Sentenza 10 marzo 2006
Massime • 1
Le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto qualora sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca.
Commentario • 1
- 1. Evizione totalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6466 del 26 giugno 1990 «L'abusività della costruzione poteva, invece, venire in rilievo soltanto in termini di insufficienza della prestazione di trasferimento, per la possibilità di evizione totale o parziale o di impedimento dell'uso della costruzione per difetto di...» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5243 del 10 marzo 2006 «Le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo...» Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 792 del 27 gennaio 1998 «Le …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/03/2006, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NUOVA PACE DI NI E & C S.N.C., in persona dei legali rappresentanti AG NR e ZI ON, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, difesa dall'avvocato VALLESI Roberto, giusta delega in atti;
_
- ricorrente -
contro
RI.MA.CO. DI IN, CH & C S.N.C.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1060/2001 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione Prima Civile, emessa il 30/03/2001, depositata il 07/06/2001, R.G. 957/1999;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/01/2006 dal Consigliere Dott. Giovanni FEDERICO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 03/11/1995 la s.n.c. La Nuova Pace di AG E. & C., premesso che il 27/04/1993, a seguito di un infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente, la macchina scarnatrice IN MM 2400 che aveva preso in leasing dalla s.p.a. Fin Credit, previa vendita da parte della s.n.c. RI.ma.CO. di NI, HI & C., era stata sottoposta a sequestro penale perché ritenuta non conforme alla normativa antinfortunistica, e che tale macchina era stata dissequestrata solo il 18/11/1993, ed ai soli fini della sua demolizione, così integrandosi gli estremi dell'evizione ex art. 1483 c.c., da attribuirsi a colpa della società venditrice, che non l'aveva munita dei dispositivi di protezione richiesti dalla legge, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Grosseto la soc. RI.MA.CO. per sentirla condannare, previa declaratoria di risoluzione del contratto, alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese di vendita ed al risarcimento dei danni.
La convenuta, costituitasi in giudizio, si opponeva alla avversa domanda, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, per non aver venduto direttamente la macchina all'attrice, e contestando nel merito la mancanza dei requisiti di legge, di cui attribuiva la responsabilità all'attrice stessa.
Con sentenza pubblicata il 16/03/1999 il Tribunale di Grosseto dichiarava la risoluzione del contratto de quo, per intervenuta evizione, e condannava la società convenuta al pagamento della somma di L. 17.850.000 ed al rimborso della metà delle spese processuali. Avverso tale sentenza proponeva appello la soc. RI.MA.CO., deducendo la non sussistenza dei presupposti dell'evizione e chiedendo il rigetto della domanda attrice.
La soc. La Nuova Pace, costituitasi in giudizio, contestava i motivi di appello, chiedendo il rigetto del gravame, e proponeva a sua volta appello incidentale per la liquidazione del danno sia per responsabilità contrattuale che per responsabilità extracontrattuale e la condanna dell'appellante al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Con sentenza pubblicata il 07/06/2001 la Corte di Appello di Firenze, in riforma dell'impugnata decisione ed assorbito anche l'appello incidentale, rigettava la domanda attrice, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ricorreva quindi per Cassazione la soc. La Nuova Pace, affidandosi ad un unico articolato motivo, mentre nessuna attività difensiva risulta svolta da controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si lamenta la violazione ed errata interpretazione dell'art. 1483 c.c., con riferimento all'art. 360 c.p.p., nn. 3 e 5, avendo la Corte Territoriale - da un lato - erroneamente ritenuto che la norma ex art. 1483 c.c., fosse applicabile solo in caso di confisca ed espropriazione e quindi di spossessamento materiale del bene acquistato, mentre nel caso in esame si era verificato soltanto un sequestro ex art. 253 c.p.p., e - dall'altro lato - omesso di prendere in esame sia la domanda per l'accertamento dei danni per responsabilità contrattuale e la conseguente condanna, che quella - alternativa - per responsabilità extracontrattuale con conseguente condanna, già oggetto dell'appello incidentale.
Il ricorso non è fondato.
Ed invero, rileva questo Collegio come la Corte Territoriale abbia spiegato, con argomentazioni adeguate e che si sottraggono a qualsiasi censura di omessa motivazione, le ragioni per le quali, ritenuto che l'oggetto della domanda attrice fosse costituito dalla pretesa garanzia per l'evizione totale dell'acquistata macchina scarnatrice, ha escluso la fondatezza di tale domanda, nonché di quelle, ad essa conseguenti, concernenti il risarcimento dei danni sia da responsabilità contrattuale che da quella extracontrattuale, facendo in definitiva riferimento alla circostanza (v. pag. 7 della decisione gravata, rigo 4 e segg.) che la macchina in questione non era stata confiscata a norma dell'art. 240 c.p., ed anzi ne risultava essere stato disposto il dissequestro, "sia pure parzialmente vincolato alla demolizione suggerita dalla stessa s.n.c. La Nuova Pace", per cui non si erano affatto verificati i presupposti richiesti dall'art. 1483 c.c., per l'accoglimento dell'azione di garanzia per evizione.
Tali rilievi corrispondono puntualmente agli orientamenti giurisprudenziali in materia di questa S.C. (v. in particolare, Cass. Civ., sez. 2^, 27/01/1998, n. 792, che statuisce che le norme che regolano l'evizione totale sono applicabili solo nell'ipotesi di confisca in sede penale della cosa compravenduta, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamene del compratore;
Cass. Civ., sez. 2^, 07/06/2001, n. 7678, che esclude appunto che l'assoggettamento della cosa a sequestro penale dia luogo ad evizione, atteso che questo provvedimento costituisce semplice minaccia di evizione, destinata a concretarsi solo se sopravvenga il definitivo atto di confisca). Nè può accogliersi la tesi avanzata dal ricorrente, secondo cui andrebbe ravvisata l'evizione anche nei casi in cui, indipendentemente dalla traslazione del diritto al terzo e quindi dallo spossessamento materiale, si verifica comunque una perdita del diritto per altri motivi, come quando la cosa venduta sia priva di quelle "condizioni giuridiche" che la renderebbero legalmente idonea allo scopo per cui è stata costruita ed acquistata.
Infatti, l'essenza tipica della figura dell'evizione consiste proprio nell'accertamento definitivo dell'allenità della cosa secondo uno dei seguenti profili: quello rivendicativo (relativo ad un'azione del terzo che rivendica la proprietà del bene acquistato); quello espropriativo, in forza di una situazione già esistente al momento in cui la cosa fu venduta;
e quello, infine, risolutorio, che si ha quando l'acquisto del compratore viene meno per l'essere venuto meno, per causa opponibile all'acquirente, il precedente acquisto del venditore.
Quanto poi alla doglianza relativa all'omessa considerazione delle altre domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni sia per responsabilità contrattuale che per quella extracontrattuale, rileva il Collegio che essa deve ritenersi manifestamente infondata, giacché la Corte di merito, con operazione logico-giuridica assolutamente ineccepibile, ha correttamente evidenziato come l'accoglimento dell'appello principale proposto dalla soc. Ri.Ma.Co., con il conseguente rigetto della domanda avanzata dalla soc. La Nuova Pace per far valere la garanzia per evizione ed ottenere la risoluzione del contratto di compravendita della scarnatrice, assorbendo "ogni questione relativa all'ammontare del risarcimento dei danni" (pag. 7 già citata della sentenza impugnata), comporti necessariamente anche la reiezione dell'appello incidentale della soc. La Nuova Pace sotto ogni profilo.
Il ricorso va, pertanto, respinto, senza alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di Cassazione, stante l'assenza della società intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006