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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/10/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
---------------------
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 203/2022 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del 29/05/2025 e promossa in questo grado
Da
, nato ad [...] il dì 8/07/1975 (c.f. ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
) entrambi residenti a [...]ed elettivamente domiciliati in C.F._2
Enna presso lo studio dell'Avv. A. Vigiano del Foro di Enna, che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
Contro con sede in in persona del Controparte_1 CP_1
legale rappresentante p.t., (c.f. e p. iva;
P.IVA_1
APPELLATA-CONTUMACE
, con sede a (p.iva Controparte_2 CP_2
) in persona del legale rappresentante pro-tempore; P.IVA_2
APPELLATA-CONTUMACE con sede in Milano (c. f. n. ), rappresentata dalla Controparte_3 P.IVA_3
mandataria società con unico socio con sede legale in Controparte_4
Bologna (c.f. e p.i. n. , rappresentata e difesa dall'Avv. N. RI presso P.IVA_4
il cui studio è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
società unipersonale con sede in Conegliano (c. f. in CP_5 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro-tempore, quale cessionaria dei crediti della
[...]
rappresentata in questo giudizio dalla mandataria con sede in CP_3 CP_6
Milano, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
N. RI presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
INTERVENIENTE IN APPELLO
con sede legale in Messina (C.F. e P.I. ), in persona del legale CP_7 P.IVA_6
rappresentante pro tempore, procuratrice di cessionaria, a seguito Controparte_8
di contratto di cessione del 04.12.2020, di un portafoglio di crediti originariamente vantati da ( ”), elettivamente domiciliata in Controparte_2 CP_9
Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. R. Ilardo, rappresentata e difesa dagli Avvocati A.
BA e A. LO come da procura in atti;
INTERVENIENTE IN APPELLO
* * * * * *
All'udienza del 29.05.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: ( ) “Gli appellanti, nell'insistere preliminarmente Parte_1
e prudenzialmente nelle richieste istruttorie formulate e rigettate dalla Corte, precisano le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte. In caso di assunzione della causa in decisione si chiede
l'assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.”.
(Dile spv) “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito e dedotto nell'atto introduttivo del giudizio. Con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
(Illimity) “precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto eccepito e dedotto nell'atto introduttivo del giudizio. Con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
(Fire) «1) Ritenere e dichiarare inammissibile ai sensi di legge l'appello proposto, per i motivi esposti in narrativa;
2) In subordine, nel merito, preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in quanto non adeguatamente motivata;
3) Ritenere e dichiarare prive di fondamento le eccezioni sollevate in sede di appello, confermando la sentenza n. 778/2021 emessa nel giudizio di primo grado dal Tribunale di
Enna. Con condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi di giudizio aumentati ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.M. 55/14.» I FATTI DI CAUSA
Agendo in forza di un contratto di mutuo agrario fondiario di € 180.000,00, rogato dal notaio di Enna in data 28.03.2007, la , con atto di Persona_1 Controparte_1
precetto regolarmente notificato, intimava a , debitore principale, e a Parte_1
garante, il pagamento della somma di € 209.116,12, di Parte_2 cui € 134.608,76 per quota capitale residua, ed € 74.507,36 per interessi, spese e compensi;
e, con successivo atto di pignoramento, staggiva i beni immobili di proprietà dei debitori.
Avverso l'esecuzione come sopra intrapresa e rubricata al n° 44/2016 R.G. Es., proponevano opposizione il mutuatario ed il garante evocando in giudizio la creditrice procedente e la frattanto intervenuta nel Controparte_2 procedimento espropriativo “per far valere un credito derivante da mutuo notarile”.
In riferimento al credito azionato dalla creditrice procedente, gli opponenti gradatamente eccepivano: a) l'usurarietà degli interessi derivante dal cumulo di interessi corrispettivi e moratori;
b) l'usurarietà degli interessi corrispettivi e moratori concordati;
3) l'usurarietà ed indeterminatezza degli interessi derivante dall'utilizzo del sistema di ammortamento alla francese;
4) l'errata indicazione del tasso annuo nominale effettivo ed errata indicazione dell'ISC/TAEG;5) l'usurarietà degli interessi di mora derivante dall'applicazione di anatocismo;
6) l'estinzione della fideiussione prestata da
[...]
Parte_2
Nel giudizio così promosso si costituiva l'istituto bancario creditore contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto di tutte le domande che erano state ex adverso avanzate.
Si costituiva altresì la la quale, in ipotesi di Controparte_2
accoglimento della domanda della parte opponente, chiedeva che venisse dichiarata la piena validità ed efficacia del titolo sulla scorta del quale la predetta aveva spiegato intervento, con conseguente prosecuzione del precisato giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo della produzione di Per documentazione conferente e dell'espletamento di una c.t.u. affidata alle cure del dr.
[...]
Nelle more del procedimento, ex art. 111 c.p.c., interveniva in giudizio la CP_3
quale cessionaria del credito di e per essa la mandataria e sub
[...] CP_10
servicer la quale, ovviamente, condivideva tutte le difese Controparte_4
formulate dalla propria dante causa. All'esito della svolta istruttoria il Tribunale di Enna emetteva la sentenza n° 778/2021, con la quale disponeva il rigetto dell'opposizione e condannava gli opponenti a rifondere le spese processuali in favore delle parti opposte.
Avverso la succitata statuizione hanno interposto gravame e Parte_1
lamentandone l'ingiustizia e chiedendone l'integrale Parte_2
riforma.
Nel giudizio di appello non si sono costituite le originarie creditrici ma, ex art. 111 c.p.c., sono intervenute la a mezzo della mandataria quale cessionaria Controparte_5 CP_6
dl credito della nonché la procuratrice della Controparte_3 CP_7 Controparte_8
cessionaria a propria volta di un portafoglio di crediti originariamente vantati da
[...]
Controparte_2
Entrambe hanno contestato tutte le argomentazioni avversarie e ne hanno chiesto il rigetto.
Con ordinanza del 22.02.2023 la Corte ha rigettato la richiesta di rinnovo della c.t.u. avanzata dagli impugnanti ed ha rinviato la causa per le conclusioni.
All'udienza del 29.05.2025, attraverso il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
RAGIONI DELLA DECISIONI
Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione, che qui vengono congiuntamente trattati per via della loro intrinseca connessione, gli appellanti denunciano “la violazione
e/o falsa applicazione degli art. 1282, 1815, 1224, 1219, 1182 c.c.” e, con sovrabbondanti riferimenti a disposizioni normative che però hanno scarsa attinenza con la questione in esame, lamentano l'equivoco in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure per non avere ravvisato il cumulo degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi operato dalla banca creditrice.
A loro dire, infatti, “dal combinato delle anzidette disposizioni risulta del tutto evidente come gli interessi corrispettivi su debiti pecuniari liquidi ed esigibili (cioè scaduti) dovuti ex art. 1282 c.c. (o comunque dovuti, anche dopo la scadenza, ex art. 1815 comma 1 c.c.) si cumulino senz'altro con gli interessi moratori ex art. 1224 c.c., dal momento che in tale tipo di obbligazioni pecuniarie “scadute” vi è assoluta coincidenza tra il momento di decorrenza degli interessi corrispettivi (decorrenza iniziale ai sensi dell'art. 1282 c.c. o decorrenza perdurante ai sensi dell'art. 1815 comma 1 c.c.) e quello degli interessi moratori ex art. 1224 c.c., ragion per cui risulta assolutamente contrario alla lettera delle disposizioni richiamate l'assunto sposato dal Giudice di prime cure secondo cui i due tipi di interessi non si cumulino naturalmente tra loro”.
Soggiungono ancora che “il giudice non considera la visione combinata (che era stata evidenziata da questa difesa al motivo 1 e 2 di opposizione), degli artt. 2, 4 ed 8 del contratto. Invero l'art. 2 indica che il tasso di interesse fissato si applica per tutta la durata del contratto, mentre l'art. 4 aggiunge che a far data dalla mora comincerà ad applicarsi anche il tasso di mora. In ultimo l'art. 8, comma 5 del contratto per il caso di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione il debitore prevede che “Nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi anche di mora nella misura indicata all'art.
4…” Come si desume dall'avverbio “anche” si può cogliere indubitabilmente la volontà complessiva del mutuante di fare congiunta e contestuale applicazione degli interessi corrispettivi e di mora a far data dall'insorgenza della mora, con la conseguenza che deve ritenersi integrata la deroga pattizia al (pur inesistente per quanto spiegato al precedente motivo A di impugnazione) principio di naturale sostitutività dei tassi ritenuto dal
Giudice”.
Le doglianze sono destituite di ogni fondamento e si risolvono nel tentativo della parte appellante di contrapporre a quella del tribunale una propria, diversa ed autonoma interpretazione di clausole chiare ed inequivoche, del tutto avulsa dal testo letterale delle espressioni usate.
Va al riguardo ricordato che il legislatore, con il D.l. n° 394/2000 (c.d. Decreto “salva banche”), convertito con modificazioni nella L. n° 24/2001 (“Interpretazione autentica della L. 7.3.1996, n. 108 e recante disposizioni in materia di usura”), ha stabilito, in chiave di interpretazione autentica, che «ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Va inoltre osservato che, per consolidata giurisprudenza, nel contratto di mutuo non può esservi cumulo quando il tasso degli interessi moratori viene determinato -come in questo caso- maggiorando il saggio degli interessi corrispettivi di un certo numero di punti percentuali, atteso che solo gli interessi di mora – i quali hanno natura di clausola penale perché consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento - soggiacciono all'applicazione dell' art. 1815 comma 2 c.c. (che prevede la nullità della relativa pattuizione che oltrepassi il 'tasso soglia'), fermo restando che la sanzione prevista colpisce la singola pattuizione di interessi usurari e non investe le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della stessa clausola, prevedono l'applicazione di interessi che usurari non sono.
E al riguardo è appena il caso di ricordare il consolidato orientamento della Suprema
Corte, recentemente ribadito con la pronuncia n° 31615/2021: “ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, L. 108/1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento” (Cass. n° 31615/2021).
Da quanto precede dunque, emerge chiara la differenziazione delle componenti del costo del credito, atteso che gli interessi corrispettivi si riferiscono alle prestazioni che gravano sul mutuatario e sono collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto, mentre gli interessi moratori si collocano nella fase patologica conseguente all'eventuale inadempimento del mutuatario, in dipendenza del quale non si realizza alcun cumulo ma sono dovuti solo gli interessi di mora.
Fatta la superiore digressione, necessaria a meglio inquadrare i termini della questione che ne occupa, va ricordato a questo punto che all'art. 2 dell'intercorso contratto di mutuo, si legge che “le parti convengono di applicare alla presente operazione un tasso di interesse del 6,85% annuo corrispondente all'IRS di periodo rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il mese di stipula, maggiorato dello spread di 2,49 punti, e convengono che il tasso di interesse rimanga invariato per tutta la durata del finanziamento. Le parti convengono che il piano di ammortamento allegato al presente contratto sotto la lettera
“B” venga sviluppato in base alla durata prevista al terzo comma dell'articolo 1 e al tasso di interesse nominale annuo di cui al presente comma”).
Ebbene, se questo è il tenore delle parole usate, appare evidente come al momento della stipula del mutuo non sia stata prevista alcuna sommatoria di interessi corrispettivi ed interessi di mora, osservandosi ancor più che gli appellanti non hanno mai indicato se e quando la banca abbia effettivamente applicato un tasso di interesse corrispondente alla sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora, e neppure in quale misura la dedotta applicazione avrebbe comportato il superamento dei tassi soglia.
Ma a smentire l'asserto degli appellanti concorrono anche le rilevazioni del nominato
CTU, il quale dopo aver esaminato nel contraddittorio tra le parti la documentazione versata in atti ed all'esito di un percorso logico-argomentativo che è risultato esente da incongruenze o incompletezze e che non ha offerto al giudice motivo alcuno per discostarsene, ha rilevato l'infondatezza assoluta della dedotta eccezione di “cumulo degli interessi” (si vedano le pagg. 23 e seguenti dell'elaborato contabile).
Né l'asserita cumulabilità tra i due tipi di interesse può farsi discendere dalla eccepita
“correlazione” tra gli artt. 2, 4 e 8 del contratto di mutuo, i quali, in ipotesi “di decadenza
o di risoluzione del contratto …” legittimano la banca “ad esigere l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi anche di mora nella misura indicata all'art. 4…”
Una corretta esegesi delle disposizioni in parola, invero, esclude che ad esse possa essere attribuito il significato preteso dalla parte appellante.
Posto, infatti, che nell'interpretazione di un contratto la comune intenzione delle parti deve essere prioritariamente ricercata tenendo conto del senso letterale delle parole usate, si osserva che l'uso dell'avverbio “anche” non può dare luogo “all'equivoco del cumulo”, ma deve essere inteso nel senso che, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del rapporto, il credito azionato dalla banca deve necessariamente comporsi della quota di capitale residua, della quota “interessi corrispettivi” sulle rate già scadute, nonché degli “interessi di mora” a maturarsi -senza alcun cumulo con gli interessi corrispettivi- sulla quota capitale residua delle rate scadute e ancora a scadere secondo il piano di ammortamento.
E non colgono nel segno neppure le doglianze avanzate in relazione all'asserita usurarietà del tasso di mora, a mezzo delle quali gli impugnanti denunciano non solo la “violazione di legge” commessa dal giudice di prime cure, ma anche quella commessa dalle stesse
Sezioni Unite del Supremo Collegio con la sentenza n° 19597/2020, più volte richiamata nella gravata sentenza.
E' principio ormai consolidato che il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia deve essere risolto in maniera differenziata, atteso che per i primi deve aversi riguardo all'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 e tenere conto del tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà (il contratto di mutuo – si ricorda- è stato concluso nel corso dell'anno 2007, e ad esso non è perciò applicabile la diversa disciplina contenuta nel d.l. n. 70/2011); per gli interessi moratori, invece, al di là delle argomentazioni svolte dalla parte appellante, assume rilievo quanto più volte precisato dalla Suprema Corte (e ripreso giustamente dal giudice di prime cure), e cioè che per i contratti conclusi dall'1 aprile 2003
(data di entrata in vigore del D.M. 25/3/2003) al 30 giugno 2011 (tra i quali rientra quello oggetto del presente giudizio, risalente al 28 marzo 2007), non trova applicazione la formula matematica indicata dal nominato c.t.u., in quanto, ai sensi dell'art. 2, comma 4 L.
108/1996, nella formulazione anteriore all'intervento di cui D.L. 70/2011, il tasso soglia usura per gli interessi moratori si calcola tenendo conto del T.e.g.m., maggiorato del 2.1%, pari al differenziale tra la media degli interessi di mora e la media di quelli corrispettivi indicato nei DD.M.M. ed ulteriormente aumentato della metà. (oltre a Cass. SS.UU.
19597/2020, in argomento si vedano anche anche: Cass n° 11268/2024; Cass. n°
4594/2023; Cass. n° 26051/2022).
Se così è, si ritiene di non dovere ritornare sull'appena descritto orientamento giurisprudenziale che il giudice di prime cure ha opportunamente seguito, perché, come è stato efficacemente detto, “anche se nel nostro sistema processuale non esiste una norma che imponga la regola dello “stare decisis”, essa costituisce, tuttavia, un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente nell'ordinamento, stando alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione della nomofilachia, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative" (cfr. in motivazione, Cass. SS. UU. n° 22423/2023), che, nella specie, sono del tutto insussistenti.
Senza dire, poi, che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”; e qui il precisato onere non è stato affatto assolto.
Del pari infondate sono poi le censure relative al c.d. “ammortamento alla francese”, che secondo gli impugnanti comporterebbe effetti anatocistici oltre che un aggravio di costi.
Tale contestazione, oltre ad essere stata formulata in termini assai generici, è anche infondata dal momento che l'ammortamento a rate costanti, c.d. “alla francese”, di per sé non comporta alcun aggravio né effetto anatocistico. L'ammortamento c.d. “alla francese”, infatti, è una tipologia di ammortamento che prevede una rata sempre costante per tutta la durata del prestito ed è una tipologia di rimborso ben conosciuta e studiata dalla letteratura del settore.
In base ad essa il debitore rimborsa alla fine di ogni anno (o di altro intervallo temporale che disciplina la cadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.
Ogni rata costante si compone di una quota interessi e di una quota capitale.
L'importo della rata costante dell'ammortamento in esame è calcolato (conosciuti il capitale, il tasso di interesse ed il numero delle rate) tramite l'utilizzo della legge dell'interesse composto, che rende uguali il capitale mutuato con la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento. Pertanto, la somma dei valori attuali di tutte le rate previste dal piano di ammortamento è sempre pari al capitale mutuato.
Ciò malgrado, la legge dell'interesse composto non provoca alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Infatti, al termine di ciascun anno o del diverso periodo di pagamento delle rate, ciascuna quota interessi è calcolata tramite il prodotto fra tasso di interesse e debito residuo alla medesima data, rapportato al periodo di riferimento. Gli interessi sono cioè quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche di interessi pregressi sicché, procedendo in questo modo, non si applicano mai gli interessi sugli interessi, ma gli interessi di ogni rata sono calcolati sull'importo del capitale residuo.
L'ammortamento alla francese, dunque, non porta mai, in alcun modo, al verificarsi di un fenomeno anatocistico, sicché non si ritiene conducente la richiesta di espletamento di una nuova consulenza contabile che -si ricorda- non può essere utilizzata per supplire all'onere probatorio non assolto dalla parte richiedente.
La sentenza di primo grado merita poi di essere confermata anche per quel che concerne la qualificazione del contratto (come negozio autonomo di garanzia e non già come fideiussione) sottoscritto da dal momento che, come ben Parte_2
argomentato dal primo giudice, nella fattispecie assume rilievo decisivo l'inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni.
Giova infatti ricordare che la causa del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione della prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no;
invece, nella fideiussione (nella quale solamente ricorre il criterio dell'accessorietà), è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Di conseguenza l'obbligazione del garante autonomo non è rivolta all'adempimento del debito principale, quanto e piuttosto ad indennizzare il creditore insoddisfatto attraverso il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Intervenendo in subiecta materia, la Suprema Corte ha sempre confermato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n° 3947/2010 (citata nella gravata sentenza), secondo il quale il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (si vedano: Cass. n°
4717/2019; Cass. n° 30509/2019; etc..).
Orbene, dalla disamina complessiva del regolamento negoziale in atti emerge l'impegno del garante all'immediato pagamento alla banca, a semplice richiesta, di quanto dovuto per capitale e interessi ed anche in caso di opposizione da parte del debitore principale (si veda l'art. 5 del regolamento contrattuale): se ne deve desumere perciò che l'obbligazione di garanzia assunta dal garante sia del tutto sganciata dall'obbligazione principale, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie delle tipiche eccezioni fideiussorie, quali quelle fondate sugli artt. 1956 e 1957 c.c..
E' noto, infatti, che al contratto autonomo di garanzia non si applicano le disposizioni in parola in ragione del fatto che esse sono inserite nell'ambito della figura tipica della fideiussione.
Senza dire poi che la fideiussione in questione risulta innestata nel corpo di un atto pubblico (il contratto di mutuo), ed essendo stata specificamente approvata per iscritto dal ex art. 1341 comma 2 c.c. non può essere affatto considerata vessatoria. Parte_1
E non merita favorevole apprezzamento neppure l'ulteriore motivo relativo alla dedotta
“non corretta indicazione dell'ISC/ Taeg”, ribadendosi al riguardo che dalle “condizioni economiche” allegate al contratto di mutuo e regolarmente sottoscritte dalle parti, emerge la chiara indicazione della misura dell'ISC al 7%.
Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello non può dunque essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore delle parti appellate e, più precisamente, della quale procuratrice della e della CP_6 Controparte_5 CP_7 mandataria della in complessive € 6200,00 per ciascuna di esse, oltre CP_8
accessori di legge se dovuti, importo che viene determinato sommando i compensi inerenti alla fase di studio (€ 2000,00), a quella introduttiva (€ 1200,00) ed a quella decisoria (€
3000,00).
Compensa le spese processuali tra gli impugnanti e tutte le altre parti in causa.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico degli impugnati in solido tra loro, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 778/2021 emessa dal
Tribunale di Enna ed impugnata da e da Parte_1 Parte_2
[...]
Condanna questi ultimi a rifondere le spese processuali della presente fase alle parti appellate costituite e, più precisamente, alla quale procuratrice della CP_6 CP_5 ed alla mandataria della spese che liquida in € 6200,00
[...] CP_7 CP_8
per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.
Compensa le spese processuali tra gli impugnanti e tutte le altre parti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico degli impugnanti, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 25.09.2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'EN (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice