Articolo 1 della Legge 13 luglio 1967, n. 577
Articolo 2
Versione
12 agosto 1967
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da assegnare all'Ente acquedotti siciliani per provvedere, ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774 , al finanziamento delle opere indicate alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
La relativa spesa sara' iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 12 agosto 1967