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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1822 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1822 /2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to PATRONE Parte_1 C.F._1
SERGIO, con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA DOMENICO CIMAROSA 13 ROMA;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to ALLEGRA Controparte_1 C.F._2
SABRINA , con elezione di domicilio presso il procuratore in P.LE CLODIO 12 ROMA .
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio concordatario nella Città del Vaticano in data
12/06/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2011, atto 00049, parte 2, serie C37; che dal matrimonio erano nati i figli minori
(04/07/2011) e (06/05/2014); che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto Per_1 Per_2 da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione trascritte insieme al piano genitoriale allegato al sub 1 del ricorso:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso l'attuale casa familiare di Roma alla Via Michele Pironti 32 con collocamento prevalente con la madre. Il Sig. procederà ad Parte_1 effettuare il cambio di residenza dalla menzionata casa familiare. Il padre, compatibilmente con gli impegni dei minori, potrà tenere con sé i ragazzi le giornate di lunedì e di mercoledì, dall'uscita di scuola alle ore 19.00 allorquando li riaccompagnerà a casa. A fine settimana alternati il padre terrà con sé i ragazzi dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì allorquando li riaccompagnerà direttamente a scuola.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Assegnare alla Sig.ra la citata casa familiare sita in Roma alla Via Michele Controparte_1
Pironti 32.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come da piano genitoriale
Allegato sub. 1 al ricorso.
6. Disporre che il Sig. : Parte_1
- concorra al mantenimento dei figli, mediante versamento dell'importo di Euro 400/00 mensili per ciascun figlio e così per un totale di Euro 800/00 (per 12 mensilità). Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- provveda al pagamento delle spese condominiali straordinarie afferenti alla citata casa familiare sita in Roma alla Via Michele Pironti 32.
7. L'Assegno Unico ed Universale (INPS) sarà erogato al 100% direttamente in favore della Sig.ra
Controparte_1
8. Entro 30 giorni dall'omologa le parti provvederanno al trasferimento della proprietà del veicolo
Tg. FG875RW dal Sig. alla Sig.ra con spese del passaggio a Parte_1 Controparte_1 carico di entrambe le parti al 50%;
9. Disporre che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate il tutto come meglio indicato/precisato nel piano genitoriale allegato
Allegato sub. 1 al ricorso.”
Allegato sub 1 del ricorso:
“I figli minori staranno con i genitori come segue:
Il padre, compatibilmente con gli impegni dei minori, potrà tenere con sé i ragazzi le giornate di lunedì e di mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 19.00 allorquando li riaccompagnerà a casa. A fine settimana alternati il padre terrà con sé
i ragazzi dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì allorquando li riaccompagnerà direttamente a scuola.
Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di portare i figli minori a scuola il padre mentre la madre e/o i nonni materni li andranno a prendere.
Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori il padre, la madre e/o i nonni.
Il sottoscritto genitore in caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi:
- Nonni materni.
In caso di assenza/impedimento dell'altro genitore ritiene che possa essere delegato in sua sostituzione per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi:
- Nonni materni.
Vacanze estive e festività:
15 giorni anche non consecutivi con il padre da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
Entrambi i figli passeranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Affinché entrambi i genitori possano condividere con i figli la cena della Vigilia di Natale (giorno 24 dicembre) ovvero il pranzo di Natale (giorno 25 dicembre), ad anni alternati ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del 24 (con pernotto) ovvero quello del 25.
Varrà il principio della reciprocità anche per le festività e ponti infra-annuali.
Sempre ad anni alterni resteranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì in Albis.”
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e dei figli minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Città del Vaticano il12/06/2010, alle condizioni
[...] congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 00049, parte 2, serie C37);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 08/11/2024 Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nocella
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Roberta Nocella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1822 /2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to PATRONE Parte_1 C.F._1
SERGIO, con elezione di domicilio presso il procuratore in VIA DOMENICO CIMAROSA 13 ROMA;
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to ALLEGRA Controparte_1 C.F._2
SABRINA , con elezione di domicilio presso il procuratore in P.LE CLODIO 12 ROMA .
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 07/11/2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti in epigrafe si sono rivolti al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, deducendo: che avevano contratto matrimonio concordatario nella Città del Vaticano in data
12/06/2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune dell'anno 2011, atto 00049, parte 2, serie C37; che dal matrimonio erano nati i figli minori
(04/07/2011) e (06/05/2014); che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi, tanto Per_1 Per_2 da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione trascritte insieme al piano genitoriale allegato al sub 1 del ricorso:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso l'attuale casa familiare di Roma alla Via Michele Pironti 32 con collocamento prevalente con la madre. Il Sig. procederà ad Parte_1 effettuare il cambio di residenza dalla menzionata casa familiare. Il padre, compatibilmente con gli impegni dei minori, potrà tenere con sé i ragazzi le giornate di lunedì e di mercoledì, dall'uscita di scuola alle ore 19.00 allorquando li riaccompagnerà a casa. A fine settimana alternati il padre terrà con sé i ragazzi dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì allorquando li riaccompagnerà direttamente a scuola.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4. Assegnare alla Sig.ra la citata casa familiare sita in Roma alla Via Michele Controparte_1
Pironti 32.
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come da piano genitoriale
Allegato sub. 1 al ricorso.
6. Disporre che il Sig. : Parte_1
- concorra al mantenimento dei figli, mediante versamento dell'importo di Euro 400/00 mensili per ciascun figlio e così per un totale di Euro 800/00 (per 12 mensilità). Detta somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
- provveda al pagamento delle spese condominiali straordinarie afferenti alla citata casa familiare sita in Roma alla Via Michele Pironti 32.
7. L'Assegno Unico ed Universale (INPS) sarà erogato al 100% direttamente in favore della Sig.ra
Controparte_1
8. Entro 30 giorni dall'omologa le parti provvederanno al trasferimento della proprietà del veicolo
Tg. FG875RW dal Sig. alla Sig.ra con spese del passaggio a Parte_1 Controparte_1 carico di entrambe le parti al 50%;
9. Disporre che ciascun genitore provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate il tutto come meglio indicato/precisato nel piano genitoriale allegato
Allegato sub. 1 al ricorso.”
Allegato sub 1 del ricorso:
“I figli minori staranno con i genitori come segue:
Il padre, compatibilmente con gli impegni dei minori, potrà tenere con sé i ragazzi le giornate di lunedì e di mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 19.00 allorquando li riaccompagnerà a casa. A fine settimana alternati il padre terrà con sé
i ragazzi dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì allorquando li riaccompagnerà direttamente a scuola.
Rispetto alla frequenza scolastica: si occuperà di portare i figli minori a scuola il padre mentre la madre e/o i nonni materni li andranno a prendere.
Rispetto agli impegni ludico/sportivi: si occuperà di portare/andare a prendere i figli minori il padre, la madre e/o i nonni.
Il sottoscritto genitore in caso di propria assenza/impedimento ritiene di delegare per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi:
- Nonni materni.
In caso di assenza/impedimento dell'altro genitore ritiene che possa essere delegato in sua sostituzione per prendere/portare i figli a scuola e/o ad impegni ludico sportivi:
- Nonni materni.
Vacanze estive e festività:
15 giorni anche non consecutivi con il padre da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
Natale, Pasqua e festività e ponti infra-annuali:
Entrambi i figli passeranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
Affinché entrambi i genitori possano condividere con i figli la cena della Vigilia di Natale (giorno 24 dicembre) ovvero il pranzo di Natale (giorno 25 dicembre), ad anni alternati ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del 24 (con pernotto) ovvero quello del 25.
Varrà il principio della reciprocità anche per le festività e ponti infra-annuali.
Sempre ad anni alterni resteranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì in Albis.”
All'udienza del 07/11/2024 che si svolgeva secondo le modalità della trattazione cartolare, i ricorrenti insistevano nelle loro richieste e il G.D. si riservava di riferire al Collegio.
§§§
Non vi è dubbio che tra i coniugi sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse dei coniugi e dei figli minori, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Attesa la natura congiunta del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Città del Vaticano il12/06/2010, alle condizioni
[...] congiunte riportate in parte motiva;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto 00049, parte 2, serie C37);
3) spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, in data 08/11/2024 Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nocella
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi