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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/05/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Roberta Dotta Presidente
dott.ssa Tiziana De Fazio Giudice
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13425/2024 promossa da:
nato a [...], Nigeria il 11.04.1994 (CUI 04W25NE), rappresentato Parte_1 e difeso dall'avv. Andrea Professione del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 27.6.2024 notificato il 11.7.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art. 19 TUI.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 20.10.2022 volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
1327/2024 reso in data 27.6.2024 e notificato il 11.7.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, riportandosi al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 15.5.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso. L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: , residente in Italia dal 2015, nel corso degli anni si è ben integrato sul Pt_1
territorio, dal punto di vista relazionale, affettivo, lavorativo e di sistemazione abitativa.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al
[...]
, che si è costituito in giudizio. CP_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione del 6.5.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questore di Torino, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione.
Il Collegio, con decreto depositato in data 3.8.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.5.2025 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata richiesta da in data 20.10.2022, come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato. Pt_1
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
La difesa, in vista dell'udienza, ha prodotto documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal ricorrente all'interno del territorio dello Stato.
Egli è un soggetto incensurato, vive in Italia dal 2015, ha imparato discretamente la lingua (come il giudice relatore ha potuto appurare all'udienza), ha svolto lavori saltuari e ora lavora in un bar, ma senza regolare contratto;
egli vive in autonomia in Via Salerno, a Torino (cfr. contratto di locazione e dichiarazione di ospitalità agli atti) e frequenta regolarmente la comunità LGBTQI+, essendo dichiaratamente omossessuale (cfr. tessera arcigay); in Italia vive e lavora, infine, la sorella
[...]
, sua sola parente rimasta in vita. Per_1
Alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario
(art. 8 CEDU), tenuto altresì in conto un ulteriore aspetto di vulnerabilità in capo al ricorrente, soggetto omosessuale, che, nel suo paese di origine (Nigeria), verrebbe per tale ragione perseguitato a livello sociale e giuridico.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1
sociale in Italia.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1
City, Nigeria il 11.04.1994 (CUI 04W25NE) il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott. ssa Roberta Dotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Roberta Dotta Presidente
dott.ssa Tiziana De Fazio Giudice
dott.ssa Sara Perlo Giudice est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13425/2024 promossa da:
nato a [...], Nigeria il 11.04.1994 (CUI 04W25NE), rappresentato Parte_1 e difeso dall'avv. Andrea Professione del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
di Torino, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Controparte_1 dello Stato presso cui ha eletto domicilio in via dell'Arsenale 21 Torino
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 27.6.2024 notificato il 11.7.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art. 19 TUI.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso. Vinte le spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da il 20.10.2022 volta a ottenere il rilascio del Pt_1
permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Torino, con provvedimento Prot. nr.
1327/2024 reso in data 27.6.2024 e notificato il 11.7.2024 (cfr. doc. 1 ricorso introduttivo), ha rigettato l'istanza, riportandosi al parere negativo reso dalla C.T. di Torino il 15.5.2024, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso. L'istante ha tempestivamente impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo, chiedendo il diritto alla protezione speciale. Al riguardo, la difesa ritiene sussistenti i requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto: , residente in Italia dal 2015, nel corso degli anni si è ben integrato sul Pt_1
territorio, dal punto di vista relazionale, affettivo, lavorativo e di sistemazione abitativa.
Per questi motivi
, la difesa chiede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ricorso e decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati al
[...]
, che si è costituito in giudizio. CP_1
Parte resistente, con comparsa di costituzione del 6.5.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di rigetto emanato dalla Questore di Torino, richiamando le argomentazioni contenute nella relazione informativa redatta dall'Amministrazione.
Il Collegio, con decreto depositato in data 3.8.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 7.5.2025 e, all'esito, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorrente ha formulato in via principale domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore.
Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale
(al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del
2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Venendo al caso di specie, la volontà di richiedere la protezione speciale è stata richiesta da in data 20.10.2022, come risulta dalla lettura del provvedimento impugnato. Pt_1
Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese
d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Fatte queste premesse di carattere normativo, nel merito la domanda è fondata.
La difesa, in vista dell'udienza, ha prodotto documentazione attestante il percorso di integrazione svolto dal ricorrente all'interno del territorio dello Stato.
Egli è un soggetto incensurato, vive in Italia dal 2015, ha imparato discretamente la lingua (come il giudice relatore ha potuto appurare all'udienza), ha svolto lavori saltuari e ora lavora in un bar, ma senza regolare contratto;
egli vive in autonomia in Via Salerno, a Torino (cfr. contratto di locazione e dichiarazione di ospitalità agli atti) e frequenta regolarmente la comunità LGBTQI+, essendo dichiaratamente omossessuale (cfr. tessera arcigay); in Italia vive e lavora, infine, la sorella
[...]
, sua sola parente rimasta in vita. Per_1
Alla luce di tutto quanto sinora detto, si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata, tutelato a livello nazionale e comunitario
(art. 8 CEDU), tenuto altresì in conto un ulteriore aspetto di vulnerabilità in capo al ricorrente, soggetto omosessuale, che, nel suo paese di origine (Nigeria), verrebbe per tale ragione perseguitato a livello sociale e giuridico.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire alla ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata da per costruirsi una rete Pt_1
sociale in Italia.
Sulle spese di lite
Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in quanto la documentazione aggiornata attestante l'integrazione della ricorrente è stata prodotta solo in sede di ricorso e non anche in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda formulata e, per l'effetto, riconosce a nato a [...] Parte_1
City, Nigeria il 11.04.1994 (CUI 04W25NE) il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, secondo la previsione dell'art. 19 TUI nella versione di cui al D.lgs. 130/2020;
-Compensa le spese tra le parti;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Perlo Dott. ssa Roberta Dotta