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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6059 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza del 3 ottobre 2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA nata a [...] l'[...] ( ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni Antonelli 50, presso lo studio del procuratore, avv. Maria Laura SODANO, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio 25, presso lo studio dei procuratori, avv. Raffaella Laura SPEZZAFERRO e avv. Maria Carla VECCHI, che lo rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E
1 con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11958/2022 del Tribunale di Roma, prima sezione civile, pubblicata il 26 luglio 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26 luglio 2019 conveniva innanzi Parte_1 al Tribunale di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili Controparte_1 del matrimonio concordatario celebrato tra le parti a Napoli il 10 settembre 1984, nel corso del quale avevano avuto due figli, con due distinte procedure di adozione internazionale, ND LA (nato nelle Filippine nel 1993) e (nata nelle Filippine nel 1995). CP_2
Deduceva, a fondamento della sua domanda, che il 2 febbraio 2005 ND LA perdeva la vita a causa di un investimento stradale;
che il tragico evento aveva fortemente destabilizzato la famiglia tanto che si era creata un'alleanza tra e il padre, alleanza CP_2 da cui lei era rimasta esclusa. Sottolineava che il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n° 609/19, resa sullo status e passata in giudicato, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi e da quel momento si erano interrotti del tutto i rapporti tra lei e la figlia;
che, decorso il termine e non essendo mai ripresa la convivenza, era venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Chiedeva che, dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio, venisse revocata l'assegnazione della casa coniugale (che era in comproprietà tra i due coniugi) all' , che ivi vi viveva unitamente alla figlia che avrebbe dovuto CP_1 CP_2 terminare già da tempo gli studi;
chiedeva inoltre che le venisse riconosciuto un assegno divorzile di euro 2.000,00 mensili o, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, di euro 3.000,00 mensili;
chiedeva infine che venisse confermato l'obbligo di
[...]
di occuparsi in via esclusiva del mantenimento ordinario e straordinario CP_1 della figlia con lui convivente.
Si costituiva , che aderiva alla domanda di cessazione degli Controparte_1 effetti civili del matrimonio, ma che contestava le avverse ulteriori domande, chiedendo la conferma dell'assegnazione a sé della casa coniugale in cui viveva con la figlia CP_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente. Chiedeva inoltre che fosse previsto a carico della un assegno di euro 500,00 mensili quale contributo di Parte_1 quest'ultima al mantenimento della figlia sottolineando che la era CP_2 Parte_1 economicamente indipendente e titolare di un importante patrimonio immobiliare.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, assegnando la casa coniugale a , obbligato a Controparte_1
2 provvedere direttamente al mantenimento della figlia con lui convivente, e a CP_2 corrispondere alla n assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili, così Parte_1 confermando quelli adottati in sede di separazione.
All'esito del giudizio - istruito documentalmente – la causa veniva decisa con la sentenza n° 11958/22, che dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 10 settembre 1984 a Napoli;
assegnava la casa coniugale a
[...]
, obbligato a provvedere in via diretta all'integrale mantenimento della CP_1 figlia con lui convivente e respingeva la domanda proposta da CP_2 Parte_1 per ottenere un assegno divorzile, revocando l'obbligo dell'
[...] CP_1 di corrisponderle l'assegno di mantenimento a far data dal mese successivo a quello di pubblicazione della sentenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 14 novembre 2022 che, con più motivi, lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza che, oltre ad aver revocato l'assegno di mantenimento disposto in suo favore in sede di separazione, aveva respinto la sua domanda volta al riconoscimento dell'assegno divorzile e all'assegnazione della casa familiare;
sottolinea che tale decisione era stata adottata senza ammettere i mezzi di prova da lei articolati, insistendo in questa sede perché venissero espletati.
Si è costituito , che ha contestato l'avverso atto d'appello, Controparte_1 di cui ha chiesto il rigetto, sottolineando che del tutto correttamente il primo giudice non aveva ammesso i mezzi istruttori articolati dalla trattandosi di mezzi di prova Parte_1 irrilevanti ai fini della decisione.
Con atto depositato il 3 ottobre 2024 il Procuratore Generale ha sottolineato di non avere richieste da avanzare dato che non erano oggetto del procedimento in esame interessi relativi a soggetti minorenni.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 9 settembre 2024 è stato disposto che l'udienza del 3 ottobre 2024, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disattesa in via preliminare la richiesta avanzata dall'appellante di ammettere i mezzi di prova da lei già articolati e non ammessi dal primo giudice, considerato che con l'atto di appello la si è limitata a chiederne l'ammissione Parte_1 senza in alcun modo contestare la specifica motivazione resa sul punto dal primo giudice 3 che li ha ritenuti superflui e irrilevanti ai fini del decidere, con specifica motivazione espressa nell'ordinanza emessa il 13 febbraio 2021 e puntualmente richiamata nell'impugnata sentenza.
Nel merito l'appello proposto da è infondato e va Parte_1 rigettato. Lamenta l'odierna appellante - con più motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro – l'erroneità dell'impugnata sentenza che, oltre a non averle assegnato la casa coniugale, aveva respinto la sua domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
I motivi sono infondati.
Come è noto l'assegno divorzile, a seguito della riforma introdotta nel 1987 e in conseguenza dell'intervento chiarificatore espresso tra l'altro dalle S. U. della Cassazione con la sentenza n° 1827/18 <… ha natura composita, in pari misura, assistenziale (qualora la situazione economico – patrimoniale di uno dei coniugi non gli assicuri l'autosufficienza economica) e riequilibratrice o meglio perequativo – compensativa (quale riconoscimento dovuto, laddove le situazioni economico – patrimoniali dei due coniugi, pur versando entrambi in condizioni di autosufficienza, siano squilibrate, per il contributo dato alla realizzazione della vita familiare, con rinunce reddituali attuali o potenziali e conseguente sacrificio economico) nel senso che i criteri previsti dall'art. 5 l. div. (tra i quali la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme al fine di decidere sia l'an della concessione sia al fine di determinare il quantum dell'assegno.>> (così testualmente Cass. S.U. n° 32914/22). Hanno ancora precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sempre nella citata sentenza n° 32914/22, che < … in presenza di uno squilibrio economico tra le parti, patrimoniale e reddituale, occorrerà verificare se esso, in termini di correlazione causale, sia o meno il frutto delle scelte comuni di conduzione della vita familiare che abbiano comportato il sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.>> (così testualmente a pag. 16 della motivazione dell'indicata sentenza n° 32914/22). Ciò premesso osserva quindi questa Corte che, come esattamente affermato dal Tribunale di Roma nell'impugnata sentenza – che ha fatto corretta applicazione dei principi sopra affermati dalla Suprema Corte di Cassazione - per l'attribuzione (e la quantificazione) dell'assegno di divorzio occorre dar rilievo, oltre che alla valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali, soprattutto al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo altresì conto della durata del matrimonio, delle potenzialità reddituali future e dell'età dell'avente diritto. A fondamento dei criteri così indicati stanno i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo, dovendo inoltre tenersi conto che il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi, che possono avere profonde ripercussioni sul rispettivo profilo economico anche dopo la fine del matrimonio. Alla luce dei suddetti principi non vi è dubbio che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della
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considerato che
la stessa per gran parte della durata del matrimonio (durato Parte_1 più di trentaquattro anni, dal 10 settembre 1984, data della celebrazione del matrimonio, al 2019, data della sentenza di separazione) ha lavorato;
inoltre la medesima – dimostratasi reticente riguardo al suo profilo economico e risultata comunque titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare - non ha dimostrato né di aver sacrificato le proprie prospettive professionali per aver rinunciato a realistiche occasioni (che la mai ha Parte_1 specificamente indicato), né di aver contribuito alla costruzione del patrimonio familiare;
del tutto correttamente dunque, in assenza dei necessari presupposti, il Tribunale di Roma ha respinto la relativa domanda proposta dalla Non giova a quest'ultima Parte_1 sottolineare che vi è una forte sperequazione tra la sua situazione economica e quella dello : e infatti rileva al riguardo questa Corte che tale apparente squilibrio trova CP_1 la sua composizione nella circostanza che l'appellato ha da sempre provveduto a mantenere in via diretta ed esclusiva, anche con riferimento alle spese straordinarie, la figlia maggiorenne ma a oggi non ancora economicamente indipendente, che ha CP_2 seguito un complesso e articolato percorso di studi per la sua formazione professionale. Analoghe considerazioni valgono per la richiesta, ancora avanzata dalla di Parte_1 ottenere l'assegnazione della casa coniugale: e infatti per ottenere una pronuncia del genere l'odierna appellante avrebbe dovuto affermare e dimostrare che la figlia ormai lavora ed è comunque economicamente autonoma, circostanza mai dedotta (ma neppure provata) dalla Ne deriva l'infondatezza dell'appello così come proposto da Parte_1 [...]
Parte_1
Le spese di giudizio seguono per il presente grado il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del D. M. n° 55/14 e successive modifiche in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali, (causa di valore indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, fatti salvi gli effetti del patrocinio a spese dello Stato, ove la parte vi risulti ammessa.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, con l'intervento del Procuratore Generale, ogni altra eccezione disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° 11958/22 Parte_1 del Tribunale di Roma, pubblicata il 26 luglio 2022;
5 condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 4.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante versi l'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, fatti salvi gli effetti dell'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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