Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Contestabile e Yvonne Posteraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Yvonne Posteraro in Amantea, via Veneto, 21/A;
contro
L’U.T.G. - Prefettura di Cosenza e il Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Il Comune di Amantea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gregorio Barba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, viale F. e G. Falcone n. 45;
per l'annullamento
della documentazione antimafia Prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Cosenza, notificata il -OMISSIS-, dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Amantea relativa alla chiusura immediata dell’esercizio -OMISSIS-denominato -OMISSIS-, di tutte le valutazioni compiute dalla Prefettura di Cosenza, dalla DIA di Catanzaro, dagli organi investigativi e di polizia e dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza - Ufficio Comando - Sezione Operazioni e Programmazione, nonché di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri ed atti istruttori, comunque denominati, sottesi alla misura anzidetta, di tutti gli atti prodromici, presupposti, connessi, collegati, precedenti e conseguenziali comunque lesivi della posizione e degli interessi della ricorrente, anche se non conosciuti dalla stessa allo stato e/o comunque non pienamente conosciuti perché non allegati al provvedimento e/o presenti in copia debitamente omissata, se e nella misura in cui hanno costituito il presupposto della misura interdittiva nonché per ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le informazioni sottratte al diritto di accesso necessarie per l’esercizio del diritto di difesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. La società-OMISSIS-, ha proposto ricorso per l’annullamento della documentazione antimafia Prot. n. -OMISSIS- della Prefettura di Cosenza, notificata il -OMISSIS-, nonché dell’ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Amantea relativa alla chiusura immediata dell’esercizio -OMISSIS-, parimenti denominato.
1.1. A sostegno delle domande la parte ricorrente ha dedotto che il Comune di Amantea (CS), in data-OMISSIS-, tramite la Banca Dati nazionale Antimafia, aveva fatto richiesta di documentazione antimafia nei confronti della odierna ricorrente, a seguito di SCIA di esercizio di -OMISSIS-; che la Prefettura di Cosenza, in data-OMISSIS-, aveva richiesto informazioni, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, alla Questura di Cosenza, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Cosenza e alla sezione operativa D.I.A. di Catanzaro poiché la -OMISSIS- avente sede in Amantea non “ risultava censita ” e la legale rappresentante della società, -OMISSIS-, risultava avere vincoli familiari con soggetti gravati da precedenti penali e/o collegati a forme associative di cui all’art. 416 bis c.p. oltre che attinti da misure antimafia; che, con ordinanza n. -OMISSIS-, il Comune di Amantea, preso atto della documentazione antimafia prot. -OMISSIS- della Prefettura di Cosenza - Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica - Ufficio Antimafia, aveva disposto l’immediata chiusura dell’esercizio di-OMISSIS- denominato “-OMISSIS- avente sede operativa alla Via -OMISSIS-.
2. Nel costituirsi la Prefettura di Cosenza-U.T.G., il Ministero dell’Interno e il Comune di Amantea hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso.
3. Occorre premettere che la domanda di ostensione degli atti di cui al primo motivo del ricorso è da ritenersi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo le amministrazioni resistenti depositato in giudizio i documenti richiesti dalla parte ricorrente.
4. Ciò premesso il collegio procede ad esaminare i restanti motivi di ricorso.
4.1. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato “ Violazione di legge. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Travisamento dei fatti, sviamento della causa tipica e erroneità e/o difetto dei presupposti. Violazione artt. 1, 3, 35 e 41 della Carta Costituzionale. Violazione degli artt. 84 comma 4, 85 comma 3, e 91 commi 5 e 6 del D.lgs. 159/2011 .”, parte ricorrente denuncia, sotto diversi profili, che il quadro indiziario dell’infiltrazione mafiosa posto a base dell’informativa impugnata non darebbe conto, in modo organico e coerente, ancorché sintetico, di quei fatti aventi le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, per effetto dei quali può aver luogo la regola causale del “ più probabile che non ” dell’accertato tentativo di infiltrazione mafiosa.
In specie la ricorrente si è lamentata del fatto che l’informativa riporterebbe una serie di notizie riguardanti soggetti diversi da quelli di cui all’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, senza indicare come costoro potrebbero avere influenzato le scelte della società, odierna ricorrente; che descriverebbe in modo errato sia la posizione del-OMISSIS- della titolare della società ricorrente che degli ulteriori parenti di questa ultima.
4.2. Il motivo è infondato.
L’art. 84, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che l'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate; nel successivo comma 4 sono tipizzate le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva.
L’art. 85 individua i soggetti cui si deve riferire l’informazione antimafia, ossia i titolari di poteri di amministrazione e gestione degli enti societari e ai familiari conviventi maggiori di età.
Con uno sguardo d’insieme la giurisprudenza amministrativa di appello ha evidenziato che “ anche le attività soggette al rilascio di autorizzazioni, licenze o a s.c.i.a. soggiacciono alle informative antimafia in quanto attualmente la mafia tende ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, ivi comprese quelle soggette a regime autorizzatorio o a s.c.i.a.; -- la risposta da parte dello Stato a tale fenomeno criminale finirebbe per rimanere lacunosa, e finanche illusoria, se si limitasse ai soli contratti pubblici, alle concessioni ed alle sovvenzioni, e quindi se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estendesse anche al controllo e all'eventuale interdizione di tutti ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica; -- l'esperienza ha mostrato, infatti, che in molti di tali settori (l'edilizia, le grandi opere pubbliche, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, gli scarichi delle sostanze reflue industriali e persino la ricostruzione dopo i gravi eventi sismici che funestano il territorio italiano), strategici per l'economia nazionale, le associazioni di stampo mafioso hanno impiegato, diretto o controllato ingenti capitali e risorse umane per investimenti finalizzati non solo ad ottenere pubbliche commesse o sovvenzioni ma, in generale, a colonizzare l'intero mercato secondo un disegno, di più vasto respiro, del quale l'aggiudicazione degli appalti o il conseguimento di concessioni ed elargizioni costituisce una parte certo cospicua, ma non esclusiva né satisfattiva per le mire egemoniche della criminalità; -- tale disegno, quello mafioso, è talvolta agevolato dall'omertà, se non persino dalla collusione o dalla corruzione, dei pubblici amministratori; -- la tradizionale reciproca impermeabilità tra le comunicazioni antimafia, richieste per le autorizzazioni, e le informazioni antimafia, rilasciate per i contratti, le concessioni e le agevolazioni, ha fatto sì che le associazioni di stampo mafioso potessero, comunque, gestire tramite imprese infiltrate, inquinate o condizionate da essa, lucrose attività economiche in vasti settori dell'economia privata, senza che l'ordinamento potesse efficacemente intervenire per contrastare tale infiltrazione, al di fuori delle ipotesi di comunicazioni antimafia emesse per misure di prevenzione definitive con effetto interdittivo ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Tale orientamento è stato poi successivamente confermato da questa Sezione III (ex multis Cons. Stato n. 1109/2017, ecc.) per cui non vi sono ragioni per non ritenere che la disciplina dettata dal D.lgs. n. 159 del 2011 consenta l’applicazione delle informazioni antimafia anche a rapporti a contenuto autorizzatorio finalizzato a contrastare i tentativi della mafia imprenditrice di infiltrarsi capillarmente in tutte le attività economiche, ivi comprese quelle a contenuto autorizzatorio ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 26 gennaio 2018, n. 544).
Orbene l’informativa interdittiva impugnata mette in evidenza, anche in ragione delle risultanze istruttorie di cui al verbale della riunione del Gruppo Interforze del-OMISSIS- e della Nota della Guardia di Finanza n. -OMISSIS--, che le attività economiche della società ricorrente non siano aliene a tentativi di infiltrazione mafiosa, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della medesima.
E, infatti, nell’impugnato provvedimento la Prefettura, sul presupposto che -OMISSIS- sia titolare e socio accomandatario della “-OMISSIS-” [come previsto dall’art. 85, comma 2, lett. f) del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159], ha accertato che il di lei-OMISSIS- è stato dipendente della società nel periodo compreso dal -OMISSIS-e che sempre il medesimo è stato socio con la-OMISSIS- della società “-OMISSIS-” sino alla data del -OMISSIS-e che il di lui -OMISSIS- è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, per il reato di estorsione continuata in concorso ex art. 629 c.p., commesso avvalendosi delle condizioni previste dall’art.416 bis c.p..
Nell’impugnato provvedimento inoltre il-OMISSIS- viene indicato come soggetto che era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura-Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio nell’ambito dell’operazione denominata “ -OMISSIS- ”, in quanto ritenuto appartenente e/o contiguo a cosche radicate nella-OMISSIS-.
Altri evidenti elementi di contiguità della struttura economica per rapporti di parentela con soggetti notoriamente appartenenti a cosche ed interessati da provvedimenti di polizia e restrittivi risultano dal verbale della riunione del Gruppo Interforze, costituito ai sensi dell’art. 5 del Decreto interministeriale del -OMISSIS-, di cui alla seduta del-OMISSIS-, nonché dalla nota della Guardia di Finanza n. -OMISSIS--.
4.3. Dal compendio probatorio esaminato, come riportato anche nell’impugnata ordinanza n. -OMISSIS- del Comune di Amantea, emergono, conseguentemente, una serie di elementi gravi, precisi e concordanti che portano a ritenere ragionevolmente fondata la prognosi circa il pericolo di condizionamento dell’impresa esercitata dalla società ricorrente in ragione dei vincoli personali, parentali ed economici esistenti tra i soggetti e le attività economiche dagli stessi svolte (cfr. Tar Toscana, Sez. II, 20 marzo 2023, n. 288).
4.4. Né vale a mutare le suddette conclusioni il fatto che il decreto del Tribunale di Catanzaro del -OMISSIS-, con il quale era stata applicata nei confronti di -OMISSIS- la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni cinque e, al contempo, la confisca di -OMISSIS-, sia stato annullato con decreto n. -OMISSIS- emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione perché il vizio individuato è stato quello della incompetenza territoriale e, quindi, per un profilo di rito senza valutazione alcuna sul merito della vicenda.
4.5. In ogni caso la difesa della ricorrente ha depositato il decreto n. -OMISSIS-con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, (ufficio competente territorialmente giusto il provvedimento della Corte di Appello di Catanzaro), pur rigettando la richiesta di applicazione della misura di sorveglianza speciale formulata dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, ha, comunque, disposto la confisca di alcuni beni immobili di -OMISSIS- (fabbricato costituente -OMISSIS-) sul presupposto del riscontrato “…..altissimo tenore di vita del nucleo familiare del -OMISSIS-, in assenza di sufficienti redditi da fonte lecita, (i costanti investimenti societari, le migliorie sull’immobile per come emergenti dalle fotografie allegate in cui si documenta altresì la presenza di liquori pregiati e di mobilia di valore ingente; la presenza di una -OMISSIS- )” (pag. 29 del decreto), a fronte della inidoneità delle prove a discarico allegate tra cui contratti di finanziamento che vedono come parte appunto -OMISSIS- (odierna ricorrente).
4.6. Né è rilevante, ai fini del decidere, la sentenza della Sezione Prima Penale della Corte di Cassazione del-OMISSIS- (prodotta dalla difesa della parte ricorrente in data 26.2.2025), atteso che trattasi di elemento sopravvenuto e che, quindi, non muta il quadro probatorio cristallizzatosi al momento dell’impugnato provvedimento che risultava dunque idoneo, nei limiti della sindacabilità nella presente sede, a giustificare la scelta manifestata dall’amministrazione e che pur disponendo l’annullamento con rinvio rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del -OMISSIS- che vedeva tra gli imputati il detto -OMISSIS-, comunque non smentisce i reperti di indagine sulle fonti di finanziamento.
5. Il ricorso, in definitiva, deve quindi essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa dichiarazione di improcedibilità della domanda ostensiva, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente (U.T.G. - Prefettura di Cosenza e Ministero dell'Interno, nonché Comune di Amantea), che quantifica nella misura di € 2.000,00 in favore di ciascuna delle due Amministrazioni costituite per compensi oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.