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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE EL Presidente dott.ssa GA MO Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1645/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maximilian Molfettini, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Daniela Sabella, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da verbale di udienza del 22/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/2/2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 28/1/1984 a RI (PA) e che da tale CP_1
unione erano nati i figli , e CE, tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, ha dedotto: che dopo i primi anni di serena convivenza,
l'unione coniugale si era deteriorata al punto tale da renderne intollerabile la prosecuzione,
1 talché i coniugi erano separati di fatti ormai da venticinque anni;
di percepire dal mese di settembre 2024 una pensione mensile di 839,08 sterline;
che la resistente percepiva un sussidio mensile di circa 1.000,00 sterline.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione e l'autorizzazione a continuare a vivere separati.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando il ricorso quanto al resto. In particolare, ha dedotto che il matrimonio non era mai stato felice a causa del comportamento posto in essere dal marito, persona violenta e dedita all'alcool; che, ancor prima del matrimonio, la coppia conviveva dal 1980, quando lei aveva appena quattordici anni;
che, quando aveva deciso di trasferirsi in Inghilterra, il marito l'aveva seguita con promesse di cambiamento;
che la speranza che un nuovo lavoro e un nuovo ambiente potessero giovare alla coppia si era rivelata vana;
di avere diverse patologie che non le consentono di svolgere attività lavorativa;
di essere economicamente sostenuta dal
Comune di Londra tramite un assegno sociale pari a 400 sterline.
Sentite le parti all'udienza del 22/10/2025 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha formulato alle parti proposta conciliativa per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere a la somma mensile di € 75,00 a titolo di mantenimento personale, entro CP_1 il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa e la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, anzitutto, va rilevato che le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Quanto al resto, le condizioni suindicate, accettate dalle parti, possono essere poste alla base della decisione.
Infine, alla luce dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando, così provvede: 2 • pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] in Parte_1 data 21/8/1958, e nata a [...] il [...], di cui al matrimonio CP_1
concordatario contratto a RI (PA) il 28/1/1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1984 al n. 4, parte II, serie A, alle condizioni accettate dalle parti e riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA MO CE EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE EL Presidente dott.ssa GA MO Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1645/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maximilian Molfettini, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Daniela Sabella, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da verbale di udienza del 22/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/2/2025, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 28/1/1984 a RI (PA) e che da tale CP_1
unione erano nati i figli , e CE, tutti maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, ha dedotto: che dopo i primi anni di serena convivenza,
l'unione coniugale si era deteriorata al punto tale da renderne intollerabile la prosecuzione,
1 talché i coniugi erano separati di fatti ormai da venticinque anni;
di percepire dal mese di settembre 2024 una pensione mensile di 839,08 sterline;
che la resistente percepiva un sussidio mensile di circa 1.000,00 sterline.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione e l'autorizzazione a continuare a vivere separati.
Costituitasi in giudizio, la resistente ha aderito alla domanda di separazione, contestando il ricorso quanto al resto. In particolare, ha dedotto che il matrimonio non era mai stato felice a causa del comportamento posto in essere dal marito, persona violenta e dedita all'alcool; che, ancor prima del matrimonio, la coppia conviveva dal 1980, quando lei aveva appena quattordici anni;
che, quando aveva deciso di trasferirsi in Inghilterra, il marito l'aveva seguita con promesse di cambiamento;
che la speranza che un nuovo lavoro e un nuovo ambiente potessero giovare alla coppia si era rivelata vana;
di avere diverse patologie che non le consentono di svolgere attività lavorativa;
di essere economicamente sostenuta dal
Comune di Londra tramite un assegno sociale pari a 400 sterline.
Sentite le parti all'udienza del 22/10/2025 ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha formulato alle parti proposta conciliativa per la definizione del giudizio alle seguenti condizioni: “obbligo a carico di di Parte_1 corrispondere a la somma mensile di € 75,00 a titolo di mantenimento personale, entro CP_1 il 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat”.
Le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa e la causa è stata trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
Ebbene, anzitutto, va rilevato che le chiare posizioni processuali delle parti attestano il verificarsi del presupposto dell'irreversibile deterioramento del rapporto e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Quanto al resto, le condizioni suindicate, accettate dalle parti, possono essere poste alla base della decisione.
Infine, alla luce dell'esito del giudizio, le spese processuali devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando, così provvede: 2 • pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] in Parte_1 data 21/8/1958, e nata a [...] il [...], di cui al matrimonio CP_1
concordatario contratto a RI (PA) il 28/1/1984, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1984 al n. 4, parte II, serie A, alle condizioni accettate dalle parti e riportate in parte motiva;
• compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
GA MO CE EL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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