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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2346/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2346/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA AMENDOLA 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSO PATRIZIA RITA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARINCI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA N°2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CARINCI FRANCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-11-2023, l' , in persona del Presidente pro Pt_1 tempore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, esercitando l'azione di regresso di cui agli art. 10 ed 11 del DPR N°1124/1965, inerente l'ex dipendente di signor CP_1 Controparte_1 Persona_1
Affermava che il signor era stato colpito da patologia cancerogena definita Per_1 come “Mesotelioma Pleurico”, determinata da esposizione all'inalazione da polveri di amianto, verificatasi nello svolgimento di attività lavorative presso le Officine Grandi pagina 1 di 7 Riparazioni di Bologna, determinatasi per l'insufficienza degli strumenti preventivi. Precisava che l , riscontrato il sicuro nesso causale tra l'attività lavorativa svolta CP_2 dal signor e la patologia neoplastica che lo aveva colpito, aveva riconosciuto Per_1 allo stesso assicurato ed agli eredi, gli indennizzi previsti dalla Legge per le malattie di origine professionale, e sussistendo il presupposto della violazione da parte dell'Ente Datore di Lavoro, di norme sull'igiene e sicurezza del lavoro, si era determinata ad agire in via di regresso. Precisava poi che sussisteva legittimazione passiva di Controparte_1 poiché il signor era stato assunto dall , Per_1 Controparte_3 poi divenuta nel 1985, , in forza di Legge N°210/1985, a sua Controparte_4 volta divenuto , nel cui ambito, in Controparte_5 data 09-04-2001, era stata costituita , società deputata a Controparte_1 provvedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale, succeduta per tali motivi in tutti i rapporti attivi e passivi dei precedenti Enti, compresi i rapporti di lavoro e le obbligazioni conseguenti. A) Per la posizione di l'Istituto affermava che, in data Persona_1
30-05-2019, aveva ricevuto il primo certificato medico di malattia professionale, nel quale si attestava che lo stesso era affetto da mesotelioma pleurico. Precisava Per_1 che il lavoratore era stato dipendente delle , con mansioni di operaio Controparte_3 manutentore presso le Officine Grandi Riparazioni di Bologna, addetto al montaggio dei carrelli di rialzo ed alla manutenzione veicoli in vari reparti, dal 1972 al 1994. Precisava che nei suddetti reparti dove aveva lavorato il signor come da Per_1 questionari redatti dalla società datrice di lavoro, veniva utilizzato in forma massiccia l'amianto, per coibentare le vetture e le apparecchiature. Precisava ancora che l' sulla base dei questionari di risposta trasmessi CP_2 dall'azienda datrice di lavoro, aveva riconosciuto la riconducibilità della malattia all'esposizione lavorativa all'amianto, costituendo dapprima la relativa rendita diretta e successivamente dopo il decesso del signor avvenuto il 19 Agosto 2019, la Per_1 rendita ai superstiti a favore della coniuge, con un esborso complessivo pari ad Euro 261.654,71. Premesso quanto sopra, l' riconosciuta di natura professionale ed accertata la Pt_1 responsabilità civile della società convenuta datrice di lavoro ex art. 10 e 11 del DPR
N ° 1124/65 ed anche ex art. 2087 c.c., 2043, 2049 e 2051 c.c., in ordine all'insorgenza della malattia professionale, chiedeva la condanna di a Controparte_1 corrispondere all' , quanto dovuto a titolo di rimborso delle prestazioni CP_2 erogate, pari alla somma delle sopra indicate prestazioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle Controparte_1 domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Ne Chiedeva quindi il rigetto, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 03-05-2024, 17-10-2024, 29-01-2025, 04-02-2025, 31-03-2025.
pagina 2 di 7 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, ed in particolare i verbali di prova orale svolti nei procedimenti gemelli N°905/2022 RG, N°731/2023 RG, N°775/2023 RG, dove erano stati ascoltati i testi , , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
, , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
e . Testimone_9 Tes_10
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, osserva in primo luogo il Tribunale che la responsabilità datoriale conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, con la conseguenza che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o c o m e i n q u e s t o c a s o l ' i s t i t u t o assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la prestazione lavorativa, mentre il datore di lavoro è tenuto a provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ed in particolare di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, adottando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile( Cass. N°10529/2008, N°22361/2007, N°12445/2006, principio costante). In buona sostanza, in tema di malattia professionale, l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma quando il lavoratore abbia provato di aver contratto una malattia e che questa sia derivata eziologicamente dall'ambiente di lavoro, grava sul datore di lavoro e non sul lavoratore, l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. Ord. N°24742/2018). Nel caso in esame, l' ha assolto il proprio onere probatorio, mentre Pt_1 [...]
non ha fornito in giudizio la prova di avere adempiuto Controparte_1 all'obbligo di prevenzione e sicurezza apprestando tutte le misure volte a evitare il danno. Infatti, dalle testimonianze di , , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
, , rese nel presente procedimento e dalle testimonianze Testimone_4 Testimone_5 di , , , Testimone_7 Testimone_8 Tes_10 Testimone_9 Tes_6
, rese nei procedimenti gemelli tutti colleghi di nello stesso
[...] Persona_1 periodo, ad esclusione del dott. medico del lavoro presso l'Usl di Bologna, è Tes_7 emerso in maniera univoca che presso l' di Bologna, Controparte_6
“L'amianto veniva utilizzato per i rotabili, tanto nell'intercapedine tra cassa metallica e rivestimento, quanto all'interno delle carenature, nei cunicoli di contegno cavi, nei vani di alloggiamento scaldiglie e nell'interno della cassa. Dall'84 l'attività dei lattonieri e degli stagnini è stata preceduta dall'attività di decoimbentazione, prima ciò non accadeva.
pagina 3 di 7 Non tutte le macchine venivano smontate completamente anche dopo il 1984, fino agli anni '90 e gli addetti avevano continuato a lavorare a contatto con l'amianto anche senza esserne consapevoli. L'amianto presente sulle pareti della cassa e all'interno delle carenature e cunicoli era di tipo friabile, quello delle apparecchiature era invece cartone amianto, così come quello sotto ai sedili. Gli aspiratori portatili vennero introdotti dopo il 1984, ma si trattava di piccoli dispositivi di poca efficacia. Contr I pezzi già decoimbentati che arrivavano dopo la lavorazione che veva affidato alla Isochimica, non erano del tutto a posto, pertanto era necessario lavorarli ancora per liberarli dalle componenti di amianto. Gli aspiratori venivano spostati da un binario all'altro nel momento in cui ve ne era bisogno, sullo stesso binario venivano svolte contemporaneamente diverse lavorazioni che comportavano la dispersione di polveri di amianto. Dette polveri erano visibili nell'aria e si depositavano anche sulle tute da lavoro degli addetti. Tutti i lavoratori addetti, a fine giornata davamo una pulita ai locali utilizzando una normale scopa che disperdeva le polveri assai abbondanti nell'officina. Per forare o svitare gli stessi lavoratori utilizzavano solo attrezzi ad aria compressa così come per smerigliare.
All'inizio degli anni 70 i rifiuti venivano messi nel bidone della spazzatura, e successivamente, dopo il 1984, in sacchi di politene. Ogni lavoratore effettuava il lavoro di pulizia indipendentemente dal ruolo e riponeva i rifiuti nel bidone con le mani. La società datrice di lavoro non ha fornito ai propri dipendenti alcuna informazione sui rischi dall'esposizione di amianto, e la consapevolezza dei rischi è maturata tra i lavoratori, quando hanno constatato che gli addetti allo spruzzo dell'amianto della ditta Devinson di Genova che lavoravano il sabato, quando non c'erano lavoratori di , avevano cominciato a morire. Controparte_3
Intorno alla fine degli anni '70, tramite il sindacato, i lavoratori di Controparte_3
avevano contatto dei medici specializzati esterni ad RFI spa, di medicina del
[...] lavoro, i quali li avevano resi edotti di quanto stava emergendo in materia di amianto. Nel 1979 i lavoratori di avevano aperto una vertenza con Controparte_3
l'azienda, richiedendo di essere protetti dal rischio Amianto, e solo a quel punto venne messo a disposizione un medico disponibile tutti i giorni che si limitava a consigliare di non fumare. Solo a partire dai primi anni 80, a seguito di contrattazione collettiva con l'azienda i lavoratori avevano cominciato a lavorare l'amianto in locali appositi con misure di protezione.
pagina 4 di 7 Peraltro, anche in tali anni, Il materiale lavorato, non era stato correttamente decoimbentato e quindi gli Addetti dovevano provvedere ancora all'asportazione di parti in amianto. Solo dalla fine degli anni 80, c'era un'area protetta, nella quale veniva ultimata la decoimbentazione dei materiali che arrivavano da Avellino ancora non a posto. In tale area si faceva la decoimbentazione dell'intera carrozza, e si lavorava al massimo per un turno di sei ore al giorno per cinque giorni all'anno, solo se in regola con le visite mediche, e prima di entrare ci si spogliava completamente e Contr rivestiva con indumenti messi a disposizione da dall'intimo fino alle calzature, ed erano dati in dotazione guanti, casco integrale con motore elettroventilato e calzature apposite, ed anche il percorso di accesso all'area era attraverso corridoi stagni.
Fuori dall'area protetta le attività venivano svolte manualmente e gli addetti non avevamo a disposizione una mappatura che consentisse di verificare sui pezzi la presenza dell'amianto, e capitava che in alcuni pezzi si trovasse amianto in quantità anche considerevoli senza poterlo prevedere. Dopo il 1989 è stato introdotto un protocollo per le lavorazioni a rischio esposizione amianto, conforme alla normativa all'epoca vigente. Nessuno degli addetti, nemmeno i capi tecnici, avevano aggiornamenti sull'evolversi della normativa in materia. L'attività di decoimbentazione è iniziata dagli anni 82/83, prima non veniva fatta e l'attività dei lattonieri e degli stagnini e degli altri addetti, avveniva a diretto contatto con l'amianto. L'amianto era fatto di filamenti che venivano spruzzati contro le pareti, le guarnizioni sotto i sedili invece, erano di cartoni di amianto che veniva tagliato e incollato. Gli aspiratori mobili della dimensione di circa un metro sono stati posti a disposizione dopo il 1984 e si spostavano a seconda del bisogno. Vi erano poi dei tubi aspiratori che erano fissi e non arrivavano in ogni parte dell'ambiente. Durante il lavoro ogni gruppo aveva a disposizione un manovale che spazzava con la scopa le polveri di lavorazione che venivano respirate da tutti i presenti.
La polvere era presente un po' ovunque e veniva tolta a mani nude, nell'inconsapevolezza della pericolosità. Tutti gli strumenti di lavorazione erano ad aria compressa sia per la smerigliatura che per il taglio che per sbullonare e l'amianto veniva spostato anche con le mani nude. I rifiuti venivano messi in cassoni mentre la polvere veniva posta nei bidoni all'esterno del magazzino tra un binario e l'altro. Solo alla fine degli anni '70 e nei primi anni '80 gli addetti avevano avuto le prime notizie dei problemi connessi all'esposizione all'amianto, comunicando con il sindacato.
pagina 5 di 7 Agli inizi degli anni '80 gli addetti alle lavorazioni con amianto, hanno cominciato ad utilizzare mascherine 8810 che proteggevano dalle polveri più grosse, ma non dall'amianto, che ha una fibra più piccola dei fori delle mascherine.
Nei rotabili era presente l'amianto sia a spruzzo sulle carrozze, tetto, pavimenti, sia in fogli come isolante, nei quadri elettrici, nella cabina IR e nell'impianto di riscaldamento. Contr All'interno di i era un autonomo servizio sanitario che non si era occupato del problema amianto che non era conosciuto, almeno fino ai primi anni 80. A seguito delle lavorazioni, l'amianto in polvere era nell'aria e si depositava sul pavimento ed era rimosso da un componente della squadra che si occupava della manovalanza ovvero dagli addetti alla pulizia. Vi erano due grandi capannoni uno chiamato primo reparto in cui lavoravano soprattutto falegnami ed elettricisti, l'altro quinto reparto in cui venivano svolte le attività dai pannellisti e lamieristi. Nel quinto reparto il capannone era unico, così come nel primo, e all'interno vi erano diversi binari per i diversi tipi di lavorazione. Le polveri di lavorazione erano assai ingenti, tipo quelle da cantiere e gli addetti alle lavorazioni si lamentavano, anche senza conoscerne esattamente la potenza nociva. Le mascherine nei reparti non erano mai state obbligatorie”. A quanto sopra argomentato si aggiunge che dalla documentazione prodotta e acquisita al processo, è emerso che gli Ispettori dell' di Bologna, Controparte_8 hanno svolto accertamenti sull'esposizione all'amianto dei lavoratori delle Officine Grandi Riparazioni di Bologna e dell'Officina Manutenzione Locomotive di Bologna presso il Deposito Locomotive di Bologna, e dopo aver raccolto la dichiarazione di ex dipendenti delle medesime,
hanno accertato che l'amianto era presente in quantità massiccia e che un gran numero dei soggetti, che avevano prestato attività lavorative al loro interno, avevano malattie amianto-correlate, mentre gli altri comunque erano stati esposti all'elevato rischio di contrarre tali malattie. La patologia da cui è stato affetto che ne ha causato il decesso, è Persona_1
s t a t a r iconosciuta dall' quale malattia professionale causata Pt_1 dell'esposizione all'amianto subita nella Officine Grandi Riparazioni di Bologna, dove lo stesso ha prestato la propria attività lavorativa.
Per questi motivi
vengono accolte le domande proposte dall' Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che l' ha diritto al regresso nei confronti di , con riferimento Pt_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 all'indennizzo riconosciuto a favore di , determinato in Euro Persona_1
261.654,71. Condanna a corrispondere all' la somma di Euro Controparte_1 Pt_1
261.654,71 con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, decorrenti per le somme pagate al signor , dal giorno dell'erogazione, e per l'onere Persona_1 di rendita dalla data di capitalizzazione, fino all'adempimento. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore Controparte_1 dell' liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per Pt_1 spese vive, oltre accessori di legge. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 31-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2346/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GRASSO PATRIZIA RITA, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA AMENDOLA 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. GRASSO PATRIZIA RITA
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARINCI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARGHERITA N°2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CARINCI FRANCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16-11-2023, l' , in persona del Presidente pro Pt_1 tempore, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, esercitando l'azione di regresso di cui agli art. 10 ed 11 del DPR N°1124/1965, inerente l'ex dipendente di signor CP_1 Controparte_1 Persona_1
Affermava che il signor era stato colpito da patologia cancerogena definita Per_1 come “Mesotelioma Pleurico”, determinata da esposizione all'inalazione da polveri di amianto, verificatasi nello svolgimento di attività lavorative presso le Officine Grandi pagina 1 di 7 Riparazioni di Bologna, determinatasi per l'insufficienza degli strumenti preventivi. Precisava che l , riscontrato il sicuro nesso causale tra l'attività lavorativa svolta CP_2 dal signor e la patologia neoplastica che lo aveva colpito, aveva riconosciuto Per_1 allo stesso assicurato ed agli eredi, gli indennizzi previsti dalla Legge per le malattie di origine professionale, e sussistendo il presupposto della violazione da parte dell'Ente Datore di Lavoro, di norme sull'igiene e sicurezza del lavoro, si era determinata ad agire in via di regresso. Precisava poi che sussisteva legittimazione passiva di Controparte_1 poiché il signor era stato assunto dall , Per_1 Controparte_3 poi divenuta nel 1985, , in forza di Legge N°210/1985, a sua Controparte_4 volta divenuto , nel cui ambito, in Controparte_5 data 09-04-2001, era stata costituita , società deputata a Controparte_1 provvedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale, succeduta per tali motivi in tutti i rapporti attivi e passivi dei precedenti Enti, compresi i rapporti di lavoro e le obbligazioni conseguenti. A) Per la posizione di l'Istituto affermava che, in data Persona_1
30-05-2019, aveva ricevuto il primo certificato medico di malattia professionale, nel quale si attestava che lo stesso era affetto da mesotelioma pleurico. Precisava Per_1 che il lavoratore era stato dipendente delle , con mansioni di operaio Controparte_3 manutentore presso le Officine Grandi Riparazioni di Bologna, addetto al montaggio dei carrelli di rialzo ed alla manutenzione veicoli in vari reparti, dal 1972 al 1994. Precisava che nei suddetti reparti dove aveva lavorato il signor come da Per_1 questionari redatti dalla società datrice di lavoro, veniva utilizzato in forma massiccia l'amianto, per coibentare le vetture e le apparecchiature. Precisava ancora che l' sulla base dei questionari di risposta trasmessi CP_2 dall'azienda datrice di lavoro, aveva riconosciuto la riconducibilità della malattia all'esposizione lavorativa all'amianto, costituendo dapprima la relativa rendita diretta e successivamente dopo il decesso del signor avvenuto il 19 Agosto 2019, la Per_1 rendita ai superstiti a favore della coniuge, con un esborso complessivo pari ad Euro 261.654,71. Premesso quanto sopra, l' riconosciuta di natura professionale ed accertata la Pt_1 responsabilità civile della società convenuta datrice di lavoro ex art. 10 e 11 del DPR
N ° 1124/65 ed anche ex art. 2087 c.c., 2043, 2049 e 2051 c.c., in ordine all'insorgenza della malattia professionale, chiedeva la condanna di a Controparte_1 corrispondere all' , quanto dovuto a titolo di rimborso delle prestazioni CP_2 erogate, pari alla somma delle sopra indicate prestazioni, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si costituiva in giudizio affermando l'infondatezza delle Controparte_1 domande di parte attrice, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Ne Chiedeva quindi il rigetto, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva alle udienze del 03-05-2024, 17-10-2024, 29-01-2025, 04-02-2025, 31-03-2025.
pagina 2 di 7 Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti, ed in particolare i verbali di prova orale svolti nei procedimenti gemelli N°905/2022 RG, N°731/2023 RG, N°775/2023 RG, dove erano stati ascoltati i testi , , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
, , , , Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8
e . Testimone_9 Tes_10
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria orale e documentale svolta, osserva in primo luogo il Tribunale che la responsabilità datoriale conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, con la conseguenza che il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o c o m e i n q u e s t o c a s o l ' i s t i t u t o assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare la esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonchè il nesso causale di questo con la prestazione lavorativa, mentre il datore di lavoro è tenuto a provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, ed in particolare di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza, adottando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile( Cass. N°10529/2008, N°22361/2007, N°12445/2006, principio costante). In buona sostanza, in tema di malattia professionale, l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma quando il lavoratore abbia provato di aver contratto una malattia e che questa sia derivata eziologicamente dall'ambiente di lavoro, grava sul datore di lavoro e non sul lavoratore, l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso (Cass. Ord. N°24742/2018). Nel caso in esame, l' ha assolto il proprio onere probatorio, mentre Pt_1 [...]
non ha fornito in giudizio la prova di avere adempiuto Controparte_1 all'obbligo di prevenzione e sicurezza apprestando tutte le misure volte a evitare il danno. Infatti, dalle testimonianze di , , , Tes_1 Testimone_2 Testimone_3
, , rese nel presente procedimento e dalle testimonianze Testimone_4 Testimone_5 di , , , Testimone_7 Testimone_8 Tes_10 Testimone_9 Tes_6
, rese nei procedimenti gemelli tutti colleghi di nello stesso
[...] Persona_1 periodo, ad esclusione del dott. medico del lavoro presso l'Usl di Bologna, è Tes_7 emerso in maniera univoca che presso l' di Bologna, Controparte_6
“L'amianto veniva utilizzato per i rotabili, tanto nell'intercapedine tra cassa metallica e rivestimento, quanto all'interno delle carenature, nei cunicoli di contegno cavi, nei vani di alloggiamento scaldiglie e nell'interno della cassa. Dall'84 l'attività dei lattonieri e degli stagnini è stata preceduta dall'attività di decoimbentazione, prima ciò non accadeva.
pagina 3 di 7 Non tutte le macchine venivano smontate completamente anche dopo il 1984, fino agli anni '90 e gli addetti avevano continuato a lavorare a contatto con l'amianto anche senza esserne consapevoli. L'amianto presente sulle pareti della cassa e all'interno delle carenature e cunicoli era di tipo friabile, quello delle apparecchiature era invece cartone amianto, così come quello sotto ai sedili. Gli aspiratori portatili vennero introdotti dopo il 1984, ma si trattava di piccoli dispositivi di poca efficacia. Contr I pezzi già decoimbentati che arrivavano dopo la lavorazione che veva affidato alla Isochimica, non erano del tutto a posto, pertanto era necessario lavorarli ancora per liberarli dalle componenti di amianto. Gli aspiratori venivano spostati da un binario all'altro nel momento in cui ve ne era bisogno, sullo stesso binario venivano svolte contemporaneamente diverse lavorazioni che comportavano la dispersione di polveri di amianto. Dette polveri erano visibili nell'aria e si depositavano anche sulle tute da lavoro degli addetti. Tutti i lavoratori addetti, a fine giornata davamo una pulita ai locali utilizzando una normale scopa che disperdeva le polveri assai abbondanti nell'officina. Per forare o svitare gli stessi lavoratori utilizzavano solo attrezzi ad aria compressa così come per smerigliare.
All'inizio degli anni 70 i rifiuti venivano messi nel bidone della spazzatura, e successivamente, dopo il 1984, in sacchi di politene. Ogni lavoratore effettuava il lavoro di pulizia indipendentemente dal ruolo e riponeva i rifiuti nel bidone con le mani. La società datrice di lavoro non ha fornito ai propri dipendenti alcuna informazione sui rischi dall'esposizione di amianto, e la consapevolezza dei rischi è maturata tra i lavoratori, quando hanno constatato che gli addetti allo spruzzo dell'amianto della ditta Devinson di Genova che lavoravano il sabato, quando non c'erano lavoratori di , avevano cominciato a morire. Controparte_3
Intorno alla fine degli anni '70, tramite il sindacato, i lavoratori di Controparte_3
avevano contatto dei medici specializzati esterni ad RFI spa, di medicina del
[...] lavoro, i quali li avevano resi edotti di quanto stava emergendo in materia di amianto. Nel 1979 i lavoratori di avevano aperto una vertenza con Controparte_3
l'azienda, richiedendo di essere protetti dal rischio Amianto, e solo a quel punto venne messo a disposizione un medico disponibile tutti i giorni che si limitava a consigliare di non fumare. Solo a partire dai primi anni 80, a seguito di contrattazione collettiva con l'azienda i lavoratori avevano cominciato a lavorare l'amianto in locali appositi con misure di protezione.
pagina 4 di 7 Peraltro, anche in tali anni, Il materiale lavorato, non era stato correttamente decoimbentato e quindi gli Addetti dovevano provvedere ancora all'asportazione di parti in amianto. Solo dalla fine degli anni 80, c'era un'area protetta, nella quale veniva ultimata la decoimbentazione dei materiali che arrivavano da Avellino ancora non a posto. In tale area si faceva la decoimbentazione dell'intera carrozza, e si lavorava al massimo per un turno di sei ore al giorno per cinque giorni all'anno, solo se in regola con le visite mediche, e prima di entrare ci si spogliava completamente e Contr rivestiva con indumenti messi a disposizione da dall'intimo fino alle calzature, ed erano dati in dotazione guanti, casco integrale con motore elettroventilato e calzature apposite, ed anche il percorso di accesso all'area era attraverso corridoi stagni.
Fuori dall'area protetta le attività venivano svolte manualmente e gli addetti non avevamo a disposizione una mappatura che consentisse di verificare sui pezzi la presenza dell'amianto, e capitava che in alcuni pezzi si trovasse amianto in quantità anche considerevoli senza poterlo prevedere. Dopo il 1989 è stato introdotto un protocollo per le lavorazioni a rischio esposizione amianto, conforme alla normativa all'epoca vigente. Nessuno degli addetti, nemmeno i capi tecnici, avevano aggiornamenti sull'evolversi della normativa in materia. L'attività di decoimbentazione è iniziata dagli anni 82/83, prima non veniva fatta e l'attività dei lattonieri e degli stagnini e degli altri addetti, avveniva a diretto contatto con l'amianto. L'amianto era fatto di filamenti che venivano spruzzati contro le pareti, le guarnizioni sotto i sedili invece, erano di cartoni di amianto che veniva tagliato e incollato. Gli aspiratori mobili della dimensione di circa un metro sono stati posti a disposizione dopo il 1984 e si spostavano a seconda del bisogno. Vi erano poi dei tubi aspiratori che erano fissi e non arrivavano in ogni parte dell'ambiente. Durante il lavoro ogni gruppo aveva a disposizione un manovale che spazzava con la scopa le polveri di lavorazione che venivano respirate da tutti i presenti.
La polvere era presente un po' ovunque e veniva tolta a mani nude, nell'inconsapevolezza della pericolosità. Tutti gli strumenti di lavorazione erano ad aria compressa sia per la smerigliatura che per il taglio che per sbullonare e l'amianto veniva spostato anche con le mani nude. I rifiuti venivano messi in cassoni mentre la polvere veniva posta nei bidoni all'esterno del magazzino tra un binario e l'altro. Solo alla fine degli anni '70 e nei primi anni '80 gli addetti avevano avuto le prime notizie dei problemi connessi all'esposizione all'amianto, comunicando con il sindacato.
pagina 5 di 7 Agli inizi degli anni '80 gli addetti alle lavorazioni con amianto, hanno cominciato ad utilizzare mascherine 8810 che proteggevano dalle polveri più grosse, ma non dall'amianto, che ha una fibra più piccola dei fori delle mascherine.
Nei rotabili era presente l'amianto sia a spruzzo sulle carrozze, tetto, pavimenti, sia in fogli come isolante, nei quadri elettrici, nella cabina IR e nell'impianto di riscaldamento. Contr All'interno di i era un autonomo servizio sanitario che non si era occupato del problema amianto che non era conosciuto, almeno fino ai primi anni 80. A seguito delle lavorazioni, l'amianto in polvere era nell'aria e si depositava sul pavimento ed era rimosso da un componente della squadra che si occupava della manovalanza ovvero dagli addetti alla pulizia. Vi erano due grandi capannoni uno chiamato primo reparto in cui lavoravano soprattutto falegnami ed elettricisti, l'altro quinto reparto in cui venivano svolte le attività dai pannellisti e lamieristi. Nel quinto reparto il capannone era unico, così come nel primo, e all'interno vi erano diversi binari per i diversi tipi di lavorazione. Le polveri di lavorazione erano assai ingenti, tipo quelle da cantiere e gli addetti alle lavorazioni si lamentavano, anche senza conoscerne esattamente la potenza nociva. Le mascherine nei reparti non erano mai state obbligatorie”. A quanto sopra argomentato si aggiunge che dalla documentazione prodotta e acquisita al processo, è emerso che gli Ispettori dell' di Bologna, Controparte_8 hanno svolto accertamenti sull'esposizione all'amianto dei lavoratori delle Officine Grandi Riparazioni di Bologna e dell'Officina Manutenzione Locomotive di Bologna presso il Deposito Locomotive di Bologna, e dopo aver raccolto la dichiarazione di ex dipendenti delle medesime,
hanno accertato che l'amianto era presente in quantità massiccia e che un gran numero dei soggetti, che avevano prestato attività lavorative al loro interno, avevano malattie amianto-correlate, mentre gli altri comunque erano stati esposti all'elevato rischio di contrarre tali malattie. La patologia da cui è stato affetto che ne ha causato il decesso, è Persona_1
s t a t a r iconosciuta dall' quale malattia professionale causata Pt_1 dell'esposizione all'amianto subita nella Officine Grandi Riparazioni di Bologna, dove lo stesso ha prestato la propria attività lavorativa.
Per questi motivi
vengono accolte le domande proposte dall' Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per spese, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che l' ha diritto al regresso nei confronti di , con riferimento Pt_1 Controparte_1
pagina 6 di 7 all'indennizzo riconosciuto a favore di , determinato in Euro Persona_1
261.654,71. Condanna a corrispondere all' la somma di Euro Controparte_1 Pt_1
261.654,71 con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, decorrenti per le somme pagate al signor , dal giorno dell'erogazione, e per l'onere Persona_1 di rendita dalla data di capitalizzazione, fino all'adempimento. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore Controparte_1 dell' liquidate in Euro 6.500,00 per compensi professionali ed Euro 43,00 per Pt_1 spese vive, oltre accessori di legge. Riserva nel termine di gg.60, il deposito della motivazione.
Bologna 31-03-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
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