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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 360/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
09/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - IS - CR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR - Via Botteghelle 88900 CR KR
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 19/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320210002474130000 RADIODIFFUSIONI 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza impugnata:
“L'Ricorrente_1, in proprio, impugna cartella di pagamento notificata a mezzo pec ad oggetto avvisi di liquidazione n. 2004H3939739615 e 2004H3939739685 e che le somme sono dovute a seguito della sentenza n. 3065/2020, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, con la quale è stato accertato che i suddetti avvisi di liquidazione sono stati adottati nei presupposti di legge e, pertanto, gli stessi sono stati confermati. Sosteneva il ricorrente che la somma era stata pagata in seguito dell'iscrizione a ruolo del medesimo carico con Cartella di pagamento n. 133 2007 00116657 21 000 e successiva irrogazione di fermo amministrativo del 09/10/2010.
In via del tutto subordinata chiedeva la compensazione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava il ricorso e sosteneva che quanto pagato dal ricorrente era stato oggetto di sgravio con separato provvedimento e che le somme della cartella era dovuta in base alla sentenza della CTR.
Parte ricorrente deposita memoria con cui insisteva per la compensazione in quanto non era stato ma notiziato delle sgravio.”
Con la sentenza appellata la Corte di Giustizia Tributaria di CR rigettava il ricorso, rilevando l'avvenuto sgravio delle somme.
Compensava le spese.
Proponeva appello Ricorrente_1, rilevando la mancata decisione sulla richiesta di restituzione somme e insistendo per la condanna alle spese di primo e secondo grado.
Si costituiva l'Ufficio Finanziario, ribadendo che la cartella era stata sgravata e che le maggiori somme pagate in relaziona alla cartella di pagamento n. 13320070011665721, si risponde che gli importi iscritti a ruolo e poi trasfusi in cartella sono maggiorati per legge degli aggi dovuti al concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
La cartella deriva infatti dalla nuova iscrizione a ruolo degli importi dovuti a seguito della sentenza della CTR Calabria (n. 3065/04/2020) portati nella cartella di pagamento n. 13320210002474130, impugnata.
Le maggiorazioni sono dovute per effetto della nuova iscrizione ed emissione della cartella.
Stante anche la particolarità della questione, che riguarda diversi atti successivi annullati e poi confermati, appare equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Catanzaro 9.5.2025
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. NI UR
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
09/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DURANTE NICOLA, Presidente GAROFALO FRANCESCA, Relatore REILLO GABRIELLA ORSOLA, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 742/2023 depositato il 06/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro Ag.entrate - IS - CR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale CR - Via Botteghelle 88900 CR KR
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez. 2 e pubblicata il 19/10/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320210002474130000 RADIODIFFUSIONI 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento del processo di primo grado è così esposto nella sentenza impugnata:
“L'Ricorrente_1, in proprio, impugna cartella di pagamento notificata a mezzo pec ad oggetto avvisi di liquidazione n. 2004H3939739615 e 2004H3939739685 e che le somme sono dovute a seguito della sentenza n. 3065/2020, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, con la quale è stato accertato che i suddetti avvisi di liquidazione sono stati adottati nei presupposti di legge e, pertanto, gli stessi sono stati confermati. Sosteneva il ricorrente che la somma era stata pagata in seguito dell'iscrizione a ruolo del medesimo carico con Cartella di pagamento n. 133 2007 00116657 21 000 e successiva irrogazione di fermo amministrativo del 09/10/2010.
In via del tutto subordinata chiedeva la compensazione del credito.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che contestava il ricorso e sosteneva che quanto pagato dal ricorrente era stato oggetto di sgravio con separato provvedimento e che le somme della cartella era dovuta in base alla sentenza della CTR.
Parte ricorrente deposita memoria con cui insisteva per la compensazione in quanto non era stato ma notiziato delle sgravio.”
Con la sentenza appellata la Corte di Giustizia Tributaria di CR rigettava il ricorso, rilevando l'avvenuto sgravio delle somme.
Compensava le spese.
Proponeva appello Ricorrente_1, rilevando la mancata decisione sulla richiesta di restituzione somme e insistendo per la condanna alle spese di primo e secondo grado.
Si costituiva l'Ufficio Finanziario, ribadendo che la cartella era stata sgravata e che le maggiori somme pagate in relaziona alla cartella di pagamento n. 13320070011665721, si risponde che gli importi iscritti a ruolo e poi trasfusi in cartella sono maggiorati per legge degli aggi dovuti al concessionario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
La cartella deriva infatti dalla nuova iscrizione a ruolo degli importi dovuti a seguito della sentenza della CTR Calabria (n. 3065/04/2020) portati nella cartella di pagamento n. 13320210002474130, impugnata.
Le maggiorazioni sono dovute per effetto della nuova iscrizione ed emissione della cartella.
Stante anche la particolarità della questione, che riguarda diversi atti successivi annullati e poi confermati, appare equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Catanzaro 9.5.2025
Il relatore
Dott.ssa Francesca Garofalo Il Presidente
Dott. NI UR