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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 2185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2185 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 967/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 967/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Beaumont 23, Torino, presso lo studio dell'avv. Parte_1 FERRETTI ISABELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Saffi 28, Torino, presso lo studio degli avv.ti Controparte_1 VERGNANO ANNA CARLA e BARBIERI ANGELA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MINERBE il Parte_1 Controparte_1 17/10/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MINERBE (atto n. 2 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 17/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MINERBE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) la moglie -che si è già allontanata dalla casa coniugale, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali- ha già nei termini proceduto, come da intese di cui a ricorso introduttivo, a presentare la richiesta di trasferimento di residenza, tanto da risultare oggi residente in [...];
2) il marito continuerà ad abitare presso la casa coniugale, dallo stesso condotta in locazione, trattenendo definitivamente in proprietà tutti i beni e le suppellettili, ancora ivi presenti, senza che la moglie abbia più nulla a pretendere e/o richiedere, per qualsivoglia ragione e/o titolo relativamente ad essi;
3) i coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autonomi e di aver già regolato tra loro ogni pendenza e questione economica relativa o avente causa o comunque connessa al periodo di pregressa convivenza e comunque al vincolo matrimoniale-, senza avere null'altro a richiedere e/o pretendere vicendevolmente, per qualunque ragione e/o titolo, anche in via risarcitoria, in ogni sede, stato e grado;
per tali ragioni, essi dichiarano, sin da ora, di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento;
pagina 2 di 3 4) i coniugi rinunciano, sin da ora, alla impugnazione dell'emananda sentenza.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 967/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliato in Via Beaumont 23, Torino, presso lo studio dell'avv. Parte_1 FERRETTI ISABELLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato in Via Saffi 28, Torino, presso lo studio degli avv.ti Controparte_1 VERGNANO ANNA CARLA e BARBIERI ANGELA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MINERBE il Parte_1 Controparte_1 17/10/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MINERBE (atto n. 2 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 17/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e nulla osta all'accoglimento dello stesso.
Le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che, allo stato, non risulta procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modificazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – per il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MINERBE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1) la moglie -che si è già allontanata dalla casa coniugale, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali- ha già nei termini proceduto, come da intese di cui a ricorso introduttivo, a presentare la richiesta di trasferimento di residenza, tanto da risultare oggi residente in [...];
2) il marito continuerà ad abitare presso la casa coniugale, dallo stesso condotta in locazione, trattenendo definitivamente in proprietà tutti i beni e le suppellettili, ancora ivi presenti, senza che la moglie abbia più nulla a pretendere e/o richiedere, per qualsivoglia ragione e/o titolo relativamente ad essi;
3) i coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autonomi e di aver già regolato tra loro ogni pendenza e questione economica relativa o avente causa o comunque connessa al periodo di pregressa convivenza e comunque al vincolo matrimoniale-, senza avere null'altro a richiedere e/o pretendere vicendevolmente, per qualunque ragione e/o titolo, anche in via risarcitoria, in ogni sede, stato e grado;
per tali ragioni, essi dichiarano, sin da ora, di rinunciare a reciproche richieste di mantenimento;
pagina 2 di 3 4) i coniugi rinunciano, sin da ora, alla impugnazione dell'emananda sentenza.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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