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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16707/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16707/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. AIELLO Parte_1 C.F._1
CARLO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PELLEREI ALESSANDRA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in MACELLO (TO) il 20/09/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MACELLO (TO) (atto n.2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04/05/1988 e , il 05/02/1993, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 02/02/2021.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 09/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACELLO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento, di aver risolto ogni questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.16707/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. AIELLO Parte_1 C.F._1
CARLO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PELLEREI ALESSANDRA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile in MACELLO (TO) il 20/09/1986.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MACELLO (TO) (atto n.2 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 04/05/1988 e , il 05/02/1993, entrambi maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014 in data 02/02/2021.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 09/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile ex art. 12 d.l. 132/2014.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile Controparte_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MACELLO (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente ad assegni di mantenimento, di aver risolto ogni questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra per qualsivoglia ragione e/o titolo.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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