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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 663-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 663-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(CF , residente a [...] C.F._1
n.23, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Saccà del foro di Torino, con l'ausilio del gestore della crisi Dott. , nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi Persona_1 da Sovraindebitamento “Modello Torino”
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letti il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 10 Dicembre 2024, in proprio, quale debitore e le successive Parte_1
integrazioni del 29.01.2025 e del 02.04.2025; letti la relazione redatta ex art. 269 CCII dal dott. dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino” (doc. 2) e le successive integrazioni del 31.01.2025 e 17.04.2025; sentiti il debitore e l'OCC all'udienza del 18.03.2025; 04.04.2025 e 06.05.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta, preliminarmente, non ostativa all'apertura della presente procedura, la presentazione della proposta di accordo ex artt. 7 e seguenti, l. 3/2012 presentata da nel 2021, poi dichiarata inammissibile;
Parte_1
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la residenza a Nichelino (TO), Via XXV Aprile n.23 (doc. 19); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica, attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato (doc. 13), ed in quanto tale non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo del debitore è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a euro
1.800,00 calcolato su quattordici mensilità (tale importo aumenta sino a 1.980,00 euro in occasione dell'erogazione della tredicesima e quattordicesima mensilità - integrazione relazione OCC del 17.04.2025, pagg.2 e 4); dal C/C presso Findomestic Banca Spa, in comproprietà con la moglie, avente, alla data del 30.06.2024 saldo attivo Per_2 CP_1
pari a euro 311,89 (doc.3, relazione OCC, pag.4; doc.15);
I debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi 198.174,04 euro. La situazione così delineata e il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare) ed ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi dott. , Persona_1
che, considerata unitamente alle integrazioni, contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore ed i contenuti indicati dall'art. 269 CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
2 ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta composto dal ricorrente, dalla moglie Parte_2
e da , figlio maggiorenne di quest'ultima (doc.19);
[...] Persona_3
- e sono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato Persona_3 Parte_2
(docc.20,34). In specie, percepisce una retribuzione mensile pari a Persona_3
circa 1.547,00 euro calcolata su dodici mensilità (integrazione relazione OCC del
29.01.2025, pag.4); percepisce una retribuzione mensile pari a circa Parte_2
700,00 euro (integrazione OCC del 17.04.2025, pag.3); nonché tredicesima e quattordicesima. Inoltre, ha diritto, in quanto portatrice di disabilità, a Parte_2 percepire l'assegno integrativo di pensione di importo pari a 756,00 mensili. Sul punto mette conto osservare che l'OCC nella relazione integrativa datata 16.4.2025 (pag.
3) ha dato atto che l'erogazione di tale assegno risulta essere stata confermata verbalmente e dunque si tiene conto di tale somma al fine del calcolo di cui sotto;
- circa le somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare occorre precisare quanto segue. Nell'integrazione depositata in data 17.04.2025, l'OCC ha dichiarato che le spese necessarie al mantenimento ammontano, nel caso di specie, a euro
3.450,00. Tuttavia, non vi sono ragioni per discostarsi al rialzo dalla somma indicata come spesa mediana indicata dalle tabelle ISTAT 2023 per una famiglia avente analoga composizione, ossia “coppia con un figlio” pari a 2.948,59 euro. Si prende a riferimento tale parametro in quanto più favorevole rispetto alla categoria “altra tipologia”, che pure si attaglierebbe al nucleo composto da tre adulti economicamente autosufficienti;
- pertanto, la somma necessaria al mantenimento familiare deve stabilirsi in euro
2.948,59 e la partecipazione pro quota a tali spese deve essere ripartita proporzionalmente tra i tre componenti del nucleo. Deve tenersi conto che la moglie e il figlio di questa percepiscono somme all'incirca paritarie ( euro Persona_3
1.547 euro al mese, uro 1.456 al mese) e una somma Per_2 CP_1 Parte_1
un poco maggiore (euro 1.800 mensili che aumentano ad euro 1.980 in occasione dell'erogazione della tredicesima e quattordicesima). Proporzionalmente dunque la somma di euro 2.948,59 può ripartirsi come segue: 32,1 % , 30,2 % Persona_3
e 37,7 % . Il 37,7 % di euro 2.948,59 è pari ad euro Parte_2 Parte_1
1.111,62;
3 - dunque la somma di euro 1.111,62 mensili deve essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita da dovrà essere messa a Parte_1
disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, anche relative alla variazione della composizione del nucleo familiare o dei redditi dei componenti, circostanze delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che i debitori provvedano trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; rilevato che il nominando liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato altresì che il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
possa confermarsi quale Liquidatore il Dott. nominato Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino” che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
4
ritenuto che
, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett.
a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (CF Parte_1
residente a [...]; C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il Dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita
5 istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 663-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(CF , residente a [...] C.F._1
n.23, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosario Saccà del foro di Torino, con l'ausilio del gestore della crisi Dott. , nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi Persona_1 da Sovraindebitamento “Modello Torino”
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letti il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da in data 10 Dicembre 2024, in proprio, quale debitore e le successive Parte_1
integrazioni del 29.01.2025 e del 02.04.2025; letti la relazione redatta ex art. 269 CCII dal dott. dall'Organismo di Persona_1
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino” (doc. 2) e le successive integrazioni del 31.01.2025 e 17.04.2025; sentiti il debitore e l'OCC all'udienza del 18.03.2025; 04.04.2025 e 06.05.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta, preliminarmente, non ostativa all'apertura della presente procedura, la presentazione della proposta di accordo ex artt. 7 e seguenti, l. 3/2012 presentata da nel 2021, poi dichiarata inammissibile;
Parte_1
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la residenza a Nichelino (TO), Via XXV Aprile n.23 (doc. 19); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- il debitore è persona fisica, attualmente lavoratore dipendente a tempo indeterminato (doc. 13), ed in quanto tale non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che l'attivo del debitore è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari a euro
1.800,00 calcolato su quattordici mensilità (tale importo aumenta sino a 1.980,00 euro in occasione dell'erogazione della tredicesima e quattordicesima mensilità - integrazione relazione OCC del 17.04.2025, pagg.2 e 4); dal C/C presso Findomestic Banca Spa, in comproprietà con la moglie, avente, alla data del 30.06.2024 saldo attivo Per_2 CP_1
pari a euro 311,89 (doc.3, relazione OCC, pag.4; doc.15);
I debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi 198.174,04 euro. La situazione così delineata e il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare) ed ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi dott. , Persona_1
che, considerata unitamente alle integrazioni, contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore ed i contenuti indicati dall'art. 269 CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
2 ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta composto dal ricorrente, dalla moglie Parte_2
e da , figlio maggiorenne di quest'ultima (doc.19);
[...] Persona_3
- e sono lavoratori dipendenti a tempo indeterminato Persona_3 Parte_2
(docc.20,34). In specie, percepisce una retribuzione mensile pari a Persona_3
circa 1.547,00 euro calcolata su dodici mensilità (integrazione relazione OCC del
29.01.2025, pag.4); percepisce una retribuzione mensile pari a circa Parte_2
700,00 euro (integrazione OCC del 17.04.2025, pag.3); nonché tredicesima e quattordicesima. Inoltre, ha diritto, in quanto portatrice di disabilità, a Parte_2 percepire l'assegno integrativo di pensione di importo pari a 756,00 mensili. Sul punto mette conto osservare che l'OCC nella relazione integrativa datata 16.4.2025 (pag.
3) ha dato atto che l'erogazione di tale assegno risulta essere stata confermata verbalmente e dunque si tiene conto di tale somma al fine del calcolo di cui sotto;
- circa le somme necessarie al mantenimento del nucleo familiare occorre precisare quanto segue. Nell'integrazione depositata in data 17.04.2025, l'OCC ha dichiarato che le spese necessarie al mantenimento ammontano, nel caso di specie, a euro
3.450,00. Tuttavia, non vi sono ragioni per discostarsi al rialzo dalla somma indicata come spesa mediana indicata dalle tabelle ISTAT 2023 per una famiglia avente analoga composizione, ossia “coppia con un figlio” pari a 2.948,59 euro. Si prende a riferimento tale parametro in quanto più favorevole rispetto alla categoria “altra tipologia”, che pure si attaglierebbe al nucleo composto da tre adulti economicamente autosufficienti;
- pertanto, la somma necessaria al mantenimento familiare deve stabilirsi in euro
2.948,59 e la partecipazione pro quota a tali spese deve essere ripartita proporzionalmente tra i tre componenti del nucleo. Deve tenersi conto che la moglie e il figlio di questa percepiscono somme all'incirca paritarie ( euro Persona_3
1.547 euro al mese, uro 1.456 al mese) e una somma Per_2 CP_1 Parte_1
un poco maggiore (euro 1.800 mensili che aumentano ad euro 1.980 in occasione dell'erogazione della tredicesima e quattordicesima). Proporzionalmente dunque la somma di euro 2.948,59 può ripartirsi come segue: 32,1 % , 30,2 % Persona_3
e 37,7 % . Il 37,7 % di euro 2.948,59 è pari ad euro Parte_2 Parte_1
1.111,62;
3 - dunque la somma di euro 1.111,62 mensili deve essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita da dovrà essere messa a Parte_1
disposizione del liquidatore. Tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, anche relative alla variazione della composizione del nucleo familiare o dei redditi dei componenti, circostanze delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che i debitori provvedano trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; rilevato che il nominando liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato altresì che il TFR è a disposizione dei creditori in quanto si verifichino le condizioni per l'incasso e nella misura che verrà determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 268 comma 4 lett. b) CCII;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
possa confermarsi quale Liquidatore il Dott. nominato Persona_1 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Modello Torino” che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
4
ritenuto che
, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett.
a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (CF Parte_1
residente a [...]; C.F._1
nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore il Dott. , con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita
5 istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita il debitore a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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