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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/08/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi civili riuniti, il primo, iscritto al n. 729 del ruolo generale dell'anno 2023,
TRA
, quale procuratore speciale della sig.ra Parte_1 [...]
Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Carucci in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
1 in Controparte_1
persona dell'Amministratore p.t.
rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Villani in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
E
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t. Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sarno in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
NONCHE'
ING. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Di Brita in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
E
in persona del Procuratore Speciale del Controparte_4
Rappresentante Generale per l'Italia Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Aucone in virtù di procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
ed il secondo, iscritto al n. 730 del ruolo generale dell'anno 2023,
TRA
, in persona del legale Controparte_2
rapp.te p.t. Parte_3
2
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sarno in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
in Controparte_1
persona dell'Amministratore p.t.
rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Villani in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
Par TT. , quale procuratore speciale della sig.ra Parte_1
Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Carucci in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
NONCHE'
ING. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Lodovico Di Brita in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
E
in persona del Procuratore Speciale del Controparte_4
rappresentante Generale per l'Italia Controparte_5
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Aucone in virtù di procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
3 entrambi aventi ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
2234/2023 pubblicata il 24/05/2023 (Risarcimento danni da infiltrazioni)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29/12/2015 , quale Parte_1
procuratore speciale di premesso che la era proprietaria di Parte_2 Parte_2
un appartamento al sesto piano del Condominio Parco Venere di Via Madonna del
Monte 33, interno n. 16, in Salerno;
che da diverso tempo era insorta una controversia con il a causa di persistenti infiltrazioni di acque piovane provenienti dal CP_1
sovrastante terrazzo di copertura, di proprietà esclusiva del condòmino ; che il Pt_4
, dopo anni di inattività, onde porre rimedio alle reiterate infiltrazioni, in CP_1
data 07/03/2014 aveva stipulato un contratto di appalto con l'impresa Controparte_2
per il rifacimento della guaina di impermeabilizzazione del terrazzo;
che i lavori erano iniziati l'08/09/2014; che nella notte tra il 21 ed il 22 settembre, a seguito di forti piogge, l'appartamento di proprietà della era stato interessato da copiose Parte_2
infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dal sovrastante terrazzo, evidentemente non protetto in modo adeguato;
che l'evento dannoso, constatato dalla stessa impresa esecutrice dei lavori, dal Direttore dei Lavori e dall'amministratore del , era CP_1
stato verificato anche dai Vigili del Fuoco di Salerno;
che i danni subiti, quantificati con relazione tecnica estimativa, non erano stati in alcun modo ristorati;
che, ultimati i lavori a dicembre 2014, già nei mesi di gennaio e marzo 2015 si erano verificate nuove infiltrazioni di acque piovane nonostante la posa di nuova guaina impermeabilizzante,
che evidentemente non era stata realizzata a regola d'arte; che nonostante la pronta comunicazione di tali evidenze all'amministratore di in data 13/02/2015 ed CP_1
4 in data 23/03/2015, questi non si era attivato per la eliminazione delle cause delle reiterate infiltrazioni che iniziavano ad arrecare danni, oltre che all'immobile, anche agli arredi;
che nessun intervento riparatore veniva eseguito e/o programmato, nemmeno in seguito alla precisa richiesta di intervento 30/10/2014 ed all'inserimento al punto 5
dell'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19/12/2014; che il 10/10/2015
altre infiltrazioni dal terrazzo avevano determinato addirittura l'allagamento dell'appartamento e la necessità di un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco che, con apposito verbale, avevano diffidato la famiglia della dal soggiornare nei Parte_2
locali interessati dal fenomeno, stante il rischio di distacco dell'intonaco dal solaio;
che,
nonostante successivi sopralluoghi dell'amministratore del Condomino e della ditta esecutrice dei lavori, alcuna misura risolutiva era stata adottata dal Condominio, i danni subiti all'immobile e agli arredi non erano stati ristorati e, stante il perdurare del fenomeno infiltrativo, l'utilizzo dell' abitazione era sempre più limitato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Controparte_1
al fine di sentir così provvedere: a) accertare e dichiarare la
[...]
responsabilità del , per le infiltrazioni Controparte_1
provenienti dal sovrastante terrazzo di copertura in proprietà , nonché per i Parte_5
conseguenti danni;
b) condannare il convenuto alla definitiva eliminazione CP_1
delle cause delle lamentate infiltrazioni, con l'integrale rifacimento della
impermeabilizzazione a regola d'arte; c) condannare il al ristoro dei danni CP_1
materiali arrecati all'immobile di proprietà nonché all'arredo, da Parte_2
quantificarsi in corso di causa, nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. ovvero a
mezzo CTU che sin da ora si chiede;
d) condannare il convenuto al ristoro CP_1
dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal disagio sofferto dalla famiglia
dell'attore sia per le continue infiltrazioni a decorrere dal settembre 2014 che per la
limitazione d'uso dell'appartamento decorrente dalla diffida dei VV del 10.10.2015; e)
5 condannare, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese e competenze CP_1
di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
che, in via preliminare, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della
[...]
G.&G. quale ditta incaricata di eseguire i suddetti lavori di CP_2
impermeabilizzazione, nonché dell'Ing. , in qualità di Direttore dei lavori, per CP_3
farne accertare le eventuali responsabilità, singolarmente e/o in concorso tra loro, per i danni lamentati dall'attore, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e la condanna del al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva l'impresa G.&G. in Controparte_6
persona del legale rappresentante pt., che, in via preliminare, chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione ad processum dell'amministratore del Condominio in ordine alla chiamata in giudizio, in quanto non deliberata dall'assemblea condominiale;
in subordine chiedeva il rigetto di ogni domanda avanzata nei suoi confronti eccependo di aver effettuato gli interventi diretti a mettere in sicurezza il terrazzo ed a praticare nel succielo dell'appartamento della dei fori per far defluire le acque;
di aver Parte_2
suggerito al di eseguire ulteriori opere al terrazzo, al fine di evitare danni CP_1
in futuro, e di utilizzare un diverso tipo di pavimentazione, ma che il non CP_1
aveva inteso eseguire tali indicazioni;
che a seguito di ulteriori lamentele da parte della condomina nel febbraio 2015 aveva effettuato un sopralluogo nel corso del Parte_2
quale il succielo dell'appartamento si era presentato asciutto e si era offerto di tinteggiarlo;
che successivamente non gli era stato consentito di accedere all'appartamento, ciò fino alla visita congiunta con il Direttore dei lavori e l'amministratore, in data 24/09/2016, in cui il succielo era risultato completamente asciutto.
6 Si costituiva, altresì, l'atro chiamato in causa, ing. , che chiedeva Controparte_3
dichiararsi, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad processum
dell'amministratore del Condominio in ordine alla avanzata richiesta di chiamata in causa e, in via subordinata, nel merito, il rigetto della domanda nei suoi confronti,
facendo rilevare che, con comunicazione di servizio del 29/09/2014, aveva ribadito la problematica della presenza sul terrazzo di proprietà di pesanti arredi ( vasi Pt_4
con piante di notevole dimensione ), che avrebbero dovuto essere spostati per consentire la realizzazione dei lavori a regola d'arte, e che, con successiva comunicazione del
30/09/2014, aveva informato l'amministratore della non idoneità dei materiali scelti dalla sig.ra per la pavimentazione del terrazzo e dei relativi problemi di posa Pt_4
in opera, ricevendo dall'amministratore l'indicazione di proseguire senza alcun cambiamento;
che, dopo la chiusura dei lavori, a dicembre 2014, erano state segnalate nuove infiltrazioni, ma che, a seguito dei sopralluoghi in contraddittorio del 02/02/2015
e successivamente del 24/09/2016, quest'ultimo a seguito del verificarsi di copiose piogge, il solaio dell'appartamento si era presentato Controparte_7
completamente asciutto, sì come risultava dai verbali allegati. In via ulteriormente gradata chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della Compagnia
assicurativa per essere da questa manlevato in caso di condanna. CP_4
A seguito di chiamata in causa, si costituivano quegli Parte_6
dei certificati assicurativi nn. A1C104578 – A1C62245 che, in via
[...]
principale e nel merito, chiedevano il rigetto della domanda proposta nei confronti dell'Ing. in quanto infondata in fatto ed in diritto e, in caso di condanna, il CP_3
rigetto della domanda di manleva proposta nei propri confronti dall'assicurato, stante l'esclusione della copertura assicurativa.
7 Nelle more del giudizio l'attore proponeva ricorso ex art 700 cpc, che veniva definito con ordinanza di inammissibilità, avverso la quale il proponeva reclamo, che Parte_1
veniva rigettato dal Collegio.
La causa, trattata con l'espletamento di prova per testi e di CTU affidata all'arch.
, all'udienza del 06/10/2022, sulle conclusioni rassegnate dalle Persona_1
parti, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
cpc.
Con sentenza n. 2234/2023, pubblicata il 24/05/2023, il Got del Tribunale, cui la causa era stata assegnata, accoglieva parzialmente la domanda proposta dal e Parte_1
condannava la “al rifacimento della impermeabilizzazione a regola Controparte_2
d'arte mediante l'esecuzione delle opere necessarie alla rimozione della causa delle
lamentate infiltrazioni”, oltre al risarcimento dei danni riportati all'immobile ed agli arredi che quantificava in complessivi € 10.219,84; compensava interamente le spese di lite tra tutte le parti, ponendo a carico della le spese di CTU. Controparte_2
La sentenza è stata impugnata in via principale, con separati appelli, da Parte_1
e dalla ed, in via incidentale, dal
[...] Controparte_2 [...]
e dall'Ing. . Controparte_1 CP_3
-- Nel giudizio iscritto al n. 729/2023 R.G. , con atto di Parte_1
citazione notificato l'1/07/2023, ha chiesto a questa Corte di riformare la sentenza e, per l'effetto: “disporre l'integrale accoglimento della domanda introdotta con atto di
citazione del 29.12.2015, così come precisata in sede di memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c.; fermo restando l'obbligo della G.&G. Controparte_2
di provvedere nell'immediato al pagamento degli importi di cui al dispositivo
[...]
di condanna della sentenza impugnata, stante la sua esecutività, condannare il
convenuto in solido con l'impresa appaltatrice ed il direttore dei lavori al CP_1
risarcimento del danno patrimoniale patito dall'appellante per l'intero appartamento e
8 dunque, per le ragioni esposte con il motivo di appello n. IV, al rimborso, a titolo di
danno, del canone di locazione, di € 950,00 mensili (all. 24), che l'appellante è stato
costretto a corrispondere per reperire altra idonea abitazione dal mese di aprile 2016 e
sino al deposito della sentenza gravata e, dunque per 85 mesi con un danno pari ad €
80.750,00, ovvero condannare al pagamento della minor somma di € 60.251,17, in
entrambi i casi oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
condannare il appellato, in persona dell'amministratore p.t., l'impresa CP_1
appaltatrice ed il direttore dei lavori al rimborso delle ulteriori spese sostenute dalla
famiglia per il trasloco, così come domandate in primo grado. In via subordinata, e
solo nella non creduta ipotesi che anche l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno ritenga
corretto e legittimo limitare l'uso dell'abitazione, condannare il convenuto CP_1
e l'impresa appaltatrice ed il direttore dei lavori al pagamento del complessivo importo
di € 8.584,80 così come esposto in premessa e riformando sul punto la condanna al
pagamento di € 6.438,60. Condannare, infine, gli indicati convenuti appellati al
pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, con attribuzione al
procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Ing. che ha resistito ai Controparte_3
motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto, ed ha proposto appello incidentale
per ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva compensato le spese del giudizio principale e del procedimento cautelare ex art. 700
cpc, proposto in corso di causa, così concludendo: “respingere l'appello per i motivi
dedotti con la presente comparsa di costituzione e comunque in quanto inammissibile
nei confronti dell'Ing. , nonché infondato in fatto e diritto;
- in via subordinata, CP_3
e nella ipotesi di accoglimento di qualsivoglia domanda, e quindi condanna, in danno
di esso Ing. , si formula espressa richiesta di manleva diretta nei Controparte_3
confronti della assicurazione chiamata in causa, ossia della Compagnia assicurativa
9 - Si chiede riformarsi la sentenza gravata nella parte in cui compensa le spese CP_4
del giudizio di primo grado e del procedimento cautelare in corso di causa, con il
favore, pertanto, delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto
avvocato anticipante”.
Si è, altresì, costituito il Controparte_1
che, eccepita preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e
348 ter cpc, nel merito ha resistito ai motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto,
ed ha proposto appello incidentale in riferimento al capo di sentenza contenente la statuizione sulle spese di giudizio ed ha così concluso: “Voglia la Corte, in via
preliminare, dichiarare comunque ed in ogni caso inammissibile e/o improcedibile
l'appello del Dott. per tutti i motivi di cui in premessa nonché Parte_1
in forza dei novellati artt. 348 bis c.p.c. ed art. 348 ter c.p.c. non sussistendone i
presupposti di legge atteso che l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice
competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta oltre che in
espressa violazione dell'art 342 c.p.c. in quanto l'appellante non osservava le
prescrizioni di legge imposte dal suddetto articolo citato con vittoria di spese e
compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
In via principale e nel merito, in caso di mancato accoglimento delle richieste
preliminari, rigettare l'appello proposto dal Dott. per tutti i Parte_1
motivi di cui in premessa;
accogliere il proposto appello incidentale e, quindi,
riformare la sentenza del Tribunale Civile di Salerno, Dr.ssa Irene Ada Giannuzzi,
avente numero 2234/23, nella sola parte in cui compensa le spese del giudizio di primo
grado e del procedimento cautelare in corso di causa, con condanna quindi alla
refusione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado contraddistinto con il
numero R.G. 141/16, del giudizio cautelare in corso di causa contraddistinto con il
numero di R.G. 7573/21 e del giudizio di appello contraddistinto con il numero
10 R.G.C.A. 729/23 oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per
legge. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di tutti i giudizi”.
Si è pure costituita la che, eccepita Controparte_2
preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
ha dedotto di aver proposto appello avverso la medesima sentenza nel separato giudizio iscritto al n. 730/2023 R.G. e, pertanto, ha chiesto la riunione dei due procedimenti;
ha resistito ai motivi di impugnazione proposti dal di cui ha chiesto il rigetto. Ha poi integralmente riproposto il contenuto Parte_1
del suo atto di appello e le conclusioni ivi rassegnate.
Si è, infine, costituita la , in persona del Procuratore Controparte_8
Speciale del Rappresentante per l'Italia, che ha resistito ai motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto e la conseguente conferma dell'impugnata sentenza, così concludendo:
“Voglia la corte di Appello i) confermare la sentenza n. 2234/2022 emessa dal
Tribunale di Salerno relativamente alla parte in cui esclude qualsivoglia responsabilità
dell'Ing. nella causazione dei danni patiti dal Dott. Controparte_3 Parte_1
nella sua qualità di procuratore speciale della Sig. ii)
[...] Parte_2
dichiarare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. delle domande formulate nei
confronti dell'Ing. in quanto nuova;
iii) nella denegata e non creduta Controparte_3
ipotesi in cui dovesse essere accolta la richiesta di condanna dell'Ing. CP_3
per i danni lamentati dal Dott. sebbene proposta per la prima
[...] Parte_1
volta solo in sede di appello, dichiarare l'inoperatività dei certificati assicurati n.
A1C104578 – A1C62245 per tutte le ragioni dedotto in narrativa;
iv) in via
subordinata, nella malaugurata ipotesi di condanna dell'Ing. al risarcimento CP_3
di tutti i danni patiti dal Dott. e della richiesta di manleva formulata nei Parte_1
confronti di individuare la quota di responsabilità Controparte_4
direttamente ascrivibile alla condotta professionale posta in essere dall'Ing. Prezioso,
11 con facoltà di regresso per di tutte le somme eventualmente pagate in CP_4
eccedenza rispetto a tale quota;
v) in ogni caso con vittoria di spese di giudizio.”.
-- Nel giudizio iscritto al n. 730/2023 R.G. la Controparte_2
, con atto di citazione notificato il 30/06/2023, ha impugnato la sentenza per
[...]
ottenerne la riforma e, per l'effetto, previa la sospensione della sua efficacia esecutiva,
per sentir così provvedere: “in via preliminare e di rito sospendere la efficacia
esecutiva della decisione o della esecuzione ove attivata, ex artt. 351 co. 2 e 283 cpc;
b.
in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU con altro Consulente tecnico;
c.
rigettare l'atto di chiamata in causa della G&G per inammissibilità e, comunque,
Contr rigettare ogni domanda avanzata nei confronti della d. riformare la sentenza,
per violazione dell'art 112 cpc, nella parte in cui ha condannato la G&G “alla
esecuzione delle opere necessarie per la rimozione della causa delle stesse (leggi
infiltrazioni), siccome analiticamente descritte dal CTU al paragrafo 3 (pag. 12 e 13)
della relazione tecnica di ufficio (depositata in atti dall'arch. ) che Persona_1
qui deve intendersi integralmente richiamata”, annullando detta condanna;
e. rigettare
Contr ogni domanda avanzata nei confronti della in quanto non sussiste alcuna sua
responsabilità in ordine alla causazione delle infiltrazioni e, per l'effetto, annullare i
CP_ capi di sentenza che hanno condannato la G&G sia al risarcimento dei danni nei
confronti dell'attore, sia all'esecuzione delle opere per rimuovere le infiltrazioni (fermo
restando il vizio del capo di sentenza dedotto con il secondo motivo di appello); f. in via
gradata, senza alcun riconoscimento, nella malaugurata ipotesi in cui la Corte dovesse
ritenere la responsabilità della ditta, condannare la stessa in solido con il Progettista e
Direttore dei Lavori ing. . g. rigettare comunque ogni domanda avanzata nei CP_3
Contr confronti della ditta per avvenuto decorso dei termini di cui all'art. 1669 cc;
h.
concedere il favore delle spese dei due gradi di giudizi e quelle di CTU e di CTP.”.
12 Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , che ha Controparte_1
eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt. 348 bis e 348 ter cpc;
ha chiesto la riunione con il giudizio iscritto al n. 729/2023 R.G.; nel merito ha resistito ai motivi di impugnazione, di cui ha chiesto il rigetto e, anche in questo giudizio, ha
proposto appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza nella sola parte in cui il primo Giudice ha disposto la compensazione delle spese di giudizio, così
concludendo: “In via preliminare, previa riunione del giudizio R.G.C.A. di Salerno n.
730/23 al giudizio R.G.C.A. di Salerno n. 729/23, dichiarare comunque ed in ogni caso
inammissibile e/o improcedibile l'appello della ditta per tutti i Controparte_2
motivi di cui in premessa nonché in forza dei novellati artt. 348 bis c.p.c. ed art. 348 ter
c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge atteso che l'impugnazione è dichiarata
inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di
essere accolta oltre che in espressa violazione dell'art 342 c.p.c. in quanto l'appellante
non osservava le prescrizioni di legge imposte dal suddetto articolo citato con
condanna quindi alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado
contraddistinto con il numero R.G. 141/16, del giudizio cautelare in corso di causa
contraddistinto con il numero di R.G. 7573/21 e del giudizio di appello contraddistinto
con il numero R.G.C.A. 729/23 e del giudizio di appello R.G.C.A. 730/23 oltre rimborso
forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. In via principale e nel
merito, in caso di mancato accoglimento delle richieste preliminari, rigettare l'appello
proposto dalla ditta per tutti i motivi di cui in premessa, ivi Controparte_2
compresa la richiesta di rinnovo di CTU;
accogliere il proposto appello incidentale e,
quindi, riformare la sentenza del Tribunale Civile di Salerno, Dr.ssa Irene Ada
Giannuzzi, avente numero 2234/23, nella sola parte in cui compensa le spese del
giudizio di primo grado e del procedimento cautelare in corso di causa, con condanna
quindi alla refusione delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado
13 contraddistinto con il numero R.G. 141/16, del giudizio cautelare in corso di causa
contraddistinto con il numero di R.G. 7573/21 e del giudizio di appello contraddistinto
con il numero R.G.C.A. 729/23 e del giudizio di appello R.G.C.A. 730/23 oltre rimborso
forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Il tutto con vittoria di
spese ed onorari di tutti i giudizi.”.
Si è, altresì, costituito l'Ing. che, parimenti, anche in questo giudizio ha CP_3
proposto appello incidentale sul capo di sentenza contenente la statuizione sulle spese processuali, ed ha chiesto alla Corte di “Respingere l'appello per i motivi dedotti con la
presente comparsa di costituzione e comunque in quanto inammissibile nei confronti
dell'Ing. , ed infondato in fatto e diritto. -in via subordinata, e nella ipotesi di CP_3
accoglimento di qualsivoglia domanda, e quindi condanna, in danno di esso Ing.
, si formula espressa richiesta di manleva diretta nei confronti della Controparte_3
assicurazione chiamata in causa, ossia della Compagnia assicurativa - Si CP_4
chiede riformarsi la sentenza gravata nella parte in cui compensa le spese del giudizio
di primo grado e del procedimento cautelare in corso di causa, con il favore, pertanto,
delle spese del doppio grado di giudizio a favore del sottoscritto procuratore
anticipante.”.
Si è anche costituito che ha dedotto di aver proposto appello Parte_1
avverso la medesima sentenza nel separato giudizio iscritto al n. 729/2023 R.G. e,
pertanto, ha chiesto che i due giudizi venissero riuntiti;
ha resistito ai motivi di impugnazione proposti dal di cui ha chiesto il rigetto, ed ha integralmente Parte_1
riproposto il contenuto del suo atto di appello al fine di sentir così provvedere: “Previa
riunione del presente appello iscritto al n. R. G. 730/2023, all'appello iscritto al n.
729/2023, per il rigetto dei motivi di appello proposti dalla
[...]
ed il conseguenziale accoglimento dell'appello proposto dal Controparte_2
dr. le cui conclusioni, innanzi integralmente riportate, devono Parte_1
14 intendersi per nuovamente richiamate e trascritte. Con il favore delle spese e
competenze del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore
antistatario.”.
Si è, infine, costituita la che ha resistito ai motivi di Controparte_10
appello ed ha concluso per il rigetto dello stesso e la conseguente conferma della sentenza impugnata al fine di sentir così provvedere: “confermare la sentenza n.
2234/2023 emessa dal Tribunale di Salerno relativamente alla parte in cui esclude
qualsivoglia responsabilità dell'Ing. nella causazione dei danni Controparte_3
patiti dal Dott. nella sua qualità di procuratore speciale della Parte_1
Sig. ii) in via istruttoria, respingere la richiesta di rinnovazione Parte_2
della CTU formulata dalla Arch. con altro Controparte_2 CP_2
Consulente per carenza dei presupposti, avendo il CTU nominato dal Tribunale di
Salerno risposto esaurientemente a tutti i quesiti formulati dal Giudice di prime cure;
iii) nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche
responsabilità in capo all'Ing. in ordine ai danni lamentati dal Dott. Controparte_3
nella sua qualità di procuratore speciale della Sig.ra Parte_1 Parte_2
dichiarare l'inoperatività della copertura assicurativa delle polizze n. A1C62245e n.
A1C104578 invocate in garanzia dall'Ing. per tutti i motivi descritti Controparte_3
in narrativa;
iv) in via subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui dovesse essere
riconosciuta una qualche co-responsabilità dell'Ing. nella Controparte_3
causazione dei danni infiltrativi lamentati dal Dott. nella sua qualità di Parte_1
procuratore speciale della Sig.ra e dovesse essere accolta la Parte_2
domanda di manleva formulata dall'Ing. nei confronti di Controparte_3 [...]
(già gli , accertare la quota di Controparte_4 Parte_6
responsabilità effettivamente ascrivibile all'assicurato limitando l'obbligo di manleva
gravante su alla sola quota imputabile all'Ing. Controparte_4
15 ; v) in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna Controparte_3
anche e/o solo dell'Ing. nonché di accoglimento della richiesta di Controparte_3
manleva formulata nei confronti di tenere conto nella Controparte_4
liquidazione dell'eventuale indennizzo della somma contrattualmente prevista come
massimale nonché della franchigia;
vii) in ogni caso con vittoria di spese di giudizio.”.
Con ordinanza collegiale del 13/3/2025 la Corte, riunito il fascicolo iscritto al n.
730/2023 R.G. a quello recante il n. 729/2023, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza
Il C.I. ha, poi, concesso i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali ed ha rinviato la causa all'udienza del 06/03/2025. Con ordinanza del 03/04/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha infine rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel giudizio n. 729/2023, con il primo motivo di appello - Nullità della sentenza
gravata. Motivazione apparente. Contraddittorietà ed errata applicazione art. 2051
c.c.- ha impugnato la sentenza lamentando che il Giudice di Parte_1
prime cure, dopo aver premesso la concorrente responsabilità del e CP_1
dell'impresa appaltatrice quali custodi dell'immobile, ha poi affermato, in modo del tutto errato e contraddittorio, la responsabilità esclusiva della nella Controparte_2
causazione dei danni arrecati alla proprietà della così, di fatto, privando Parte_2
quest'ultima della garanzia del soggetto sul quale gravava l'onere di custodia, ovvero il
, e del soggetto su cui gravava il compito del costante controllo dei lavori, CP_1
ovvero il Direttore dei lavori.
Richiamato, a supporto del motivo, il principio espresso dalla Suprema Corte
nell'ordinanza n. 7215/23, secondo cui: “In tema di appalto, la consegna del bene
16 all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul
committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 cod. civ., dei
danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito,
quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non
automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei
confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile ed
inevitabile nonostante il costante ed adeguato controllo, esercitato – se del caso – per il
tramite di un direttore dei lavori”, il assume che le conclusioni cui era Parte_1
giunto il primo Giudice erano state il frutto di una non attenta disamina dei documenti offerti nel giudizio di primo grado, dai quali si evinceva chiaramente l'assoluta
Par mancanza di controllo del , neppure a seguito della diffida del Servizio CP_1
Tutela della Pubblica Incolumità del del 22/07/2016 (all. 23 della Controparte_11
produzione di parte del nel giudizio di primo grado) si era attivato per la Parte_1
risoluzione del fenomeno infiltrativo. Chiede pertanto che la condanna nei confronti dell'impresa sia estesa, in solido, al e al DL. CP_1
Con il secondo motivo - Violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione di atti e
documenti allegati. Omessa valutazione di tutte le deposizioni testimoniali. Motivazione
inesistente. Prova de relato actoris. Inammissibilità ed inesistenza testi – l'appellante si duole dell'ommessa valutazione di tutte le prove acquisite in primo grado, del rilievo attribuito a deposizioni testimoniali inammissibili e dell'impossibilità di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal primo Giudice nell'adozione della decisione impugnata.
Chiede, pertanto, una nuova valutazione dell'intero quadro probatorio.
Deduce in particolare che il Giudice di prime cure non si era avveduto che le dichiarazioni rilasciate dal teste Ing. erano palesemente in contrasto sia con la Tes_1
documentazione prodotta che con quanto riferito dal Condominio nelle proprie difese in merito ai sopralluoghi effettuati nell'appartamento della sia Parte_2
17 dall'amministratore che dalla ditta esecutrice. Secondo l'appellante il Tribunale aveva omesso di valutare la citata deposizione testimoniale nella sua interezza poiché aveva dato rilievo soltanto alla parte in cui il teste dichiarava che il legale rapp.te della ditta gli aveva riferito che esso appellante aveva impedito l'accesso all'immobile di proprietà
della moglie per consentire i dovuti accertamenti. Sottolinea altresì che trattasi di una testimonianza de relato actoris, la cui valenza probatoria è del tutto inconferente.
Contesta, inoltre, la decisione anche laddove il Tribunale aveva dato rilievo sia alle dichiarazioni rilasciate dall'arch. , legale rapp.te della ditta Controparte_2 [...]
elevando a rango di prova testimoniale l'interrogatorio formale a CP_2
quest'ultimo deferito, che alle dichiarazioni spontaneamente rilasciate in udienza dall'avv. Alessandra Spadafora, all'epoca amministratore del convenuto CP_1
Lamenta ancora la mancata disamina delle deposizioni rilasciate dai testi di parte attrice,
in special modo delle dichiarazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti per ben due volte nell'appartamento della a seguito dei fenomeni infiltrativi. Sottolinea, infine, Parte_2
l'inattendibilità del teste risultando documentato che sia lui, in qualità di Tes_2
amministratore, che i suoi delegati avevano avuto libero accesso all'appartamento.
Chiede quindi che sia eliminato in sentenza ogni riferimento ad una condotta ostruzionistica di parte attrice , addebitando in contrario, al Condominio, all'Impresa e al DL l'assoluta inerzia rispetto alle sue rimostranze, protrattasi per oltre un decennio.
Con il terzo motivo di gravame - Errata valutazione e quantificazione del danno
patrimoniale. Omessa pronuncia sulla domanda relativa al danno non patrimoniale - il lamenta che il primo Giudice, nella determinazione del quantum del Parte_1
risarcimento, si sia limitato a fare proprie le conclusioni cui era giunto il CTU,
demandando al consulente anche decisioni in merito all'opportunità di limitare il ristoro alla sola inutilizzabilità della camera da letto. Lamenta in particolare che, alla luce della rilevanza costituzionale del diritto all'abitazione, il Tribunale avrebbe dovuto valutare
18 la condizione in cui l'attore e la sua famiglia, composta da genitori e due figli, erano stati costretti a vivere per circa dieci anni, rinunciando all'uso della camera da letto e riducendo l'uso dell'appartamento al soggiorno, alla cameretta, alla cucina e ai due bagni. Fa altresì rilevare che, avendo dovuto abbandonare l'immobile per la sua condizione di insalubrità, aveva preso in locazione un appartamento per 85 mesi sicché,
applicando i medesimi criteri del CTU e calcolando un canone mensile di € 950,00, il danno subìto ammontava ad € 80.750,00 ovvero ad € 60.251,17. In ogni caso, in subordine, l'appellante chiede che la condanna del Tribunale sia parzialmente riformata sino a comprendere anche i danni subìti sino alla pubblicazione della sentenza, ovvero pari a complessivi € 8.584,80 in luogo della somma di € 6.438,60 riconosciuti in sentenza.
Con il quarto ed ultimo motivo - errata compensazione spese di lite. Nullità della
sentenza, motivazione assente - l'appellante, richiamando sul punto giurisprudenza di legittimità, ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva compensato le spese processuali sulla base di una motivazione generica e quindi sostanzialmente apparente.
2. Nel giudizio n. 730/2023, con il primo motivo di appello, la
[...]
ha contestato la legittimità della chiamata in causa in primo Controparte_2
grado in quanto il convenuto avrebbe, nell'atto di chiamata, realizzato, di CP_1
fatto, una mutatio libelli rispetto alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione. Ha chiesto pertanto che la chiamata in causa di essa impresa sia dichiarata inammissibile.
Con il secondo motivo, la ditta esecutrice ha impugnato la sentenza per averla il
Giudice di prime cure ritenuta responsabile della cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione necessari per fronteggiare il fenomeno infiltrativo e per l'effetto condannata all'esecuzione delle opere necessarie alla rimozione delle infiltrazioni in
19 difetto di alcuna domanda di condanna proposta nei suoi confronti, così incorrendo nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cpc.
Con il terzo ed ultimo motivo la si duole della pedissequa adesione Controparte_2
del Tribunale alle conclusioni cui era giunto il CTU e, di conseguenza, ha contestato la propria condanna e la mancata dichiarazione di corresponsabilità del direttore dei lavori oltre che la quantificazione dei danni ivi contenuti.
Ha ribadito, quindi, la nullità dell'elaborato peritale per la contraddittorietà delle argomentazioni adottate ed ha chiesto, anche in questa sede, il rinnovo della consulenza ritenendo quella espletata in primo grado inutilizzabile ai fini della decisione.
3. In entrambi i giudizi sia l'Ing. che il hanno CP_3 Controparte_1
proposto appello incidentale sulla compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'Ing. ha dedotto l'erroneità della decisione poiché nel primo CP_3
grado di giudizio non v'era soccombenza reciproca, né erano emerse questioni nuove o mutamenti della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti necessarie. Ha pertanto chiesto la liquidazione in suo favore delle spese sia del giudizio di merito che del procedimento cautelare.
Parimenti il ha impugnato la compensazione delle spese Controparte_1
ritenendo la statuizione ingiusta in considerazione del fatto che all'esito del giudizio il era risultato estraneo alle problematiche lamentate dal Ha CP_1 Parte_1
chiesto pertanto la condanna al pagamento delle spese in suo favore.
4. L'appello principale di va accolto per quanto di Parte_1
ragione. L'appello della va rigettato. Vanno accolti gli appelli Controparte_2
incidentali del e dell'ing. . CP_1 CP_3
4.1.1. Il primo motivo di appello di va accolto. Parte_1
20 - Va premesso che nel Condominio di edifici, il lastrico solare - anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini - svolge funzione di copertura del fabbricato e, perciò, l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condòmino,
grava su tutti, con ripartizione delle spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 cod. civ.,
sicché, in generale, il quale custode ex art. 2051 cod. civ., risponde dei CP_1
danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per suo difetto di manutenzione
(cfr., ex pl., Cass. 2017/3239; SU 2016/9449; 2014/18164).
Siffatta condizione di custode non viene meno nel caso in cui il stipuli un CP_1
contratto di appalto per l'esecuzione di opere di ristrutturazione del lastrico ( cfr. Cass.
2021/41507/2021; 2018/ 23442).
Si legge, infatti, nella sentenza Cass. 2021/41507, che richiama altre pronunce sul punto: “La Corte ritiene di confermare e ribadire i seguenti principi di diritto, in tema
di danni causati da cose oggetto di appalto: «in caso di danni subiti da terzi nel corso
dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'attività
dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto; per i primi si
applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto
la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso
in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa
e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i
danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle
modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche)
il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia
dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da
parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla
sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la
21 stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051
c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto
dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e
fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore)»
(principi testualmente enunciati in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23442 del 28/09/2018, non
massimata; a tali principi risulta, nella sostanza, conforme la successiva Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 7553 del 17/03/2021, per quanto sembra qui opportuno ribadire, a puri fini
di completezza espositiva, la necessità di distinguere, in ogni caso tra danni derivanti
dalla cosa oggetto dell'appalto e danni derivanti dall'attività dell'appaltatore di
esecuzione dell'appalto, essendo insuperabile il dato normativo emergente dalla
disposizione di cui all'art. 2051 c.c., la quale, per sua espressa definizione, non
riguarda i danni causati da una condotta umana, ma esclusivamente quelli causati
direttamente da cose;
cfr., altresì, ancor più di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
16609 del 11/06/2021 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021, anch'esse di
fatto adesive ai principi di diritto sopra enunciati). La decisione impugnata risulta
conforme a tali principi (..). Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento risulta,
infatti, certamente cagionato direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto (cioè la
tribuna del campo sportivo), come modificata dall'attività dell'appaltatore (con la
realizzazione della tettoia di copertura), non dall'attività dell'appaltatore stesso. Di
conseguenza, per i relativi danni, l'ente committente deve ritenersi rispondere ai sensi
dell'art. 2051 c.c. e, per essere esonerato da tale responsabilità, non avrebbe potuto
semplicemente limitarsi ad allegare e provare l'avvenuta stipulazione dell'appalto,
dovendo invece fornire la prova liberatoria del fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c.,
anche se eventualmente coincidente con l'attività dell'appaltatore, quale fatto del terzo
costituente causa esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere e impedire.
In altri termini, l'ente ricorrente avrebbe dovuto dimostrare «di avere scelto un
22 appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi
poteri di controllo e vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di
modo che il danno possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non
prevedibile e/o evitabile» (così, ancora espressamente, la richiamata Cass. 23442/2018,
in motivazione), ciò che, certamente, nella specie non è avvenuto”.
Orbene, tenendo conto di questi consolidati principi, richiamati anche da parte appellante e confermati dalla giurisprudenza successiva, questa Corte ritiene che, in ordine alla vicenda oggetto di causa, il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2051 cc laddove ha escluso la veste di custode del bene in capo al CP_1
e di conseguenza la sua corresponsabilità per i danni subìti da parte attrice.
Non può infatti affermarsi che le infiltrazioni siano state causate esclusivamente dall''attività' dell'appaltatore cui era stato trasferito dal il potere di fatto CP_1
sulla cosa, giacché le stesse furono provocate dalla 'cosa', ovvero dalle condizioni in cui versava il solaio di copertura a séguito dell'intervento dell'impresa appaltatrice, con riferimento alle quali il committente, secondo le regole generali di ogni contratto di appalto, aveva la facoltà di provvedere, direttamente o con propri incaricati, agli opportuni controlli nel corso dei lavori, anche con riferimento alle modalità di esecuzione degli stessi.
Il nominò infatti a tal fine un direttore dei lavori, nella persona dell'ing. CP_1
, ovvero un professionista che, per suo conto, avrebbe dovuto Controparte_3
verificare l'andamento dei lavori e le condizioni del cantiere anche al fine di evitare il rischio di danni a terzi ( sul punto, cfr. Cass. 2022/29177; 2021/41435; 2021/31601).
Ne consegue che, conservando il committente poteri di vigilanza sul bene anche nel corso dei lavori di ristrutturazione appaltati all'impresa, esso va ritenuto corresponsabile dei danni derivanti dalle infiltrazioni provenienti dal terrazzo.
23 - L'impugnazione va invece dichiarata inammissibile nei confronti del Direttore dei
Lavori, ing. , giacché l'appellante, senza contestare le ragioni della decisione CP_3
espresse dal primo Giudice a fondamento del rigetto nei suoi confronti – si legge nella sentenza impugnata“ ….Non richiedendo la lavorazione di apposizione del risvolto
della guaina impermeabilizzante particolari direttive specifiche da parte del Direttore
dei Lavori, in quanto rientrante nella fattispecie di opera esecutiva non complessa ed
eseguibile da operari edili senza particolari capacità lavorative, come esposto dal
CTU, la responsabilità legata all'inefficace impermeabilizzazione del sottosoglia, non è
ascrivibile al Direttore dei lavori“ --, in questa sede di gravame fa consistere la responsabilità del DL ing. , genericamente, nel solo fatto di avere rilasciato la CP_3
certificazione di collaudo delle opere senza verificarne la corretta esecuzione.
4.1.2. Il secondo motivo di appello è inammissibile in quanto, oltre ad essere formulato in evidente violazione delle regole di chiarezza, sinteticità e specificità dettate dall'art. 342 cpc, esso è inconcludente.
Ed infatti, all'esito della sua difficile lettura, pare che oggetto di contestazione sia la circostanza che il primo Giudice, sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie ( cfr. appello pagg.10-16) e di un iter motivazionale impossibile da ricostruire
( cfr. appello pag. 17), avrebbe erroneamente riscontrato un atteggiamento ostruzionistico dell'odierno appellante.
L'inconcludenza del motivo non consente alla Corte di verificare l'interesse giuridico all'impugnazione della sentenza su questo punto, non essendo ammissibile una impugnazione finalizzata alla sola modifica della motivazione, a fronte di una decisione comunque favorevole alla parte.
4.1.3. Il terzo motivo è infondato.
- Il Giudice di primo grado, facendo propria la stima del CTU, ha quantificato in €
6.438,60, che qui l'appellante contesta, il danno patrimoniale per il mancato utilizzo del
24 bene, sul presupposto che la limitazione dell'uso dell'appartamento non fosse estesa a tutto l'immobile ma ad un solo vano.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha pure richiamato la diffida del 10/10/2015
a non frequentare il solo locale interessato dalle infiltrazioni, che i Vigili del Fuoco
avevano inviato proprietaria ed ha altresì rilevato che non vi era in atti prova Parte_2
che l'immobile danneggiato, nonostante la limitazione dell'uso di un vano, fosse comunque insufficiente a soddisfare le esigenze abitative della famiglia della proprietaria.
L'impugnazione, come articolata, non è idonea a superare le argomentazioni addotte a fondamento della decisione né richiama circostanze o elementi che il primo Giudice
non avrebbe considerato.
Va altresì rilevato che in primo grado la domanda di risarcimento fu formulata con riferimento al danno conseguente al “ridotto godimento dell'immobile”, e che a questa medesima richiesta l'attore si riportò nelle memorie ex art. 183 co.6, n. 1), cpc,
rimanendo poi assolutamente generico nella precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusionali, che avrebbero dovuto specificamente illustrare una eventuale maggiore richiesta risarcitoria.
In ogni caso, trattandosi di danno patrimoniale, era onere dell'attore documentare l'effettivo esborso per il pagamento dei canoni di locazione dell'immobile in cui egli assumeva essersi trasferita la famiglia. L'attore invece si è limitato a produrre una copia informale del contratto di locazione priva di registrazione all'ADE, e una copia della fattura di intermediazione rilasciata da un'agenzia immobiliare e riferita al medesimo contratto, che, tuttavia, in quanto proveniente da soggetto estraneo al giudizio, per essere utilizzabile ai fini della decisione, avrebbe dovuto essere confermata dal titolare dell'agenzia attraverso prova testimoniale.
25 - In difetto di prova della permanenza delle condizioni dell'immobile, va disattesa anche la richiesta subordinata di risarcimento dei danni sino all'attualità.
- Il motivo è poi inammissibile con riferimento al danno non patrimoniale, per il cui riconoscimento non è di certo sufficiente l'ampio richiamo che ha fatto la difesa dell'appellante ai diritti costituzionalmente garantiti all'abitazione, alla salute, alla famiglia, occorrendo invece, con riferimento al caso concreto, la specifica allegazione della tipologia dei danni e la relativa dimostrazione quanto meno in punto di an
debeatur, essendo consentito al Giudice di provvedere in via equitativa esclusivamente in ordine al quantum ( cfr. art. 1226 cc).
Contro 4.2.1. Il primo motivo di appello della ditta è inammissibile ai sensi dell'art. 342
cpc.
L'appello contiene infatti una generica contestazione della decisione nella parte in cui il
Tribunale aveva ritenuto insussistente la mutatio libelli denunciata dalla ditta nella difesa del , raffrontando le conclusioni contenute nell'atto di chiamata in CP_1
causa dell'impresa con quelle della comparsa di risposta alla domanda attrice.
L'appellante si è limitata a riportare le conclusioni rassegnate nei due diversi contesti dal , pretendendo, sulla base di questo solo fatto, di farne derivare CP_1
l'inammissibilità della sua chiamata in causa, senza però rispettare l'onere, imposto a chi impugna dall'art. 342 cpc, di indicare le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice nonché le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Va comunque osservato che alcuna mutatio libelli può configurarsi nella specie giacché
l'unica domanda proposta dal è quella contenuta nell'atto di chiamata in CP_1
causa.
4.2.2. Anche il secondo motivo, con il quale l'impresa appellante ha contestato la sentenza per ultrapetizione, facendo rilevare che nessuna delle parti in causa aveva
26 chiesto nei suoi confronti la condanna alla rimozione delle cause delle infiltrazioni, va disatteso.
Ed infatti, il ha chiamato in causa la ditta G&G non a titolo di garanzia ma CP_1
quale soggetto effettivamente responsabile dei danni lamentati dal in Parte_1
conseguenza delle infiltrazioni d'acqua, e quindi quale soggetto passivo del rapporto dedotto dall'attore.
In questo caso è prevalente in giurisprudenza la tesi che la domanda dell'attore si estenda automaticamente al terzo, senza che occorra una espressa istanza dell'attore medesimo (cfr. ex pl. Cass. 2011/20610; 2018/5580; 2019/31066).
Ne consegue che nella specie il primo Giudice non è incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione.
4.2.3. Con il terzo, confuso, motivo di appello, di difficile lettura stante la sua disorganicità, l'impresa ha contestato la CTU di primo grado, e di conseguenza la sentenza che l'ha recepita, e, con una modalità di redazione della doglianza che a stento supera il vaglio di ammissibilità dell'art. 342 cpc, ha chiesto il rinnovo dell'accertamento.
Il motivo non va accolto giacché l'appellante ha posto sullo stesso piano ed ha confrontato la disciplina contenuta nel contratto di appalto con i rimedi previsti dal CTU
per ovviare alle lamentate infiltrazioni, così confondendo questioni inerenti all'inadempimento del contratto di appalto stipulato con il con questioni CP_1
relative all'accertamento della responsabilità dell'impresa verso terzi per aver procurato le infiltrazioni del 2014 in conseguenza della mancata predisposizione di idonea copertura del terrazzo, lasciato esposto alle intemperie, e le infiltrazioni del 2015 e del
2019, per effetto della errata esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione.
Anche la formulazione, peraltro irrituale, delle contestazioni mediante interrogazioni rivolte al Giudice di appello ( cfr. pag. 15), fanno chiaramente riferimento a profili
27 giuridici che esulano dall'oggetto del giudizio, riguardando l'inadempimento del contratto di appalto, quindi il rapporto tra l'impresa ed il Condominio committente.
Nello stesso confuso motivo è stata mossa una generica, e quindi inammissibile,
contestazione all'entità dei danni quantificati dal CTU, ed è stata sollevata una eccezione di prescrizione ex art. 1669 cc inammissibile sia perché mai sollevata sia perché relativa al contratto di appalto, che, si ripete, non è oggetto di causa.
4.3. L'ultimo motivo dell'appello principale di e gli Parte_1
appelli incidentali del e dell'ing. vanno accolti. CP_1 CP_3
Ed infatti, la motivazione che il primo Giudice ha addotto a fondamento della compensazione delle spese tra tutte le parti processuali – e cioè la difficoltà
dell'accertamento delle cause dei danni lamentati, il rigetto del ricorso cautelare proposto dall'attore, la complessità della controversia ed il comportamento stragiudiziale del che aveva mancato di cooperare per la soluzione bonaria Parte_1
della vicenda -- è in evidente violazione della regola dettata dall'art. 92 cpc nel testo introdotto dall'art. 13,co.1, del DL 12/09/2014 n. 132 convertito nella Legge
10/11/2014 n. 162, applicabile ratione temporis alla presente controversia, che limita il potere del giudice di compensare le spese alle sole ipotesi della soccombenza reciproca,
della assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A queste ipotesi si aggiunge, per effetto dell'intervento della Corte cost. n. 77/2018, il caso in cui sussistano analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve espressamente indicare.
5. La sentenza impugnata va pertanto riformata nella parte relativa
all'accertamento della responsabilità del ed alla regolamentazione CP_1
delle spese processuali.
Per il principio della soccombenza, queste gravano sul nei confronti di CP_1
e sull'impresa esecutrice dei lavori in favore di Parte_1 Parte_1
28 , del e del Direttore dei lavori, e si liquidano in dispositivo in Parte_1 CP_1
applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa - indeterminabile a complessità bassa - ,
negli importi minimi e per le fasi trattate.
6. Le spese di questo grado di giudizio vanno compensate tra e la ditta Parte_1
Contr stante la reciproca soccombenza;
con riferimento alle altre parti seguono la soccombenza secondo i medesimi criteri dettati per il primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli principali ed incidentali riuniti n. 729/2023 RG e n. 730/2023 RG avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2234/2023, così provvede:
1) ACCOGLIE IN PARTE l'appello principale proposto da e Parte_1
l' appello incidentale proposto dall'ing. , e per l'effetto, in parziale Controparte_3
riforma della sentenza impugnata, a) ritenuta la corresponsabilità del Condominio per i danni occorsi a , nella qualità spiegata in atti, lo condanna al Parte_1
relativo pagamento nella misura liquidata in primo grado;
b) condanna il Condominio in solido con la ditta al pagamento delle Controparte_2
spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in favore di Parte_1
e dell'ing. in € 3.809,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario del
[...] CP_3
155 per spese generali, iva e cap. Le spese liquidate in favore dell'ing. vanno CP_3
attribuite all'avv. Lodovico di Brita che dichiara di averne fatto anticipo. CONFERMA
PER IL RESTO L'IMPUGNATA SENTENZA;
2) RIGETTA l'appello proposto dalla;
Controparte_2
3) COMPENSA le spese di questo grado tra e la Parte_1 [...]
CP_2
29 4) CONDANNA la al pagamento delle spese di questo grado di Controparte_2
giudizio, che liquida in favore del , dell'ing. e di CP_1 CP_3 [...]
, a titolo di compenso, in € 3.473,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario del CP_4
15% per spese generali, iva e cap. Le spese liquidate in favore dell'ing. vanno CP_3
attribuite all'avv. Lodovico di Brita che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_2 unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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