Ordinanza cautelare 18 gennaio 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 17/09/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01615/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Romagnolo, Matteo A. Cassa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
per l'annullamento:
- del provvedimento, registro ufficiale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Responsabile Area conducenti presso la Direzione generale territoriale del SUD, Ufficio della Motorizzazione Civile di Bari – Sezione coordinata di Foggia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Prefettura di Foggia, Area III PAT.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Foggia;
Vista l’ordinanza cautelare n. 25 del 18 gennaio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori l'avv. Angela Carfagna, su delega degli avvocati Francesco Romagnolo e Matteo Cassa, per il ricorrente e l'avv. dello Stato Fabiola Roccotelli, per la difesa erariale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La Prefettura di Foggia, con provvedimento prot. n. 4894/2011 del 28 febbraio 2011, notificato il successivo 8 marzo, aveva disposto a carico dell’odierno ricorrente, -OMISSIS-, la revoca della patente di guida, ai sensi dell’art. 120 d. lgs 285 del 1992 (Codice della strada), in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica sicurezza, per la durata di un anno e 6 mesi.
Il ricorrente, con istanza del 30 ottobre 2023, chiedeva il rilascio del nulla osta necessario al conseguimento di un nuovo titolo abilitativo alla guida.
Non risultando nei suoi confronti alcun provvedimento riabilitativo, la Prefettura di Foggia, con nota prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, in asserita applicazione dell’art. 120, comma 1, d. lgs. 285 del 1992, ha emesso parere negativo.
Di conseguenza, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ufficio della Motorizzazione civile di Bari, Sezione coordinata di Foggia, con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha respinto la richiesta di nullaosta al conseguimento della patente di guida.
2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 6 dicembre 2024 e depositato il successivo 30, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, i sopra indicati atti di rigetto della Prefettura di Foggia e dell’Ufficio della Motorizzazione civile.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: Violazione di legge (artt. 27 e 97 Cost.; art. 12 preleggi; art. 120 e 219 d. lgs. 385 del 1992; Eccesso di potere per contrasto con circolare n. 6454 del 17 marzo 2003, contraddittorietà, difetto di motivazione, omesso apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto, erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, sviamento e illogicità.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 3 gennaio 2025.
Con memoria depositata in pari data hanno difeso la legittimità del proprio operato chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 25 del 18 gennaio 2025, è stata disposta la fissazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 27 maggio 2025.
Svoltasi l’udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.- Il ricorso è fondato.
La Prefettura di Foggia, con provvedimento del 28 febbraio 2011, notificato l’8 marzo successivo, revocava la patente di guida al ricorrente perché sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi.
Gli effetti della misura di prevenzione, pertanto, sono cessati al 29 febbraio 2012.
Il ricorrente, dall’esaurirsi degli effetti della misura di prevenzione, sino ad oggi, non ha più commesso reati né in qualche modo è stato sottoposto ad altre misure restrittive o preventive. Al riguardo, ha depositato agli atti del giudizio, il certificato penale e quello dei carichi pendenti.
Giova ricordare che l’art. 120, comma 1, del Codice della Strada statuisce il divieto di conseguire la patente di guida per “i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Il comma 2 aggiunge che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”.
Infine, il comma 3 chiarisce che: “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni. In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”.
Come chiarito, in materia da consolidata giurisprudenza amministrativa, il comma 3 dell'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 va interpretato nel senso che subordina la concessione del nuovo titolo di guida al solo decorso del termine di tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione o penale, senza alcun richiamo ad ulteriori circostanze e, quindi, a provvedimenti riabilitativi.
Non a caso, il nuovo conseguimento del titolo di guida in esito alla revoca è differente rispetto al primo rilascio, disciplinato dal menzionato comma 1 dell'art. 120 Codice della Strada, poiché solo il menzionato comma 1 richiede che sia intervenuto il provvedimento riabilitativo.
Ne consegue che i casi della revoca e del nuovo rilascio sono disciplinati esclusivamente dai commi 2 e 3 dell'art. 120.
Ebbene, il decorso del termine di tre anni dalla data di applicazione della misura, ai sensi del comma 2, priva l'amministrazione del potere di procedere alla revoca della patente di guida. Ai sensi del comma 3, non supporta il diniego di rilascio del nulla-osta di nuovo documento di guida sulla base del mero richiamo alla mancata intervenuta riabilitazione laddove la misura sia cessata da tre anni. Se così non fosse non si spiegherebbe, infatti, la previsione del comma 3, che non contiene alcun richiamo ai provvedimenti riabilitativi (ex multis, TAR Catanzaro, sez. I, 1°febbraio 2025, n. 212).
Come chiarito da costante e condivisa giurisprudenza amministrativa, la misura della revoca della patente, nei casi previsti dal menzionato art. 120 opera su un piano strettamente amministrativo ed esula ogni funzione punitiva, retributiva ovvero dissuasiva dell'illecito penale, rappresentando l'intervenuta constatazione dell'insussistenza dei 'requisiti morali' prescritti per il conseguimento del titolo di guida. L'eventuale provvedimento di riabilitazione può avere effetti ai fini del rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce ulteriore condizione per il rilascio a seguito del decorso del termine indicato. L'interpretazione secondo cui non è sufficiente il solo decorso del termine triennale contrasta sia con il tenore letterale dell'art. 120, comma 3, del Codice della strada, che non richiede il provvedimento riabilitativo, sia con i principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 99 del 27 maggio 2020.
In conclusione, una volta che sia decorso del triennio, il Prefetto, nel rispondere ad un’istanza di rilascio del nulla osta per una nuova patente di guida, dovrà compiere una specifica attività istruttoria incentrata sulle motivazioni che il richiedente prospetta, verificando il ricorrere di eventuali esigenze collegate all'attività lavorativa o alle condizioni di salute (TAR L’Aquila, sez. I, 16 dicembre 2024, n. 538).
4.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianmario Palliggiano, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Gianmario Palliggiano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.