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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo;
nel procedimento cautelare iscritto al n. 2644/2024 R.G., promosso da:
, (C.F: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F: ), rappresentate e difese dall'Avv. Martina
[...] C.F._2
Sardelli, in forza di procura speciale agli atti;
- Ricorrenti-
contro
:
(C.F: ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._3 presente giudizio dall'Avv. Monica Carmisciano, in forza di procura speciale agli atti;
- Resistente –
E contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Manganaro e Michele
Bombara, in forza di procura speciale agli atti;
- Resistente - avente ad oggetto: Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in materia successoria.
a scioglimento della riserva assunta alla previa udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. le sorelle e hanno Parte_1 Parte_2 domandato al Tribunale, inaudita altera parte, di ordinare al fratello Controparte_1 nonché alla , di astenersi dal porre in essere qualsiasi atto diretto Controparte_3
a sottrarre la garanzia di soddisfacimento dei loro diritti successori sull'eredità relitta di (madre dei fratelli con particolare riguardo allo svincolo e Persona_1 Pt_1 liquidazione in favore del resistente della quota di un terzo di quella giacente sul Pt_1 conto corrente n. 1000/60841 acceso presso , Filiale di Ovada ed Controparte_2 intestato alla defunta . Persona_1
A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno allegato:
− di essere figlie di , deceduta il 16.04.2023, nonché eredi legittime Persona_1 della medesima ex art. 566 c.c. insieme al fratello Controparte_1
− che nel corso delle verifiche svolte sulla consistenza dell'asse ereditario materno, è emerso che il fratello ha operato in maniera anomala sul Controparte_1 patrimonio dell'anziana madre;
− che in particolare, egli ha omesso di versare sul conto corrente della madre la quota che a lei spettava del prezzo di compravendita della casa di famiglia (intestata a lei e al marito TO , avvenuta il 30.04.2010 per la somma di € Persona_2
690.000,00;
− che infatti, sebbene alla madre spettasse la somma di € 469.000,00 (50% iure proprio e 33% iure hereditatis del marito) ed a ciascun figlio la somma di €
76.666,00, il resistente (il quale aveva provvisoriamente incassato sul proprio c/c il corrispettivo per accordo di tutti i paciscenti) non aveva versato in favore della madre alcunché (se non la somma di € 90.000,00 corrisposta nel settembre 2021, quindi più di dieci anni dopo la compravendita ed in ragione del fatto che l'anziana era stata sottoposta medio tempore ad A.D.S.) ed aveva corrisposto alle due sorelle:
€ 172.500,00 in favore di ed € 147.000,00 in favore di Persona_3 Pt_2
[...]
− che inoltre dagli stratti del conto corrente n. 1000/60841 intestato alla de cuius risultavano emessi numerosi assegni il cui beneficiario non era noto in quanto la pur sollecitata in tal senso ex art. 119 TUB, non aveva fatto pervenire alle CP_3 ricorrenti copia delle contabili di bonifico;
− che sebbene fosse già pendente tra le parti una procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010, volta a risolvere le divergenze esistenti tra le parti in ordine alla divisione dell'asse ereditario materno, aveva interpellato l'Istituto Controparte_1
Bancario onde procedere allo svincolo ed alla liquidazione in proprio favore del terzo delle somme giacenti sul c/c 1000/60841, pari a complessivi € 100.614,81.
Premesse tali allegazioni in fatto, in diritto le ricorrenti hanno sostenuto la ricorrenza di tutti i presupposti legittimanti la concessione del provvedimento inibitorio in via d'urgenza: - esistendo una controversia tra i tre fratelli in ordine alla consistenza della massa ereditaria da dividere tra loro (ed in particolare della componente del donatum da collazionare ex art 737 c.c.); essendo il fumus boni iuris evidente, attese le ingenti somme di denaro che il resistente aveva ricevuto e/o trattenuto dall'asse ereditario materno, da qualificarsi quali donazioni dirette e/o indirette soggette a collazione;
dovendosi rinvenire il periculum in mora nella spregiudicatezza del resistente che nonostante la mediazione pendente aveva cercato di prelevare la propria quota di denaro giacente sul c/c intestato alla de cuius e nel fatto che i beni immobili relitti in successione (siti nel comune di Rocca Grimalda (AL)) hanno un valore non sufficiente a compensare gli ammanchi all'asse ereditario generati dalla compravendita della casa familiare.
****
Con decreto inaudita altera parte dell'11.12.2024, è stato ordinato “a CP_1
nella qualità di coerede, nonché a filiale di
[...] Controparte_4
Ovada (AL), corrente in Via Cairoli n. 139, nella qualità di terzo custode;
di astenersi da qualsiasi atto sotteso e diretto a consentire lo svincolo ed il prelievo di somme giacenti sul conto corrente n. 1000/60841 in essere presso Controparte_2
Filiale di Ovada ed ancora intestato alla defunta ”; con contestuale Persona_1 concessione di termine per instaurare il contraddittorio.
Con la comparsa del 27.01.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 domandando la revoca del decreto cautelare emesso inaudita altera parte ed in particolare deducendo: i) che con riguardo ai proventi della vendita della casa familiare di Palermo, in realtà vi era stato un accordo verbale tra madre e figli con il quale gli stessi avevano deciso di suddividere il prezzo in parti uguali (e quindi € 172.500,00 per ciascuno); ii) che il resistente aveva conseguentemente provveduto a versare alle due sorelle la somma di loro spettanza e più precisamente: € 172.500,00 a ed € Pt_1
172.000 a;
iii) che di conseguenza, la somma spettante alla madre fosse, per Pt_2 accordo di tutti, di € 172.500,00 ma che da questa somma andavano detratti € 11.240,00 usati per coprire le spese di mediazione e agenzia ed € 40.947,88 usati per estinguere un rapporto di mutuo n. 909000071168 garantito da un ipoteca gravante sull'immobile compravenduto;
iv) che inoltre il resistente, come anche riconosciuto ex adverso, aveva già corrisposto all'ADS della madre la somma di € 90.000,00 svincolandoli da una polizza vita in cui li aveva investiti insieme a del denaro proprio;
v) che pertanto l'asserito ammanco contabile lamentato dalle ricorrenti ammontava al più ad €
30.312,12, somma ampiamente giustificata dal rendiconto delle spese affrontate dal resistente con denaro proprio e nell'interesse della madre, per onorare debiti della stessa (spese condominiali, tributi, corrispettivi della badante), ammontanti a circa €
152.385,39; vi) che quindi non sussiste l'elemento del fumus allegato dalle ricorrenti con riguardo alla loro pretesa di collazione e vieppiù quello del periculum dal momento che gli immobili presenti nell'asse ereditario siti in Rocca Grimalda, valendo circa
220.000,00 euro, superano ampiamente il valore dell'asserito donatum di cui le stesse pretendono la collazione.
Con comparsa del 21.12.2024 si è costituita in giudizio la affermando la propria CP_3 estraneità alla res litigiosa e perorando la correttezza del proprio operato nella fase stragiudiziale della presente vicenda, atteso che non è consentito alla opporre CP_3 alcun rifiuto alla legittima richiesta di un erede di ottenere la propria quota di spettanza delle giacenze di un c/c intestato al de cuius, senza che tale richiesta oneri l'istituto di interpellare gli altri aventi diritto. All'udienza del 24.12.2024, rilevato che per ragioni non imputabili alla parte ricorrente la notifica del ricorso non si era ancora perfezionata e preso atto della nota depositata per il resistente dall'Avv. Carmisciano in cui si dava atto del fatto che non vi Pt_1 erano stati i tempi necessari perché il resistente si costituisse formalmente in giudizio, la causa veniva rinviata al 5.02.2025, con concessione di nuovo termine per la costituzione.
All'udienza suddetta, su richiesta delle parti, veniva autorizzato lo scambio di brevi memorie difensive e all'esito dell'udienza del 4.03.2025 – celebrata ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva.
****
Il decreto disposto inaudita altera parte l'11.12.2024 va revocato ed il ricorso ex art. 700 c.p.c. rigettato, in ossequio al principio della ragione più liquida, alla luce della carenza del presupposto del periculum in mora.
Non appare superfluo ricordare, in diritto, che:
– chi “ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” (cfr. l'art. 700 c.p.c.).
– i provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall'art. 700 c.p.c., hanno natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che “il diritto” da far valere in via ordinaria non resti medio tempore pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronunzia del giudice non risulti inutile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3473 del
09/04/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15986 del 20/12/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6785 del 24/05/2000).
– ai fini della legittima concessione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. è comunque necessario, oltre alla prova sommaria dell'esistenza della situazione di diritto di cui si invoca la tutela urgente, anche la prova sommaria (ovviamente a carico del ricorrente ex art. 2697 c.c.) del fatto che “durante il tempo occorrente per far valere quella situazione di diritto in via (non urgente bensì) ordinaria, quella situazione sarebbe minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile”.
Ebbene, secondo le ricorrenti il periculum in mora nel caso che ci occupa andrebbe ritenuto sussistente in ragione del fatto che il prelievo da parte del fratello della somma di € 33.538,27 (pari ad 1/3 di quelle giacenti sul conto corrente n. 1000/60841), se consentito, pregiudicherebbe irreversibilmente la loro possibilità – in sede divisionale
- di conseguire una quantità di beni proporzionata alla loro quota, atteso che alla massa del relictum andrebbero collazionate donazioni di denaro disposte dalla de cuius in favore del resistente per € 167.312,12 (come quantificate da ultimo nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il cui valore non potrebbe essere compensato in favore delle istanti da quello dei beni immobili relitti, stimati in forza di una perizia depositata in corso di causa per complessivi € 139.120,00.
Ebbene, tale impostazione difensiva si appalesa errata sotto molteplici profili.
In primo luogo, nel presente giudizio non è stata offerta alcuna prova del fatto che le elargizioni di denaro disposte in favore del resistente, siano effettivamente donazioni collazionabili ex art. 737 c.c. (oltre al fatto che si tratterebbe in ogni caso di donazioni nulle per difetto di forma solenne attraibili alla massa al più ex art. 724, comma II,
c.c.).
Infatti, in disparte la vicenda che ha riguardato il prezzo di compravendita della casa di famiglia, su cui si dirà infra, le ricorrenti nei propri atti difensivi hanno fatto riferimento alle seguenti erogazioni di denaro, a loro dire aventi causa di liberalità: n.
5 assegni emessi a firma della de cuius in favore di per un importo Controparte_1 totale di € 9.500,00 (v. docc. prodotti a corredo della nota del 4.03.2025); n. 4 bonifici usciti dal c/c 1000/60841 della de cuius: di € 15.000,00 nel 23 marzo 2017, causale
“Casa Fauglia”; di € 10.000,00 00 nel 23 marzo 2017, causale “bonifico Paolo”, di €
10.000,00 nel 18 febbraio 2019, causale “trasferimento n. 1”, di € 10.000,00 nel 16 luglio 2019, causale “controllo cc dopo messa in regola;
altri “numerosi Per_1 Per_4 assegni bancari” di cui tuttavia le ricorrenti, pur disponendo di estratti conto, né hanno specificato data e importo, né hanno offerto prova documentale di aver chiesto alla copia della contabile ex art. 119 TUB. CP_3
Ebbene, di tali elargizioni di denaro – che a detta del resistente avevano lo scopo di rifondergli quanto da lui anticipato per soddisfare i bisogni della madre (pagamento di badanti, spese condominiali, tributi), non è stata offerta alcuna prova del fatto che siano qualificabili come donazioni, qualità che spettava alle ricorrenti provare.
Infatti, sebbene sia noto il principio secondo cui in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di donazioni ed incombendo a colui che neghi l'operatività dell'istituto di fornire la prova del fatto impeditivo;
è altresì vero, come ricorda la Cassazione, che “il principio opera a condizione che risulti l'esistenza di donazioni. Queste, qualora non risultino in modo palese, debbono essere provare da chi le deduce. Insomma, si presume l'obbligo del conferimento della donazione che risulti oggettivamente o sia stata provata, non si presume invece l'esistenza della donazione solo perché ne sia stato chiesto il conferimento. Le ricorrenti intendono invece il principio come se dicesse che chi chieda la collazione può limitarsi a dedurre la esistenza di donazioni, spettando agli altri fornire la prova del contrario: il che, in verità, è conclusione che nessuno ha mai pensato di sostenere.” Cassazione civile sez. II - 22/10/2021, n. 29583. Ebbene nel caso che ci occupa, che si tratti di donazioni risulta tutt'altro che palese dal momento che: - è fatto non contestato, oltre che documentalmente provato dalle numerose ricevute di pagamento prodotte in causa e dai numerosi appunti di contabilità depositati dal resistente, che egli, dalla morte del padre nel 2006 e sino al 2020 – anno in cui , per motivi non emersi in causa, ha revocato la procura conferita Persona_1 ai tre figli - si occupasse dei bisogni della madre adempiendo in nome e per conto della stessa anche ai pagamenti delle spese che la riguardavano (tributi, spese della badante, spese condominiali); - che tale circostanza risulta altresì suffragata dal fatto che il resistente fosse l'unico dei tre figli geograficamente più vicino alla madre (risiedente in Rocca Grimalda -AL-) atteso che la sorella viveva e vive negli Stati Uniti Pt_1
e la sorella viveva e vive in Sicilia;
- che con riguardo ai bonifici le causali Pt_2 sopra riportate sembrano suffragare la tesi del resistente che si trattasse di denaro da utilizzare per adempiere a degli incombenti di spesa piuttosto che di denaro donato. Pertanto, lungi dal poter ritenere che tali dazioni di denaro risultino “oggettivamente”
(cit. Cass.) delle donazioni, spettava alle ricorrenti dar prova della loro qualificabilità in tali termini, onere che non è stato in alcun modo adempiuto, invero neanche sotto il profilo delle allegazioni, che paiono sul punto contraddittorie laddove negli scritti difensivi si parla per un verso di donazioni (che implicano come noto un animus donandi in capo al donante) e per un altro verso di “ammanchi” e “auto-rimborsi” (che fanno pensare piuttosto ad una gestione infedele del patrimonio materno da parte del resistente che avrebbe generato crediti restitutori in capo alla massa – fattispecie che tuttavia non riguarda la collazione ex art 737 c.c..
Ne discende quindi che nel contesto entro cui ci si muove (ovvero l'accertamento della sussistenza o meno di un pregiudizio irreparabile per le ricorrenti con riguardo alla soddisfazione in sede divisionale della loro quota di eredità) non potranno essere considerate le somme di denaro oggetto di bonifico e assegno di cui esse hanno asserito la collazionabilità, atteso che le allegazioni agli atti e le prove offerte non consentono in alcun modo di ritenere che si tratti di donazioni.
Con riguardo invece al prezzo dell'immobile di famiglia compravenduto in data
30.04.2010 il discorso è diverso.
Infatti, sotto questo profilo, la causa della liberalità in un certo senso potrebbe ritenersi confermata da quanto allegato dallo stesso resistente, che costituendosi ha detto che in sede di compravendita la madre accordò ai tre figli di ricevere una Persona_1 quota del prezzo incassato superiore a quanto sarebbe loro spettato. Infatti, ella si accordò di dividere la somma percepita a titolo di prezzo (€ 690.000,00) in quattro parti uguali (€ 172.500) mentre sarebbe spettata a lei la somma di € 460.000,00 (essendo già proprietaria iure proprio del 50% dell'immobile ed avendo diritto ad un terzo della quota caduta in successione del marito) ed ai tre figli la somma di € 76.666,00 ciascuno
(avendo essi complessivamente diritto ai 2/3 della quota caduta in successione del padre).
Ciò posto però le ricorrenti, sostenendo che il resistente sarebbe tenuto a conferire alla massa, in collazione, la differenza tra quanto spettante alla madre (€ 469.000,00) e quanto ad ella effettivamente versato (€ 90.000,00) inspiegabilmente hanno trascurato di considerare che anche su di loro grava un dovere di collazione, qualitativamente analogo a quello che imputano al fratello e ciò in quanto anche a loro è pervenuta dalla compravendita dell'immobile de quo una somma di denaro superiore a quanto sarebbe loro spettato.
Infatti, nuovamente stando a quanto dichiarato dalle stesse resistenti;
sebbene spettasse a ciascun figlio la somma di € 76.666,00; ha ricevuto € 172.500,00 e Pt_1 Pt_2
€ 147.000,00 (ascesi ad € 167.000,00 a fronte delle prove documentali offerte dal resistente al doc. 20).
Orbene, il legislatore ha dettato una regola particolare per la collazione del denaro (art. 751 c.c.). Intanto, si applica il “principio nominalistico”: cioè, ai fini della collazione, si deve tenere in considerazione esattamente la somma di denaro donata, senza procedere alla “rivalutazione” di tale somma;
inoltre essa si attua “per imputazione” ciò significando che il coerede donatario preleverà dall'asse ereditario una minore quantità di denaro pari a quella ricevuta in dono;
se però il denaro presente nell'asse ereditario non basta, per attuare la collazione, vi sono due alternative:
a) il coerede donatario può decidere di conferire nell'asse ereditario il denaro mancante o titoli di Sato del corrispondente valore;
b) in subordine, se il coerede donatario non intende conferire denaro o titoli di Stato, i restanti coeredi (non donatari) possono procedere al prelevamento di altri beni ereditari, immobili o mobili diversi dal denaro, in proporzione alle loro quote.
Quindi, tutto ciò posto, il calcolo che è stato proposto dalle ricorrenti per sostenere la ricorrenza del periculum nell'incapacità del relictum immobiliare a coprire la loro quota, non è corretto.
Infatti, intanto la somma di denaro che il resistente dovrebbe collazionare non sarebbe quella individuata dalle ricorrenti di € 469.000 (nel ricorso) o di € 167.312,12 (nelle note ex art. 127 ter c.p.c.) ma, al più, quella di € 160.469 così calcolata: € 690.000 percepiti dalla compravendita – (€ 172.500 pagati alla sorella € 167.000 Pt_1 pagati alla sorella , € 90.000 versati alla madre, € 76.666 a lui spettanti ed € Pt_2
23.365,60 da detrarsi, in quanto pagati con denaro proprio, per estinguere il mutuo garantito con ipoteca gravante sull'immobile compravenduto - v. docc. 16 di cui si è tenuto conto limitatamente alle somme di cui è stata fornita prova della provenienza dal conto del resistente).
Inoltre, le sorelle ricorrenti, a loro volta, non avrebbero diritto di prelevare dalla massa (in più rispetto al fratello) l'intera suddetta somma;
infatti, poiché l'obbligo di collazione grava anche su di loro, esse dovranno scomputare ad essa somma quanto a loro volta ricevuto in donazione dalla de cuius, ovvero: € 95.834 (€ 172.500 Pt_1
– 76.666) ed € 90.334 (€ 167.000 – 76.666). Pt_2
Pertanto, operando tra i tre coeredi una reciproca collazione, le ricorrenti avrebbero diritto di prelevare dalla massa (in più rispetto al fratello): € 64.635,00 e Pt_1
€ 70.135,00, per un totale di € 134.770,00 valore che sarebbe integralmente Pt_2 coperto dagli immobili presenti nella massa ereditaria (per il valore che le stesse resistenti gli attribuiscono – comunque fortemente contestato ex adverso).
Sulla scorta di tutto quanto detto, la domanda cautelare difetta del requisito del periculum in mora, atteso che il prelievo da parte del resistente del terzo delle somme giacenti sul conto corrente della de cuius non arrecherebbe alcun definitivo pregiudizio ai diritti successori delle ricorrenti, che verrebbero integralmente soddisfatti in sede divisionale, se non in denaro, attraverso il prelievo dei beni immobili presenti nell'asse ereditario materno (come previsto dall'art. 751 co. II c.c.).
I dirimenti rilievi effettuati in punto di insussistenza di un periculum rilevante ex art. 700 c.p.c., dispensano il Tribunale dall'approfondimento degli ulteriori -e parimenti critici- profili in ordine al fumus (come sopra già accennato) nonché alla residualità del mezzo (anche questa di dubbia configurazione alla luce della evidente sovrapposizione con l'ambito applicativo del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.).
Con specifico riguardo però alla posizione della Banca, oltre a quanto detto, non è superfluo rilevare l'infodnatezza l'addebito di negligenza mosso dalle ricorrenti all'Istituto, valendo in subiecta materia il principio enunciato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 27417/2017 (che riprende a propria volta quello di cui alle Sezioni
Unite n. 24657/2007), secondo cui 'Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione'.
Deve pertanto ritenersi, in adesione a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che a fronte della richiesta di di liquidazione pro quota delle somme Controparte_1 facenti parte dell'asse ereditario presenti sul conto corrente 1000/60841, la Banca non avrebbe potuto opporre alcun valido rifiuto, nemmeno adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione – cui l'istituto all'evidenza è estraneo -.
Conclusioni e spese di lite
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto il ricorso va conclusivamente rigettato ed il decreto emesso inaudita altera parte in data 11.12.2024 revocato.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico delle ricorrenti e sono liquidate: in favore di ulla base del DM 55/2014 come aggiornato dal Controparte_1
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, così per totali euro € 5.213,00 oltre alle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge;
in favore di ulla base del DM 55/2014 come aggiornato Controparte_2 dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, secondo i valori minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate nell'attività difensiva concretamente svolta dalla resistente) per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, così per totali euro € 2.608,00 oltre alle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge.
Non può invece essere accolta la domanda promossa dal resistente Scarsi di condanna ex art. 96 co. I c.p.c. per lite temeraria;
essa infatti presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali, relativamente all'an ed al quantum, di un danno subito (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 27383/2005, Cass. n. 21393/2005, Cass. n.
18169/2004, Cass. n. 13355/2004, Cass. n. 7583/2004, Cass. n. 3941/2002), potendo il
Giudice liquidare equitativamente tale danno, solo una volta fornita tale prova relativa alla sua esistenza. Alla luce di tale principio, mancando l'allegazione e prova di un danno subito dalla parte istante, la domanda va rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, decidendo in via cautelare, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto
[...]
REVOCA il decreto cautelare emesso inaudita altera parte in data 11.12.2024;
CONDANNA e a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.213,00 per compensi, oltre
[...] al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
CONDANNA e a rifondere ad Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 2.608,00 per Controparte_2 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre
I.V.A e C.P.A come per Legge;
Si comunichi
Alessandria, 3 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
Sezione Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo;
nel procedimento cautelare iscritto al n. 2644/2024 R.G., promosso da:
, (C.F: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F: ), rappresentate e difese dall'Avv. Martina
[...] C.F._2
Sardelli, in forza di procura speciale agli atti;
- Ricorrenti-
contro
:
(C.F: ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 C.F._3 presente giudizio dall'Avv. Monica Carmisciano, in forza di procura speciale agli atti;
- Resistente –
E contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa nel presente giudizio tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Manganaro e Michele
Bombara, in forza di procura speciale agli atti;
- Resistente - avente ad oggetto: Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in materia successoria.
a scioglimento della riserva assunta alla previa udienza, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. le sorelle e hanno Parte_1 Parte_2 domandato al Tribunale, inaudita altera parte, di ordinare al fratello Controparte_1 nonché alla , di astenersi dal porre in essere qualsiasi atto diretto Controparte_3
a sottrarre la garanzia di soddisfacimento dei loro diritti successori sull'eredità relitta di (madre dei fratelli con particolare riguardo allo svincolo e Persona_1 Pt_1 liquidazione in favore del resistente della quota di un terzo di quella giacente sul Pt_1 conto corrente n. 1000/60841 acceso presso , Filiale di Ovada ed Controparte_2 intestato alla defunta . Persona_1
A sostegno della propria domanda le ricorrenti hanno allegato:
− di essere figlie di , deceduta il 16.04.2023, nonché eredi legittime Persona_1 della medesima ex art. 566 c.c. insieme al fratello Controparte_1
− che nel corso delle verifiche svolte sulla consistenza dell'asse ereditario materno, è emerso che il fratello ha operato in maniera anomala sul Controparte_1 patrimonio dell'anziana madre;
− che in particolare, egli ha omesso di versare sul conto corrente della madre la quota che a lei spettava del prezzo di compravendita della casa di famiglia (intestata a lei e al marito TO , avvenuta il 30.04.2010 per la somma di € Persona_2
690.000,00;
− che infatti, sebbene alla madre spettasse la somma di € 469.000,00 (50% iure proprio e 33% iure hereditatis del marito) ed a ciascun figlio la somma di €
76.666,00, il resistente (il quale aveva provvisoriamente incassato sul proprio c/c il corrispettivo per accordo di tutti i paciscenti) non aveva versato in favore della madre alcunché (se non la somma di € 90.000,00 corrisposta nel settembre 2021, quindi più di dieci anni dopo la compravendita ed in ragione del fatto che l'anziana era stata sottoposta medio tempore ad A.D.S.) ed aveva corrisposto alle due sorelle:
€ 172.500,00 in favore di ed € 147.000,00 in favore di Persona_3 Pt_2
[...]
− che inoltre dagli stratti del conto corrente n. 1000/60841 intestato alla de cuius risultavano emessi numerosi assegni il cui beneficiario non era noto in quanto la pur sollecitata in tal senso ex art. 119 TUB, non aveva fatto pervenire alle CP_3 ricorrenti copia delle contabili di bonifico;
− che sebbene fosse già pendente tra le parti una procedura di mediazione ex D.lgs. 28/2010, volta a risolvere le divergenze esistenti tra le parti in ordine alla divisione dell'asse ereditario materno, aveva interpellato l'Istituto Controparte_1
Bancario onde procedere allo svincolo ed alla liquidazione in proprio favore del terzo delle somme giacenti sul c/c 1000/60841, pari a complessivi € 100.614,81.
Premesse tali allegazioni in fatto, in diritto le ricorrenti hanno sostenuto la ricorrenza di tutti i presupposti legittimanti la concessione del provvedimento inibitorio in via d'urgenza: - esistendo una controversia tra i tre fratelli in ordine alla consistenza della massa ereditaria da dividere tra loro (ed in particolare della componente del donatum da collazionare ex art 737 c.c.); essendo il fumus boni iuris evidente, attese le ingenti somme di denaro che il resistente aveva ricevuto e/o trattenuto dall'asse ereditario materno, da qualificarsi quali donazioni dirette e/o indirette soggette a collazione;
dovendosi rinvenire il periculum in mora nella spregiudicatezza del resistente che nonostante la mediazione pendente aveva cercato di prelevare la propria quota di denaro giacente sul c/c intestato alla de cuius e nel fatto che i beni immobili relitti in successione (siti nel comune di Rocca Grimalda (AL)) hanno un valore non sufficiente a compensare gli ammanchi all'asse ereditario generati dalla compravendita della casa familiare.
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Con decreto inaudita altera parte dell'11.12.2024, è stato ordinato “a CP_1
nella qualità di coerede, nonché a filiale di
[...] Controparte_4
Ovada (AL), corrente in Via Cairoli n. 139, nella qualità di terzo custode;
di astenersi da qualsiasi atto sotteso e diretto a consentire lo svincolo ed il prelievo di somme giacenti sul conto corrente n. 1000/60841 in essere presso Controparte_2
Filiale di Ovada ed ancora intestato alla defunta ”; con contestuale Persona_1 concessione di termine per instaurare il contraddittorio.
Con la comparsa del 27.01.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1 domandando la revoca del decreto cautelare emesso inaudita altera parte ed in particolare deducendo: i) che con riguardo ai proventi della vendita della casa familiare di Palermo, in realtà vi era stato un accordo verbale tra madre e figli con il quale gli stessi avevano deciso di suddividere il prezzo in parti uguali (e quindi € 172.500,00 per ciascuno); ii) che il resistente aveva conseguentemente provveduto a versare alle due sorelle la somma di loro spettanza e più precisamente: € 172.500,00 a ed € Pt_1
172.000 a;
iii) che di conseguenza, la somma spettante alla madre fosse, per Pt_2 accordo di tutti, di € 172.500,00 ma che da questa somma andavano detratti € 11.240,00 usati per coprire le spese di mediazione e agenzia ed € 40.947,88 usati per estinguere un rapporto di mutuo n. 909000071168 garantito da un ipoteca gravante sull'immobile compravenduto;
iv) che inoltre il resistente, come anche riconosciuto ex adverso, aveva già corrisposto all'ADS della madre la somma di € 90.000,00 svincolandoli da una polizza vita in cui li aveva investiti insieme a del denaro proprio;
v) che pertanto l'asserito ammanco contabile lamentato dalle ricorrenti ammontava al più ad €
30.312,12, somma ampiamente giustificata dal rendiconto delle spese affrontate dal resistente con denaro proprio e nell'interesse della madre, per onorare debiti della stessa (spese condominiali, tributi, corrispettivi della badante), ammontanti a circa €
152.385,39; vi) che quindi non sussiste l'elemento del fumus allegato dalle ricorrenti con riguardo alla loro pretesa di collazione e vieppiù quello del periculum dal momento che gli immobili presenti nell'asse ereditario siti in Rocca Grimalda, valendo circa
220.000,00 euro, superano ampiamente il valore dell'asserito donatum di cui le stesse pretendono la collazione.
Con comparsa del 21.12.2024 si è costituita in giudizio la affermando la propria CP_3 estraneità alla res litigiosa e perorando la correttezza del proprio operato nella fase stragiudiziale della presente vicenda, atteso che non è consentito alla opporre CP_3 alcun rifiuto alla legittima richiesta di un erede di ottenere la propria quota di spettanza delle giacenze di un c/c intestato al de cuius, senza che tale richiesta oneri l'istituto di interpellare gli altri aventi diritto. All'udienza del 24.12.2024, rilevato che per ragioni non imputabili alla parte ricorrente la notifica del ricorso non si era ancora perfezionata e preso atto della nota depositata per il resistente dall'Avv. Carmisciano in cui si dava atto del fatto che non vi Pt_1 erano stati i tempi necessari perché il resistente si costituisse formalmente in giudizio, la causa veniva rinviata al 5.02.2025, con concessione di nuovo termine per la costituzione.
All'udienza suddetta, su richiesta delle parti, veniva autorizzato lo scambio di brevi memorie difensive e all'esito dell'udienza del 4.03.2025 – celebrata ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva.
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Il decreto disposto inaudita altera parte l'11.12.2024 va revocato ed il ricorso ex art. 700 c.p.c. rigettato, in ossequio al principio della ragione più liquida, alla luce della carenza del presupposto del periculum in mora.
Non appare superfluo ricordare, in diritto, che:
– chi “ha fondato motivo di ritenere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con ricorso al Giudice i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito” (cfr. l'art. 700 c.p.c.).
– i provvedimenti atipici di urgenza, previsti dall'art. 700 c.p.c., hanno natura cautelare ed esplicano la funzione provvisoria e strumentale di assicurare che “il diritto” da far valere in via ordinaria non resti medio tempore pregiudicato da fatti o atti ostativi e che la futura pronunzia del giudice non risulti inutile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3473 del
09/04/1999; Cass. Sez. L, Sentenza n. 15986 del 20/12/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n.
6785 del 24/05/2000).
– ai fini della legittima concessione di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. è comunque necessario, oltre alla prova sommaria dell'esistenza della situazione di diritto di cui si invoca la tutela urgente, anche la prova sommaria (ovviamente a carico del ricorrente ex art. 2697 c.c.) del fatto che “durante il tempo occorrente per far valere quella situazione di diritto in via (non urgente bensì) ordinaria, quella situazione sarebbe minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile”.
Ebbene, secondo le ricorrenti il periculum in mora nel caso che ci occupa andrebbe ritenuto sussistente in ragione del fatto che il prelievo da parte del fratello della somma di € 33.538,27 (pari ad 1/3 di quelle giacenti sul conto corrente n. 1000/60841), se consentito, pregiudicherebbe irreversibilmente la loro possibilità – in sede divisionale
- di conseguire una quantità di beni proporzionata alla loro quota, atteso che alla massa del relictum andrebbero collazionate donazioni di denaro disposte dalla de cuius in favore del resistente per € 167.312,12 (come quantificate da ultimo nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il cui valore non potrebbe essere compensato in favore delle istanti da quello dei beni immobili relitti, stimati in forza di una perizia depositata in corso di causa per complessivi € 139.120,00.
Ebbene, tale impostazione difensiva si appalesa errata sotto molteplici profili.
In primo luogo, nel presente giudizio non è stata offerta alcuna prova del fatto che le elargizioni di denaro disposte in favore del resistente, siano effettivamente donazioni collazionabili ex art. 737 c.c. (oltre al fatto che si tratterebbe in ogni caso di donazioni nulle per difetto di forma solenne attraibili alla massa al più ex art. 724, comma II,
c.c.).
Infatti, in disparte la vicenda che ha riguardato il prezzo di compravendita della casa di famiglia, su cui si dirà infra, le ricorrenti nei propri atti difensivi hanno fatto riferimento alle seguenti erogazioni di denaro, a loro dire aventi causa di liberalità: n.
5 assegni emessi a firma della de cuius in favore di per un importo Controparte_1 totale di € 9.500,00 (v. docc. prodotti a corredo della nota del 4.03.2025); n. 4 bonifici usciti dal c/c 1000/60841 della de cuius: di € 15.000,00 nel 23 marzo 2017, causale
“Casa Fauglia”; di € 10.000,00 00 nel 23 marzo 2017, causale “bonifico Paolo”, di €
10.000,00 nel 18 febbraio 2019, causale “trasferimento n. 1”, di € 10.000,00 nel 16 luglio 2019, causale “controllo cc dopo messa in regola;
altri “numerosi Per_1 Per_4 assegni bancari” di cui tuttavia le ricorrenti, pur disponendo di estratti conto, né hanno specificato data e importo, né hanno offerto prova documentale di aver chiesto alla copia della contabile ex art. 119 TUB. CP_3
Ebbene, di tali elargizioni di denaro – che a detta del resistente avevano lo scopo di rifondergli quanto da lui anticipato per soddisfare i bisogni della madre (pagamento di badanti, spese condominiali, tributi), non è stata offerta alcuna prova del fatto che siano qualificabili come donazioni, qualità che spettava alle ricorrenti provare.
Infatti, sebbene sia noto il principio secondo cui in presenza di donazioni fatte in vita dal de cuius, l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione (salva l'espressa dispensa) e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti essendo sufficiente a tal fine la domanda di divisione e la menzione in essa dell'esistenza di donazioni ed incombendo a colui che neghi l'operatività dell'istituto di fornire la prova del fatto impeditivo;
è altresì vero, come ricorda la Cassazione, che “il principio opera a condizione che risulti l'esistenza di donazioni. Queste, qualora non risultino in modo palese, debbono essere provare da chi le deduce. Insomma, si presume l'obbligo del conferimento della donazione che risulti oggettivamente o sia stata provata, non si presume invece l'esistenza della donazione solo perché ne sia stato chiesto il conferimento. Le ricorrenti intendono invece il principio come se dicesse che chi chieda la collazione può limitarsi a dedurre la esistenza di donazioni, spettando agli altri fornire la prova del contrario: il che, in verità, è conclusione che nessuno ha mai pensato di sostenere.” Cassazione civile sez. II - 22/10/2021, n. 29583. Ebbene nel caso che ci occupa, che si tratti di donazioni risulta tutt'altro che palese dal momento che: - è fatto non contestato, oltre che documentalmente provato dalle numerose ricevute di pagamento prodotte in causa e dai numerosi appunti di contabilità depositati dal resistente, che egli, dalla morte del padre nel 2006 e sino al 2020 – anno in cui , per motivi non emersi in causa, ha revocato la procura conferita Persona_1 ai tre figli - si occupasse dei bisogni della madre adempiendo in nome e per conto della stessa anche ai pagamenti delle spese che la riguardavano (tributi, spese della badante, spese condominiali); - che tale circostanza risulta altresì suffragata dal fatto che il resistente fosse l'unico dei tre figli geograficamente più vicino alla madre (risiedente in Rocca Grimalda -AL-) atteso che la sorella viveva e vive negli Stati Uniti Pt_1
e la sorella viveva e vive in Sicilia;
- che con riguardo ai bonifici le causali Pt_2 sopra riportate sembrano suffragare la tesi del resistente che si trattasse di denaro da utilizzare per adempiere a degli incombenti di spesa piuttosto che di denaro donato. Pertanto, lungi dal poter ritenere che tali dazioni di denaro risultino “oggettivamente”
(cit. Cass.) delle donazioni, spettava alle ricorrenti dar prova della loro qualificabilità in tali termini, onere che non è stato in alcun modo adempiuto, invero neanche sotto il profilo delle allegazioni, che paiono sul punto contraddittorie laddove negli scritti difensivi si parla per un verso di donazioni (che implicano come noto un animus donandi in capo al donante) e per un altro verso di “ammanchi” e “auto-rimborsi” (che fanno pensare piuttosto ad una gestione infedele del patrimonio materno da parte del resistente che avrebbe generato crediti restitutori in capo alla massa – fattispecie che tuttavia non riguarda la collazione ex art 737 c.c..
Ne discende quindi che nel contesto entro cui ci si muove (ovvero l'accertamento della sussistenza o meno di un pregiudizio irreparabile per le ricorrenti con riguardo alla soddisfazione in sede divisionale della loro quota di eredità) non potranno essere considerate le somme di denaro oggetto di bonifico e assegno di cui esse hanno asserito la collazionabilità, atteso che le allegazioni agli atti e le prove offerte non consentono in alcun modo di ritenere che si tratti di donazioni.
Con riguardo invece al prezzo dell'immobile di famiglia compravenduto in data
30.04.2010 il discorso è diverso.
Infatti, sotto questo profilo, la causa della liberalità in un certo senso potrebbe ritenersi confermata da quanto allegato dallo stesso resistente, che costituendosi ha detto che in sede di compravendita la madre accordò ai tre figli di ricevere una Persona_1 quota del prezzo incassato superiore a quanto sarebbe loro spettato. Infatti, ella si accordò di dividere la somma percepita a titolo di prezzo (€ 690.000,00) in quattro parti uguali (€ 172.500) mentre sarebbe spettata a lei la somma di € 460.000,00 (essendo già proprietaria iure proprio del 50% dell'immobile ed avendo diritto ad un terzo della quota caduta in successione del marito) ed ai tre figli la somma di € 76.666,00 ciascuno
(avendo essi complessivamente diritto ai 2/3 della quota caduta in successione del padre).
Ciò posto però le ricorrenti, sostenendo che il resistente sarebbe tenuto a conferire alla massa, in collazione, la differenza tra quanto spettante alla madre (€ 469.000,00) e quanto ad ella effettivamente versato (€ 90.000,00) inspiegabilmente hanno trascurato di considerare che anche su di loro grava un dovere di collazione, qualitativamente analogo a quello che imputano al fratello e ciò in quanto anche a loro è pervenuta dalla compravendita dell'immobile de quo una somma di denaro superiore a quanto sarebbe loro spettato.
Infatti, nuovamente stando a quanto dichiarato dalle stesse resistenti;
sebbene spettasse a ciascun figlio la somma di € 76.666,00; ha ricevuto € 172.500,00 e Pt_1 Pt_2
€ 147.000,00 (ascesi ad € 167.000,00 a fronte delle prove documentali offerte dal resistente al doc. 20).
Orbene, il legislatore ha dettato una regola particolare per la collazione del denaro (art. 751 c.c.). Intanto, si applica il “principio nominalistico”: cioè, ai fini della collazione, si deve tenere in considerazione esattamente la somma di denaro donata, senza procedere alla “rivalutazione” di tale somma;
inoltre essa si attua “per imputazione” ciò significando che il coerede donatario preleverà dall'asse ereditario una minore quantità di denaro pari a quella ricevuta in dono;
se però il denaro presente nell'asse ereditario non basta, per attuare la collazione, vi sono due alternative:
a) il coerede donatario può decidere di conferire nell'asse ereditario il denaro mancante o titoli di Sato del corrispondente valore;
b) in subordine, se il coerede donatario non intende conferire denaro o titoli di Stato, i restanti coeredi (non donatari) possono procedere al prelevamento di altri beni ereditari, immobili o mobili diversi dal denaro, in proporzione alle loro quote.
Quindi, tutto ciò posto, il calcolo che è stato proposto dalle ricorrenti per sostenere la ricorrenza del periculum nell'incapacità del relictum immobiliare a coprire la loro quota, non è corretto.
Infatti, intanto la somma di denaro che il resistente dovrebbe collazionare non sarebbe quella individuata dalle ricorrenti di € 469.000 (nel ricorso) o di € 167.312,12 (nelle note ex art. 127 ter c.p.c.) ma, al più, quella di € 160.469 così calcolata: € 690.000 percepiti dalla compravendita – (€ 172.500 pagati alla sorella € 167.000 Pt_1 pagati alla sorella , € 90.000 versati alla madre, € 76.666 a lui spettanti ed € Pt_2
23.365,60 da detrarsi, in quanto pagati con denaro proprio, per estinguere il mutuo garantito con ipoteca gravante sull'immobile compravenduto - v. docc. 16 di cui si è tenuto conto limitatamente alle somme di cui è stata fornita prova della provenienza dal conto del resistente).
Inoltre, le sorelle ricorrenti, a loro volta, non avrebbero diritto di prelevare dalla massa (in più rispetto al fratello) l'intera suddetta somma;
infatti, poiché l'obbligo di collazione grava anche su di loro, esse dovranno scomputare ad essa somma quanto a loro volta ricevuto in donazione dalla de cuius, ovvero: € 95.834 (€ 172.500 Pt_1
– 76.666) ed € 90.334 (€ 167.000 – 76.666). Pt_2
Pertanto, operando tra i tre coeredi una reciproca collazione, le ricorrenti avrebbero diritto di prelevare dalla massa (in più rispetto al fratello): € 64.635,00 e Pt_1
€ 70.135,00, per un totale di € 134.770,00 valore che sarebbe integralmente Pt_2 coperto dagli immobili presenti nella massa ereditaria (per il valore che le stesse resistenti gli attribuiscono – comunque fortemente contestato ex adverso).
Sulla scorta di tutto quanto detto, la domanda cautelare difetta del requisito del periculum in mora, atteso che il prelievo da parte del resistente del terzo delle somme giacenti sul conto corrente della de cuius non arrecherebbe alcun definitivo pregiudizio ai diritti successori delle ricorrenti, che verrebbero integralmente soddisfatti in sede divisionale, se non in denaro, attraverso il prelievo dei beni immobili presenti nell'asse ereditario materno (come previsto dall'art. 751 co. II c.c.).
I dirimenti rilievi effettuati in punto di insussistenza di un periculum rilevante ex art. 700 c.p.c., dispensano il Tribunale dall'approfondimento degli ulteriori -e parimenti critici- profili in ordine al fumus (come sopra già accennato) nonché alla residualità del mezzo (anche questa di dubbia configurazione alla luce della evidente sovrapposizione con l'ambito applicativo del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.).
Con specifico riguardo però alla posizione della Banca, oltre a quanto detto, non è superfluo rilevare l'infodnatezza l'addebito di negligenza mosso dalle ricorrenti all'Istituto, valendo in subiecta materia il principio enunciato dalla Cassazione nell'ordinanza n. 27417/2017 (che riprende a propria volta quello di cui alle Sezioni
Unite n. 24657/2007), secondo cui 'Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione'.
Deve pertanto ritenersi, in adesione a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, che a fronte della richiesta di di liquidazione pro quota delle somme Controparte_1 facenti parte dell'asse ereditario presenti sul conto corrente 1000/60841, la Banca non avrebbe potuto opporre alcun valido rifiuto, nemmeno adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell'ambito delle questioni da affrontare nell'eventuale giudizio di divisione – cui l'istituto all'evidenza è estraneo -.
Conclusioni e spese di lite
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto il ricorso va conclusivamente rigettato ed il decreto emesso inaudita altera parte in data 11.12.2024 revocato.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico delle ricorrenti e sono liquidate: in favore di ulla base del DM 55/2014 come aggiornato dal Controparte_1
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, secondo i valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, così per totali euro € 5.213,00 oltre alle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge;
in favore di ulla base del DM 55/2014 come aggiornato Controparte_2 dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, secondo i valori minimi (attesa la semplicità delle questioni trattate nell'attività difensiva concretamente svolta dalla resistente) per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisionale, così per totali euro € 2.608,00 oltre alle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per Legge.
Non può invece essere accolta la domanda promossa dal resistente Scarsi di condanna ex art. 96 co. I c.p.c. per lite temeraria;
essa infatti presuppone non solo il requisito oggettivo della totale soccombenza di controparte e quello soggettivo dell'elemento psicologico di avere agito o resistito in mala fede o colpa grave;
ma richiede anche la prova, quantomeno nelle sue linee essenziali, relativamente all'an ed al quantum, di un danno subito (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 27383/2005, Cass. n. 21393/2005, Cass. n.
18169/2004, Cass. n. 13355/2004, Cass. n. 7583/2004, Cass. n. 3941/2002), potendo il
Giudice liquidare equitativamente tale danno, solo una volta fornita tale prova relativa alla sua esistenza. Alla luce di tale principio, mancando l'allegazione e prova di un danno subito dalla parte istante, la domanda va rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, decidendo in via cautelare, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RIGETTA il ricorso promosso ex art. 700 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2
e per l'effetto
[...]
REVOCA il decreto cautelare emesso inaudita altera parte in data 11.12.2024;
CONDANNA e a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.213,00 per compensi, oltre
[...] al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge;
CONDANNA e a rifondere ad Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 2.608,00 per Controparte_2 compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre
I.V.A e C.P.A come per Legge;
Si comunichi
Alessandria, 3 aprile 2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo