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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12164/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12164/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BENEVENTI ALESSANDRA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. VALSERIATI DANIELE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
4/9/2025 e 8/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 privilegiata presso l'abitazione materna. 3) Casa coniugale sita in di Lonato del Garda (BS), via Reparè n. 13E, catastalmente identificata alla Sezione NCT, Foglio 11 con il mappale 316 sub 1, Via Reparè snc, p. S1-T A/2 Cl. 4,
Vani 5, Sup. Cat. Tot. 116 mq (escluse aree scoperte: 102 mq), – autorimessa pertinenziale al piano interrato identificata all'Ufficio del Territorio di Brescia, Catasto Fabbricati, Sezione NCT Foglio 11, mappale 316 sub 11,
P. S1 C/6 Cl. 6 mq. 35, Sup. Cat. Tot. 37, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata in abitazione alla moglie, la quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio Il sig. si impegna a cedere il 50% della proprietà Per_1 Pt_2 dell'immobile alla moglie, entro e non oltre la data di udienza fissata dal Tribunale. La sig.ra continuerà a Pt_1 pagare la rata di mutuo acceso sull'immobile al 100%, a partire dal mese di maggio 2025. 4) Assegno di mantenimento per il figlio il padre si impegna a versare assegno pari a €. 550,00 mensili, entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese su conto corrente intestato alla moglie, IBAN: [...], oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia. 5) Assegno Unico
1 familiare, rimane nella disponibilità della moglie al 100%. 6) Diritto di visita del padre al figlio. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore
19.00, quando verrà riaccompagnato presso la casa materna. Oltre alla giornata infrasettimanale di martedì alle ore 16.00 fino alle ore 8.00 del giorno seguente quando accompagnerà il minore a scuola. Quando DA trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà tenere il figlio nella giornata di venerdì dalle ore 17.00 alle ore 8.00 del giorno successivo. Oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. 7) II coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano per l'effetto ad ogni reciproca domanda di mantenimento;
8) Reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio per i coniugi e il figlio minore 9) Spese di lite integralmente compensate”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/09/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTICHIARI (BS) (atto n. 118, parte II, serie C, anno 2017).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TI EA HE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA HE Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12164/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BENEVENTI ALESSANDRA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. VALSERIATI DANIELE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
4/9/2025 e 8/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione Per_1 privilegiata presso l'abitazione materna. 3) Casa coniugale sita in di Lonato del Garda (BS), via Reparè n. 13E, catastalmente identificata alla Sezione NCT, Foglio 11 con il mappale 316 sub 1, Via Reparè snc, p. S1-T A/2 Cl. 4,
Vani 5, Sup. Cat. Tot. 116 mq (escluse aree scoperte: 102 mq), – autorimessa pertinenziale al piano interrato identificata all'Ufficio del Territorio di Brescia, Catasto Fabbricati, Sezione NCT Foglio 11, mappale 316 sub 11,
P. S1 C/6 Cl. 6 mq. 35, Sup. Cat. Tot. 37, di proprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata in abitazione alla moglie, la quale continuerà ad abitarla unitamente al figlio Il sig. si impegna a cedere il 50% della proprietà Per_1 Pt_2 dell'immobile alla moglie, entro e non oltre la data di udienza fissata dal Tribunale. La sig.ra continuerà a Pt_1 pagare la rata di mutuo acceso sull'immobile al 100%, a partire dal mese di maggio 2025. 4) Assegno di mantenimento per il figlio il padre si impegna a versare assegno pari a €. 550,00 mensili, entro il giorno 5 Per_1 di ogni mese su conto corrente intestato alla moglie, IBAN: [...], oltre a rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia. 5) Assegno Unico
1 familiare, rimane nella disponibilità della moglie al 100%. 6) Diritto di visita del padre al figlio. Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 17.00 fino alla domenica alle ore
19.00, quando verrà riaccompagnato presso la casa materna. Oltre alla giornata infrasettimanale di martedì alle ore 16.00 fino alle ore 8.00 del giorno seguente quando accompagnerà il minore a scuola. Quando DA trascorrerà il fine settimana con la madre, il padre potrà tenere il figlio nella giornata di venerdì dalle ore 17.00 alle ore 8.00 del giorno successivo. Oltre a quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, sette giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. 7) II coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano per l'effetto ad ogni reciproca domanda di mantenimento;
8) Reciproco assenso per il rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio per i coniugi e il figlio minore 9) Spese di lite integralmente compensate”. Per_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/09/2017, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTICHIARI (BS) (atto n. 118, parte II, serie C, anno 2017).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TI EA HE
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