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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2318/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2318/2025 promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 CodiceFiscale_2
a AR (Fe) Via Luisa Galloni Balboni n. 7 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Paparella del Foro di AR, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in AR (Fe), Via Cosmè Tura, 6 - PEC:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 novembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a BO (Fe) in data 20/03/1982; che dalla unione coniugale sono nati i figli , a AR (Fe) il Persona_1
30/03/1986, e , a AR (Fe) il 08/07/1987, entrambi da tempo economicamente Persona_2 autonomi ed indipendenti;
di essersi separati consensualmente avanti il Tribunale di AR giusta decreto n. 10706/2012 in data 4712/2012; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La Signora , per concorde volontà delle parti, continuerà a vivere nella casa Parte_2 familiare sita a AR (Fe), Via Luisa Galloni Balboni, 7.
2. I figli nati dalla loro unione, Sig. , nato a [...] il [...], e Sig.ra Persona_1
, nata a [...] il [...], sono entrambi economicamente autonomi ed Persona_2 indipendenti ed hanno da tempo lasciato la casa familiare.
3. A titolo di assegno divorzile il Signor si obbliga a versare alla Signora Parte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale a titolo di liquidazione, in Parte_2 unica soluzione, l'importo di € 150.000,00 da versarsi entro giorni 10 dalla data di emissione della sentenza di omologa delle seguenti condizioni da parte del Tribunale.
4. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della Signora ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_2 qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
******
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 10 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 03/12/2012, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Si ritiene che dagli atti e dai documenti di causa non emergano motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5,
8° comma, Legge n. 898/70.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a BO il 20 marzo
1982 fra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
BO (Fe) il 12/06/1953, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1982 Atto n. 14 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2318/2025 promosso da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 CodiceFiscale_2
a AR (Fe) Via Luisa Galloni Balboni n. 7 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Paparella del Foro di AR, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in AR (Fe), Via Cosmè Tura, 6 - PEC:
Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2 novembre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a BO (Fe) in data 20/03/1982; che dalla unione coniugale sono nati i figli , a AR (Fe) il Persona_1
30/03/1986, e , a AR (Fe) il 08/07/1987, entrambi da tempo economicamente Persona_2 autonomi ed indipendenti;
di essersi separati consensualmente avanti il Tribunale di AR giusta decreto n. 10706/2012 in data 4712/2012; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La Signora , per concorde volontà delle parti, continuerà a vivere nella casa Parte_2 familiare sita a AR (Fe), Via Luisa Galloni Balboni, 7.
2. I figli nati dalla loro unione, Sig. , nato a [...] il [...], e Sig.ra Persona_1
, nata a [...] il [...], sono entrambi economicamente autonomi ed Persona_2 indipendenti ed hanno da tempo lasciato la casa familiare.
3. A titolo di assegno divorzile il Signor si obbliga a versare alla Signora Parte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale a titolo di liquidazione, in Parte_2 unica soluzione, l'importo di € 150.000,00 da versarsi entro giorni 10 dalla data di emissione della sentenza di omologa delle seguenti condizioni da parte del Tribunale.
4. Le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, della Signora ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_2 qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
******
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 10 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 03/12/2012, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Si ritiene che dagli atti e dai documenti di causa non emergano motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5,
8° comma, Legge n. 898/70.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a BO il 20 marzo
1982 fra , nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
BO (Fe) il 12/06/1953, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1982 Atto n. 14 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri