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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5577 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 1477/ 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella ConSIliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio.
-Appellante-
e (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv.ti Sandra Cassoni e Giuseppe Papa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- Appellato -
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- Appellata contumace –
(C.F. , Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_5
, (C.F. C.F._6 Controparte_6
C.F._7
- Appellati contumaci -
, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Controparte_7
IA (LT), Piazza del Comune n. 1.
- Appellato (terzo chiamato, contumace) -
AVVERSO
La sentenza n. 1979/2018 emessa in data 24.07.2018 dal Tribunale di Latina, a definizione della causa civile iscritta al n. R.G. 4593/2013, pubblicata in data 25.07.2018, non notificata.
FATTO E DIRITTO
1.Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione la IG.ra , conveniva in Parte_1 giudizio i IG.ri , , Controparte_1 Controparte_5 CP_2
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_3 CP_6
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
““accertare e determinare il diritto dell'attrice alla divisione del bene descritto in premessa nonché dei beni tutti che si accertano costituire la massa ereditaria di ed allo scopo nominare un Consulente CP_8
Tecnico d'Ufficio che provveda, tenuto conto delle spese sostenute dall'attrice, alla determinazione della massa ereditaria ed alla stima in base al valore di mercato all'epoca dell'apertura della successione dei cespiti e dei beni tutti dei quali si chiede la divisione ed alla predisposizione di un progetto di divisione;
ordinare la divisione dei cespiti, e dei beni tutti costituenti la massa ereditaria, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante e, in caso di ravvisata materiale indivisibilità dei beni, ordinare l'attribuzione ad una delle parti che intenda giovarsi dell'intero bene ed alle altre dell'equivalente pecuniario del valore dei cespiti con vendita all'incanto degli stessi e conseguentemente distribuzione del ricavato;
ordinare ai convenuti di rimborsare all'attrice le spese relative alla presentazione della domanda di successione”.
Deduceva l'odierna appellante che, in data 11.05.2010, era deceduta in
IA (LT) la IG.ra , senza lasciare testamento e le CP_8 succedevano, secondo le regole della successione legittima, i figli legittimi
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
, , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
. Controparte_6
Evidenziava l'appellante che la IG.ra , in vita, era titolare CP_8 del seguente bene immobile e precisamente: a) proprietà per 1/1 del fabbricato sito in IA (LT), Contrada Molella 3, distinto al NCEU di IA al Foglio 121, numero 375, sub. 2, categoria A/3, Classe 2, Vani 5, che il fabbricato era stato dalla stessa costruito nel 1976 sul terreno di proprietà del Comune di IA sul quale vantava un diritto di enfiteusi ed aveva sempre versato un canone enfiteutico al Controparte_7 anche se il terreno era storicamente conteso tra i Comuni di San Felice
Circeo e IA, che era intervenuta nel 2018 sentenza della Corte di Cassazione che ha negato al la proprietà del terreno Controparte_7 sul quale insiste il fabbricato oggetto della domanda di divisione.
Inoltre, l'attore specificava che la IG.ra aveva presentato CP_8 domanda di sanatoria del fabbricato oggetto di causa in data 19.03.1986, versando la relativa oblazione ed ottenendo il parere favorevole del Comune di IA in data 1.12.1999. Deduceva altresì che dall'art. 32, comma 5, L. Parte_1
47/85, cui rinvia l'art. 32, d.l. 269/2003 emerge che ai fini del rilascio della sanatoria non è, in via assoluta, ostativo il fatto che gli abusi per i quali si chiede la sanatoria insistano su suolo appartenente al patrimonio disponibile del Comune.
Si costituiva ritualmente in giudizio il SI. , contestando Controparte_1 la domanda avversa ritenendola infondata in fatto e in diritto e presentando le seguenti conclusioni:
“previa integrazione del contraddittorio nei confronti del di CP_7
IA ed eventualmente di quello di San Felice Circeo, quali contraddittori necessari attesa la proprietà dello stesso del terreno ove ubicato il fabbricato oggetto del presente giudizio: Voglia contrariis reiectis in via principale e nel merito: 1) rigettare la richiesta di divisione del compendio sito in Comune di IA località Contrada Molella 3 distinto al NCEU al foglio 121 numero 375 sub 2; 2) dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del IG. del compendio sito in Controparte_1
Comune di IA località Contrada Molella 3 distinto al NCEU al foglio
121 numero 375 sub 2. In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale dei SI.ri , SI. , SI.ra Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, SI. , SI. , SI.ra
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, SI.ra , SI.ra e SI.ra
[...] Controparte_12 _1
. Ed eventualmente di altri vicini di casa dei quali ci si Controparte_14 riserva di fornire le generalità. Ciascuno sui capitoli di prova inerenti le circostanze di fatto che ci si riserva di formulare in corso di giudizio comunque corrispondenti agli elementi di fatto enucleati in comparsa, con riserva di dedurre e contro dedurre anche all'esito delle richieste di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva la SI.ra , la quale dichiarava di aver Controparte_2 intenzione a rinunciare all'eredità del de cuius.
Nessuno si costituiva per i SIg.ri , , Controparte_4 CP_5 CP_3
e , per cui ne veniva dichiarata la contumacia. CP_15 Evocato in giudizio, il non si costituiva nel Controparte_7 procedimento.
All'udienza del 6.12.2016, il G.I. conferiva nuovo incarico al CTU Geom.
“affinché verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per la Per_1 commercialità dell'immobile sia sotto il punto di vista della sua abusività (eliminata la parte del portico abusiva) sia sotto il punto di vista della natura del bene”.
In data 23.03.2018, depositava le note Parte_1 autorizzate all'udienza del 10.10.2017, nelle quali così concludeva: “Tanto premesso, non avendo il Comune fatto valere il principio di accessione anzi, avendo manifestato la volontà di non avvalersi dello stesso, si insiste affinché il Tribunale voglia disporre la divisione del fabbricato oggetto di causa secondo quanto stabilito dalla CTU del Geom. che ne ha Per_1 accertato la divisibilità e commerciabilità. Nella denegata ipotesi in cui il giudice, andando ultra petita, dichiari d'ufficio, contro la volontà dello stesso (in quanto il ha solo interesse a far riscattare il terreno agli CP_7 eredi dietro pagamento del prezzo già richiesto, e non a liquidare il prezzo dei materiali e quant' altro) la proprietà del manufatto in capo al
[...]
applicando il principio di accessione nonostante la carenza CP_7 assoluta dei presupposti previsti dalla legge ed in assenza di domanda formulata dal , il quale è decaduto per scadenza dei Controparte_7 termini di legge, si insiste affinchè il venga Controparte_7 condannato a pagare in favore della IG.ra , erede Parte_1 della IG.ra , l'indennità dovuta ex art. 936 c.c., che si CP_8 quantifica in Euro 104.310,00 (centoquattromilatrecentodieci/00)”.
All'udienza del 3.04.2018 il giudice rigettava la richiesta di rimessione in termini formulata da a fronte della sollevata Parte_1 questione d'ufficio e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1979/2018 emessa il 24.07.2018 e pubblicata in data
25.07.2018, il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 4593/2013, provvedeva come segue:
“Innanzitutto giova rilevare come alcun titolo di proprietà sia stato depositato da parte attrice in ordine all'immobile oggetto di domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra i convenuti, non essendo prova della titolarità la mera denuncia di successione né l'intestazione catastale del bene.
Nelle causa di scioglimento della comunione si considera che l'accertamento della proprietà, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabile al fine di verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio, richiede necessariamente l'esame delle trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, le quali costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili attraverso la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio.
La parte sul punto adduce che il IG. non ha dimostrato Controparte_1 la rivendicazione da parte dei suddetti comuni del fabbricato oggetto di divisione e non ha neppure dimostrato che il diritto di proprietà sussiste in capo agli stessi, ma dimentica che l'onere probatorio della proprietà del bene era in capo alla stessa ex art. 2697 c.c.
Né la volontà di affrancare il fondo in presenza di un assunto livello sul bene può determinare il venir meno della proprietà del terreno in capo al Comune.
Ed infatti, nei giudizi di divisione è necessaria la produzione in giudizio, oltre che del titolo di provenienza dei beni in favore delle parti, anche, come detto, di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri
Immobiliari relativa alle iscrizioni e trascrizioni contro i predetti dalla data di acquisto dei cespiti fino alla instaurazione del giudizio, poiché, solo in forza di detta documentazione è possibile avere effettiva contezza del patrimonio di cui le parti possono disporre e della permanenza dei beni in capo agli stessi al momento dell'instaurazione del giudizio divisorio.
All'esito degli accertamenti peritali è emerso che il fabbricato oggetto di domanda è stato costruito su terreno in proprietà del Comune di IA, non costituitosi a seguito di integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza del 7.7.2016.
Ciò premesso si osserva che la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione, il trasferimento anche dei suddetti immobili, anche se non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione o meno, non costituisca su di essi un diritto di superficie a favore proprio o di terzi (cfr. Corte di Cassazione n. 24679 del 21 novembre 2006).
L'accessione opera, infatti, l'acquisto a titolo originario al momento in cui la costruzione viene realizzata, momento in cui il proprietario del suolo diviene ipso iure proprietario della costruzione che entra nel suo patrimonio, per cui la costruzione segue le vicende del terreno, salvo non vi sia apposito negozio redatto nella forma scritta in senso contrario, assente nel caso di specie.
Pertanto, allorquando viene ceduta una costruzione insistente su un terreno, viene contemporaneamente ceduto anche il terreno stesso, il quale viene acquisito dall'acquirente non per effetto dell'accessione, bensì per effetto del negozio di trasferimento che ha per oggetto il terreno.
Ne deriva, quindi, che non può essere dichiarata ammissibile la domanda di divisione proposta, neppure quella sul fabbricato cui è oramai unito al terreno, la cui proprietà non può scindersi.
Sul punto si richiama anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1750 del 2018 in cui è stato ribadito il principio secondo il quale l'acquisto della proprietà da parte del concedente avviene ipso iure, per cui, una volta che si sia verificata l'incorporazione dell'immobile al terreno, a nulla vale la circostanza che il manufatto non sia stato menzionato nell'atto, salvo il caso in cui il venditore, contestualmente alla cessione, abbia costituito sull'immobile un diritto di superficie a favore proprio o di terzi. La Cassazione specifica al riguardo che “il venditore può riservare a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato soltanto costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c.”. Va rilevato, in ordine alle contestazioni attoree, che l'accessione è un modo di acquisto che si perfeziona nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza e il proprietario del suolo su cui il terzo abbia eseguito, con materiali propri, una costruzione, acquista la proprietà della stessa al momento e per l'effetto della sua incorporazione, senza necessità di una manifestazione di volontà” (Cass. n. 13215/2006).
Ne deriva che a nulla rileva il fatto che il comune non abbia espresso alcuna volontà di acquisire l'immobile o che se ne sia disinteressato, in quanto l'accessione interviene per effetto della sola incorporazione, senza che sia necessario alcun consenso da parte del proprietario del suolo affinchè essa operi.
Né può ritenersi che il GI abbia sollevato una questione sulla quale non vi era domanda di parte, in quanto l'accessione è istituto giuridico che opera ex lege e nel caso di specie si sono semplicemente verificati i requisiti per il suo verificarsi.
Inoltre, avendo parte attrice proposto domanda di scioglimento della comunione di un immobile avrebbe dovuto provare la proprietà di esso in capo agli eredi e, prima ancora, al de cuius, ma tale prova è mancata.
Nel caso di specie, il fabbricato, come detto e non contestabile, è stato edificato su terreno di proprietà del Comune di IA, per cui esso è di proprietà del Comune di IA in virtù dell'accessione.
Il principio di accessione, infatti, non trova deroga nel caso di comunione dei beni.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile.
Inoltre, anche in tal caso anche si realizzerebbe, con la pronuncia di scioglimento della comunione, un atto traslativo per effetto della pronuncia giudiziale di trasferimento e, pertanto, per essa trova integrale applicazione la legge 47 del 1985.
Ebbene, l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), riguardano anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti (Cassazione, Sez. II, 1 febbraio 2010, n. 2313).
Tutti gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, infatti, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35.
Osta, quindi, alla divisione giudiziale del fabbricato per cui è causa il disposto di cui all'art. 17, primo comma, legge n. 47/1985 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, D.P.R. 380/2001), che così recita: "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria".
Allo stesso modo osta alla divisione suddetta la disposizione di cui all'art. 40 della medesima legge che, in maniera analoga, dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria, ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste.
Occorre, infatti, considerare che se lo scopo perseguito dal legislatore era quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico, per cui sarebbe del tutto in contrasto con tale finalità la previsione della nullità degli atti di trasferimento di immobili regolari dal punto di vista urbanistico o per i quali è in corso la pratica per la loro regolarizzazione per motivi meramente formali, consentendo, invece, il valido trasferimento di immobili non regolari, lasciando eventualmente alle parti interessate assumere l'iniziativa sul piano dell'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 17 ottobre 2013 n. 23591).
E, ancora, in tema di vendita di immobili, il disposto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, consentendo la stipulazione ove risultino presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione, eSIe che la domanda in sanatoria abbia i requisiti minimi per essere presa in esame dalla P.A. con probabilità di accoglimento, occorrendo, quindi, l'indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto di determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti, in difetto delle quali il promittente venditore è inadempiente e il preliminare di vendita può essere risolto per sua colpa (Cassaz. sent. 22 novembre 2012 n. 20714).
Si tenga presente che nella fattispecie, è impossibile procedere all'attribuzione di singoli beni ai condividenti ovvero all'assegnazione di essi ad un singolo coerede, attesa l'indivisibilità del bene e la mancata richiesta di assegnazione da alcuna delle parti, per cui è necessario addivenire allo scioglimento mediante vendita giudiziale, circostanza che rende applicabile la disposizione di cui all'art. 17, primo comma, legge n. 47/1985 (oggi art. 46 D.P.R. n. 380/2001).
In tale ipotesi, infatti, lo scioglimento della comunione ereditaria va eseguito attraverso la vendita del bene ad un soggetto terzo estraneo alla vicenda successoria, motivo impeditivo a ritenere sussistere un acquisto mortis causa.
Ebbene, il CTU ha espressamente concluso affermando che il fabbricato risulta abusivo ma che per detto abuso sono state presentate istanza di sanatoria, ma che esse non sono corredate dalla documentazione prevista dalla legge né sono stati pagati gli oneri accessori e le rate di oblazione.
Lo stesso, poi, quantifica, con successiva integrazione, le rate di oblazione da corrispondere. L'immobile, poi, è indivisibile sulla base del numero dei condividenti, per cui sarebbe necessaria, in assenza di domande di attribuzione, la sua vendita all'asta.
Ne deriva che la domanda di divisione del fabbricato di parte convenuta non può essere accolta.
Né può trasferirsi il solo fabbricato.
Non può, poi, accogliersi la domanda di indennità ex art. 936 c.c. nei confronti del Comune di IA avanzata dalla IG.ra Parte_1
, in quanto la stessa è tardiva e inammissibile.
[...]
Infine, la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1
è tardiva e inammissibile in quanto doveva essere proposta con costituzione tempestiva ex art. 167 c.p.c..
Per la verità la parte non ha neppure insistito nel suo accoglimento.
Le spese di lite e di CTU sono a carico di parte attrice nei confronti della convenuto e sono da porsi in favore dell'erario, vista Controparte_1
l'ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, mentre, nei confronti della convenuta sono da compensare, visto Controparte_2 che la rinuncia è intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio e che la stessa ha svolto minima attività difensiva.”
Il Giudizio di secondo grado
Avverso la citata sentenza proponeva appello per Parte_1 erroneità della sentenza, mancata valutazione CTU e documentazione, mancata valutazione dei titoli di proprietà dell'immobile costituiti dalla denuncia di successione, “l'intestazione catastale”, la richiesta di sanatoria, la ricevuta di pagamento dell'oblazione, parere favorevole del Comune di IA del 1999 in favore dell'appellante.
Rilevava altresì che in pendenza di una procedura in sanatoria “in itinere” sarebbe possibile effettuare atti di disposizione. Deduceva inoltre l'erroneità della CTU, allorché ha concluso che la sanatoria non è corredata da pagamenti degli oneri accessori e dei pagamenti, e comunque ha concluso per la commerciabilità dell'immobile.
Altro punto di impugnazione è la ritenuta errata applicazione della normativa sulla accessione, poiché il Giudice sarebbe stato obbligata a verificare la sussistenza di clausole che escludono l'accessione.
Ritiene infine l'appellante che il bene sarebbe idoneo ad alienazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
Si costituiva ribadendo che sarebbe evidente che il Controparte_1 fabbricato stesso risulti essere di proprietà del Comune di IA (o del Comune di San Felice) in virtù del principio di accessione, e quindi il fabbricato non è di proprietà degli eredi della IG.ra e, CP_8 perciò, non può essere compreso nella massa ereditaria né tantomeno oggetto di successione.
La parte appellata presentava quindi le seguenti conclusioni:
“nel merito: rigettare, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti dalla IG.ra , e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 1979/2018 emessa in data 24.07.2019 dal Tribunale di Latina a definizione della causa iscritta all'r.g. 4593/2013.
Con condanna della IG.ra alle competenze e Parte_1 spese del presente giudizio”.
Rimanevano contumaci le altre parti.
La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Va in primo luogo, ed in via prodromica, rilevato che l'appellante deduce che la sentenza di primo grado non abbia valutato le prove della proprietà dell'immobile oggetto di causa, ravvisando come tali la denuncia di successione, l'”intestazione catastale”, la richiesta di sanatoria, la ricevuta di pagamento dell'oblazione, il parere favorevole del comune di IA del 1999 in favore dell'appellante. Richiamata sul punto la motivazione già sopra riportata della sentenza impugnata, va rilevato che la documentazione indicata dall'appellante come prova della sussistenza del diritto di proprietà non appare idonea a tal fine.
In particolare, la denuncia di successione, è un adempimento obbligatorio costituita da una dichiarazione unilaterale, di natura fiscale, attraverso il quale viene comunicato all'Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, in base alla quale vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore. La natura giuridica di atto unilaterale è meramente dichiarativa, peraltro finalizzato ad esclusivi fini fiscali, che non costituisce prova di quanto dichiarato.
Analogamente quella che l'appellante definisce “intestazione catastale” non costituisce prova della proprietà dell'immobile, “rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo — al di là di un mero valore indiziario — per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia”
(ConSIlio di Stato sez. VI, 09/02/2015, n.631; v. anche Cass. 22339/2019).
In merito alla richiesta di sanatoria la ricevuta di pagamento dell'oblazione, nonché il parere favorevole del comune di IA del
1999 in favore dell'appellante, non può non ribadirsi che “Anche in materia di concessione di costruzione, deve essere applicato il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della proprietà di un'area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell'atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell'area medesima, da cui emerga l'effettiva, diversa estensione e delimitazione dell'oggetto del contratto stesso”.(ConSIlio di Stato sez. IV, 04/04/2012,
n.1990) .
Ed ancora che “In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.” (Cassazione civile sez. II, 03/03/2009, n.5131).
Ne consegue che va confermata l'oggettiva circostanza che l'appellante non ha fornito prova idonea della proprietà del bene del quale chiede la divisione, circostanza che assorbe gli altri punti di appello.
L'appello va quindi rigettato e le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni ancora dibattute, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di conSIlio del giorno 30 settembre 2025
La ConSIliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella ConSIliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola ed elettivamente domiciliata presso il loro studio.
-Appellante-
e (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv.ti Sandra Cassoni e Giuseppe Papa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio.
- Appellato -
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- Appellata contumace –
(C.F. , Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. , (C.F.
[...] C.F._5 Controparte_5
, (C.F. C.F._6 Controparte_6
C.F._7
- Appellati contumaci -
, in persona del sindaco pro tempore, con sede in Controparte_7
IA (LT), Piazza del Comune n. 1.
- Appellato (terzo chiamato, contumace) -
AVVERSO
La sentenza n. 1979/2018 emessa in data 24.07.2018 dal Tribunale di Latina, a definizione della causa civile iscritta al n. R.G. 4593/2013, pubblicata in data 25.07.2018, non notificata.
FATTO E DIRITTO
1.Il procedimento di primo grado
Con atto di citazione la IG.ra , conveniva in Parte_1 giudizio i IG.ri , , Controparte_1 Controparte_5 CP_2
, , e
[...] Controparte_4 Controparte_3 CP_6
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
““accertare e determinare il diritto dell'attrice alla divisione del bene descritto in premessa nonché dei beni tutti che si accertano costituire la massa ereditaria di ed allo scopo nominare un Consulente CP_8
Tecnico d'Ufficio che provveda, tenuto conto delle spese sostenute dall'attrice, alla determinazione della massa ereditaria ed alla stima in base al valore di mercato all'epoca dell'apertura della successione dei cespiti e dei beni tutti dei quali si chiede la divisione ed alla predisposizione di un progetto di divisione;
ordinare la divisione dei cespiti, e dei beni tutti costituenti la massa ereditaria, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante e, in caso di ravvisata materiale indivisibilità dei beni, ordinare l'attribuzione ad una delle parti che intenda giovarsi dell'intero bene ed alle altre dell'equivalente pecuniario del valore dei cespiti con vendita all'incanto degli stessi e conseguentemente distribuzione del ricavato;
ordinare ai convenuti di rimborsare all'attrice le spese relative alla presentazione della domanda di successione”.
Deduceva l'odierna appellante che, in data 11.05.2010, era deceduta in
IA (LT) la IG.ra , senza lasciare testamento e le CP_8 succedevano, secondo le regole della successione legittima, i figli legittimi
, , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_5
, , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
. Controparte_6
Evidenziava l'appellante che la IG.ra , in vita, era titolare CP_8 del seguente bene immobile e precisamente: a) proprietà per 1/1 del fabbricato sito in IA (LT), Contrada Molella 3, distinto al NCEU di IA al Foglio 121, numero 375, sub. 2, categoria A/3, Classe 2, Vani 5, che il fabbricato era stato dalla stessa costruito nel 1976 sul terreno di proprietà del Comune di IA sul quale vantava un diritto di enfiteusi ed aveva sempre versato un canone enfiteutico al Controparte_7 anche se il terreno era storicamente conteso tra i Comuni di San Felice
Circeo e IA, che era intervenuta nel 2018 sentenza della Corte di Cassazione che ha negato al la proprietà del terreno Controparte_7 sul quale insiste il fabbricato oggetto della domanda di divisione.
Inoltre, l'attore specificava che la IG.ra aveva presentato CP_8 domanda di sanatoria del fabbricato oggetto di causa in data 19.03.1986, versando la relativa oblazione ed ottenendo il parere favorevole del Comune di IA in data 1.12.1999. Deduceva altresì che dall'art. 32, comma 5, L. Parte_1
47/85, cui rinvia l'art. 32, d.l. 269/2003 emerge che ai fini del rilascio della sanatoria non è, in via assoluta, ostativo il fatto che gli abusi per i quali si chiede la sanatoria insistano su suolo appartenente al patrimonio disponibile del Comune.
Si costituiva ritualmente in giudizio il SI. , contestando Controparte_1 la domanda avversa ritenendola infondata in fatto e in diritto e presentando le seguenti conclusioni:
“previa integrazione del contraddittorio nei confronti del di CP_7
IA ed eventualmente di quello di San Felice Circeo, quali contraddittori necessari attesa la proprietà dello stesso del terreno ove ubicato il fabbricato oggetto del presente giudizio: Voglia contrariis reiectis in via principale e nel merito: 1) rigettare la richiesta di divisione del compendio sito in Comune di IA località Contrada Molella 3 distinto al NCEU al foglio 121 numero 375 sub 2; 2) dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del IG. del compendio sito in Controparte_1
Comune di IA località Contrada Molella 3 distinto al NCEU al foglio
121 numero 375 sub 2. In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale dei SI.ri , SI. , SI.ra Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, SI. , SI. , SI.ra
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, SI.ra , SI.ra e SI.ra
[...] Controparte_12 _1
. Ed eventualmente di altri vicini di casa dei quali ci si Controparte_14 riserva di fornire le generalità. Ciascuno sui capitoli di prova inerenti le circostanze di fatto che ci si riserva di formulare in corso di giudizio comunque corrispondenti agli elementi di fatto enucleati in comparsa, con riserva di dedurre e contro dedurre anche all'esito delle richieste di controparte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva la SI.ra , la quale dichiarava di aver Controparte_2 intenzione a rinunciare all'eredità del de cuius.
Nessuno si costituiva per i SIg.ri , , Controparte_4 CP_5 CP_3
e , per cui ne veniva dichiarata la contumacia. CP_15 Evocato in giudizio, il non si costituiva nel Controparte_7 procedimento.
All'udienza del 6.12.2016, il G.I. conferiva nuovo incarico al CTU Geom.
“affinché verifichi la sussistenza delle condizioni di legge per la Per_1 commercialità dell'immobile sia sotto il punto di vista della sua abusività (eliminata la parte del portico abusiva) sia sotto il punto di vista della natura del bene”.
In data 23.03.2018, depositava le note Parte_1 autorizzate all'udienza del 10.10.2017, nelle quali così concludeva: “Tanto premesso, non avendo il Comune fatto valere il principio di accessione anzi, avendo manifestato la volontà di non avvalersi dello stesso, si insiste affinché il Tribunale voglia disporre la divisione del fabbricato oggetto di causa secondo quanto stabilito dalla CTU del Geom. che ne ha Per_1 accertato la divisibilità e commerciabilità. Nella denegata ipotesi in cui il giudice, andando ultra petita, dichiari d'ufficio, contro la volontà dello stesso (in quanto il ha solo interesse a far riscattare il terreno agli CP_7 eredi dietro pagamento del prezzo già richiesto, e non a liquidare il prezzo dei materiali e quant' altro) la proprietà del manufatto in capo al
[...]
applicando il principio di accessione nonostante la carenza CP_7 assoluta dei presupposti previsti dalla legge ed in assenza di domanda formulata dal , il quale è decaduto per scadenza dei Controparte_7 termini di legge, si insiste affinchè il venga Controparte_7 condannato a pagare in favore della IG.ra , erede Parte_1 della IG.ra , l'indennità dovuta ex art. 936 c.c., che si CP_8 quantifica in Euro 104.310,00 (centoquattromilatrecentodieci/00)”.
All'udienza del 3.04.2018 il giudice rigettava la richiesta di rimessione in termini formulata da a fronte della sollevata Parte_1 questione d'ufficio e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1979/2018 emessa il 24.07.2018 e pubblicata in data
25.07.2018, il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 4593/2013, provvedeva come segue:
“Innanzitutto giova rilevare come alcun titolo di proprietà sia stato depositato da parte attrice in ordine all'immobile oggetto di domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra i convenuti, non essendo prova della titolarità la mera denuncia di successione né l'intestazione catastale del bene.
Nelle causa di scioglimento della comunione si considera che l'accertamento della proprietà, da effettuare d'ufficio in quanto indispensabile al fine di verificare sia la legittimazione attiva e passiva delle parti sia l'integrità del contraddittorio, richiede necessariamente l'esame delle trascrizioni eseguite presso i registri immobiliari, le quali costituiscono l'unico strumento di pubblicità previsto dall'ordinamento in relazione ai diritti reali sui beni immobili attraverso la documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni è indispensabile per verificare la sussistenza delle condizioni dell'azione di divisione, quali l'effettiva esistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio.
La parte sul punto adduce che il IG. non ha dimostrato Controparte_1 la rivendicazione da parte dei suddetti comuni del fabbricato oggetto di divisione e non ha neppure dimostrato che il diritto di proprietà sussiste in capo agli stessi, ma dimentica che l'onere probatorio della proprietà del bene era in capo alla stessa ex art. 2697 c.c.
Né la volontà di affrancare il fondo in presenza di un assunto livello sul bene può determinare il venir meno della proprietà del terreno in capo al Comune.
Ed infatti, nei giudizi di divisione è necessaria la produzione in giudizio, oltre che del titolo di provenienza dei beni in favore delle parti, anche, come detto, di precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri
Immobiliari relativa alle iscrizioni e trascrizioni contro i predetti dalla data di acquisto dei cespiti fino alla instaurazione del giudizio, poiché, solo in forza di detta documentazione è possibile avere effettiva contezza del patrimonio di cui le parti possono disporre e della permanenza dei beni in capo agli stessi al momento dell'instaurazione del giudizio divisorio.
All'esito degli accertamenti peritali è emerso che il fabbricato oggetto di domanda è stato costruito su terreno in proprietà del Comune di IA, non costituitosi a seguito di integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza del 7.7.2016.
Ciò premesso si osserva che la compravendita di un terreno su cui insistano delle costruzioni comporta, per il principio della accessione, il trasferimento anche dei suddetti immobili, anche se non espressamente menzionati nell'atto, salvo che il venditore, contestualmente alla cessione o meno, non costituisca su di essi un diritto di superficie a favore proprio o di terzi (cfr. Corte di Cassazione n. 24679 del 21 novembre 2006).
L'accessione opera, infatti, l'acquisto a titolo originario al momento in cui la costruzione viene realizzata, momento in cui il proprietario del suolo diviene ipso iure proprietario della costruzione che entra nel suo patrimonio, per cui la costruzione segue le vicende del terreno, salvo non vi sia apposito negozio redatto nella forma scritta in senso contrario, assente nel caso di specie.
Pertanto, allorquando viene ceduta una costruzione insistente su un terreno, viene contemporaneamente ceduto anche il terreno stesso, il quale viene acquisito dall'acquirente non per effetto dell'accessione, bensì per effetto del negozio di trasferimento che ha per oggetto il terreno.
Ne deriva, quindi, che non può essere dichiarata ammissibile la domanda di divisione proposta, neppure quella sul fabbricato cui è oramai unito al terreno, la cui proprietà non può scindersi.
Sul punto si richiama anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 1750 del 2018 in cui è stato ribadito il principio secondo il quale l'acquisto della proprietà da parte del concedente avviene ipso iure, per cui, una volta che si sia verificata l'incorporazione dell'immobile al terreno, a nulla vale la circostanza che il manufatto non sia stato menzionato nell'atto, salvo il caso in cui il venditore, contestualmente alla cessione, abbia costituito sull'immobile un diritto di superficie a favore proprio o di terzi. La Cassazione specifica al riguardo che “il venditore può riservare a sé stesso o ad altri la proprietà del fabbricato soltanto costituendo formalmente sul terreno alienato un diritto di proprietà superficiaria ai sensi dell'art. 952 c.c.”. Va rilevato, in ordine alle contestazioni attoree, che l'accessione è un modo di acquisto che si perfeziona nel momento stesso in cui la costruzione viene ad esistenza e il proprietario del suolo su cui il terzo abbia eseguito, con materiali propri, una costruzione, acquista la proprietà della stessa al momento e per l'effetto della sua incorporazione, senza necessità di una manifestazione di volontà” (Cass. n. 13215/2006).
Ne deriva che a nulla rileva il fatto che il comune non abbia espresso alcuna volontà di acquisire l'immobile o che se ne sia disinteressato, in quanto l'accessione interviene per effetto della sola incorporazione, senza che sia necessario alcun consenso da parte del proprietario del suolo affinchè essa operi.
Né può ritenersi che il GI abbia sollevato una questione sulla quale non vi era domanda di parte, in quanto l'accessione è istituto giuridico che opera ex lege e nel caso di specie si sono semplicemente verificati i requisiti per il suo verificarsi.
Inoltre, avendo parte attrice proposto domanda di scioglimento della comunione di un immobile avrebbe dovuto provare la proprietà di esso in capo agli eredi e, prima ancora, al de cuius, ma tale prova è mancata.
Nel caso di specie, il fabbricato, come detto e non contestabile, è stato edificato su terreno di proprietà del Comune di IA, per cui esso è di proprietà del Comune di IA in virtù dell'accessione.
Il principio di accessione, infatti, non trova deroga nel caso di comunione dei beni.
Di conseguenza, la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile.
Inoltre, anche in tal caso anche si realizzerebbe, con la pronuncia di scioglimento della comunione, un atto traslativo per effetto della pronuncia giudiziale di trasferimento e, pertanto, per essa trova integrale applicazione la legge 47 del 1985.
Ebbene, l'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevede la nullità degli atti inter vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare (o di quella rilasciata in sanatoria), riguardano anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici o loro parti (Cassazione, Sez. II, 1 febbraio 2010, n. 2313).
Tutti gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, infatti, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35.
Osta, quindi, alla divisione giudiziale del fabbricato per cui è causa il disposto di cui all'art. 17, primo comma, legge n. 47/1985 (oggi abrogato e sostituito dall'analogo art. 46, D.P.R. 380/2001), che così recita: "gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della concessione ad edificare o della concessione in sanatoria".
Allo stesso modo osta alla divisione suddetta la disposizione di cui all'art. 40 della medesima legge che, in maniera analoga, dispone per gli abusi edilizi realizzati prima della sua entrata in vigore in mancanza di presentazione della concessione in sanatoria, ovvero della relativa istanza accompagnata dal versamento della rate di oblazione previste.
Occorre, infatti, considerare che se lo scopo perseguito dal legislatore era quello di rendere incommerciabili gli immobili non in regola dal punto di vista urbanistico, per cui sarebbe del tutto in contrasto con tale finalità la previsione della nullità degli atti di trasferimento di immobili regolari dal punto di vista urbanistico o per i quali è in corso la pratica per la loro regolarizzazione per motivi meramente formali, consentendo, invece, il valido trasferimento di immobili non regolari, lasciando eventualmente alle parti interessate assumere l'iniziativa sul piano dell'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. 17 ottobre 2013 n. 23591).
E, ancora, in tema di vendita di immobili, il disposto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, consentendo la stipulazione ove risultino presentata l'istanza di condono edilizio e pagate le prime due rate di oblazione, eSIe che la domanda in sanatoria abbia i requisiti minimi per essere presa in esame dalla P.A. con probabilità di accoglimento, occorrendo, quindi, l'indicazione precisa della consistenza degli abusi sanabili, presupposto di determinazione della somma dovuta a titolo di oblazione, nonché la congruità dei relativi versamenti, in difetto delle quali il promittente venditore è inadempiente e il preliminare di vendita può essere risolto per sua colpa (Cassaz. sent. 22 novembre 2012 n. 20714).
Si tenga presente che nella fattispecie, è impossibile procedere all'attribuzione di singoli beni ai condividenti ovvero all'assegnazione di essi ad un singolo coerede, attesa l'indivisibilità del bene e la mancata richiesta di assegnazione da alcuna delle parti, per cui è necessario addivenire allo scioglimento mediante vendita giudiziale, circostanza che rende applicabile la disposizione di cui all'art. 17, primo comma, legge n. 47/1985 (oggi art. 46 D.P.R. n. 380/2001).
In tale ipotesi, infatti, lo scioglimento della comunione ereditaria va eseguito attraverso la vendita del bene ad un soggetto terzo estraneo alla vicenda successoria, motivo impeditivo a ritenere sussistere un acquisto mortis causa.
Ebbene, il CTU ha espressamente concluso affermando che il fabbricato risulta abusivo ma che per detto abuso sono state presentate istanza di sanatoria, ma che esse non sono corredate dalla documentazione prevista dalla legge né sono stati pagati gli oneri accessori e le rate di oblazione.
Lo stesso, poi, quantifica, con successiva integrazione, le rate di oblazione da corrispondere. L'immobile, poi, è indivisibile sulla base del numero dei condividenti, per cui sarebbe necessaria, in assenza di domande di attribuzione, la sua vendita all'asta.
Ne deriva che la domanda di divisione del fabbricato di parte convenuta non può essere accolta.
Né può trasferirsi il solo fabbricato.
Non può, poi, accogliersi la domanda di indennità ex art. 936 c.c. nei confronti del Comune di IA avanzata dalla IG.ra Parte_1
, in quanto la stessa è tardiva e inammissibile.
[...]
Infine, la domanda riconvenzionale di parte convenuta Controparte_1
è tardiva e inammissibile in quanto doveva essere proposta con costituzione tempestiva ex art. 167 c.p.c..
Per la verità la parte non ha neppure insistito nel suo accoglimento.
Le spese di lite e di CTU sono a carico di parte attrice nei confronti della convenuto e sono da porsi in favore dell'erario, vista Controparte_1
l'ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio, mentre, nei confronti della convenuta sono da compensare, visto Controparte_2 che la rinuncia è intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio e che la stessa ha svolto minima attività difensiva.”
Il Giudizio di secondo grado
Avverso la citata sentenza proponeva appello per Parte_1 erroneità della sentenza, mancata valutazione CTU e documentazione, mancata valutazione dei titoli di proprietà dell'immobile costituiti dalla denuncia di successione, “l'intestazione catastale”, la richiesta di sanatoria, la ricevuta di pagamento dell'oblazione, parere favorevole del Comune di IA del 1999 in favore dell'appellante.
Rilevava altresì che in pendenza di una procedura in sanatoria “in itinere” sarebbe possibile effettuare atti di disposizione. Deduceva inoltre l'erroneità della CTU, allorché ha concluso che la sanatoria non è corredata da pagamenti degli oneri accessori e dei pagamenti, e comunque ha concluso per la commerciabilità dell'immobile.
Altro punto di impugnazione è la ritenuta errata applicazione della normativa sulla accessione, poiché il Giudice sarebbe stato obbligata a verificare la sussistenza di clausole che escludono l'accessione.
Ritiene infine l'appellante che il bene sarebbe idoneo ad alienazione, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure.
Si costituiva ribadendo che sarebbe evidente che il Controparte_1 fabbricato stesso risulti essere di proprietà del Comune di IA (o del Comune di San Felice) in virtù del principio di accessione, e quindi il fabbricato non è di proprietà degli eredi della IG.ra e, CP_8 perciò, non può essere compreso nella massa ereditaria né tantomeno oggetto di successione.
La parte appellata presentava quindi le seguenti conclusioni:
“nel merito: rigettare, in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello proposti dalla IG.ra , e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 1979/2018 emessa in data 24.07.2019 dal Tribunale di Latina a definizione della causa iscritta all'r.g. 4593/2013.
Con condanna della IG.ra alle competenze e Parte_1 spese del presente giudizio”.
Rimanevano contumaci le altre parti.
La decisione della Corte di Appello
L'appello non è suscettibile di accoglimento.
Va in primo luogo, ed in via prodromica, rilevato che l'appellante deduce che la sentenza di primo grado non abbia valutato le prove della proprietà dell'immobile oggetto di causa, ravvisando come tali la denuncia di successione, l'”intestazione catastale”, la richiesta di sanatoria, la ricevuta di pagamento dell'oblazione, il parere favorevole del comune di IA del 1999 in favore dell'appellante. Richiamata sul punto la motivazione già sopra riportata della sentenza impugnata, va rilevato che la documentazione indicata dall'appellante come prova della sussistenza del diritto di proprietà non appare idonea a tal fine.
In particolare, la denuncia di successione, è un adempimento obbligatorio costituita da una dichiarazione unilaterale, di natura fiscale, attraverso il quale viene comunicato all'Agenzia delle Entrate il subentro degli eredi nel patrimonio del defunto, in base alla quale vengono così determinate le imposte dovute, sulla base del quadro normativo in vigore. La natura giuridica di atto unilaterale è meramente dichiarativa, peraltro finalizzato ad esclusivi fini fiscali, che non costituisce prova di quanto dichiarato.
Analogamente quella che l'appellante definisce “intestazione catastale” non costituisce prova della proprietà dell'immobile, “rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo — al di là di un mero valore indiziario — per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia”
(ConSIlio di Stato sez. VI, 09/02/2015, n.631; v. anche Cass. 22339/2019).
In merito alla richiesta di sanatoria la ricevuta di pagamento dell'oblazione, nonché il parere favorevole del comune di IA del
1999 in favore dell'appellante, non può non ribadirsi che “Anche in materia di concessione di costruzione, deve essere applicato il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della proprietà di un'area, i dati catastali hanno valore meramente indiziario e ad essi può essere attribuito valore probatorio soltanto quando non risultino contraddetti da specifiche determinazioni negoziali delle parti o dalla complessiva valutazione del contenuto dell'atto al quale deve farsi risalire la titolarità dell'area medesima, da cui emerga l'effettiva, diversa estensione e delimitazione dell'oggetto del contratto stesso”.(ConSIlio di Stato sez. IV, 04/04/2012,
n.1990) .
Ed ancora che “In tema di rivendicazione, il giudice di merito è tenuto innanzitutto a verificare l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo tale indagine uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.” (Cassazione civile sez. II, 03/03/2009, n.5131).
Ne consegue che va confermata l'oggettiva circostanza che l'appellante non ha fornito prova idonea della proprietà del bene del quale chiede la divisione, circostanza che assorbe gli altri punti di appello.
L'appello va quindi rigettato e le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in favore delle parti appellate, nella misura minima, data la scarsa complessità delle questioni ancora dibattute, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.984,00 oltre accessori di legge e spese generali;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
Roma, così deciso nella camera di conSIlio del giorno 30 settembre 2025
La ConSIliera est. La Presidente Anna Maria Teresa Gregori Mariarosaria Budetta