F._5 sig.ra , C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._6 dell'eredità relitta dalla moglie, sig.ra , C.F. nata a [...] C.F._7
Lecco il 10/11/1935 e deceduta in Genova il 10/12/2014, con testamento olografo del 12 marzo
1 1999, con pubblicazione per atto di Notaio in Genova, del 29/012015, Persona_2 fascicolo n. 5187, repertorio 14704 (atto del 23/01/2015), ricomprendente la quota di ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di
Genova: Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36,
Particella 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2,
Rendita € 654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani, dandosi atto che il medesimo sig. ne era già proprietario per la quota di ½. Parte_2
Accertare e per l'effetto dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, da parte della sig.ra
, C.F. nata a [...] il [...], dell'eredità CP_1 C.F._6 relitta dal sig. , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._5
23/02/1933 e deceduto in Genova il 06/07/2019, con testamento olografo del 03 febbraio 2015, con pubblicazione per atto di Notaio in Genova, del 15/07/2019, fascicolo n. Persona_2
5367, repertorio 14930 (atto del 15/07/2019), ricomprendente la quota di 1/1 degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, cosi censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova:
Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2, Rendita €
654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani. Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova, di provvedere, ex art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
B) In ipotesi:
Qualora, per qualsivoglia ragione, non venisse e/o non potesse venire accertata l'accettazione tacita, da parte del sig. , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._5
23/02/1933, dell'eredità relitta dalla moglie, sig.ra , C.F. Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Genova il 10/12/2014, con C.F._7 testamento olografo del 12 marzo 1999, con pubblicazione per atto di Notaio Persona_2 in Genova, del 29/012015, fascicolo n. 5187, repertorio 14704 (atto del 23/01/2015):
.- accertare e per l'effetto dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, da parte della sig.ra
, C.F. nata a [...] il [...], dell'eredità CP_1 C.F._6 relitta dal sig. , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._5
23/02/1933 e deceduto in Genova il 06/07/2019, con testamento olografo del 03 febbraio 2015, con pubblicazione per atto di Notaio in Genova, del 15/07/2019, fascicolo n. Persona_2
5367, repertorio 14930 (atto del 15/07/2019), ricomprendente la quota di ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, cosi censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova:
Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
2 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2, Rendita €
654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani;
.- accertare e per l'effetto dichiarare, ex art. 479 c.c., l'avvenuta accettazione tacita, da parte della sig.ra , C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._6 dell'eredità relitta dalla sig.ra , C.F. nata a [...] il Persona_1 C.F._7
10/11/1935 e deceduta in Genova il 10/12/2014, con testamento olografo del 12 marzo 1999, con pubblicazione per atto di Notaio in Genova, del 29/012015, fascicolo n. Persona_2
5187, repertorio 14704 (atto del 23/01/2015), ricomprendente la quota di ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova:
Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2, Rendita €
654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani. Di conseguenza accertare e per l'effetto dichiarare che sig.ra , C.F. nata CP_1 C.F._6
a Genova (GE) il 19.07.1977, mortis causa, è proprietaria per la quota di 1/1 degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova:
Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2, Rendita €
654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani. Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova, di provvedere, ex art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito:
- accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere frattanto intervenuto rogito notarile sanante i profili di assenza di regolarità nelle trascrizioni relative al bene immobile oggetto del giudizio.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge per la presente fase. Si richiede fin d'ora la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con rinuncia al deposito degli scritti difensivi conclusionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domanda, eccezioni e deduzioni difensive.
1.1 Il sig. con ricorso del 16.04.2025, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra affinché questo Tribunale accertasse e dichiarasse: CP_1
3 1.1.a) che il sig. aveva tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dalla Parte_2 sig.ra acquisendo in tal modo, in virtù della predetta successione, la quota di Persona_1 proprietà della ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova: Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana
GEC, Foglio 36, Particella 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208,
Subalterno 2, Rendita € 654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani
(immobili di cui il predetto sig. aveva già, iure proprio, la restante quota di proprietà Parte_2 della 1/2 );
1.1.b) che la convenuta sig.ra aveva tacitamente accettato l'eredità morendo CP_1 dismessa dal sig. acquisendo in tal modo, in forza della predetta successione, la Parte_2 piena proprietà (pari a 1/1) degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, cosi censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova: Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione
Urbana GEC, Foglio 36, Particella 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
208, Subalterno 2, Rendita € 654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani.
1.2 Il ricorrente, in via subordinata, chiedeva che – nel caso in cui fosse stata disattesa la domanda di accettazione tacita da parte del dell'eredità morendo dismessa dalla moglie sig.ra Parte_2
– il Tribunale accertasse e dichiarasse che la convenuta sig.ra aveva accettato Per_1 CP_1 tacitamente le eredità morendo dismesse dalla (proprietaria per la ½ dei predetti immobili) Per_1
e dal (proprietario per la restante ½ dei predetti immobili) divenendo, in forza delle due Parte_2 successioni, proprietaria piena ad esclusiva dei predetti immobili.
1.3 L'attore deduceva di avere un qualificato intesse ad esperire le predette domande di accertamento della titolarità, per via successoria, in capo alla convenuta sig.ra dei predetti CP_1 immobili essendo creditore, nei confronti di quest'ultima, della somma di € 22.327,80, oltre interessi, in forza di decreto ingiuntivo n. 2560/21 del 13/09/2021, emesso dal Tribunale di Genova nella procedura monitoria N.R.G. 7975/21 e dovendo procedere esecutivamente nei confronti della stessa la quale, secondo quanto allegato nel ricorso, non aveva onorato il credito.
1.4 Esponeva, in particolare, che era stato intrapreso in odio alla sig.ra un pignoramento CP_1 immobiliare dei predetti immobili pervenuti alla stessa per via successoria e che dal certificato notarile ex art. 567 c.p.c. a firma del Notaio dr.ssa ( DOC. 06, Certificato notarile Persona_3
Notaio ), emergeva che i sopraddetti beni immobili risultavano catastalmente intestati Persona_3 alla signora per i diritti di piena proprietà, ma che, tuttavia, si trovavano delle cesure CP_1 nella catena delle trascrizioni a decorrere dal primo trasferimento anteriore al ventennio. Per quanto qui interessa, nel certificato notarile, testualmente, era scritto: “1) che i beni sopra indicati sono
4 nella titolarità, per i diritti di 1/1 della proprietà, della NO , per essere alla CP_1 stessa pervenuti per successione al NO nato a [...] il [...] e Parte_2 deceduto in data 6 luglio 2019, denuncia di successione registrata a Genova al n. 224227 vol.
88888 ed ivi trascritta in data 8 agosto 2019 al n. 21049 del registro particolare, eredità devoluta per testamento pubblicato dal Notaio in data 15 luglio 2019 e registrato a Genova Persona_2 in data 18 luglio 2019 al n. 2492 serie 1T. Alla data della presente certificazione non risulta trascritta nei registri immobiliari di Genova nè l'accettazione espressa nè l'accettazione tacita dell'eredità al NO da parte della NO . Al de cuius Parte_2 CP_1
NO la proprietà era pervenuta nel seguente modo : .- quanto ai diritti di 1/2 Parte_2 con atto ricevuto dal Notaio , già di Genova , del 19 novembre 1991 repertorio n. Persona_2
6801 trascritto a Genova in data 8 gennaio 1992 al n. 1036 del registro particolare, portante
l'acquisto dal Comune di Genova .- quanto ai restanti diritti di 1/2 per successione testamentaria al coniuge NO nata a [...] il [...] e deceduta il 10 Persona_1 dicembre 2014, denuncia di successione registrata a Genova al n. 819 vol. 9990 ed ivi trascritta in data 8 gennaio 2016 al n. 368 del registro particolare, testamento pubblicato dal Notaio
già di Genova, registrato a Genova il 5 febbraio 2015 al n. 1874 serie IT. Alla Persona_2 data della presente certificazione non risulta trascritta nei registri immobiliari di Genova né
l'accettazione espressa né l'accettazione tacita dell'eredità della NO a favore Persona_1 del coniuge NO ”. Parte_2
1.5 L'esecuzione immobiliare veniva sospesa su richiesta congiunta delle parti ma il tentativo di una composizione bonaria della vertenza rimaneva senza esito positivo.
1.6 Ciò premesso sotto il profilo processuale, quanto alle dedotte accettazione tacite delle due eredità (del rispetto all'eredità della e della rispetto all'eredità del Parte_2 Per_1 CP_1
, allegava che: Parte_2
1.6.a) con atto di compravendita del 19/11/1991, repertorio n. 6801, trascritto a Genova in data 8 gennaio 1992 al n. 1036 del registro particolare, i coniugi, sig.ri e Parte_2 Per_1
, acquistavano, in regime di comunione legale, dal Comune di Genova l'immobile per cui è
[...] in corso l'esecuzione immobiliare per una quota pari al 50% ciascuno (DOC. 06 e DOC. 08);
1.6.b) in data 10 dicembre 2014, decedeva la sig.ra , la quale, con disposizione Persona_1 testamentaria, nominava quale proprio unico erede il marito, sig. (DOC. 09); Parte_2
1.6.c) in data 06 luglio 2019, veniva a mancare, altresì, il sig. , il quale, con Parte_2 disposizione testamentaria, nominava la nipote, sig.ra (attuale convenuta), come propria CP_1 unica erede (DOC. 10);
5 1.6.d) l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità della da parte del marito , Per_1 Parte_2 sarebbe stata desumibile: I) dalla voltura catastale in suo favore della quota dell'immobile appartenente alla defunta moglie (il 50 per cento), tanto da risultare, a seguito di ciò, quale unico proprietario dello stesso(DOC. 03); II) dalla protrazione nel possesso del superiore bene, anche a seguito della dipartita della congiunta e, peraltro, senza che risulti essere stato effettuato un inventario dell'eredità di quest'ultima ( DOC. 11, 12, 13, 14);
1.6.e) l'avvenuta accettazione tacita da parte della sig.ra dell'eredità relitta dal sig. CP_1
, sarebbe stata desumibile: I) dalla voltura catastale a sua volta effettuata dalla Parte_2 sig.ra dell'immobile; II) dal pieno possesso del bene ereditario per un periodo tale da CP_1 concretarne a tutti gli effetti l'accettazione (DOC. 03);
1.6.f) come risultava dal certificato storico di residenza (DOC 16, del 17.03.2025), dal 04/09/2009 al 15/12/2019, la resistente aveva abitato nell'immobile del padre, sito in Genova, Via Antonio
Burlando n. 5 sc. S int. 7; successivamente, dal 16/12/2019 fino alla proposizione del ricorso, risiedeva in quello per cui è causa, ubicato in Genova, Via Antonio Burlando n. 10/B int. 3; inoltre la medesima non aveva provveduto a redigere alcun inventario, come comprovato dalla dichiarazione della cancelleria addetta alle successioni del Tribunale di Genova (DOC. 14 del
28.03.2025), nonché dalle ispezioni ipotecarie effettuate (DOC. 17, 18, 19).
1.7 Il ricorrente, infine, deduceva che, anche laddove non si fosse ritenuta ravvisabile un'accettazione tacita dell'eredità della moglie da parte del la convenuta sig.ra , Parte_2 CP_1 accettando l'eredità morendo dismessa da quest'ultimo, nella quale doveva ritenersi ricompreso anche il diritto di accettare l'eredità della moglie, avrebbe anche accettato tacitamente l'eredità della premorta sig.ra Per_1
1.8 Con comparsa del 06.06.2025, si costituiva in giudizio la signora , la quale CP_1 chiedeva che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere frattanto intervenuto rogito notarile sanante i profili di assenza di regolarità nelle trascrizioni relative al bene immobile oggetto del giudizio.
1.9 In particolare la convenuta allegava e deduceva che:
1.9.1) nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe né intrapreso né tantomeno integralmente consumato il tentativo di mediazione suddetto prima dell'instaurazione del giudizio di merito, avendo provveduto al deposito e alla conseguente notifica del ricorso nelle date del 17 e del 18 aprile 2025 e, conseguentemente, provveduto all' introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, il cui incontro si teneva soltanto in data 04/06/2025 (circostanza, peraltro, comunicata informalmente dal difensore avversario successivamente alla conoscenza, da parte del sottoscritto, del presente giudizio);
6 1.9.2) che ciò avrebbe comportato la necessità della costituzione in giudizio della NO CP_1 per addivenire alla definizione di una questione che ben avrebbe potuto essere composta nelle more del procedimento di mediazione, ove ritualmente esperito, o rispetto alla definizione della quale, comunque, residuava almeno ancora un anno di tempo prima dello scadere del termine convenuto, nel quale potevano utilmente essere adottate e assunte le auspicate iniziative sananti;
1.9.3) che tali iniziative sono state adottate dalla NO , con richiesta di appuntamento CP_1 presso il notaio rogante, effettuata dal sottoscritto difensore il 23/05/2025 (doc. 3 – mail avv.
Romanelli – notaio 23.05.2025) e con rogito dell'atto di accettazione espressa di eredità a Per_4 firma del notaio (doc. 4), concluso il giorno 05/06/2025 e con il quale sono state Persona_5 sanate le irregolarità denunciate, restituendo continuità alle trascrizioni dell'immobile de quo, determinando così la sopravvenienza della cessazione della materia del contendere.
1.10 Pertanto chiedeva che, avendo parte ricorrente esperito il giudizio senza previamente esperire il tentativo di mediazione, la stessa venisse condannata alla refusione delle spese di lite o che, le spese venissero compensate.
1.11Con memoria autorizzata del 07.07.2025 parte ricorrente, alla luce dei fatti emersi in sede di comparsa di risposta e, in particolare, dell'avvenuta accettazione espressa dell'eredità del Parte_2 da parte della signora , riformulava le proprie conclusioni come riportate nell'intestazione CP_1 della sentenza.
1.12 All'udienza del 08.10.2025, il Giudice riservava la decisione.
2.Sulle domande di accettazioni tacite delle eredità.
2.1 In relazione alla domanda di accertamento dell'accettazione tacita, da parte della sig.ra
, dell'eredità morendo dismessa dal sig. si osserva che la sig.ra , a CP_1 Parte_2 CP_1 mezzo a rogito Notaio dr. , Numero 12727 di Repertorio Numero 8718 di Raccolta, del Persona_5
5.6.2025, ha dichiarato di accettare espressamente tale eredità.
2.2 Sicché, a fronte della dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità, è cessato qualsiasi interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di questo Giudice sul punto.
2.3 Per contro, non constando il trasferimento iure successionis della quota di ½ degli immobili
(che metteva capo alla sig.ra ), nel patrimonio del sig. (e, dunque, nel Persona_1 Parte_2 patrimonio della sua erede sig.ra ), di per sé l'accettazione espressa dell'eredità di CP_1 quest'ultimo, da parte della convenuta, non è da sola idonea ad assicurare la serie continua delle trascrizioni anche sulla quota di spettanza della e, quindi, ad assicurare la completa Per_1 soddisfazione dell'interesse di parte ricorrente.
2.4 Sul punto si osserva che, in tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e il creditore ha l'onere, prescritto
7 a pena di improcedibilità, di ripristinare la continuità e di integrare la documentazione ipotecaria prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34128 del 23/12/2024).
2.4 Pertanto si ritiene sussista un interesse qualificato della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sul merito di tale domanda alla quale, peraltro, anche parte resistente all'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 non ha manifestato alcuna opposizione.
2.5 Ciò premesso in punto di interesse ad agire del ricorrente rispetto alla domanda di accertamento della successione del sig. nell'eredità morendo dismessa dalla moglie si osserva che Parte_2 appare documentalmente provato che il avesse effettuato la voltura a suo favore della Parte_2 quota di proprietà della moglie (deceduta) e che, alla morte della moglie, fosse rimasto nel possesso del compendio immobiliare, continuando a risiedervi fino alla morte, senza fare il prescritto inventario.
2.6 La richiesta di voltura catastale, come noto, essendo un atto che ha, al contempo, effetti fiscali e civili, costituisce forma di accettazione tacita dell'eredità (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del
30/04/2021); parimenti, a norma dell'art. 485, secondo comma, c.c. l'erede che, nel possesso dei beni ereditari, non faccia l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione
(eventualmente prorogato dal giudice) si considera erede puro e semplice.
2.7 Sicché la domanda di accertamento formulata merita accoglimento.
3.Sulle spese di lite.
3.1 La convenuta ha effettuato la dichiarazione di accettazione dell'eredità successivamente all'incardinamento del presente giudizio.
3.2 Non pare che la mediazione potesse impedire l'insorgenza o la continuazione del giudizio posto che la convenuta, secondo quanto risulta dal verbale agli atti di causa, non era comparsa all'incontro dinanzi all'organismo di mediazione.
3.3 Ciò non di meno la convenuta ha aderito, in sede di discussione, alla domanda di accertamento dell'accettazione tacita da parte del sig. dell'eredità della moglie sicché si ritiene di Parte_2 limitare la liquidazione delle spese, a favore dell'attore, alle sole fasi di studio e introduttiva da liquidarsi avuto riguardo, stante la relativa semplicità in fatto e in diritto della causa, ai valori minimi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (cause a bassa complessità di valore indeterminabile).
PQM
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita, da parte del sig. , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], dante causa della sig.ra , C.F._5 CP_1
C.F. nata a [...] il [...], dell'eredità relitta dalla moglie, C.F._6
8 sig.ra , C.F. nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1 C.F._7
Genova il 10/12/2014, con testamento olografo del 12 marzo 1999, con pubblicazione per atto di
Notaio in Genova, del 29/012015, fascicolo n. 5187, repertorio 14704 (atto del Persona_2
23/01/2015), ricomprendente la quota di ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova: Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova,
Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36,
Particella 208, Subalterno 2, Rendita € 654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5,
Consistenza 6,5 vani e, per l'effetto, accerta e dichiara che, in forza di tale accettazione tacita il sig.
, già proprietario per la ½ di tali immobili, ne ha acquistato la proprietà piena Parte_2
(pari a 1/1);
2. dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra rispetto all'eredità morendo dismessa dal sig. CP_1
; Parte_2
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova, di provvedere, ex art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4. dichiara tenuta e condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di CP_1 Parte_1 lite pari ad € 759,00 per spese ed € 1453,00 per compenso del difensore oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova, 12.10.2025.
Il Giudice
dott. Mirko Parentini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Mirko Parentini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. R. G. 3722/2025, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato in Massa (MS), Parte_1 C.F._1
Viale Stazione n. 94, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Violante, C.F. , che C.F._2 lo rappresenta e difende;
Attore
contro
, C.F. ), elettivamente domiciliata presso in Genova, CP_1 CodiceFiscale_3
Via Galata 36/9, presso lo studio dell'Avv. Enrico Romanelli C.F. , che la CodiceFiscale_4 rappresenta e difende;
Convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis:
A) In via principale:
Accertare e per l'effetto dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, da parte del sig. Parte_2
C.F. , nato a [...] il [...], dante causa della
[...] C.F._5 sig.ra , C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._6 dell'eredità relitta dalla moglie, sig.ra , C.F. nata a [...] C.F._7
Lecco il 10/11/1935 e deceduta in Genova il 10/12/2014, con testamento olografo del 12 marzo
1 1999, con pubblicazione per atto di Notaio in Genova, del 29/012015, Persona_2 fascicolo n. 5187, repertorio 14704 (atto del 23/01/2015), ricomprendente la quota di ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di
Genova: Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36,
Particella 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2,
Rendita € 654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani, dandosi atto che il medesimo sig. ne era già proprietario per la quota di ½. Parte_2
Accertare e per l'effetto dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, da parte della sig.ra
, C.F. nata a [...] il [...], dell'eredità CP_1 C.F._6 relitta dal sig. , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._5
23/02/1933 e deceduto in Genova il 06/07/2019, con testamento olografo del 03 febbraio 2015, con pubblicazione per atto di Notaio in Genova, del 15/07/2019, fascicolo n. Persona_2
5367, repertorio 14930 (atto del 15/07/2019), ricomprendente la quota di 1/1 degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, cosi censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova:
Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2, Rendita €
654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani. Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova, di provvedere, ex art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
B) In ipotesi:
Qualora, per qualsivoglia ragione, non venisse e/o non potesse venire accertata l'accettazione tacita, da parte del sig. , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._5
23/02/1933, dell'eredità relitta dalla moglie, sig.ra , C.F. Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in Genova il 10/12/2014, con C.F._7 testamento olografo del 12 marzo 1999, con pubblicazione per atto di Notaio Persona_2 in Genova, del 29/012015, fascicolo n. 5187, repertorio 14704 (atto del 23/01/2015):
.- accertare e per l'effetto dichiarare l'avvenuta accettazione tacita, da parte della sig.ra
, C.F. nata a [...] il [...], dell'eredità CP_1 C.F._6 relitta dal sig. , C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._5
23/02/1933 e deceduto in Genova il 06/07/2019, con testamento olografo del 03 febbraio 2015, con pubblicazione per atto di Notaio in Genova, del 15/07/2019, fascicolo n. Persona_2
5367, repertorio 14930 (atto del 15/07/2019), ricomprendente la quota di ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, cosi censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova:
Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
2 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2, Rendita €
654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani;
.- accertare e per l'effetto dichiarare, ex art. 479 c.c., l'avvenuta accettazione tacita, da parte della sig.ra , C.F. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._6 dell'eredità relitta dalla sig.ra , C.F. nata a [...] il Persona_1 C.F._7
10/11/1935 e deceduta in Genova il 10/12/2014, con testamento olografo del 12 marzo 1999, con pubblicazione per atto di Notaio in Genova, del 29/012015, fascicolo n. Persona_2
5187, repertorio 14704 (atto del 23/01/2015), ricomprendente la quota di ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova:
Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2, Rendita €
654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani. Di conseguenza accertare e per l'effetto dichiarare che sig.ra , C.F. nata CP_1 C.F._6
a Genova (GE) il 19.07.1977, mortis causa, è proprietaria per la quota di 1/1 degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova:
Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208, Subalterno 2, Rendita €
654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani. Ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova, di provvedere, ex art. 2648 c.c., alla trascrizione negli stessi della sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
In ogni caso, con vittoria nelle spese di lite.”
Per parte convenuta:
“Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito:
- accertare e dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere frattanto intervenuto rogito notarile sanante i profili di assenza di regolarità nelle trascrizioni relative al bene immobile oggetto del giudizio.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori di legge per la presente fase. Si richiede fin d'ora la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, con rinuncia al deposito degli scritti difensivi conclusionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Esposizione delle domanda, eccezioni e deduzioni difensive.
1.1 Il sig. con ricorso del 16.04.2025, regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio la sig.ra affinché questo Tribunale accertasse e dichiarasse: CP_1
3 1.1.a) che il sig. aveva tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa dalla Parte_2 sig.ra acquisendo in tal modo, in virtù della predetta successione, la quota di Persona_1 proprietà della ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova: Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione Urbana
GEC, Foglio 36, Particella 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 208,
Subalterno 2, Rendita € 654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani
(immobili di cui il predetto sig. aveva già, iure proprio, la restante quota di proprietà Parte_2 della 1/2 );
1.1.b) che la convenuta sig.ra aveva tacitamente accettato l'eredità morendo CP_1 dismessa dal sig. acquisendo in tal modo, in forza della predetta successione, la Parte_2 piena proprietà (pari a 1/1) degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, cosi censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova: Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova, Sezione
Urbana GEC, Foglio 36, Particella 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella
208, Subalterno 2, Rendita € 654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5, Consistenza 6,5 vani.
1.2 Il ricorrente, in via subordinata, chiedeva che – nel caso in cui fosse stata disattesa la domanda di accettazione tacita da parte del dell'eredità morendo dismessa dalla moglie sig.ra Parte_2
– il Tribunale accertasse e dichiarasse che la convenuta sig.ra aveva accettato Per_1 CP_1 tacitamente le eredità morendo dismesse dalla (proprietaria per la ½ dei predetti immobili) Per_1
e dal (proprietario per la restante ½ dei predetti immobili) divenendo, in forza delle due Parte_2 successioni, proprietaria piena ad esclusiva dei predetti immobili.
1.3 L'attore deduceva di avere un qualificato intesse ad esperire le predette domande di accertamento della titolarità, per via successoria, in capo alla convenuta sig.ra dei predetti CP_1 immobili essendo creditore, nei confronti di quest'ultima, della somma di € 22.327,80, oltre interessi, in forza di decreto ingiuntivo n. 2560/21 del 13/09/2021, emesso dal Tribunale di Genova nella procedura monitoria N.R.G. 7975/21 e dovendo procedere esecutivamente nei confronti della stessa la quale, secondo quanto allegato nel ricorso, non aveva onorato il credito.
1.4 Esponeva, in particolare, che era stato intrapreso in odio alla sig.ra un pignoramento CP_1 immobiliare dei predetti immobili pervenuti alla stessa per via successoria e che dal certificato notarile ex art. 567 c.p.c. a firma del Notaio dr.ssa ( DOC. 06, Certificato notarile Persona_3
Notaio ), emergeva che i sopraddetti beni immobili risultavano catastalmente intestati Persona_3 alla signora per i diritti di piena proprietà, ma che, tuttavia, si trovavano delle cesure CP_1 nella catena delle trascrizioni a decorrere dal primo trasferimento anteriore al ventennio. Per quanto qui interessa, nel certificato notarile, testualmente, era scritto: “1) che i beni sopra indicati sono
4 nella titolarità, per i diritti di 1/1 della proprietà, della NO , per essere alla CP_1 stessa pervenuti per successione al NO nato a [...] il [...] e Parte_2 deceduto in data 6 luglio 2019, denuncia di successione registrata a Genova al n. 224227 vol.
88888 ed ivi trascritta in data 8 agosto 2019 al n. 21049 del registro particolare, eredità devoluta per testamento pubblicato dal Notaio in data 15 luglio 2019 e registrato a Genova Persona_2 in data 18 luglio 2019 al n. 2492 serie 1T. Alla data della presente certificazione non risulta trascritta nei registri immobiliari di Genova nè l'accettazione espressa nè l'accettazione tacita dell'eredità al NO da parte della NO . Al de cuius Parte_2 CP_1
NO la proprietà era pervenuta nel seguente modo : .- quanto ai diritti di 1/2 Parte_2 con atto ricevuto dal Notaio , già di Genova , del 19 novembre 1991 repertorio n. Persona_2
6801 trascritto a Genova in data 8 gennaio 1992 al n. 1036 del registro particolare, portante
l'acquisto dal Comune di Genova .- quanto ai restanti diritti di 1/2 per successione testamentaria al coniuge NO nata a [...] il [...] e deceduta il 10 Persona_1 dicembre 2014, denuncia di successione registrata a Genova al n. 819 vol. 9990 ed ivi trascritta in data 8 gennaio 2016 al n. 368 del registro particolare, testamento pubblicato dal Notaio
già di Genova, registrato a Genova il 5 febbraio 2015 al n. 1874 serie IT. Alla Persona_2 data della presente certificazione non risulta trascritta nei registri immobiliari di Genova né
l'accettazione espressa né l'accettazione tacita dell'eredità della NO a favore Persona_1 del coniuge NO ”. Parte_2
1.5 L'esecuzione immobiliare veniva sospesa su richiesta congiunta delle parti ma il tentativo di una composizione bonaria della vertenza rimaneva senza esito positivo.
1.6 Ciò premesso sotto il profilo processuale, quanto alle dedotte accettazione tacite delle due eredità (del rispetto all'eredità della e della rispetto all'eredità del Parte_2 Per_1 CP_1
, allegava che: Parte_2
1.6.a) con atto di compravendita del 19/11/1991, repertorio n. 6801, trascritto a Genova in data 8 gennaio 1992 al n. 1036 del registro particolare, i coniugi, sig.ri e Parte_2 Per_1
, acquistavano, in regime di comunione legale, dal Comune di Genova l'immobile per cui è
[...] in corso l'esecuzione immobiliare per una quota pari al 50% ciascuno (DOC. 06 e DOC. 08);
1.6.b) in data 10 dicembre 2014, decedeva la sig.ra , la quale, con disposizione Persona_1 testamentaria, nominava quale proprio unico erede il marito, sig. (DOC. 09); Parte_2
1.6.c) in data 06 luglio 2019, veniva a mancare, altresì, il sig. , il quale, con Parte_2 disposizione testamentaria, nominava la nipote, sig.ra (attuale convenuta), come propria CP_1 unica erede (DOC. 10);
5 1.6.d) l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità della da parte del marito , Per_1 Parte_2 sarebbe stata desumibile: I) dalla voltura catastale in suo favore della quota dell'immobile appartenente alla defunta moglie (il 50 per cento), tanto da risultare, a seguito di ciò, quale unico proprietario dello stesso(DOC. 03); II) dalla protrazione nel possesso del superiore bene, anche a seguito della dipartita della congiunta e, peraltro, senza che risulti essere stato effettuato un inventario dell'eredità di quest'ultima ( DOC. 11, 12, 13, 14);
1.6.e) l'avvenuta accettazione tacita da parte della sig.ra dell'eredità relitta dal sig. CP_1
, sarebbe stata desumibile: I) dalla voltura catastale a sua volta effettuata dalla Parte_2 sig.ra dell'immobile; II) dal pieno possesso del bene ereditario per un periodo tale da CP_1 concretarne a tutti gli effetti l'accettazione (DOC. 03);
1.6.f) come risultava dal certificato storico di residenza (DOC 16, del 17.03.2025), dal 04/09/2009 al 15/12/2019, la resistente aveva abitato nell'immobile del padre, sito in Genova, Via Antonio
Burlando n. 5 sc. S int. 7; successivamente, dal 16/12/2019 fino alla proposizione del ricorso, risiedeva in quello per cui è causa, ubicato in Genova, Via Antonio Burlando n. 10/B int. 3; inoltre la medesima non aveva provveduto a redigere alcun inventario, come comprovato dalla dichiarazione della cancelleria addetta alle successioni del Tribunale di Genova (DOC. 14 del
28.03.2025), nonché dalle ispezioni ipotecarie effettuate (DOC. 17, 18, 19).
1.7 Il ricorrente, infine, deduceva che, anche laddove non si fosse ritenuta ravvisabile un'accettazione tacita dell'eredità della moglie da parte del la convenuta sig.ra , Parte_2 CP_1 accettando l'eredità morendo dismessa da quest'ultimo, nella quale doveva ritenersi ricompreso anche il diritto di accettare l'eredità della moglie, avrebbe anche accettato tacitamente l'eredità della premorta sig.ra Per_1
1.8 Con comparsa del 06.06.2025, si costituiva in giudizio la signora , la quale CP_1 chiedeva che il Tribunale adito accertasse e dichiarasse la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, per essere frattanto intervenuto rogito notarile sanante i profili di assenza di regolarità nelle trascrizioni relative al bene immobile oggetto del giudizio.
1.9 In particolare la convenuta allegava e deduceva che:
1.9.1) nel caso di specie, il ricorrente non avrebbe né intrapreso né tantomeno integralmente consumato il tentativo di mediazione suddetto prima dell'instaurazione del giudizio di merito, avendo provveduto al deposito e alla conseguente notifica del ricorso nelle date del 17 e del 18 aprile 2025 e, conseguentemente, provveduto all' introduzione della procedura di mediazione obbligatoria, il cui incontro si teneva soltanto in data 04/06/2025 (circostanza, peraltro, comunicata informalmente dal difensore avversario successivamente alla conoscenza, da parte del sottoscritto, del presente giudizio);
6 1.9.2) che ciò avrebbe comportato la necessità della costituzione in giudizio della NO CP_1 per addivenire alla definizione di una questione che ben avrebbe potuto essere composta nelle more del procedimento di mediazione, ove ritualmente esperito, o rispetto alla definizione della quale, comunque, residuava almeno ancora un anno di tempo prima dello scadere del termine convenuto, nel quale potevano utilmente essere adottate e assunte le auspicate iniziative sananti;
1.9.3) che tali iniziative sono state adottate dalla NO , con richiesta di appuntamento CP_1 presso il notaio rogante, effettuata dal sottoscritto difensore il 23/05/2025 (doc. 3 – mail avv.
Romanelli – notaio 23.05.2025) e con rogito dell'atto di accettazione espressa di eredità a Per_4 firma del notaio (doc. 4), concluso il giorno 05/06/2025 e con il quale sono state Persona_5 sanate le irregolarità denunciate, restituendo continuità alle trascrizioni dell'immobile de quo, determinando così la sopravvenienza della cessazione della materia del contendere.
1.10 Pertanto chiedeva che, avendo parte ricorrente esperito il giudizio senza previamente esperire il tentativo di mediazione, la stessa venisse condannata alla refusione delle spese di lite o che, le spese venissero compensate.
1.11Con memoria autorizzata del 07.07.2025 parte ricorrente, alla luce dei fatti emersi in sede di comparsa di risposta e, in particolare, dell'avvenuta accettazione espressa dell'eredità del Parte_2 da parte della signora , riformulava le proprie conclusioni come riportate nell'intestazione CP_1 della sentenza.
1.12 All'udienza del 08.10.2025, il Giudice riservava la decisione.
2.Sulle domande di accettazioni tacite delle eredità.
2.1 In relazione alla domanda di accertamento dell'accettazione tacita, da parte della sig.ra
, dell'eredità morendo dismessa dal sig. si osserva che la sig.ra , a CP_1 Parte_2 CP_1 mezzo a rogito Notaio dr. , Numero 12727 di Repertorio Numero 8718 di Raccolta, del Persona_5
5.6.2025, ha dichiarato di accettare espressamente tale eredità.
2.2 Sicché, a fronte della dichiarazione espressa di accettazione dell'eredità, è cessato qualsiasi interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di questo Giudice sul punto.
2.3 Per contro, non constando il trasferimento iure successionis della quota di ½ degli immobili
(che metteva capo alla sig.ra ), nel patrimonio del sig. (e, dunque, nel Persona_1 Parte_2 patrimonio della sua erede sig.ra ), di per sé l'accettazione espressa dell'eredità di CP_1 quest'ultimo, da parte della convenuta, non è da sola idonea ad assicurare la serie continua delle trascrizioni anche sulla quota di spettanza della e, quindi, ad assicurare la completa Per_1 soddisfazione dell'interesse di parte ricorrente.
2.4 Sul punto si osserva che, in tema di espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione non può disporre la vendita in caso di discontinuità delle trascrizioni e il creditore ha l'onere, prescritto
7 a pena di improcedibilità, di ripristinare la continuità e di integrare la documentazione ipotecaria prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c. (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 34128 del 23/12/2024).
2.4 Pertanto si ritiene sussista un interesse qualificato della parte ricorrente ad ottenere una pronuncia sul merito di tale domanda alla quale, peraltro, anche parte resistente all'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 non ha manifestato alcuna opposizione.
2.5 Ciò premesso in punto di interesse ad agire del ricorrente rispetto alla domanda di accertamento della successione del sig. nell'eredità morendo dismessa dalla moglie si osserva che Parte_2 appare documentalmente provato che il avesse effettuato la voltura a suo favore della Parte_2 quota di proprietà della moglie (deceduta) e che, alla morte della moglie, fosse rimasto nel possesso del compendio immobiliare, continuando a risiedervi fino alla morte, senza fare il prescritto inventario.
2.6 La richiesta di voltura catastale, come noto, essendo un atto che ha, al contempo, effetti fiscali e civili, costituisce forma di accettazione tacita dell'eredità (cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11478 del
30/04/2021); parimenti, a norma dell'art. 485, secondo comma, c.c. l'erede che, nel possesso dei beni ereditari, non faccia l'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione
(eventualmente prorogato dal giudice) si considera erede puro e semplice.
2.7 Sicché la domanda di accertamento formulata merita accoglimento.
3.Sulle spese di lite.
3.1 La convenuta ha effettuato la dichiarazione di accettazione dell'eredità successivamente all'incardinamento del presente giudizio.
3.2 Non pare che la mediazione potesse impedire l'insorgenza o la continuazione del giudizio posto che la convenuta, secondo quanto risulta dal verbale agli atti di causa, non era comparsa all'incontro dinanzi all'organismo di mediazione.
3.3 Ciò non di meno la convenuta ha aderito, in sede di discussione, alla domanda di accertamento dell'accettazione tacita da parte del sig. dell'eredità della moglie sicché si ritiene di Parte_2 limitare la liquidazione delle spese, a favore dell'attore, alle sole fasi di studio e introduttiva da liquidarsi avuto riguardo, stante la relativa semplicità in fatto e in diritto della causa, ai valori minimi di liquidazione previsti per lo scaglione di riferimento (cause a bassa complessità di valore indeterminabile).
PQM
definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1. accerta e dichiara l'avvenuta accettazione tacita, da parte del sig. , C.F. Parte_2
, nato a [...] il [...], dante causa della sig.ra , C.F._5 CP_1
C.F. nata a [...] il [...], dell'eredità relitta dalla moglie, C.F._6
8 sig.ra , C.F. nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_1 C.F._7
Genova il 10/12/2014, con testamento olografo del 12 marzo 1999, con pubblicazione per atto di
Notaio in Genova, del 29/012015, fascicolo n. 5187, repertorio 14704 (atto del Persona_2
23/01/2015), ricomprendente la quota di ½ degli immobili siti in Genova, via Burlando n. 10B, così censiti in catasto fabbricati del Comune di Genova: Comune di Genova (D969Q), Sezione Genova,
Sezione Urbana GEC, Foglio 36, Particella 207, Subalterno 3 e Sezione Urbana GEC, Foglio 36,
Particella 208, Subalterno 2, Rendita € 654,61, Zona Censuaria 1, Categoria A/4, Classe 5,
Consistenza 6,5 vani e, per l'effetto, accerta e dichiara che, in forza di tale accettazione tacita il sig.
, già proprietario per la ½ di tali immobili, ne ha acquistato la proprietà piena Parte_2
(pari a 1/1);
2. dichiara la cessazione della materia del contendere in merito alla domanda di accettazione tacita dell'eredità da parte della sig.ra rispetto all'eredità morendo dismessa dal sig. CP_1
; Parte_2
3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Genova, di provvedere, ex art. 2648 c.c., alla trascrizione della sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4. dichiara tenuta e condanna la sig.ra a rifondere al sig. le spese di CP_1 Parte_1 lite pari ad € 759,00 per spese ed € 1453,00 per compenso del difensore oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova, 12.10.2025.
Il Giudice
dott. Mirko Parentini
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