Ordinanza cautelare 6 maggio 2024
Ordinanza collegiale 10 dicembre 2024
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00704/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Direzione Amministrazione Marina Militare di Taranto-OMISSIS-, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
Marina Militare - Direzione di Amministrazione (Maridiram) – Sezione di Amministrazione Taranto – 1° Reparto C.U.S. – 2°, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'Atto Dispositivo-OMISSIS-dalla Marina Militare – Direzione di amministrazione – Sezione di Taranto – -OMISSIS-, entrambi notificati all'odierna ricorrente -OMISSIS-, con cui veniva disposto “nei confronti dell'ex C.1^ classe -OMISSIS-”;
- l'addebito della somma di €. 32.411,57 (trentaduemilaquattrocentoundici/57), al lordo delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, da recuperarsi sulle competenze stipendiali;
- che il recupero sia effettuato per mezzo di rate mensili, nei limiti di cui all'art 2 del D.P.R. 180/50 (quinto cedibile), che tengano conto della presenza di eventuali altre ritenute preesistenti, al fine di garantire comunque la percezione della metà stipendiale spettante”,
b) della nota -OMISSIS- emessa dalla Marina Militare – Direzione di Amministrazione – Sezione di Amministrazione Taranto, avente ad oggetto Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. Legge 7 agosto 1990, 241 e art. 1028 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U.O.M.);
c) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi dei diritti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Direzione Amministrazione Marina Militare di Taranto-OMISSIS- e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, sottufficiale della Marina Militare, ha impugnato l'atto dell’Amministrazione convenuta emanato-OMISSIS- portante il recupero coattivo della somma di € 32.411,57 determinata al lordo delle ritenute erariali e contributive.
2) L’esponente ha fruito di un periodo di aspettativa per infermità di oltre 700 giorni negli anni 2020-2023. Nel corso di tale periodo la ricorrente, con istanza-OMISSIS-, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e, pertanto, la Marina Militare non ha applicato le riduzioni stipendiali previste, erogando le retribuzioni per intero.
3) L’Amministrazione, approssimandosi il raggiungimento del limite massimo dei 730 giorni di aspettativa per infermità ammessa nel quinquennio, con atto -OMISSIS- ha richiesto alla CMO gli accertamenti sull’idoneità al servizio.
4) In data -OMISSIS- il Dipartimento di medicina legale di La Spezia ha dichiarato la ricorrente non idonea al servizio. Successivamente il Ministero della Difesa, con Decreto dirigenziale -OMISSIS-non impugnato, ha dichiarato che l’infermità in questione non era dipendente da causa di servizio.
5) Infine la Marina Militare, con atto dispositivo -OMISSIS-, ha disposto il recupero delle somme stipendiali erogate alla ricorrente durante l’aspettativa per un’infermità NON dipendente da causa di servizio, in applicazione dell’art. 15, comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 52/2009 secondo cui “ Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa ”.
6) Pertanto alla ricorrente è stato ingiunto di restituire:
- il 50% delle retribuzioni corrisposte dal 13° al 18° mese di aspettativa (-OMISSIS-);
- il 100% delle retribuzioni corrisposte per il periodo successivo (-OMISSIS-).
7) La ricorrente ha impugnato il suddetto atto dispositivo con il ricorso di cui in epigrafe.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e la Direzione Amministrazione Marina Militare di Taranto-OMISSIS-, con richiesta di rigetto del gravame.
Con ordinanza istruttoria il Collegio ha disposto l’acquisizione delle circolari del Ministero della Difesa -OMISSIS- relativa alle “ -OMISSIS-i ” e le altre norme interne rilevanti e parte resistente ha depositato in giudizio le circolari del Ministero della Difesa -OMISSIS-, nonché la direttiva -OMISSIS- dello Stato Maggiore della Marina edizione 2023.
All’udienza del 9.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Con un unico articolato MOTIVO la ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’atto di recupero delle retribuzioni versate durante l’aspettativa per malattia sotto due distinti profili:
a) perché ha computato come retribuzioni non dovute alla ricorrente quelle relative al periodo di aspettativa che sarebbe stato evitabile se l’Amministrazione avesse immediatamente richiesto alla CMO di verificare l’idoneità al servizio della ricorrente (584 giorni);
b) in ogni caso perché ha calcolato gli importi da ripetere al lordo delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.
Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.
8.1) La censura sub a) non è fondata.
8.1.1) La ricorrente ha dedotto la violazione della circolare del Ministero della Difesa-OMISSIS-affermando che:
- “ Nel caso in cui la prognosi indicata comporti un’assenza continuativa superiore a 90 giorni, il Comando di appartenenza, 20 giorni prima della scadenza del periodo prescritto e, comunque, ove ricorra il caso, 30 giorni prima della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio previsto nel quinquennio di valutazione, provvede a predisporre la richiesta dell’accertamento sanitario alla competente C.M.O. ” (Tabella lett. A, nota 2);
- inoltre “ In caso di assenza per convalescenza, il già menzionato termine di 90 giorni si riduce a 60 (sessanta) giorni ”. (Tabella lett. A, nota 3)”.
Pertanto, secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere l’accertamento medico da parte della CMO entro il termine di 60 giorni dell’inizio della malattia, mentre lo ha richiesto solo in data -OMISSIS- ( recte : -OMISSIS-), ossia 584 giorni dopo la scadenza del termine di 60 giorni suddetto, con la conseguenza che detto periodo di aspettativa sarebbe stato evitabile perché determinato dall’inerzia della PA e non giustificherebbe la decurtazione stipendiale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 52/2009, con conseguente illegittimità dell’atto dispositivo impugnato per avere disposto il recupero anche delle retribuzioni erogate in tale lasso temporale.
La censura è infondata.
8.1.2) Dalle circolari del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- e dalla direttiva -OMISSIS- dello Stato Maggiore della Marina ed. 2023 versate in atti si evince che, in seguito al collocamento in aspettativa per infermità, l’Amministrazione non ha l’obbligo di richiedere l’accertamento sull’idoneità al servizio del militare, se non all’approssimarsi della scadenza del periodo massimo di assenza dal servizio ammesso nel quinquennio di valutazione (730 giorni ex art. 912 D.Lgs. n. 66/2010).
In quest’ultimo caso la richiesta di accertamento alla CMO deve essere presentata dall’Amministrazione nel termine (non perentorio) di 30 giorni anteriori alla scadenza del termine ultimo citato (cfr. ancora le circolari suddette n.-OMISSIS-e -OMISSIS-).
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio secondo cui “ 5.5 …sebbene nella normativa citata non si rinvenga un obbligo per l’amministrazione di provvedere agli accertamenti sanitari in un momento anteriore alla scadenza del periodo massimo di aspettativa, emerge tuttavia - dalla lettera della legge - la necessità che gli accertamenti avvengano in maniera in qualche modo contestuale alla scadenza del periodo. 5.5.1. In questo senso, invero, depongono le seguenti disposizioni: a) art. 905, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010: “nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari”; b) art. 905, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010: “se allo scadere di detto periodo massimo il militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell’art. 929”; c) art. 929, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010: “il militare … cessa dal servizio permanente ed è collocato, a seconda dell’idoneità, in congedo, nella riserva o in congedo assoluto, quando …b) non ha riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea”; d) circolare n. 806/2000, n. 6 lett. g): “l’invio dell’interessato a visita medica – nel caso in cui lo stesso non riacquisti l’idoneità al servizio militare - in prossimità dello scadere del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio”. 5.5.2. Risulta pertanto che la normativa di riferimento, nonostante non preveda un termine perentorio per l’espletamento dell’accertamento sanitario, introduce allo stesso tempo un carattere di necessaria contestualità di esso con la scadenza del periodo massimo di aspettativa ” (Cons. Stato, sez. IV, 12.9.2018, n. 5343; in terminis cfr. anche: T.A.R. Emilia Romagna-Bologna, sez I, 31.1.2024 n. 72).
Fuori da tali ipotesi, come precisato a pagina 3 della -OMISSIS-, “ in sede di valutazione da parte del D.S.S. [l’ufficiale medico, n.d.e.] , possono essere frequentemente gestite, per competenza e senza l’intervento di organi collegiali, condizioni o iter sanitari che determinano periodi di assenza dal servizio per temporanea inabilità conseguente ad uno stato di malattia e/o convalescenza ”, talché in tali ipotesi detto ufficiale medico valuta discrezionalmente la situazione del militare in aspettativa per infermità, senza alcun obbligo di richiedere l’accertamento da parte della CMO.
Tale discrezionalità, invero, lungi dal penalizzare il militare, costituisce una norma di favore per lo stesso il quale, quando si trova in aspettativa per infermità, dispone del congruo lasso di tempo fino a 730 giorni per guarire, potendo permanere nel frattempo nella situazione di idoneità al servizio, senza essere necessariamente sottoposto a verifiche medico-attitudinali.
8.1.3) Ebbene nel caso in esame la Marina Militare, non essendo tenuta ad effettuare tale richiesta prima della scadenza del termine massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio (730 gg), si è legittimamente attivata per chiedere l’accertamento della CMO solo in occasione dell’approssimarsi della scadenza del citato termine massimo.
Ne consegue che l’operato dell’Amministrazione è corretto e non ha determinato alcun ingiusto ritardo nell’effettuazione degli accertamenti sanitari, con conseguente legittimità dell’atto dispositivo impugnato sotto il profilo dei periodi per i quali è stata richiesta la restituzione delle retribuzioni erogate e della quantificazione delle somme oggetto di ripetizione.
8.2) È fondata, invece, la censura di cui al profilo b) relativa al fatto che l’atto impugnato ha calcolato gli importi da restituire al lordo delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali.
Il Collegio, confermando i propri precedenti sul punto (cfr. T.A.R. Liguria sez. I, 18.6.2024, n. 445 e 29.6.2024 n. 468), rileva che ai sensi dell’art. 10, comma 2-bis, del D.p.r. n. 917/1986 le somme da restituire al soggetto erogatore devono essere determinate al netto della ritenuta subita.
Tale modalità di recupero è sicuramente più agevole per il prestatore di lavoro rispetto all’ipotesi di restituzione al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi di cui all’art. 10, comma 1, lett. d-bis) del D.p.r. n. 917/1986, che, per quest’ultima eventualità, contempla il riconoscimento al contribuente di una deduzione d’imposta di importo pari alla somma resa o, in alternativa, la presentazione di formale domanda di rimborso presso gli enti competenti (cfr. -OMISSIS-, sub doc. 3 delle produzioni del ricorrente in data 12.4.2024).
Invero, l’art. 10, comma 2-bis, citato è stato inserito dal d.l. n. 34/2020, conv. in l. n. 77/2020, recependo l’orientamento pretorio consolidatosi negli ultimi anni, secondo cui le somme che il dipendente è tenuto a restituire devono coincidere con il netto effettivamente percepito, con esclusione delle ritenute, che l’Amministrazione deve recuperare direttamente presso l’Erario e presso l’Inps, sollevando così il lavoratore dall’ulteriore aggravio costituito da complesse operazioni di deduzione fiscale per gli anni successivi o da faticose richieste di rimborso (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 22.12.2023, n. 11110, secondo cui “ un conto è il dipendente che, da solo, deve agire presso i suddetti enti fiscali e previdenziali mediante non semplici operazioni di deduzione o rimborso; un altro conto è invece il datore di lavoro pubblico che, nei confronti dei suddetti enti, è capace di incidere con un ben diverso livello di efficacia per ottenere analoghe forme di restituzione ”; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, 3.11.2015, nn. 5009-5010-5011).
Del resto, con foglio -OMISSIS- lo Stato Maggiore della Difesa ha impartito istruzioni affinché gli uffici ripetano eventuali somme erogate in eccedenza al netto delle imposte e dei contributi, secondo le modalità di calcolo indicate dall’Agenzia delle Entrate.
9) Conclusivamente il ricorso è:
- infondato rispetto alla domanda di cui al punto a);
- fondato rispetto alla subordinata domanda di cui al profilo b), con conseguente annullamento del provvedimento impugnato unicamente ai fini della rideterminazione dell’importo da recuperare al netto delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali, secondo quanto precisato nei punti precedenti.
10) In virtù dell’effetto conformativo della statuizione demolitoria, il Ministero della Difesa dovrà procedere al riconteggio di quanto dovuto dalla ricorrente sulla base dei soli importi netti percepiti, riportando i calcoli in apposito prospetto ove siano descritte le voci delle competenze fisse a suo tempo corrisposte in eccedenza (lordo complessivo), quelle oggetto di ripetizione dal dipendente (stipendio ed altri assegni netti) e quelle che verranno recuperate presso gli enti fiscali e previdenziali.
11) In considerazione della particolarità delle questioni trattate e dell’accoglimento solo parziale del ricorso, si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nella parte - e ai sensi - di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.