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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7377/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7377/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti MUSSO ARMANNI CORRADO e GIAQUINTO MAURO
GIULIANI
ATTORI-OPPONENTI
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti GUARRATANA MATTEO e LANZA CALOGERO
CONVENUTA_OPPOSTA CONCLUSIONI
Gli opponenti hanno concluso come da atto introduttivo:
“A) in via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, dei contratti di finanziamento personali sottoscritti il 14.02.2017 e
14.02.2019 tra le Parti per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto assoluta- mente infondato nel merito e comunque non provato;
2) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto contrattuale sulla base della corretta ri- classificazione contabile del medesimo, con eliminazione di interessi usurari ed eventuali commissioni non convenute;
4) accertare e dichiarare il Tasso Effettivo
Globale del rapporto contrattuale in essere tra le parti;
5) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto di finanziamento personale sottoscritto il
08.11.2017 nella parte in cui sono stati convenuti ovvero applicati interessi usurari ovvero spese e commissioni illegittime;
6) accertare e dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
7) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt.1175, 1336, 1337 2697 e 1418
c.c., del contratto stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia o ovvero annullare gli addebiti per interessi ultralegali applicati nel cor- so dell'intero rapporto e, conseguentemente, applicare in via dispositiva, ai sensi del'art.1284, 3° comma, c.c., gli interessi al saggio legale vigente e, per l'effetto, re- vocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
8) accertare e dichia- rare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt.1284, 1337,
1337, 1338 e 1376 c.c. c.c., del contratto stipulato inter partes per violazione del principio di buona fede per i motivi sopra esposti, e per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia o ovvero annullare gli addebiti per interessi usurari applicati nel corso dell'intero rapporto con contestuale revoca e/o inefficacia ovvero nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e co- munque non provato;
C) in via subordinata: 1) nella denegata ipotesi di omesso ac- coglimento delle domande spiegate in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta applicazione da parte della di tassi usurari nei due fi- CP_1 nanziamenti sottoscritti in data 14.02.2017 e 14.02.2019 tra le Parti, e per l'effetto condannare Parta Opposta alla restituzione delle somme indebitamente locupletate a danno dell' Opponente durante tutto il rapporto, meglio quantificate nella perizia di parte depositata (cfr. doc.2, ultima pagina), ovvero, in via alternativa e concor-
- 2 - rente, in virtù di espressa eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c. sollevata in questa sede, condannare l'attuale Opponente alla restituzione della minore somma che sarà accertata in corso di giudizio, quanto meno decurtata dell'importo meglio quantificato nelle perizie di parte depositate (cfr. doc.2-3, ultima pagina) già indebi- tamente versato o ancora da versare dagli Opponenti a titolo di spese, competenze, interessi e altre somme non dovute perché pattuite in violazione del divieto penale di usura, per i motivi sopra esposti e meglio precisati nelle relazioni peritali allegate.
Con vittoria di spese, compensi, Rimborso 15%, IVA e CPA”.
L'opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta:
“In via preliminare:
Considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza dei signori e nei confronti di e, per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'effetto, condannare gli stessi al pagamento di quanto dovuto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2377/2021 – R.G.
6107/2021, emesso dal Tribunale di Padova, i signori e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la già in Parte_3 Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avanti al Tribunale di Padova per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via principale: 1) accertare e dichia- rare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, dei contratti di finanziamento personali sottoscritti il 14.02.2017 e 14.02.2019 tra le Parti per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto in- giuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
2) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto con- trattuale sulla base della corretta riclassificazione contabile del medesimo, con eli- minazione di interessi usurai ed eventuali commissioni con convenute;
3-4) accerta- re e dichiarare il Tasso Effettivo Globale del rapporto contrattuale in essere tra le parti;
5) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto di finanziamento personale sottoscritto il 08.11.2017 nella parte in cui sono stati convenuti ovvero applicati interessi usurai ovvero spese e commissioni illegittime;
6) accertare e di- chiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
7) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt. 1175,
- 3 - 1336, 1337, 2697 e 1418 c.c. del contratto stipulato inter partes e, per l'effetto, di- chiarare la nullità ovvero l'inefficacia ovvero annullare gli addebiti per interessi ul- tralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e, conseguentemente, applicare in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, 3° comma c.c., gli interessi al saggio legale vi- gente e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto in- giuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
8) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt. 1284, 1337, 1338 e 1376 c.c. del contratto stipulato inter partes per violazione del principio di buona fede per i motivi sopra esposti, e per l'effetto, di- chiarare la nullità ovvero l'inefficacia ovvero annullare gli addebiti per interessi usu- rari applicati nel corso dell'intero rapporto con contestuale revoca e/o inefficacia ovvero nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
“C) in via subordinata: 1) nella denegata ipote- si di omesso accoglimento delle domande spiegate in via principale, accertare e di- chiarare l'intervenuta applicazione da parte di di tassi usurai nei CP_1 due finanziamenti sottoscritti in data 14.02.2017 e 14.02.2019 tra le Parti, e per l'effetto condannare Parte Opposta alla restituzione delle somme indebitamente locupletate a danno dell'Opponente durante tutto il rapporto, meglio quantificate nella perizia di parte depositata (cfr. doc. 2, ultima pagina), ovvero, in via alternativa e concorrente in virtù di espressa eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c. sol- levata in questa sede, condannare l'attuale Opponente alla restituzione della Pt_4
[.
somma che sarà accertata in corso di giudizio, quanto meno decurtata dell'importo meglio quantificato nelle perizie di parte depositate (cfr. doc. 2-3, ultim riga) già indebitamente versato o ancora da versare dagli Opponenti a titolo di spe- se, competenze, interessi e altre somme non dovute perché pattuite in violazione del divieto penale di usura, per i motivi sopra esposti e meglio precisati nelle rela- zioni peritali allegate. Con vittoria di spese, compensi, rimborso 15%, Iva e Cpa. In via istruttoria: Si chiede, sin da ora, stante le contestazioni effettuate in merito alla reale portata del tasso di interesse praticato, l'ammissione di una TU contabile vol- ta ad accertare, quantificare e computare il dare-avere tra le parti in applicazione delle norme di legge ratione temporis vigenti e dei principi di diritto”.
La causa veniva istruita presso l'intestato Tribunale, Giudice OT. Maani Luca e ru- bricata al numero di R.G. 7377/2021.
si costituiva regolarmente mediante deposito di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via prelimi- nare:
Considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiara-
- 4 - re la debenza dei signori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto. In via istruttoria: Ci si oppone sin da ora e si contesta la richiesta di TU contabile ex adverso formulata in quanto avrebbe finalità meramente esplorativa.
In ogni caso, qualora venisse ammessa la stessa, si chiede che le relative spese ven- gano provvisoriamente poste a carico della richiedente. Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, com- pensi professionali, oltre 15% di spese generali, oltre IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge”. Alla prima udienza di comparizione del 24.05.2022, le parti si ripor- tavano ai propri atti introduttivi, insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed ec- cepito. In particolare, la convenuta opposta insisteva, in via preliminare per la con- cessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. Preso at- to delle rispettive istanze, il Giudice adito, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti e i documenti di causa, con ordinanza del 07.07.2022 veniva istruita la causa con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. - con decorrenza dal 14 lu- glio 2022 - con rinvio per la prosecuzione al 17.11.2022. Depositate le rispettive memorie, alla suddetta udienza, parte opponente articolava le proprie istanze istruttorie, insistendo per l'ammissione di TU tecnico-contabile (volta a verificare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle norme di legge ratione temporis vigenti, nonché l'usurarietà dei tassi in relazione alla mora, alla clausola di estinzio- ne anticipata e superamento del TAEG o commissioni di massimo scoperto e inte- ressi anatocistici) e parte convenuta opposta, nel chiederne il rigetto, insisteva per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice adito, a scio- glimento della riserva assunta, in pari data, ritenuta l'opportunità di verificare la possibilità di conciliativa della lite, rinviava la causa per tentativo di conciliazione all'udienza del 13.04.2023. All'udienza suindicata, a scioglimento della riserva as- sunta, veniva disposta la consulenza tecnico contabile, nominando all'uopo il TU
OT. , rinviando la causa per il conferimento dell'incarico Persona_1 all'udienza del 05.10.2023 Alla suddetta udienza, dato atto dell'impossibilità del
TU nominato di assumere l'incarico per legittimo impedimento, veniva revocato l'incarico e nominato in sostituzione il TU OT. , con rinvio per il Persona_2 giuramento e la formulazione del quesito all'udienza del 23.11.2023. All'udienza suindicata, il Consulente nominato accettava l'incarico conferito e prestava giura- mento. Parte attrice riservava la nomina del proprio CTP fino all'inizio delle opera- zioni peritali. Parte convenuta nominava quale proprio CTP la dott.ssa Persona_3
. Il Giudice rinviava la causa all'udienza al 06.06.2024 disponendo la trattazio-
[...] ne cartolare e assegnando termine alle parti fino a 5 giorni prima per il deposito di sintetiche note scritte. Ricevuta la bozza peritale, la convenuta opposta a mezzo del proprio consulente nominato, OT.ssa , inviava proprie osservazioni e in Per_3
- 5 - data 07.05.2024, il TU, OT. , depositava consulenza tecnica de- Persona_2 finitiva, nella quale, per quanto condivisibile da , appurava che: Controparte_1
“il T.E.G. del finanziamento complessivamente convenuto nel contratto non presen- ta profili usurari”; che “le condizioni pattuite…in caso di mora non presentano profili usurari”; che “le condizioni applicate corrispondono a quelle contrattualmente pat- tuite”. All'udienza cartolare del 06.06.2024, viste le note scritte autorizzate e ritenu- ta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la precisazione delle con- clusioni all'udienza del 12.12.2024 disponendone la trattazione cartolare e asse- gnando alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note scritte. All'esito dell'udienza cartolare del 12.12.2024, viste le note scritte autorizzate e le ivi precisate conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di com- parse conclusionali e repliche.
E' bene evidenziare che, allo stato, sono circostanze non contestate e per l'effetto provate ai sensi dell'art. 115. c.p.c.: la sottoscrizione del contratto di finanziamento personale identificato al n. 17255887 da parte del signor , contrat- Parte_1 to che lo rende pertanto obbligato al rimborso dell'intero importo finanziato mag- giorato degli interessi pattuiti a mezzo di rate mensili in favore di CP_1
la sottoscrizione del contratto di finanziamento personale n. 20357832 effet-
[...] tuata da parte dei signori e , contratto che li Parte_1 Parte_2 rende pertanto obbligati, in solido tra loro, al rimborso dell'intero importo finanzia- to maggiorato degli interessi pattuiti a mezzo di rate mensili in favore di
[...]
; l'avvenuta erogazione delle somme richieste in forza dei summenzionati CP_1 contratti, nonché il mancato e puntuale pagamenti delle rate oggetto di finanzia- mento, circostanza che ha portato a intimare la decadenza dal beneficio CP_1 del termine, a norma dell'art. 1186 c.c., nonché dell'art. 12 delle condizioni generali dei contratti di finanziamento sottoscritti.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che parte attrice , allo stato, non ha dimostrato la fondatezza della propria domanda, non avendo fornito prova delle proprie conte- stazioni neppure in punto di usurarietà dei tassi applicati. Invero, la consulenza tec- nica d'ufficio richiesta da parte opponente e, successivamente, disposta dal Giudice, non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma un mezzo di valutazione di prove già acquisite e che la stessa non può e non deve essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato, avendo solo la finalità di “coa- diuvare” il Giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 6 aprile
2005 n. 7097). Né, d'altronde, è stato fornito alcun elemento probatorio da parte attrice, essendosi la stessa limitata a depositare soltanto una perizia di parte, già ampiamente disconosciuta, riferita all'asserita usurarietà dei tassi di interesse pat-
- 6 - tuiti ed applicati ai contratti di finanziamento n. 17255887 e n. 20357832 oggetto di causa, senza neppur aver prodotto i Decreti Ministeriali relativi ai tassi soglia vigenti ai fini dell'usura, nonché alla asserita illegittimità dei tassi applicati. Con riferimento al primo punto, merita ribadire che, diversamente da quanto preteso da parte attri- ce, i tassi applicati da ai contratti oggetto di causa devono ritenersi Controparte_2 pienamente legittimi poiché gli stessi si collocano al di sotto del tasso soglia relativo al periodo di riferimento dalla stipula e per tutta la vigenza degli stessi fino alla de- cadenza dal beneficio del termine: (per il contratto di finanziamento n. 17255887, il comunicato di riferimento è quello datato 27 dicembre 2016, con vigenza dal
01/01/2017 – 31/03/2017, dal momento che il contratto è stato sottoscritto in data
14/02/2017 relativo alla voce Crediti personali - cfr. prospetto pagina 29-30 com- parsa di costituzione e doc. 4 estratti decreti ministeriali. Per il contratto di finan- ziamento n. 20357832, il comunicato di riferimento è quello datato 27 dicembre
2019, con vigenza 01/01/2019 – 31/03/2019, dal momento che il contratto è stato sottoscritto in data 14/02/2019 - cfr. prospetto pagina 31-32 comparsa di costitu- zione e doc. 8 estratti decreti ministeriali).
Tale evidenza è stata pienamente confermata anche dal TU nominato, OT.
[...]
, che in risposta ai Quesiti posti dal Giudice, concludeva nel proprio Persona_4 elaborato finale che “il T.E.G. del finanziamento complessivamente convenuto nel contratto NON presenta profili usurari”; che “le condizioni pattuite…in caso di mora
NON presentano profili usurari”; che “le condizioni applicate a Parte_5 quelle contrattualmente pattuite” (cfr. elaborato finale TU). Alla luce di quanto so- pra, dunque, atteso che parte attrice non ha fornito elementi probatorio sufficienti a sostegno dell'asserita usurarietà dei tassi applicati, l'eccezione non potrà che es- sere rigettata per assoluta infondatezza.
Al contrario, non possono invece condividersi le verifiche in materia di usura svolte dal consulente, nelle ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento e in caso di ritardato pagamento, giacchè, come puntualmente osservato dal consulente di par- te, OT.ssa , “dette verifiche non sono rispettose delle Istruzioni della Ban- Per_3 ca d'Italia, che riconoscono, per la tipologia di contratti di cui è causa, nel momento della conclusione del contratto l'unico momento per la verifica dell'usura”.
Osserva il Tribunale che le ulteriori verifiche eseguite dal TU, giacchè fondate su metodologie di calcolo arbitrarie, che considerano un'ipotetica estinzione anticipata in momenti diversi della vita del contratto, senza fondamento alcuno, ovvero ritardi nei pagamenti che assimila alla decadenza dal beneficio del termine, includendo in- tessi di mora e ulteriori oneri meramente potenziali e legati all'inadempimento del cliente non sono apprezzabili. Come meglio riepilogato dalla OT.ssa , trat- Per_3 tasi infatti di verifiche: • contrarie alla normativa di riferimento, in base alla quale la
- 7 - verifica di usurarietà di un contratto di finanziamento deve essere effettuata una tantum, con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, D.L. 29/12/2000, n. 394, conv., con modif., in
L. 28 febbraio 2001, n. 24 (e come confermato dalla Corte di Cassazione - si veda
Cass. 9 gennaio 2013 n. 350, Cass. 16 gennaio 2013 n. 8353, Cass. 25 settembre
2013 n. 21885). Ne discende che se la verifica in materia d'usura deve essere svolta all'atto della stipula del contratto, nessun eventuale accadimento successivo a detta stipula potrà assumere rilevanza ai fini del calcolo del tasso;
• contrarie all'art. 644
c.p., modificato dalla Legge n. 108/1996, che al comma 4 prevede che “Per la de- terminazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remu- nerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collega- te alla erogazione del credito”. Non si possono ritenere collegati all'erogazione del credito interessi di mora e oneri legati alla decadenza dal beneficio del termine o all'estinzione anticipata, oneri la cui applicazione, peraltro meramente eventuale e non quantificabile all'atto della stipula del contratto, avviene unicamente in un momento successivo all'erogazione del prestito;
• contrarie ai Decreti Ministeriali trimestrali, che dispongono, all'art. 3, che banche e intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del Tasso Soglia, devono attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate da Banca d'Italia vigenti all'epoca della stipula del contrat- to;
• contrarie alle Istruzioni di Banca d'Italia che, proprio sulla scorta di quanto sta- bilito dalla normativa di riferimento, presuppongono che la verifica sia eseguita una tantum, unicamente al momento della sottoscrizione del contratto, ipotizzando il regolare svolgimento del rapporto sulla base delle condizioni economiche pattuite,
e, di conseguenza, stabiliscono che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto (...), sono da ritenersi meramente eventuali” e, dunque, devono essere escluse dalla determinazione del TEG, e che sono esclusi dal calcolo del tasso “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previ- sti per il caso di inadempimento di un obbligo”. Peraltro, come correttamente evi- denziato dal consulente di parte, le suddette verifiche ulteriori svolte dal TU, de- terminano un confronto fra grandezze non omogenee, tra: - il TEG determinato sulla base di un'ipotetica estinzione anticipata o un'ipotetica decadenza dal beneficio del termine (e, dunque, un periodo di vigenza del rapporto inferiore a quello pattuito) e comprensivo di interessi di mora e oneri legati all'inadempimento del cliente, - il
, che, invece, considera il regolare svolgimento del rapporto e non in- Parte_6 clude detti oneri. Raffronto NON omogeneo e dunque NON rispettoso dei principi di simmetria e omogeneità che devono caratterizzare la verifica in materia d'usura, così come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Conseguentemente, alla luce di tanto, non si può che ribadire il disaccordo in relazione alle verifiche eseguite dal consulente d'ufficio, giacchè basate su delle ipotesi di estinzione anticipata o su del- le ipotesi di ritardo nei pagamenti e su un'ipotetica decadenza dal beneficio del
- 8 - termine del finanziamento. Come pure specificato dal consulente di parte, l'unica configurazione di TEG da ritenersi corretta, nel rispetto delle Istruzioni di Banca
d'Italia pro tempore vigenti, e, dunque, nel rispetto dei Decreti Ministeriali trime- strali, è quella che considera il “regolare svolgimento del rapporto”, nel qual caso nessun superamento delle soglie usura può essere imputato a COME PU- CP_1
RE EVIDENZIATO DALLO STESSO TU” (cfr. p. 15 osservazioni critiche). All'atto della conclusione del contratto, i tassi rispecchiano le condizioni alle quali il finanziamen- to stesso viene concesso. Non è possibile determinare una misura dei tassi che ten- ga conto di tutte le possibili vicende che potrebbero incidere nel corso del tempo sul rapporto di finanziamento, subordinate al verificarsi di “ipotetici scenari e/o di eventi futuri meramente possibili ma concretamente non verificatisi”. Sul punto, si richiama a conforto la Sentenza del Tribunale di Torino n. 1823 del 04 aprile 2017
“alcun obbligo di prevedere ogni possibile ipotesi che avrebbe potuto verificarsi in caso di estinzione anticipata del contratto, dunque, era normativamente esistente
(dal momento che l'unico TAEG da indicare era quello connesso all'ordinaria esecu- zione del contratto)”.
In conclusione, in piena aderenza ai principi che governano l'onere della prova, la difesa di parte opposta ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, avendo fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto, costituito dalla produzione dei contratti di finanziamento debitamente sottoscritti, dall'erogazione dell'importo richiesto, dal piano di ammortamento, dagli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 TUB, nonché l'inadempimento degli odierni debitori. Inoltre, parte opposta, ha altresì dimostrato con la produzione documentale versata in atti, la legittimità e la conformità alla normativa applicabile dei tassi previsti in contratto. Invero, in nes- suno dei periodi evidenziati e contestati si è mai verificato il superamento del tasso soglia. Infine, in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di tra- sparenza, in adempimento alla Direttiva Europea EU 2008/48/CE, la Banca ha inteso informare il Cliente attraverso il c.d. modulo SECCI contenente le “informazioni eu- ropee di base sul credito ai consumatori”. Al consumatore sono stati dettagliata- mente specificati i differenti aspetti del rapporto contrattuale, anche al fine di con- sentire allo stesso un confronto delle diverse offerte sul mercato: identità e contatti del finanziatore, caratteristiche principali del prodotto, costi del credito (TAN e
TAEG – con specifica delle modalità di calcolo dello stesso), nonché gli altri aspetti legali, essenziali ai fini delle valutazioni di parte contraente. La conclusione del con- tratto di finanziamento è, quindi, avvenuta tra le parti nella piena consapevolezza dei termini e delle condizioni del finanziamento prestato. Alla luce di tutto quanto sopra esposto e riassunto, il Tribunale ritiene che abbia assolto Controparte_1 al proprio onere probatorio circa l'esistenza del credito. Per contro, non risulta che parte attrice su cui incombeva, invece, l'onere di allegare i fatti estintivi della prete-
- 9 - sa, costituiti dall'eventuale adempimento, abbia fornito tale prova, idonea a scon- fessare le legittime pretese dell'odierna convenuta. Alla luce di quanto sopra, vanno respinte in toto le argomentazioni attoree, che non fanno altro che confermare l'assoluta infondatezza della opposizione proposta e la sua natura meramente dila- toria.
Ne discende il rigetto dell'opposizione con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite.
Le spese di TU vanno poste a definitivo carico di parte opponente con vincolo di solidarietà in favore del TU.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo.
Condanna gli opponenti in solido alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge.
Pone a definitivo carico di parte attrice opponente le spese di TU come liquidate in corso di causa, con vincolo di solidarietà in favore del TU.
Padova, 18-3-2025 Il Giudice
OT. Elisa Rubbis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7377/2021 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti MUSSO ARMANNI CORRADO e GIAQUINTO MAURO
GIULIANI
ATTORI-OPPONENTI
contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio degli avv.ti GUARRATANA MATTEO e LANZA CALOGERO
CONVENUTA_OPPOSTA CONCLUSIONI
Gli opponenti hanno concluso come da atto introduttivo:
“A) in via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, dei contratti di finanziamento personali sottoscritti il 14.02.2017 e
14.02.2019 tra le Parti per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto assoluta- mente infondato nel merito e comunque non provato;
2) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto contrattuale sulla base della corretta ri- classificazione contabile del medesimo, con eliminazione di interessi usurari ed eventuali commissioni non convenute;
4) accertare e dichiarare il Tasso Effettivo
Globale del rapporto contrattuale in essere tra le parti;
5) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto di finanziamento personale sottoscritto il
08.11.2017 nella parte in cui sono stati convenuti ovvero applicati interessi usurari ovvero spese e commissioni illegittime;
6) accertare e dichiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
7) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt.1175, 1336, 1337 2697 e 1418
c.c., del contratto stipulato inter partes e, per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia o ovvero annullare gli addebiti per interessi ultralegali applicati nel cor- so dell'intero rapporto e, conseguentemente, applicare in via dispositiva, ai sensi del'art.1284, 3° comma, c.c., gli interessi al saggio legale vigente e, per l'effetto, re- vocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto ingiuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
8) accertare e dichia- rare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt.1284, 1337,
1337, 1338 e 1376 c.c. c.c., del contratto stipulato inter partes per violazione del principio di buona fede per i motivi sopra esposti, e per l'effetto, dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia o ovvero annullare gli addebiti per interessi usurari applicati nel corso dell'intero rapporto con contestuale revoca e/o inefficacia ovvero nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e co- munque non provato;
C) in via subordinata: 1) nella denegata ipotesi di omesso ac- coglimento delle domande spiegate in via principale, accertare e dichiarare l'intervenuta applicazione da parte della di tassi usurari nei due fi- CP_1 nanziamenti sottoscritti in data 14.02.2017 e 14.02.2019 tra le Parti, e per l'effetto condannare Parta Opposta alla restituzione delle somme indebitamente locupletate a danno dell' Opponente durante tutto il rapporto, meglio quantificate nella perizia di parte depositata (cfr. doc.2, ultima pagina), ovvero, in via alternativa e concor-
- 2 - rente, in virtù di espressa eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c. sollevata in questa sede, condannare l'attuale Opponente alla restituzione della minore somma che sarà accertata in corso di giudizio, quanto meno decurtata dell'importo meglio quantificato nelle perizie di parte depositate (cfr. doc.2-3, ultima pagina) già indebi- tamente versato o ancora da versare dagli Opponenti a titolo di spese, competenze, interessi e altre somme non dovute perché pattuite in violazione del divieto penale di usura, per i motivi sopra esposti e meglio precisati nelle relazioni peritali allegate.
Con vittoria di spese, compensi, Rimborso 15%, IVA e CPA”.
L'opposta ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta:
“In via preliminare:
Considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiarare la debenza dei signori e nei confronti di e, per Parte_1 Parte_2 Controparte_1
l'effetto, condannare gli stessi al pagamento di quanto dovuto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 2377/2021 – R.G.
6107/2021, emesso dal Tribunale di Padova, i signori e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio la già in Parte_3 Controparte_1 CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avanti al Tribunale di Padova per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) in via principale: 1) accertare e dichia- rare la nullità ed inefficacia, totale ovvero parziale, dei contratti di finanziamento personali sottoscritti il 14.02.2017 e 14.02.2019 tra le Parti per tutti i motivi sopra esposti, e per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto in- giuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
2) accertare e dichiarare l'esatto dare/avere tra le parti del rapporto con- trattuale sulla base della corretta riclassificazione contabile del medesimo, con eli- minazione di interessi usurai ed eventuali commissioni con convenute;
3-4) accerta- re e dichiarare il Tasso Effettivo Globale del rapporto contrattuale in essere tra le parti;
5) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia del contratto di finanziamento personale sottoscritto il 08.11.2017 nella parte in cui sono stati convenuti ovvero applicati interessi usurai ovvero spese e commissioni illegittime;
6) accertare e di- chiarare la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale;
7) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt. 1175,
- 3 - 1336, 1337, 2697 e 1418 c.c. del contratto stipulato inter partes e, per l'effetto, di- chiarare la nullità ovvero l'inefficacia ovvero annullare gli addebiti per interessi ul- tralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e, conseguentemente, applicare in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, 3° comma c.c., gli interessi al saggio legale vi- gente e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare inefficace ovvero nullo il decreto in- giuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
8) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia, totale ovvero parziale, ai sensi degli artt. 1284, 1337, 1338 e 1376 c.c. del contratto stipulato inter partes per violazione del principio di buona fede per i motivi sopra esposti, e per l'effetto, di- chiarare la nullità ovvero l'inefficacia ovvero annullare gli addebiti per interessi usu- rari applicati nel corso dell'intero rapporto con contestuale revoca e/o inefficacia ovvero nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto assolutamente infondato nel merito e comunque non provato;
“C) in via subordinata: 1) nella denegata ipote- si di omesso accoglimento delle domande spiegate in via principale, accertare e di- chiarare l'intervenuta applicazione da parte di di tassi usurai nei CP_1 due finanziamenti sottoscritti in data 14.02.2017 e 14.02.2019 tra le Parti, e per l'effetto condannare Parte Opposta alla restituzione delle somme indebitamente locupletate a danno dell'Opponente durante tutto il rapporto, meglio quantificate nella perizia di parte depositata (cfr. doc. 2, ultima pagina), ovvero, in via alternativa e concorrente in virtù di espressa eccezione di compensazione ex art. 1241 c.c. sol- levata in questa sede, condannare l'attuale Opponente alla restituzione della Pt_4
[.
somma che sarà accertata in corso di giudizio, quanto meno decurtata dell'importo meglio quantificato nelle perizie di parte depositate (cfr. doc. 2-3, ultim riga) già indebitamente versato o ancora da versare dagli Opponenti a titolo di spe- se, competenze, interessi e altre somme non dovute perché pattuite in violazione del divieto penale di usura, per i motivi sopra esposti e meglio precisati nelle rela- zioni peritali allegate. Con vittoria di spese, compensi, rimborso 15%, Iva e Cpa. In via istruttoria: Si chiede, sin da ora, stante le contestazioni effettuate in merito alla reale portata del tasso di interesse praticato, l'ammissione di una TU contabile vol- ta ad accertare, quantificare e computare il dare-avere tra le parti in applicazione delle norme di legge ratione temporis vigenti e dei principi di diritto”.
La causa veniva istruita presso l'intestato Tribunale, Giudice OT. Maani Luca e ru- bricata al numero di R.G. 7377/2021.
si costituiva regolarmente mediante deposito di comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via prelimi- nare:
Considerato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. né di pronta soluzione si chiede concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: Rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e/o comunque accertare e dichiara-
- 4 - re la debenza dei signori e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento di quanto Controparte_1 dovuto. In via istruttoria: Ci si oppone sin da ora e si contesta la richiesta di TU contabile ex adverso formulata in quanto avrebbe finalità meramente esplorativa.
In ogni caso, qualora venisse ammessa la stessa, si chiede che le relative spese ven- gano provvisoriamente poste a carico della richiedente. Con riserva di capitolare e dedurre prove, produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, com- pensi professionali, oltre 15% di spese generali, oltre IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge”. Alla prima udienza di comparizione del 24.05.2022, le parti si ripor- tavano ai propri atti introduttivi, insistendo in tutto quanto chiesto, dedotto ed ec- cepito. In particolare, la convenuta opposta insisteva, in via preliminare per la con- cessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto. Preso at- to delle rispettive istanze, il Giudice adito, a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti e i documenti di causa, con ordinanza del 07.07.2022 veniva istruita la causa con concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. - con decorrenza dal 14 lu- glio 2022 - con rinvio per la prosecuzione al 17.11.2022. Depositate le rispettive memorie, alla suddetta udienza, parte opponente articolava le proprie istanze istruttorie, insistendo per l'ammissione di TU tecnico-contabile (volta a verificare l'esatto dare-avere tra le parti in applicazione delle norme di legge ratione temporis vigenti, nonché l'usurarietà dei tassi in relazione alla mora, alla clausola di estinzio- ne anticipata e superamento del TAEG o commissioni di massimo scoperto e inte- ressi anatocistici) e parte convenuta opposta, nel chiederne il rigetto, insisteva per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice adito, a scio- glimento della riserva assunta, in pari data, ritenuta l'opportunità di verificare la possibilità di conciliativa della lite, rinviava la causa per tentativo di conciliazione all'udienza del 13.04.2023. All'udienza suindicata, a scioglimento della riserva as- sunta, veniva disposta la consulenza tecnico contabile, nominando all'uopo il TU
OT. , rinviando la causa per il conferimento dell'incarico Persona_1 all'udienza del 05.10.2023 Alla suddetta udienza, dato atto dell'impossibilità del
TU nominato di assumere l'incarico per legittimo impedimento, veniva revocato l'incarico e nominato in sostituzione il TU OT. , con rinvio per il Persona_2 giuramento e la formulazione del quesito all'udienza del 23.11.2023. All'udienza suindicata, il Consulente nominato accettava l'incarico conferito e prestava giura- mento. Parte attrice riservava la nomina del proprio CTP fino all'inizio delle opera- zioni peritali. Parte convenuta nominava quale proprio CTP la dott.ssa Persona_3
. Il Giudice rinviava la causa all'udienza al 06.06.2024 disponendo la trattazio-
[...] ne cartolare e assegnando termine alle parti fino a 5 giorni prima per il deposito di sintetiche note scritte. Ricevuta la bozza peritale, la convenuta opposta a mezzo del proprio consulente nominato, OT.ssa , inviava proprie osservazioni e in Per_3
- 5 - data 07.05.2024, il TU, OT. , depositava consulenza tecnica de- Persona_2 finitiva, nella quale, per quanto condivisibile da , appurava che: Controparte_1
“il T.E.G. del finanziamento complessivamente convenuto nel contratto non presen- ta profili usurari”; che “le condizioni pattuite…in caso di mora non presentano profili usurari”; che “le condizioni applicate corrispondono a quelle contrattualmente pat- tuite”. All'udienza cartolare del 06.06.2024, viste le note scritte autorizzate e ritenu- ta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava per la precisazione delle con- clusioni all'udienza del 12.12.2024 disponendone la trattazione cartolare e asse- gnando alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di sintetiche note scritte. All'esito dell'udienza cartolare del 12.12.2024, viste le note scritte autorizzate e le ivi precisate conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di com- parse conclusionali e repliche.
E' bene evidenziare che, allo stato, sono circostanze non contestate e per l'effetto provate ai sensi dell'art. 115. c.p.c.: la sottoscrizione del contratto di finanziamento personale identificato al n. 17255887 da parte del signor , contrat- Parte_1 to che lo rende pertanto obbligato al rimborso dell'intero importo finanziato mag- giorato degli interessi pattuiti a mezzo di rate mensili in favore di CP_1
la sottoscrizione del contratto di finanziamento personale n. 20357832 effet-
[...] tuata da parte dei signori e , contratto che li Parte_1 Parte_2 rende pertanto obbligati, in solido tra loro, al rimborso dell'intero importo finanzia- to maggiorato degli interessi pattuiti a mezzo di rate mensili in favore di
[...]
; l'avvenuta erogazione delle somme richieste in forza dei summenzionati CP_1 contratti, nonché il mancato e puntuale pagamenti delle rate oggetto di finanzia- mento, circostanza che ha portato a intimare la decadenza dal beneficio CP_1 del termine, a norma dell'art. 1186 c.c., nonché dell'art. 12 delle condizioni generali dei contratti di finanziamento sottoscritti.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che parte attrice , allo stato, non ha dimostrato la fondatezza della propria domanda, non avendo fornito prova delle proprie conte- stazioni neppure in punto di usurarietà dei tassi applicati. Invero, la consulenza tec- nica d'ufficio richiesta da parte opponente e, successivamente, disposta dal Giudice, non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma un mezzo di valutazione di prove già acquisite e che la stessa non può e non deve essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume violato, avendo solo la finalità di “coa- diuvare” il Giudice nella valutazione di elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. (Cfr. Cass. Civ. sez. III, 6 aprile
2005 n. 7097). Né, d'altronde, è stato fornito alcun elemento probatorio da parte attrice, essendosi la stessa limitata a depositare soltanto una perizia di parte, già ampiamente disconosciuta, riferita all'asserita usurarietà dei tassi di interesse pat-
- 6 - tuiti ed applicati ai contratti di finanziamento n. 17255887 e n. 20357832 oggetto di causa, senza neppur aver prodotto i Decreti Ministeriali relativi ai tassi soglia vigenti ai fini dell'usura, nonché alla asserita illegittimità dei tassi applicati. Con riferimento al primo punto, merita ribadire che, diversamente da quanto preteso da parte attri- ce, i tassi applicati da ai contratti oggetto di causa devono ritenersi Controparte_2 pienamente legittimi poiché gli stessi si collocano al di sotto del tasso soglia relativo al periodo di riferimento dalla stipula e per tutta la vigenza degli stessi fino alla de- cadenza dal beneficio del termine: (per il contratto di finanziamento n. 17255887, il comunicato di riferimento è quello datato 27 dicembre 2016, con vigenza dal
01/01/2017 – 31/03/2017, dal momento che il contratto è stato sottoscritto in data
14/02/2017 relativo alla voce Crediti personali - cfr. prospetto pagina 29-30 com- parsa di costituzione e doc. 4 estratti decreti ministeriali. Per il contratto di finan- ziamento n. 20357832, il comunicato di riferimento è quello datato 27 dicembre
2019, con vigenza 01/01/2019 – 31/03/2019, dal momento che il contratto è stato sottoscritto in data 14/02/2019 - cfr. prospetto pagina 31-32 comparsa di costitu- zione e doc. 8 estratti decreti ministeriali).
Tale evidenza è stata pienamente confermata anche dal TU nominato, OT.
[...]
, che in risposta ai Quesiti posti dal Giudice, concludeva nel proprio Persona_4 elaborato finale che “il T.E.G. del finanziamento complessivamente convenuto nel contratto NON presenta profili usurari”; che “le condizioni pattuite…in caso di mora
NON presentano profili usurari”; che “le condizioni applicate a Parte_5 quelle contrattualmente pattuite” (cfr. elaborato finale TU). Alla luce di quanto so- pra, dunque, atteso che parte attrice non ha fornito elementi probatorio sufficienti a sostegno dell'asserita usurarietà dei tassi applicati, l'eccezione non potrà che es- sere rigettata per assoluta infondatezza.
Al contrario, non possono invece condividersi le verifiche in materia di usura svolte dal consulente, nelle ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento e in caso di ritardato pagamento, giacchè, come puntualmente osservato dal consulente di par- te, OT.ssa , “dette verifiche non sono rispettose delle Istruzioni della Ban- Per_3 ca d'Italia, che riconoscono, per la tipologia di contratti di cui è causa, nel momento della conclusione del contratto l'unico momento per la verifica dell'usura”.
Osserva il Tribunale che le ulteriori verifiche eseguite dal TU, giacchè fondate su metodologie di calcolo arbitrarie, che considerano un'ipotetica estinzione anticipata in momenti diversi della vita del contratto, senza fondamento alcuno, ovvero ritardi nei pagamenti che assimila alla decadenza dal beneficio del termine, includendo in- tessi di mora e ulteriori oneri meramente potenziali e legati all'inadempimento del cliente non sono apprezzabili. Come meglio riepilogato dalla OT.ssa , trat- Per_3 tasi infatti di verifiche: • contrarie alla normativa di riferimento, in base alla quale la
- 7 - verifica di usurarietà di un contratto di finanziamento deve essere effettuata una tantum, con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, D.L. 29/12/2000, n. 394, conv., con modif., in
L. 28 febbraio 2001, n. 24 (e come confermato dalla Corte di Cassazione - si veda
Cass. 9 gennaio 2013 n. 350, Cass. 16 gennaio 2013 n. 8353, Cass. 25 settembre
2013 n. 21885). Ne discende che se la verifica in materia d'usura deve essere svolta all'atto della stipula del contratto, nessun eventuale accadimento successivo a detta stipula potrà assumere rilevanza ai fini del calcolo del tasso;
• contrarie all'art. 644
c.p., modificato dalla Legge n. 108/1996, che al comma 4 prevede che “Per la de- terminazione del tasso di interesse usuraio si tiene conto delle commissioni, remu- nerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collega- te alla erogazione del credito”. Non si possono ritenere collegati all'erogazione del credito interessi di mora e oneri legati alla decadenza dal beneficio del termine o all'estinzione anticipata, oneri la cui applicazione, peraltro meramente eventuale e non quantificabile all'atto della stipula del contratto, avviene unicamente in un momento successivo all'erogazione del prestito;
• contrarie ai Decreti Ministeriali trimestrali, che dispongono, all'art. 3, che banche e intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del Tasso Soglia, devono attenersi ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate da Banca d'Italia vigenti all'epoca della stipula del contrat- to;
• contrarie alle Istruzioni di Banca d'Italia che, proprio sulla scorta di quanto sta- bilito dalla normativa di riferimento, presuppongono che la verifica sia eseguita una tantum, unicamente al momento della sottoscrizione del contratto, ipotizzando il regolare svolgimento del rapporto sulla base delle condizioni economiche pattuite,
e, di conseguenza, stabiliscono che “le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto (...), sono da ritenersi meramente eventuali” e, dunque, devono essere escluse dalla determinazione del TEG, e che sono esclusi dal calcolo del tasso “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previ- sti per il caso di inadempimento di un obbligo”. Peraltro, come correttamente evi- denziato dal consulente di parte, le suddette verifiche ulteriori svolte dal TU, de- terminano un confronto fra grandezze non omogenee, tra: - il TEG determinato sulla base di un'ipotetica estinzione anticipata o un'ipotetica decadenza dal beneficio del termine (e, dunque, un periodo di vigenza del rapporto inferiore a quello pattuito) e comprensivo di interessi di mora e oneri legati all'inadempimento del cliente, - il
, che, invece, considera il regolare svolgimento del rapporto e non in- Parte_6 clude detti oneri. Raffronto NON omogeneo e dunque NON rispettoso dei principi di simmetria e omogeneità che devono caratterizzare la verifica in materia d'usura, così come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Conseguentemente, alla luce di tanto, non si può che ribadire il disaccordo in relazione alle verifiche eseguite dal consulente d'ufficio, giacchè basate su delle ipotesi di estinzione anticipata o su del- le ipotesi di ritardo nei pagamenti e su un'ipotetica decadenza dal beneficio del
- 8 - termine del finanziamento. Come pure specificato dal consulente di parte, l'unica configurazione di TEG da ritenersi corretta, nel rispetto delle Istruzioni di Banca
d'Italia pro tempore vigenti, e, dunque, nel rispetto dei Decreti Ministeriali trime- strali, è quella che considera il “regolare svolgimento del rapporto”, nel qual caso nessun superamento delle soglie usura può essere imputato a COME PU- CP_1
RE EVIDENZIATO DALLO STESSO TU” (cfr. p. 15 osservazioni critiche). All'atto della conclusione del contratto, i tassi rispecchiano le condizioni alle quali il finanziamen- to stesso viene concesso. Non è possibile determinare una misura dei tassi che ten- ga conto di tutte le possibili vicende che potrebbero incidere nel corso del tempo sul rapporto di finanziamento, subordinate al verificarsi di “ipotetici scenari e/o di eventi futuri meramente possibili ma concretamente non verificatisi”. Sul punto, si richiama a conforto la Sentenza del Tribunale di Torino n. 1823 del 04 aprile 2017
“alcun obbligo di prevedere ogni possibile ipotesi che avrebbe potuto verificarsi in caso di estinzione anticipata del contratto, dunque, era normativamente esistente
(dal momento che l'unico TAEG da indicare era quello connesso all'ordinaria esecu- zione del contratto)”.
In conclusione, in piena aderenza ai principi che governano l'onere della prova, la difesa di parte opposta ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, avendo fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto, costituito dalla produzione dei contratti di finanziamento debitamente sottoscritti, dall'erogazione dell'importo richiesto, dal piano di ammortamento, dagli estratti conto certificati ai sensi dell'art. 50 TUB, nonché l'inadempimento degli odierni debitori. Inoltre, parte opposta, ha altresì dimostrato con la produzione documentale versata in atti, la legittimità e la conformità alla normativa applicabile dei tassi previsti in contratto. Invero, in nes- suno dei periodi evidenziati e contestati si è mai verificato il superamento del tasso soglia. Infine, in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di tra- sparenza, in adempimento alla Direttiva Europea EU 2008/48/CE, la Banca ha inteso informare il Cliente attraverso il c.d. modulo SECCI contenente le “informazioni eu- ropee di base sul credito ai consumatori”. Al consumatore sono stati dettagliata- mente specificati i differenti aspetti del rapporto contrattuale, anche al fine di con- sentire allo stesso un confronto delle diverse offerte sul mercato: identità e contatti del finanziatore, caratteristiche principali del prodotto, costi del credito (TAN e
TAEG – con specifica delle modalità di calcolo dello stesso), nonché gli altri aspetti legali, essenziali ai fini delle valutazioni di parte contraente. La conclusione del con- tratto di finanziamento è, quindi, avvenuta tra le parti nella piena consapevolezza dei termini e delle condizioni del finanziamento prestato. Alla luce di tutto quanto sopra esposto e riassunto, il Tribunale ritiene che abbia assolto Controparte_1 al proprio onere probatorio circa l'esistenza del credito. Per contro, non risulta che parte attrice su cui incombeva, invece, l'onere di allegare i fatti estintivi della prete-
- 9 - sa, costituiti dall'eventuale adempimento, abbia fornito tale prova, idonea a scon- fessare le legittime pretese dell'odierna convenuta. Alla luce di quanto sopra, vanno respinte in toto le argomentazioni attoree, che non fanno altro che confermare l'assoluta infondatezza della opposizione proposta e la sua natura meramente dila- toria.
Ne discende il rigetto dell'opposizione con piena conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Consegue alla soccombenza la condanna alle spese di lite.
Le spese di TU vanno poste a definitivo carico di parte opponente con vincolo di solidarietà in favore del TU.
PQM
Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo.
Condanna gli opponenti in solido alla rifusione, in favore della convenuta opposta, delle spese di lite liquidate in euro 5.077,00 per compensi oltre accessori di legge.
Pone a definitivo carico di parte attrice opponente le spese di TU come liquidate in corso di causa, con vincolo di solidarietà in favore del TU.
Padova, 18-3-2025 Il Giudice
OT. Elisa Rubbis
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