Ordinanza cautelare 26 novembre 2010
Sentenza 28 giugno 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 28/06/2012, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01332/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01980/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2010, proposto da EP MM e TI TA, rappresentati e difesi dall'avv. Walter Tesauro ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Danilo Daniele, sito in Palermo nella via Isidoro Carini n°43;
contro
il Comune di Caltanissetta, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
per l'annullamento,
- dell'ingiunzione di demolizione n. 1681 del 19.7.10;
- nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2012 il dott. Sebastiano Zafarana e udito per i ricorrenti l’avv. G. Pasqualino in sostituzione dell’avv. W. Tesauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.1. Con ricorso notificato il 05/11/2010 e depositato il 12/11/2010 i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione in epigrafe, esponendo:
- che in data 08/06/2010 la locale polizia municipale ha redatto un verbale di sopralluogo presso l’immobile di villeggiatura di loro proprietà, sito in Caltanissetta, C.da Serra dei Ladroni, rilevando l’esistenza di opere realizzate abusivamente;
- che, richiamato il verbale di sopralluogo in argomento, il Comune di Caltanissetta in data 22/07/2010 ha notificato l’ordinanza di demolizione impugnata rilevando che il fabbricato rurale risulta difforme dal progetto approvato nelle seguenti parti: al piano terra, destinato ad abitazione, è stata rilevata la chiusura di una zona destinata in origine a portico, ed una rampa di scale è stata realizzata all’interno della costruzione e non già all’esterno, come da progetto, con un aumento di volume di circa mc.220,00; nel locale magazzino, di pianta mt.7x10, risulta realizzato un solaio di interpiano con elementi in c.a., munito di relativa scala di accesso, ed un’altezza di mt,2,70, con raddoppio della superficie complessiva e con diversa disposizione (e nuova apertura) di balconi e finestre; nel primo piano, originariamente assentito come volume tecnico, sono stati rilevati due vani destinati ad abitazione e due servizi igienici, per un volumetria complessiva di circa mc.110,00.
1.2. Il ricorso è affidato ad un’unica censura incentrata sulla violazione di legge ed eccesso di potere, sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione e del travisamento dei fatti.
1.3. Con ordinanza n.1049/2010 il Collegio ha accolto la domanda di sospensiva del provvedimento impugnato, ritenendo sussistere il pregiudizio grave e irreparabile.
1.4. Alla pubblica udienza dell’11/05/2012 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
Con riferimento al dedotto difetto assoluto di motivazione dell’ordinanza impugnata, il Collegio, in adesione ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale, rileva che i provvedimenti che ordinano la demolizione di manufatti abusivi non abbisognano di congrua motivazione in ordine all’attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso che è in re ipsa , consistendo nel ripristino dell’assetto urbanistico violato (C.G.A. 5 dicembre 2002, n. 651; T.A.R. Sicilia, sez. III, 26 ottobre 2005, n. 4105; sez. II, 27 marzo 2007, n. 979). Pertanto, l'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio. Tali provvedimenti, infatti, prescindono da qualsiasi valutazione discrezionale dei fatti e sono subordinati al solo verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legge, così che, una volta accertata la consistenza dell'abuso, non vi è alcun margine di ponderazione per l'interesse pubblico eventualmente collegato. (Consiglio Stato, sez. IV, 27 aprile 2004, n. 2529; T.A.R. Sicilia, sez. II, 8 giugno 2007, n. 1653; sez. III, n.504/2008).
Con riferimento alle altre censure mosse dai ricorrenti, si rileva che essi si sono limitati a contestare i presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento impugnato senza fornire al riguardo alcun principio di prova.
Infatti, nel fascicolo di parte si rinvengono soltanto il ricorso e l’ordinanza impugnata, senza che risulti prodotta alcuna documentazione (es: perizia giurata, rilievi fotografici) idonea a suffragare il preteso travisamento dei fatti da parte della Polizia Municipale in occasione degli accertamenti eseguiti in sede di sopralluogo. La necessità dell’allegazione di un principio di prova si appalesa, nel caso di specie, ancor più ineludibile per la consistenza degli abusi edilizi rilevati in tale sede avendo, la Polizia Municipale, constatato il considerevole aumento della volumetria sia nel piano terra che nel magazzino, la nuova realizzazione e la diversa dislocazione di finestre e balconi, la realizzazione nel primo piano, originariamente assentito come volume tecnico, di due vani destinati ad abitazione e due servizi igienici.
Per le superiori considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
3. Non essendosi costituita l’amministrazione comunale, nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Giamportone, Presidente
Carlo Modica de Mohac, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2012
IL SEGRETARIO