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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica
(sezione VI civile)
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7848 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giovanni Scozzari
ATTORE IN RIASSUNZIONE – CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Gagliano Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – DEBITORE OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Daniela Farana
LITISCONSORTE - Controparte_3
[...]
e in persona del legale rappresentante p.t.
[...] Controparte_4
LITISCONSORTI CONTUMACI - Controparte_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 13.12.24 e atti difensivi (richiamati dai procuratori nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza)
1
MOTIVI della DECISIONE
Il presente giudizio ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc proposta da – debitore esecutato nell'espropriazione ex art. 543 cpc recante RGE Controparte_1
4803/22, intrapresa dalla creditrice nei confronti dei terzi pignorati meglio Parte_1
indicati in epigrafe – dopo il parziale accoglimento dell'istanza di sospensione pronunciato dal GE all'esito della fase cautelare.
La fase di merito è stata introdotta dal creditore procedente (resistente nella fase cautelare dell'opposizione) al fine di ottenere la parziale riforma dell'ordinanza cautelare con la quale il GE
(rimettendo all'eventuale fase di merito la regolamentazione delle spese) aveva sospeso l'espropriazione limitatamente all'importo di € 60.190,00 – pari al prezzo di vendita ricavato all'esito di un'espropriazione immobiliare avviata sulla base del medesimo titolo azionato con quella per cui è processo, incassato in via provvisoria ai sensi dell'art. 41 TUB in misura pari all'80% – escludendo la sussistenza del fumus boni juris in relazione agli ulteriori motivi di opposizione fatti valere dal debitore esecutato in sede cautelare (astrattamente idonei a travolgere l'esecuzione in relazione all'intero credito azionato o comunque a una quota più consistente di quella indicata nel provvedimento di sospensione).
In proposito, la società creditrice rappresenta:
-che all'epoca della notifica del precetto, non aveva incassato ancora alcunché dalla vendita disposta in sede di espropriazione immobiliare;
-che aveva “debitamente indicato nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi
(R.G. n. 4893/2022) l'incasso ex art. 41 TUB, insistendo nell'assegnazione delle somme precettate, al netto della somma di € 43.336,80”
-che tale è l'ammontare della somma frattanto incassata definitivamente e non quello pari all'intero prezzo di vendita indicato nell'ordinanza di sospensione.
*****
Il debitore opponente in fase cautelare – ritualmente costituito nel presente giudizio di merito – oltre a insistere nella dedotta indeterminatezza del credito azionato in ragione della mancata indicazione di quanto già incassato non solo nell'espropriazione, ma pure in forza dei pagamenti effettuati in precedenza nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento – ha invece riproposto i motivi di opposizione ritenuti infondati dal GE, contestando la sussistenza del diritto dell'esecutante di procedere all'espropriazione e deducendo, a sostegno della domanda, la carenza
2 di legittimazione attiva della creditrice procedente, la violazione del limite di finanziabilità e l'usurarietà dei tassi convenuti e chiedendo, con vittoria delle spese di lite, l'adozione dei provvedimenti conseguenziali con riferimento alle somme non dovute.
*****
, unico terzo costituito, si è limitata a evidenziare di avere pagato al creditore Controparte_2 procedente l'importo corrispondente al credito dichiarato, in forza dell'ordinanza di assegnazione sopravvenuta.
La causa – istruita mediante produzione documentale (cfr. ord. 13.3.24) – è stata assunta in decisione all'udienza in epigrafe indicata ai sensi dell'art. 189 cpc nella sua formulazione attuale.
*****
Così riassunto l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
-Con l'art. 624 co. 3^ cpc “si è consentito al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (e in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunziando ai benefici del relativo giudicato. Il giudizio potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno;
e dovrà esserlo al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo, ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione (cfr., in m otivazi o ne, Cass. sez. III civ. n. 1172/22).
-Inoltre, “Il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore: di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis;
dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione,
l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto” (cfr. in motivazione
Cass. sez. III civ. n. 16541/11).
Alla luce dei principi richiamati – posto che la fase di merito è stata introdotta dal creditore e che il debitore si è costituito con comparsa di costituzione del 6.10.23, ampiamente successiva alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 616 cpc – (a differenza di quanto implicitamente ritenuto con l'ordinanza del 13.11.24) deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi di opposizione riproposti dal debitore il quale, a fronte del diniego di
3 sospensione da parte del GE in relazione a tali motivi, non ha tempestivamente introdotto il giudizio di merito.
*****
In relazione al primo motivo è invece pacifico alla luce delle allegazioni di entrambe le parti che il credito azionato risulta estinto fino a concorrenza dell'importo di € 43.336,80, pari alla quota del prezzo di vendita di un immobile espropriato al debitore in forza del medesimo titolo.
Entro tali limiti – e non in relazione al maggiore importo individuato dal GE con il provvedimento cautelare – va dunque dichiarata l'insussistenza del credito azionato.
E' però documentale che, alla data del pignoramento che non ne reca però evidenza, l'incasso della somma era già avvenuto, sia a pure a titolo provvisorio (v. quietanza luglio 2022).
Tale circostanza, unita all'inammissibilità dei motivi di censura riproposti dall'esecutato, integrano i presupposti per compensare integralmente le spese ai sensi dell'art. 92 cpc
P.Q.M.
CONFERMA la sospensione fino a concorrenza del minore importo di € € 43.336,80 in relazione al quale non sussiste il diritto della creditrice di agire contro . Parte_2
DICHIARA inammissibili i motivi di opposizione proposti da con la comparsa Controparte_1
di costituzione
Compensa le spese
Palermo, lì 14.1.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica
(sezione VI civile)
in persona del Giudice dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7848 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giovanni Scozzari
ATTORE IN RIASSUNZIONE – CREDITORE PROCEDENTE
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Gagliano Controparte_1
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE – DEBITORE OPPONENTE
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
Daniela Farana
LITISCONSORTE - Controparte_3
[...]
e in persona del legale rappresentante p.t.
[...] Controparte_4
LITISCONSORTI CONTUMACI - Controparte_5
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 13.12.24 e atti difensivi (richiamati dai procuratori nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza)
1
MOTIVI della DECISIONE
Il presente giudizio ha a oggetto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615 co. 2^ cpc proposta da – debitore esecutato nell'espropriazione ex art. 543 cpc recante RGE Controparte_1
4803/22, intrapresa dalla creditrice nei confronti dei terzi pignorati meglio Parte_1
indicati in epigrafe – dopo il parziale accoglimento dell'istanza di sospensione pronunciato dal GE all'esito della fase cautelare.
La fase di merito è stata introdotta dal creditore procedente (resistente nella fase cautelare dell'opposizione) al fine di ottenere la parziale riforma dell'ordinanza cautelare con la quale il GE
(rimettendo all'eventuale fase di merito la regolamentazione delle spese) aveva sospeso l'espropriazione limitatamente all'importo di € 60.190,00 – pari al prezzo di vendita ricavato all'esito di un'espropriazione immobiliare avviata sulla base del medesimo titolo azionato con quella per cui è processo, incassato in via provvisoria ai sensi dell'art. 41 TUB in misura pari all'80% – escludendo la sussistenza del fumus boni juris in relazione agli ulteriori motivi di opposizione fatti valere dal debitore esecutato in sede cautelare (astrattamente idonei a travolgere l'esecuzione in relazione all'intero credito azionato o comunque a una quota più consistente di quella indicata nel provvedimento di sospensione).
In proposito, la società creditrice rappresenta:
-che all'epoca della notifica del precetto, non aveva incassato ancora alcunché dalla vendita disposta in sede di espropriazione immobiliare;
-che aveva “debitamente indicato nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi
(R.G. n. 4893/2022) l'incasso ex art. 41 TUB, insistendo nell'assegnazione delle somme precettate, al netto della somma di € 43.336,80”
-che tale è l'ammontare della somma frattanto incassata definitivamente e non quello pari all'intero prezzo di vendita indicato nell'ordinanza di sospensione.
*****
Il debitore opponente in fase cautelare – ritualmente costituito nel presente giudizio di merito – oltre a insistere nella dedotta indeterminatezza del credito azionato in ragione della mancata indicazione di quanto già incassato non solo nell'espropriazione, ma pure in forza dei pagamenti effettuati in precedenza nel rispetto delle scadenze previste dal piano di ammortamento – ha invece riproposto i motivi di opposizione ritenuti infondati dal GE, contestando la sussistenza del diritto dell'esecutante di procedere all'espropriazione e deducendo, a sostegno della domanda, la carenza
2 di legittimazione attiva della creditrice procedente, la violazione del limite di finanziabilità e l'usurarietà dei tassi convenuti e chiedendo, con vittoria delle spese di lite, l'adozione dei provvedimenti conseguenziali con riferimento alle somme non dovute.
*****
, unico terzo costituito, si è limitata a evidenziare di avere pagato al creditore Controparte_2 procedente l'importo corrispondente al credito dichiarato, in forza dell'ordinanza di assegnazione sopravvenuta.
La causa – istruita mediante produzione documentale (cfr. ord. 13.3.24) – è stata assunta in decisione all'udienza in epigrafe indicata ai sensi dell'art. 189 cpc nella sua formulazione attuale.
*****
Così riassunto l'oggetto del processo, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
-Con l'art. 624 co. 3^ cpc “si è consentito al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (e in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunziando ai benefici del relativo giudicato. Il giudizio potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno;
e dovrà esserlo al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo, ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione (cfr., in m otivazi o ne, Cass. sez. III civ. n. 1172/22).
-Inoltre, “Il giudizio di opposizione è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari l'inesistenza del diritto del creditore: di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis;
dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto esecutato (o precettato), ha veste sostanziale e processuale di attore (e, in correlazione,
l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto” (cfr. in motivazione
Cass. sez. III civ. n. 16541/11).
Alla luce dei principi richiamati – posto che la fase di merito è stata introdotta dal creditore e che il debitore si è costituito con comparsa di costituzione del 6.10.23, ampiamente successiva alla scadenza del termine di 90 giorni fissato con l'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 616 cpc – (a differenza di quanto implicitamente ritenuto con l'ordinanza del 13.11.24) deve rilevarsi l'inammissibilità dei motivi di opposizione riproposti dal debitore il quale, a fronte del diniego di
3 sospensione da parte del GE in relazione a tali motivi, non ha tempestivamente introdotto il giudizio di merito.
*****
In relazione al primo motivo è invece pacifico alla luce delle allegazioni di entrambe le parti che il credito azionato risulta estinto fino a concorrenza dell'importo di € 43.336,80, pari alla quota del prezzo di vendita di un immobile espropriato al debitore in forza del medesimo titolo.
Entro tali limiti – e non in relazione al maggiore importo individuato dal GE con il provvedimento cautelare – va dunque dichiarata l'insussistenza del credito azionato.
E' però documentale che, alla data del pignoramento che non ne reca però evidenza, l'incasso della somma era già avvenuto, sia a pure a titolo provvisorio (v. quietanza luglio 2022).
Tale circostanza, unita all'inammissibilità dei motivi di censura riproposti dall'esecutato, integrano i presupposti per compensare integralmente le spese ai sensi dell'art. 92 cpc
P.Q.M.
CONFERMA la sospensione fino a concorrenza del minore importo di € € 43.336,80 in relazione al quale non sussiste il diritto della creditrice di agire contro . Parte_2
DICHIARA inammissibili i motivi di opposizione proposti da con la comparsa Controparte_1
di costituzione
Compensa le spese
Palermo, lì 14.1.25
Il Giudice dott.ssa Rachele Monfredi
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